ARTICOLO 46-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 46-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. All'articolo 1, comma 1250, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «adottate da enti locali e imprese» sono sostituite dalle seguenti: «adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 46-BIS
Inammissibile
Dopo l'articolo 46-bis, inserire il seguente:
«Art. 46-ter.
(Modifiche all'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159)
1. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse le parole: ", è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite"».