Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (1365 KB)

Versione standard



Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 282 del 27/02/2008


Relazione orale del senatore Mantica sul disegno di legge n. 1792

L'Accordo in esame è volto a realizzare un quadro giuridico di riferimento diretto a favorire e proteggere gli investimenti di persone fisiche e giuridiche di una parte contraente nel territorio dell'altra allo scopo di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche e dell'interscambio commerciale tra la Repubblica italiana e il Regno del Bahrain. In particolare, l'Accordo in esame si colloca nell'ambito degli Accordi in materia che l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione Europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi dell'area mediorientale al fine di incoraggiare, in un quadro di maggiori certezze e più precise garanzie, ulteriori iniziative imprenditoriali ed un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle parti contraenti.

Nel merito, all'articolo 1, l'Accordo definisce in maniera ampia il termine "investimento", soprattutto in relazione alla necessità di includere il maggior numero possibile di attività economiche nel meccanismo di tutela ivi previsto. L'articolo 2, nell'ambito dell'obiettivo di promozione e protezione degli investimenti, stabilisce in capo alle parti l'obbligo di assicurare un trattamento giusto ed equo agli investimenti, in conformità con i princìpi del diritto internazionale ed in base al criterio di non discriminazione tra gli investitori di ciascuna di esse nei loro reciproci tenitori, garantendo la continuità del trattamento giuridico. Al riguardo, il successivo articolo 3, nel prevedere l'applicazione di un trattamento giuridico pari a quello concesso agli investimenti e ai redditi ricavati da propri cittadini o da cittadini di Stati terzi, contempla la clausola della Nazione più favorita, consistente nell'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi. In base alla norma in esame, sono tuttavia fatti salvi i diritti e privilegi che una parte contraente potrebbe concedere agli investitori di uno Stato terzo in virtù della loro appartenenza ad una unione doganale o economica, ad un mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un accordo regionale o ad accordi economici transfrontalieri.

All'articolo 4 è prevista la corresponsione di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, sommosse sopravvenute sul territorio dell'altra Parte contraente, attraverso pagamenti in valuta liberamente trasferibile.

L'articolo 5 interviene in tema di nazionalizzazioni, espropriazioni o misure analoghe, precisando che non potranno avvenire direttamente o indirettamente se non per motivi di ordine pubblico. Al riguardo è prevista la corresponsione di una somma a titolo di risarcimento, equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata resa pubblica. Quanto ai capitali e agli utili relativi agli investimenti, l'articolo 6 stabilisce che ciascuna parte garantirà la possibilità di trasferirli all'estero liberamente, senza indebito ritardo ed in valuta convertibile, una volta assolti tutti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (previste dal successivo articolo 8).

Si rileva la norma di cui all'articolo 7, volta a tutelare gli organismi di assicurazione degli investimenti, che prevede il diritto di surroga di tali organismi nell'esercizio dei diritti e nelle pretese dell'investitore nei casi di risarcimento per danni o perdite (di cui al citato articolo 4), per nazionalizzazione o esproprio (ex articolo 5) nonché per le operazioni di rimpatrio di capitale, utili o redditi (di cui all'articolo 6).

All'articolo 10 dell'Accordo si prevede che, in caso di controversie tra una parte contraente e gli investitori dell'altra parte contraente, in primo luogo si dovrà cercare di comporre tale controversia in via amichevole entro sei mesi. Ove tale tentativo fallisca, l'investitore interessato potrà decidere di sottoporre la medesima al tribunale della parte contraente competente per territorio, ad un tribunale arbitrale ad hoc ovvero al Centro internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID). Le controversie tra le parti contraenti, invece, in merito all'applicazione o interpretazione dell'Accordo, ove non risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte - ai sensi del successivo articolo 11 - ad un Tribunale arbitrale ad hoc su richiesta di una delle parti, disciplinandone al riguardo le modalità di istituzione e funzionamento.

Tra le altre norme suscettibili di applicazione, figurano - ai sensi dell'articolo 12 - quelle derivanti da altri Accordi internazionali che abbiano sottoscritto entrambe le parti e le norme del diritto internazionale generale, con particolare riferimento alle disposizioni più favorevoli per le parti medesime e i loro investitori.

All'articolo 13, si stabilisce che l'esecuzione dell'Accordo sia assicurata a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le due parti.

L'articolo 14 dell'Accordo regola, infine, l'entrata in vigore e la durata del medesimo, stabilita nella misura di dieci anni - decorso un mese dallo scambio degli strumenti di ratifica - salvo denuncia scritta di una delle parti contraenti non più tardi di un anno prima della sua scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la sua scadenza o eventuale denuncia, per altri dieci anni agli investimenti effettuati antecedentemente.

Unitamente all'Accordo è stato firmato il Protocollo, composto da cinque articoli, per specificare meglio la portata delle disposizioni dell'Accordo stesso.

Il disegno di legge di ratifica - approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati - si compone di tre articoli, rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge.

In conclusione, si propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Sen. Mantica