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Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 282 del 27/02/2008


Allegato B

Relazione orale del senatore Mantica sul disegno di legge n. 1792

L'Accordo in esame è volto a realizzare un quadro giuridico di riferimento diretto a favorire e proteggere gli investimenti di persone fisiche e giuridiche di una parte contraente nel territorio dell'altra allo scopo di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche e dell'interscambio commerciale tra la Repubblica italiana e il Regno del Bahrain. In particolare, l'Accordo in esame si colloca nell'ambito degli Accordi in materia che l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione Europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi dell'area mediorientale al fine di incoraggiare, in un quadro di maggiori certezze e più precise garanzie, ulteriori iniziative imprenditoriali ed un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle parti contraenti.

Nel merito, all'articolo 1, l'Accordo definisce in maniera ampia il termine "investimento", soprattutto in relazione alla necessità di includere il maggior numero possibile di attività economiche nel meccanismo di tutela ivi previsto. L'articolo 2, nell'ambito dell'obiettivo di promozione e protezione degli investimenti, stabilisce in capo alle parti l'obbligo di assicurare un trattamento giusto ed equo agli investimenti, in conformità con i princìpi del diritto internazionale ed in base al criterio di non discriminazione tra gli investitori di ciascuna di esse nei loro reciproci tenitori, garantendo la continuità del trattamento giuridico. Al riguardo, il successivo articolo 3, nel prevedere l'applicazione di un trattamento giuridico pari a quello concesso agli investimenti e ai redditi ricavati da propri cittadini o da cittadini di Stati terzi, contempla la clausola della Nazione più favorita, consistente nell'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi. In base alla norma in esame, sono tuttavia fatti salvi i diritti e privilegi che una parte contraente potrebbe concedere agli investitori di uno Stato terzo in virtù della loro appartenenza ad una unione doganale o economica, ad un mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un accordo regionale o ad accordi economici transfrontalieri.

All'articolo 4 è prevista la corresponsione di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, sommosse sopravvenute sul territorio dell'altra Parte contraente, attraverso pagamenti in valuta liberamente trasferibile.

L'articolo 5 interviene in tema di nazionalizzazioni, espropriazioni o misure analoghe, precisando che non potranno avvenire direttamente o indirettamente se non per motivi di ordine pubblico. Al riguardo è prevista la corresponsione di una somma a titolo di risarcimento, equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata resa pubblica. Quanto ai capitali e agli utili relativi agli investimenti, l'articolo 6 stabilisce che ciascuna parte garantirà la possibilità di trasferirli all'estero liberamente, senza indebito ritardo ed in valuta convertibile, una volta assolti tutti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (previste dal successivo articolo 8).

Si rileva la norma di cui all'articolo 7, volta a tutelare gli organismi di assicurazione degli investimenti, che prevede il diritto di surroga di tali organismi nell'esercizio dei diritti e nelle pretese dell'investitore nei casi di risarcimento per danni o perdite (di cui al citato articolo 4), per nazionalizzazione o esproprio (ex articolo 5) nonché per le operazioni di rimpatrio di capitale, utili o redditi (di cui all'articolo 6).

All'articolo 10 dell'Accordo si prevede che, in caso di controversie tra una parte contraente e gli investitori dell'altra parte contraente, in primo luogo si dovrà cercare di comporre tale controversia in via amichevole entro sei mesi. Ove tale tentativo fallisca, l'investitore interessato potrà decidere di sottoporre la medesima al tribunale della parte contraente competente per territorio, ad un tribunale arbitrale ad hoc ovvero al Centro internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID). Le controversie tra le parti contraenti, invece, in merito all'applicazione o interpretazione dell'Accordo, ove non risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte - ai sensi del successivo articolo 11 - ad un Tribunale arbitrale ad hoc su richiesta di una delle parti, disciplinandone al riguardo le modalità di istituzione e funzionamento.

Tra le altre norme suscettibili di applicazione, figurano - ai sensi dell'articolo 12 - quelle derivanti da altri Accordi internazionali che abbiano sottoscritto entrambe le parti e le norme del diritto internazionale generale, con particolare riferimento alle disposizioni più favorevoli per le parti medesime e i loro investitori.

All'articolo 13, si stabilisce che l'esecuzione dell'Accordo sia assicurata a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le due parti.

L'articolo 14 dell'Accordo regola, infine, l'entrata in vigore e la durata del medesimo, stabilita nella misura di dieci anni - decorso un mese dallo scambio degli strumenti di ratifica - salvo denuncia scritta di una delle parti contraenti non più tardi di un anno prima della sua scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la sua scadenza o eventuale denuncia, per altri dieci anni agli investimenti effettuati antecedentemente.

Unitamente all'Accordo è stato firmato il Protocollo, composto da cinque articoli, per specificare meglio la portata delle disposizioni dell'Accordo stesso.

Il disegno di legge di ratifica - approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati - si compone di tre articoli, rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge.

In conclusione, si propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Sen. Mantica

Relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge n. 1793

La Convenzione quadro sul controllo del tabacco - la cui ratifica costituisce l'oggetto del disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati - si colloca nel campo della lotta contro la diffusione globale del tabacco ed è volta alla definizione di strategie condivise a livello mondiale per ridurre i gravi effetti sulla salute derivanti dal consumo e dall'esposizione passiva al fumo di tabacco. Secondo gli studi condotti dall'Organizzazione mondiale della sanità, il tabagismo rappresenta la prima causa evitabile di morte al mondo, responsabile ogni anno di oltre due milioni di decessi nel mondo. Nel 1999, il tema del controllo del tabacco è diventato prioritario per l'Organizzazione mondiale della sanità, nel cui ambito sono iniziati i negoziati per la Convenzione, la quale è stata quindi adottata il 21 maggio 2003 durante la 56a sessione dell'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità, dopo circa quattro anni di trattative, e costituisce il primo strumento internazionale vincolante in materia. Si segnala che tra i 168 firmatari si annovera anche l'Unione Europea. Ratificata da tutti gli Stati membri dell'Organizzazione mondiale della sanità, salvo la Polonia, la Repubblica Ceca e l'Italia, la Convenzione è entrata in vigore il 27 febbraio 2005.

La Convenzione è formata da un preambolo e da 38 articoli raggruppati in undici parti. Nella parte introduttiva viene chiarito che la Convenzione fornisce un quadro di base e che gli Stati parte possono adottare al loro interno misure più restrittive di quelle in essa contenute, nonché stipulare accordi bilaterali o multilaterali sulla stessa materia, a condizione che essi siano compatibili con la Convenzione medesima. La parte II delinea l'obiettivo della Convenzione, cioè la protezione delle generazioni, anche future, dai rischi derivanti dal consumo o dall'esposizione al tabacco, offrendo un quadro per l'attuazione di misure di lotta al tabagismo e individuando, tra i princìpi direttivi ai quali gli Stati parte si debbono uniformare, la necessità di un'informazione capillare sui danni alla salute, anche mortali, per consumo di tabacco. La parte III è dedicata alle misure relative alla riduzione della domanda di tabacco, che possono essere di natura finanziaria e fiscale (tra le quali, eventualmente, l'aumento dei prezzi o, nel caso di viaggiatori internazionali, la restrizione della vendita in esenzione da dazi), ma anche di natura non finanziaria. Le parti adottano, tra l'altro, misure a tutela del fumo passivo, direttive per i controlli e le analisi della composizione dei prodotti del tabacco, nonché misure volte a disciplinare l'obbligo di informazione riguardo il contenuto e i rischi che il consumo di tabacco comporta sulle confezioni dei prodotti del tabacco, le quali in nessun modo possono costituire mezzo di promozione del prodotto. La Convenzione afferma che la prevenzione non può prescindere dalla realizzazione di programmi di informazione e di educazione sui rischi per la salute, e sull'importanza di adottare stili di vita più sani. Tali programmi sono rivolti in primis agli operatori sanitari, ma anche agli operatori sociali, agli educatori, agli esperti di comunicazione e, più in generale, alla popolazione interessata. La Convenzione prevede che le parti si adoperino per la riduzione immediata della pubblicità e di ogni forma di sponsorizzazione, con l'obiettivo di giungere ad un divieto totale di esse nei cinque anni successivi alla sua entrata in vigore. Viene promossa altresì l'elaborazione e la diffusione di linee guida, basate sull'evidenza scientifica, sulla disassuefazione dal tabacco, e l'adozione di programmi di sostegno per aiutare i cittadini a smettere di fumare.

La parte IV contempla le misure relative alla riduzione dell'offerta del tabacco. In particolare, viene ritenuta di fondamentale importanza l'adozione di misure per il contrasto del commercio illegale nelle sue varie forme: contrabbando, produzione illegale e contraffazione dei prodotti del tabacco. Tra le misure indicate, la realizzazione di un sistema efficace di individuazione e di tracciabilità di questi prodotti, nonché l'elaborazione e l'attuazione di leggi nazionali in questo settore. La Convenzione impegna le parti ad adottare misure per vietare sia la vendita di prodotti del tabacco ai minori, sia la vendita da parte di minori; invita inoltre le parti a promuovere alternative valide per i lavoratori del settore del tabacco. La parte V promuove la tutela dell'ambiente e della salute delle persone in relazione alle attività di coltivazione e di manifattura del tabacco, mentre la parte VI impegna le parti ad adottare provvedimenti legislativi in materia di responsabilità civile e penale, compresi eventuali risarcimenti. La parte VII riguarda invece la cooperazione scientifica e tecnica e la comunicazione di informazioni - a livello nazionale, internazionale e regionale - circa le conseguenze del consumo e dell'esposizione al fumo di tabacco e sulla possibilità di sviluppare colture alternative.

La parte VIII riguarda le disposizioni istituzionali e quelle relative alle risorse finanziarie. Organi della Convenzione sono infatti la Conferenza delle parti, con il compito di verificare l'applicazione della Convenzione, e il Segretariato, con funzioni di supporto istruttorio ed esecutivo nei confronti della citata Conferenza. Quanto agli aspetti finanziari, le parti si impegnano a sostenere finanziariamente i loro programmi nazionali di lotta contro il tabagismo e ad incoraggiare l'uso e la promozione delle forme di finanziamento già esistenti per lo sviluppo di programmi per la lotta contro il tabagismo.

Si evidenzia, sotto il profilo finanziario, che nella relazione illustrativa del disegno di legge di ratifica si afferma che dall'attuazione della Convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato italiano. Tuttavia, tenuto conto che nella relazione medesima in più parti si rinvia alle risorse disponibili ai sensi della legge n. 49 del 1987 come fonte di copertura degli eventuali oneri connessi all'attuazione della Convenzione - tra i quali, i progetti bilaterali destinati al sostegno delle capacità istituzionali nei settori scientifici e tecnici dei Paesi in via di sviluppo (articolo 22), il contributo italiano al bilancio di previsione per le sessioni delle Conferenze (articolo 23), nonché l'eventuale partecipazione a un fondo mondiale di contributi volontari in favore dei Paesi in via di sviluppo (articolo 26) - nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato ritenuto opportuno modificare il testo inserendo, per finalità cautelative, la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame. In particolare si precisa che all'attuazione del provvedimento si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui alla legge n. 49 del 1987, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria 2007.

Per completezza si ricorda che per quanto concerne l'ordinamento interno, il divieto di fumo e la tutela della salute dei non fumatori sono stati, da ultimo, disciplinati dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Alla luce delle considerazioni esposte, si propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

Sen. Pianetta

Relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge n. 1934

L'Accordo in esame è volto a rafforzare la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee di cui all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea - attraverso l'estensione dell'incriminazione delle condotte di riciclaggio del denaro, il miglioramento della cooperazione tra Commissione europea e Stati membri nella lotta contro le frodi comunitarie, e la previsione della responsabilità delle persone giuridiche implicate nella criminalità organizzata. Si tratta di un processo già avviato con il primo Protocollo alla Convenzione sulla tutela dei diritti finanziari relativo agli atti di corruzione in cui sono implicati funzionari nazionali e delle Comunità europee.

Nel merito si impone agli Stati membri di assicurare che nel loro diritto interno il delitto di riciclaggio comprenda quali reati base anche i reati di frode, perlomeno nei casi gravi, e di corruzione attiva e passiva (l'articolo 2). Al riguardo, si ricordano l'azione comune del 3 dicembre 1998 e la decisione quadro n. 500 del 26 giugno 2001 concernenti il riciclaggio di denaro e l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti dei proventi di reato, che obbligano gli Stati membri a prevedere un ampio elenco di reati base ed introducendo norme minime comuni in materia di sanzioni.

Ai sensi dell'articolo 3, poi, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili della frode, della corruzione attiva e del riciclaggio di denaro commessi a loro beneficio.

In base all'articolo 5 del Protocollo, poi, al fine di garantire un'efficace cooperazione nella lotta contro le condotte di frode e di corruzione in danno della Comunità, si dispone che nell'ambito delle legislazioni nazionali degli Stati membri siano adottate misure minime comuni, in materia di sequestro e confisca o privazione degli strumenti e proventi del reato di frode, corruzione attiva o passiva e riciclaggio di denaro. Si segnala che per quanto concerne la normativa italiana, pur essendo previsti il sequestro e la confisca, si rende necessario un adeguamento in relazione alla possibilità di effettuare la confisca di valore, che ha per oggetto beni di valore equivalente a quello dei proventi da delitto, posto che non è prevista per il citato reato di riciclaggio di cui all'articolo 5 del secondo Protocollo.

L'articolo 6 sancisce che l'assistenza giudiziaria in materia penale non può essere rifiutata per il solo fatto che si tratti di un reato in materia fiscale concernenti tasse o dazi doganali. Tale disposizione risulta comunque già implementata nel nostro ordinamento ai sensi della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990.

Gli articoli da 7 a 12 definiscono la cooperazione degli Stati membri con la Commissione nel settore disciplinato dalla Convenzione sulle frodi e dai suoi Protocolli e stabiliscono gli obblighi della Commissione risultanti da tale cooperazione, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali.

L'articolo 14 conferma che agli atti della Commissione nel quadro dell'applicazione del secondo Protocollo sono applicabili le norme di diritto comunitario relative alla responsabilità extracontrattuale della Comunità di cui agli articoli 288 e 235 del Trattato che istituisce la Comunità europea (nella nuova numerazione del Trattato di Amsterdam) e, pertanto, non necessita di alcuna disposizione attuativa nel nostro ordinamento.

Quanto alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 13, si precisa che essa può decidere sulle controversie tra Stati membri, nonché tra gli Stati membri e la Commissione, in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo in esame. Si segnala che la norma è già direttamente operante nel nostro ordinamento in virtù del riconoscimento generale della giurisdizione della suddetta Corte ex articolo 35 del Trattato sull'Unione Europea.

La Corte di giustizia può altresì pronunciarsi sui ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro decisioni assunte dalla Commissione in base alle norme da essa adottate ai sensi dell'articolo 8, concernente la tutela del trattamento e della circolazione dei dati personali. In questo contesto, la Corte di giustizia potrà, altresì, valutare se la Commissione abbia adempiuto appieno gli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 8. Al riguardo si segnala che tali disposizioni sono da ritenersi self-executing nel nostro ordinamento.

Il disegno di legge di ratifica, infine, si compone di tre articoli, rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge.

In conclusione, si propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Sen. Pianetta

Relazione orale del senatore Menardi sul disegno di legge n. 1927

L'Accordo in esame è volto a garantire il mantenimento, in condizioni di efficienza e sicurezza, del collegamento stradale permanente tra Italia e Francia tramite il tunnel del Col di Tenda - che collega direttamente la valle Vermenagna in Piemonte a quella della Roya in Provenza - Alpi - Costa Azzurra - in linea con le normative nazionali ed europee.

Al riguardo si fa presente che il notevole incremento registrato negli ultimi due decenni nell'interscambio commerciale ha determinato il raggiungimento di volumi di traffico automobilistico non compatibili con le caratteristiche tecniche e costruttive del tunnel esistente, posto l'elevato il rischio dovuto a incidenti in fase di attraversamento. Anche alla luce degli studi effettuati dal gruppo di lavoro insediato nell'ambito della Commissione intergovernativa italo-francese (CIG) - istituita ai sensi dell'Accordo sottoscritto tra le parti in data 24 novembre 2006 a Lucca, cui l'Accordo in esame subentrerà - si è resa pertanto necessaria l'esecuzione di nuove opere consistenti nella costruzione di una nuova canna nonché nell'ammodernamento e allargamento del tunnel esistente, al fine di migliorare i collegamenti italo-francesi nelle Alpi del Sud.

L'insieme di tali interventi, che avrà una durata stimata in sette-otto anni, e la relativa realizzazione sono subordinati alla sottoscrizione dell'Accordo in esame, che specifica le condizioni e le modalità di costruzione del nuovo tunnel.

L'Accordo prevede, inoltre, in linea con quanto previsto dalla normativa europea di riferimento (direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004), di introdurre la gestione unificata del tunnel di Tenda, in alternativa all'attuale gestione, caratterizzata dalla presenza di due enti gestori stradali, quali l'Ente nazionale per le strade (ANAS) Piemonte e la Direction départementale de l'Équipement des Alpes-Maritimes (DDE 06), che svolgono attività di manutenzione e gestione sulla sezione del tunnel che ricade sul territorio di rispettiva competenza.

Nel merito, si segnala l'articolo 3, che ridefinisce il ruolo amministrativo e tecnico della citata Commissione intergovernativa italo-francese (CIG), quale autorità amministrativa comune del tunnel, competente sia in ordine al processo di costruzione del nuovo tunnel (e, in particolare, alla convalida dei documenti e degli atti necessari alla realizzazione), sia con riferimento alla gestione unificata del tunnel (prevedendo nello specifico compiti di approvazione dei documenti contenenti le regole da applicare in materia di esercizio, manutenzione, sicurezza, condizioni di circolazione, soccorsi, ispezioni, nonché compiti di vigilanza sul rispetto del regime regolatorio previsto).

L'articolo 4, poi, amplia il ruolo consultivo del Comitato di sicurezza di cui all'Accordo preliminare, mentre l'articolo 5 istituisce una Commissione tecnica con compiti di supporto alla CIG in materia di monitoraggio amministrativo, tecnico e finanziario e ne indica la composizione minima, i cui oneri saranno coperti con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Con riferimento alla gestione del tunnel, l'articolo 6 reca disposizioni relative all'esercizio, alla manutenzione e alla sicurezza del tunnel in servizio. In particolare la gestione dell'intero tunnel è affidata all'Italia, che provvede a tale incombenza mediante la designazione del gestore unico, mentre restano affidate alle due Autorità nazionali la gestione delle vie di accesso al tunnel medesimo. Si prevede al riguardo la predisposizione di un manuale di gestione (articolo 7) e la definizione delle clausole finanziarie (articolo 8).

Per quanto concerne l'esigenza di sicurezza, si dispone l'obbligo per il gestore unico del tunnel di redigere un apposito regolamento di circolazione (articolo 9), volto a indicare quali siano i soggetti di polizia abilitati all'espletamento dei compiti di controllo della circolazione stradale (articolo 10). Si prevede inoltre l'elaborazione di un piano di soccorso binazionale (articolo 11).

Si segnalano poi le disposizioni relative alla costruzione del nuovo tunnel, con riferimento alla definizione dei confini fisici dell'intervento e all'identificazione delle opere (articolo 13). La committenza della costruzione del nuovo tunnel è affidata alla parte italiana che procede alla realizzazione dell'intervento, anche con la designazione di un committente delegato, in applicazione della normativa italiana (articolo 14), ferma restando la responsabilità di ogni parte in materia di procedure ambientali ed espropriative. Al riguardo si segnalano l'articolo 19, che prevede che lo svolgimento delle gare d'appalto per la realizzazione dell'intervento si svolga sulla base della normativa comunitaria e della normativa italiana di riferimento, e gli articoli 22 e 23, che regolano l'accordo finanziario per la costruzione del nuovo tunnel, con particolare riguardo alle condizioni di determinazione, modifica e convalida del costo di riferimento, nonché di pagamento degli importi.

Si segnala inoltre l'articolo 28, in materia fiscale e doganale, che stabilisce in particolare l'applicazione della disciplina prevista dal diritto interno di ogni Stato e demanda ad ulteriori accordi le questioni non regolate dall'Accordo in esame.

Il disegno di legge di ratifica, infine, si compone di tre articoli, rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge.

In conclusione, si propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Sen. Menardi

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Ciampi e Pininfarina.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (2013)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; è stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento

C.3324 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 22/02/2008);

Commissioni 2° e 3° riunite

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalita' informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (2012)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

C.2807 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 22/02/2008);

Commissioni 3° e 4° riunite

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali (2011)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 14° (Politiche dell'Unione europea); è stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento

C.3395 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 22/02/2008).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Paolo Franco, in data 27 febbraio 2008, ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: Franco Paolo ed altri. - "Disposizioni sulla operatività e proprietà logistica delle infrastrutture di rete e internet nel territorio nazionale italiano" (1671).

Garante del contribuente, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Abruzzo, con lettere in data 8 e 11 febbraio 2008, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale:

relativa al secondo semestre dell'anno 2006 e riepilogativa dell'attività dell'intero anno 2006 (Doc. LII-bis, n. 35);

relativa ai due semestri dell'anno 2007 (Doc. LII-bis, n. 36).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VILLONE - Ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture - Premesso che:

è in corso di realizzazione la linea 6 della Metropolitana di Napoli;

l'opera comprende la stazione S. Pasquale, lungo la Riviera di Chiaia;

la stazione anzidetta prevede l'effettuazione di importanti lavori nell'immediata prossimità di immobili di valore storico e artistico, assoggettati ad un regime di specifica tutela;

secondo approfondite valutazioni tecniche gli scavi per la realizzazione della stazione produrrebbero una conca di subsidenza tale da interessare importanti edifici anche di valore storico-monumentale nel tratto della Riviera di Chiaia compreso tra l'angolo di S. Pasquale e Villa Pignatelli;

a causa dell'eccessiva vicinanza degli scavi all'edificato si possono temere pericolose distorsioni e dissesti statici per gli edifici;

a causa della profondità e dimensione dello scavo e le caratteristiche del suolo, completamente immerso nella falda freatica, l'opera si realizzerebbe in condizioni di elevato rischio geotecnico, mettendo a rischio l'incolumità degli abitanti ed arrecando un danno irreparabile ad una parte significativa del patrimonio storico ed artistico della città di Napoli;

nella progettazione dell'opera non risultano in alcun modo previste misure adeguate e tese a prevenire i danni possibili e temuti;

il rischio al patrimonio storico ed artistico è stato da ultimo rilevato dalla competente Soprintendenza, che con nota del 13 febbraio 2008, prot. N. 2202, ha chiesto al Comune di Napoli e alla Ansaldo Trasporti di conoscere quali misure siano predisposte al fine di prevenire i possibili danni;

nessuna valutazione di impatto ambientale risulta svolta, né si può ritenere in base alla legge vigente che la Regione Campania possa decidere di non svolgerla, o possa paradossalmente ritenerla svolta per silenzio assenso in base all'inerzia di un proprio ufficio,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione in ordine alla situazione esposta;

se si ritenga possibile assumere iniziative al fine di modificare la progettazione dell'opera per evitare i rischi evidenziati;

quali altre misure di prevenzione e di tutela si intendano assumere al fine della tutela sia del patrimonio storico ed artistico, sia della incolumità delle persone.

(4-03476)

BELLINI - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:

è stato reso pubblico, in questi giorni, uno studio del CNR che dopo 3 anni di monitoraggio e di analisi sull'ossidazione rileva come le porte del Battistero di Firenze sono attaccate da un processo di alterazione irreversibile dovuto allo smog;

dopo quella del Paradiso, capolavoro di Lorenzo Ghiberti realizzato tra il 1425 e il 1452, e sostituita nel 1990 da una copia, un identico destino toccherà alla porta nord, sempre di Ghiberti, e a quella sud, di Andrea Pisano;

in altri termini, risulta che le porte del Ghiberti e di Pisano, formate da formelle in bronzo dorato, sono progressivamente "divorate" dall'inquinamento atmosferico e polveri, in particolare quello del traffico automobilistico;

i tecnici hanno fatto notare come il punto critico non è lo stato del bronzo ma la doratura che si sfalda in piccole bolle e crateri a causa dell'ossidazione;

sembra che nell'immediato l'unica azione per tutelare l'importante patrimonio artistico sia di toglierle e sostituirle con delle copie;

secondo notizie di stampa, l'annuncio ufficiale con i dati dei rilevamenti sarà dato tra qualche mese, durante un workshop, dall'équipe di ricercatori che ha lavorato al monitoraggio, che ha visto impegnati tre istituti del CNR (Istituti di fisica applicata, di ottica applicata e di conservazione dei beni culturali), il Dipartimento di Chimica dell'Università di Firenze, l'Opificio delle Pietre Dure e l'Arpat (Azienda per la protezione dell'ambiente della Toscana);

secondo il parere dei tecnici l'unico modo per fermare il processo di degrado è la rimozione delle porte, il loro restauro e la loro collocazione all'interno del Museo dell'Opera del Duomo, anche perché risulta impossibile allo stato attuale della circolazione del traffico cittadino nella zona di piazza del Duomo eliminare il passaggio di 2.333 bus, più taxi e altri veicoli che ogni giorno transitano in quella zona, in attesa dell'annunciata pedonalizzazione da effettuarsi in coincidenza con la costruzione della nuova linea di tramvia,

si chiede di conoscere:

se il Governo sia a conoscenza della grave situazione dell'importante opera d'arte e quali iniziative intenda assumere per agevolare i necessari lavori di restauro che necessitano di importanti finanziamenti aggiuntivi rispetto alla normale dotazione delle Soprintendenze locali;

se non ritenga opportuno svolgere un'azione di sollecito per la rapida realizzazione della nuova linea tramviaria che risulta indispensabile anche per abbattere l'inquinamento atmosferico nella zona centrale di Firenze.

(4-03477)

AMATO - Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per le politiche giovanili e le attività sportive - Premesso che:

nel settembre 1995 nacque la fondazione Museo del Calcio - Centro di documentazione storica e culturale del giuoco del calcio, eretta ad ente morale con decreto ministeriale del 16 settembre 1996, allo scopo di costituire un centro di documentazione espressione del patrimonio culturale e sportivo creato dalla Federazione italiana giuoco calcio e degli organismi ad essa aderenti, ed illustrare i rapporti tra la storia della Federazione e la società italiana;

la fondazione Museo del Calcio ha provveduto alla raccolta di cimeli ed oggetti che rappresentano la storia del calcio (palloni, maglie, scarpe, coppe, medaglie) ed alla realizzazione di una grande enciclopedia del calcio italiano con immagini fisse (fotografie) ed in movimento (spezzoni di video) per comprendere e rivivere gli avvenimenti più salienti e significativi della storia della Nazionale e della Federazione durante i suoi oltre 100 anni di vita;

a quattro anni dall'istituzione della fondazione, il 22 maggio 2000, presso il Centro tecnico di Coverciano (Firenze) è stato inaugurato il Museo del Calcio, il cui percorso espositivo è corredato da un'area ristoro, una libreria ed una sala per conferenze;

nel 2005, sulla base di un avanzo di cassa relativo ai mondiali del 1990, per iniziativa del Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali con delega allo Sport pro tempore, fu deciso di destinare tali risorse allo sviluppo dei musei monotematici, fra i quali il Museo del Calcio, che aveva inoltrato alla Federcalcio - ed in pieno accordo con essa - la richiesta di poter beneficiare di un contributo pari a 1.583.904 euro;

contestualmente, in aggiunta al contributo statale, ed a conferma del successo riportato dal Museo durante i suoi primi anni di vita, il Comune di Firenze deliberò uno stanziamento per oltre tre milioni di euro al fine di sviluppare una nuova ala ed ampliare così il Museo;

nell'estate del 2006, i nuovi vertici commissariali della Federcalcio hanno espresso parere negativo sulla concessione del finanziamento statale di 1.583.904 euro per il Museo del Calcio di Coverciano a causa di una presunta incompletezza nell'atto di richiesta dei fondi;

la Federcalcio, in sostituzione del Museo del Calcio ha indicato come nuovo destinatario del contributo statale la fondazione Vialli e Mauro, che aveva a sua volta inoltrato richiesta alla Federcalcio di poter accedere al medesimo finanziamento per la realizzazione ex novo di un museo del calcio presso il Palazzo dell'Arte di Cremona,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo possano illustrare le valutazioni in base alle quali si è deciso di concedere un ingente finanziamento statale al fine di costituire un nuovo museo del calcio sito in Cremona, in concorrenza e a detrimento dell'esistente Museo del Calcio internazionalmente riconosciuto e visitato, posto all'interno del celebre Centro tecnico di Coverciano;

se non ritengano opportuno ripensare alla scelta di escludere dal contributo il Museo del Calcio, al fine di valorizzarlo, proseguendo nel progetto di un unico polo museale nazionale dedicato alla straordinaria tradizione calcistica italiana, in grado di rappresentare un'eccellenza a livello mondiale.

(4-03478)

BULGARELLI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

il 28 giugno 2007, in occasione della giornata mondiale dei diritti di gay e lesbiche, il Movimento omosessuale sardo (MOS), ha organizzato una manifestazione a Sassari per protestare, con un sit-in di fronte al Municipio, contro la mancata istituzione del registro delle unioni civili nel Comune sassarese;

al termine della manifestazione alcuni esponenti del MOS occupavano pacificamente la sala consiliare di Palazzo Ducale, sedendo sugli scranni riservati a Sindaco, Assessori e Consiglieri, simulando una sessione del consiglio in cui erano all'ordine del giorno i temi al centro della manifestazione;

il 15 ottobre 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, nella persona del pubblico ministero dott. Stefano Fiori, informava il sig. Mele Massimo, presidente del MOS, e il sig. Daniele Salis, responsabile per l'organizzazione della manifestazione tenuta in giugno, di aver concluso le indagini preliminari a loro carico per la violazione dell'articolo 18, comma 5, del Testo unico leggi di pubblica sicurezza in quanto non avrebbero rispettato le prescrizioni del Questore di Sassari che il 27 giugno 2007 stabilivano che l'iniziativa avvenisse in forma stabile e senza allontanarsi dalla piazza antistante il Comune;

a seguito della vicenda la Giunta comunale di Sassari revocava ogni forma di patrocinio e finanziamento alle attività del MOS,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga spropositato il provvedimento dell'avviso di garanzia a carico dei due esponenti del MOS per una manifestazione che non ha arrecato particolare turbativa dell'ordine pubblico nel comune sardo.

(4-03479)