EMENDAMENTI
SAPORITO, BALDASSARRI, MANTOVANO, COLLINO
Ritirato e trasformato nell'odg G6.100
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. All'articolo 7-ter, comma 1 del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005 n. 43, le parole: "per ciascuno degli anni del triennio 2005/2007" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni del triennio 2008/2010"».
SAPORITO, BALDASSARRI, TOFANI, MANTOVANO, COLLINO
Inammissibile
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. Le risorse di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, affluiscono al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che le gestisce per integrare, secondo criteri di proporzionalità, il trattamento di quiescenza del personale già dipendente dalle Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995».
Inammissibile
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. L'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o di servizio, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro o di pensione privilegiata di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 nonché i figli o il coniuge dei soggetti riconosciuti grandi invalidi"».
Inammissibile
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. L'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così modificato: "Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni sono estese agli orfani o, in alternativa al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o di servizio, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio su lavoro o di pensione privilegiata di cui all'articolo 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblican. 1092 del 1973 nonché i figli o il coniuge dei soggetti riconosciuti grandi invalidi"».
Inammissibile
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. Le pensioni privilegiate ordinarie, integrate dall'aumento del decimo per l'invalidità, concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato e degli enti locali, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, hanno carattere "risarcitorio" ed ai fini dell'imponibile IRPEF, concorrono nella misura del 90 per cento annuo».
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI
Ritirato
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. Il termine per la presentazione della domanda per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto di cui all'articolo 47 comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e differito al 31 dicembre 2008».