ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» la cui Sezione III reca disposizioni in materia di «Lavoro e previdenza»
considerato che:
con la legge Finanziaria per il 2005 (legge 311/2004, art. 1 comma 137) e con legge 80/2005 di conversione del decreto legge 35/2005, si è inteso modificare l'originario testo del DPR n. 180/1950 in modo da rendere più rigidi per i lavoratori dipendenti i criteri della disciplina in materia di cessioni del quinto dello stipendio finalizzate all'estinzione di prestiti monetari, non consentendo al lavoratore di impiegare quota della propria retribuzione futura al fine di estinguere prestiti contratti con soggetti diversi da quelli bancari tradizionali, con il chiaro intento di contrastare il fenomeno dell'usura;
molte aziende private hanno utilizzato il disposto della nuova disciplina al fine di impedire, a favore dei soli sindacati di base, cessioni di credito aventi lo scopo, non di estinguere prestiti, bensì di versare le quote di adesione all'organizzazione sindacale;
che ciò è avvenuto, tra l'altro, mentre le medesime aziende continuano ad applicare invece la trattenuta sindacale in busta paga a favore dei soli sindacati firmatari di contratti collettivi o di appositi accordi, sul presupposto che, essendovi in questo caso il loro consenso al negozio traslativo, si uscirebbe dalla fattispecie della cessione di credito per realizzare quella della delegazione di pagamento;
se effettivamente la nuova disciplina rimettesse al consenso o meno del datore di lavoro l'operatività del trasferimento dell'importo della quota associativa dalla busta paga del dipendente alla sua organizzazione sindacale, essa realizzerebbe una disparità di trattamento ingiustificata, contrastante con il dettato costituzionale e, comunque, in distonia con l'art. 17 dello Statuto dei Lavoratori, nonchè una violazione dell'art. 6 della Convenzione OIL n. 95 del 1949 (ratificata con legge 2 febbraio 1952 n. 1305) che fa divieto al datore di lavoro di limitare in qualsiasi modo la libertà del lavoratore di disporre del proprio salario;
oltre alle organizzazioni sindacali per le proprie quote, anche numerose associazioni di lavoratori (con particolare riferimento a quelle finalizzate a costituire fondi di assistenza aziendale) e numerose associazioni di volontariato utilizzano l'istituto della cessione del credito retributivo per raccogliere fondi per le loro attività e vedono ora minata questa possibilità dalla interpretazione estensiva della nuova disciplina sui limiti posti alla cessione degli stipendi e dei salari;
dalla recente giurisprudenza in materia, compresa quella della Cassazione, è stato messo efficacemente in rilievo come la lettura combinata degli attuali artt. 1, 5, 52, 53 e 15 del DPR 180/1950, dia conto di una diversa regolamentazione delle cessioni di credito attuato mediante cessione del quinto dello stipendio, a seconda che la causa della cessione sia riconducibile al pagamento di prestiti in denaro contratti dal lavoratore, oppure al pagamento di debiti diversi (come ad esempio per acquisti rateali, ovvero per pagamenti di quote associative, o per beneficenza) imponendo il legislatore nuovi limiti solo al primo tipo di cessioni;
che, nonostante queste pronunce, altre ve ne sono di segno opposto e comunque prosegue, da parte di molte aziende, il citato comportamento di diniego all'utilizzo delle cessioni del credito retributivo dei propri dipendenti a favore di loro organizzazioni sindacali o di loro associazioni,
invita il Governo
ad intervenire sul punto, con apposita circolare ministeriale ovvero mediante altro strumento opportuno, al fine di chiarire che l'art. 52 del DPR 180/1950 e successive modificazioni non è destinato a regolare le cessioni del quinto dello stipendio finalizzate alla restituzione di prestiti, ma riguarda cessioni di credito finalizzate ad estinguere debiti diversi dal prestito in denaro, come tali lecite ed ammissibili e pertanto la nuova normativa non vieta ai lavoratori dipendenti di utilizzare lo strumento della cessione del loro credito retributivo per il pagamento delle quote associative alle organizzazioni sindacali, o per il versamento di contributi alle associazioni di cui fanno parte o le cui attività essi intendono sostenere.
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(*) Accolto dal Governo con la parola evidenziata che sostituisce la parola: «impegna».