ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 7.
(Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative, nonché in materia di contrattazione collettiva e in materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche)
1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008.
2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2008».
2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro e non oltre il 30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 settembre 2008».
3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attività fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2007.
4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.
4-bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
4-ter. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. La delibera di cui al primo periodo è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico e il rispetto dei princìpi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze».
ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» la cui Sezione III reca disposizioni in materia di «Lavoro e previdenza»
considerato che:
con la legge Finanziaria per il 2005 (legge 311/2004, art. 1 comma 137) e con legge 80/2005 di conversione del decreto legge 35/2005, si è inteso modificare l'originario testo del DPR n. 180/1950 in modo da rendere più rigidi per i lavoratori dipendenti i criteri della disciplina in materia di cessioni del quinto dello stipendio finalizzate all'estinzione di prestiti monetari, non consentendo al lavoratore di impiegare quota della propria retribuzione futura al fine di estinguere prestiti contratti con soggetti diversi da quelli bancari tradizionali, con il chiaro intento di contrastare il fenomeno dell'usura;
molte aziende private hanno utilizzato il disposto della nuova disciplina al fine di impedire, a favore dei soli sindacati di base, cessioni di credito aventi lo scopo, non di estinguere prestiti, bensì di versare le quote di adesione all'organizzazione sindacale;
che ciò è avvenuto, tra l'altro, mentre le medesime aziende continuano ad applicare invece la trattenuta sindacale in busta paga a favore dei soli sindacati firmatari di contratti collettivi o di appositi accordi, sul presupposto che, essendovi in questo caso il loro consenso al negozio traslativo, si uscirebbe dalla fattispecie della cessione di credito per realizzare quella della delegazione di pagamento;
se effettivamente la nuova disciplina rimettesse al consenso o meno del datore di lavoro l'operatività del trasferimento dell'importo della quota associativa dalla busta paga del dipendente alla sua organizzazione sindacale, essa realizzerebbe una disparità di trattamento ingiustificata, contrastante con il dettato costituzionale e, comunque, in distonia con l'art. 17 dello Statuto dei Lavoratori, nonchè una violazione dell'art. 6 della Convenzione OIL n. 95 del 1949 (ratificata con legge 2 febbraio 1952 n. 1305) che fa divieto al datore di lavoro di limitare in qualsiasi modo la libertà del lavoratore di disporre del proprio salario;
oltre alle organizzazioni sindacali per le proprie quote, anche numerose associazioni di lavoratori (con particolare riferimento a quelle finalizzate a costituire fondi di assistenza aziendale) e numerose associazioni di volontariato utilizzano l'istituto della cessione del credito retributivo per raccogliere fondi per le loro attività e vedono ora minata questa possibilità dalla interpretazione estensiva della nuova disciplina sui limiti posti alla cessione degli stipendi e dei salari;
dalla recente giurisprudenza in materia, compresa quella della Cassazione, è stato messo efficacemente in rilievo come la lettura combinata degli attuali artt. 1, 5, 52, 53 e 15 del DPR 180/1950, dia conto di una diversa regolamentazione delle cessioni di credito attuato mediante cessione del quinto dello stipendio, a seconda che la causa della cessione sia riconducibile al pagamento di prestiti in denaro contratti dal lavoratore, oppure al pagamento di debiti diversi (come ad esempio per acquisti rateali, ovvero per pagamenti di quote associative, o per beneficenza) imponendo il legislatore nuovi limiti solo al primo tipo di cessioni;
che, nonostante queste pronunce, altre ve ne sono di segno opposto e comunque prosegue, da parte di molte aziende, il citato comportamento di diniego all'utilizzo delle cessioni del credito retributivo dei propri dipendenti a favore di loro organizzazioni sindacali o di loro associazioni,
invita il Governo
ad intervenire sul punto, con apposita circolare ministeriale ovvero mediante altro strumento opportuno, al fine di chiarire che l'art. 52 del DPR 180/1950 e successive modificazioni non è destinato a regolare le cessioni del quinto dello stipendio finalizzate alla restituzione di prestiti, ma riguarda cessioni di credito finalizzate ad estinguere debiti diversi dal prestito in denaro, come tali lecite ed ammissibili e pertanto la nuova normativa non vieta ai lavoratori dipendenti di utilizzare lo strumento della cessione del loro credito retributivo per il pagamento delle quote associative alle organizzazioni sindacali, o per il versamento di contributi alle associazioni di cui fanno parte o le cui attività essi intendono sostenere.
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(*) Accolto dal Governo con la parola evidenziata che sostituisce la parola: «impegna».