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Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 282 del 27/02/2008


EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 47-QUINQUIES

47-quinquies.0.100

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI

Ritirato

Dopo l'articolo 47-quinquies, inserire il seguente:

«Art. 47-sexies.

        1. La disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 non è norma di interpretazione autentica ed ha decorrenza dal 4 luglio 2006».

47-quinquies.0.101

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI

Ritirato

Dopo l'articolo 47-quinquies, inserire il seguente:

«Art. 47-sexies.

        1. Al comma 3 dell'articolo 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 dopo la parola: "emessi" sono aggiunte le seguenti: "e ricevuti"».

47-quinquies.0.102

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI

Ritirato

Dopo l'articolo 47-quinquies, inserire il seguente:

«Art. 47-sexies.

(Modifiche all'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322)

        1. All'art. 4 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 3-bis le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;

            b) al comma 6-quarer le parole "entro il 28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo"».

47-quinquies.0.103

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI

Ritirato

Dopo l'articolo 47-quinquies, inserire il seguente:

«Art. 47-sexies.

(Modifiche all'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340)

        1. All'articolo 31, comma 2-quater e comma 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: "periti commerciali" sono inserite le seguenti: "e dei consulenti del lavoro"».

47-quinquies.0.104

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI

Ritirato

Dopo l'articolo 47-quinquies, inserire il seguente:

«Art. 47-sexies.

(Semplificazione in materia di certificazione delle ritenute d'imposta e di tenuta del libro paga e del libro paga e del libro matricola)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta" sono aggiunte le seguenti: "o in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi". Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento";

            b) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: "Le certificazioni dei sostituti d'imposta" sono aggiunte le seguenti: "o, in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi". Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se la prestazione é soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento";

            c) all'articolo 6, comma 5, dopo le parole "I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta" sona aggiunte le seguenti: "o in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi". Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento".

        2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-quater è inserito il seguente:

        6-quinquies. I soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che nel corso del periodo d'imposta hanno subito trattenute fiscali o contributive, se non hanno ricevuto la relativa certificazione da parte del sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentano entro i tre mesi successivi un'apposita comunicazione telematica all'amministrazione finanziaria con i dati identificativi del sostituto e l'importo delle ritenute e contributi trattenuti e non certificati.

        2. L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta "applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per la omessa o inesatta comunicazione di dati.

        3. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, è aggiunto in fine il seguente comma:

        "5. La comunicazione di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro effettuata ai sensi all'articolo 4-bis, comma 7 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive disposizioni attuative sostituisce qualsiasi adempimento relativo all'istituzione e alla tenuta del libro paga e matricola"».