EMENDAMENTI
Inammissibile
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-ter. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riposi, permessi e prepensionamento per coloro che assistono familiari con handicap grave";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"6-bis. Ad un solo familiare convivente, lavoratore dipendente o autonomo, che assiste un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, con invalidità riconosciuta del 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto incapace di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito minimo di venticinque annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, può chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza:
6-ter. Se il familiare che assiste è il genitore, con rendita incrementata di un anno per ogni 2,5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio riconosciuto disabile grave;
6-quater. Se il familiare che assiste è il coniuge o il convivente more-uxorio, il fratello o la sorella in mancanza od impedimento certificato dei genitori, con rendita incrementata di un anno per ogni 5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al familiare riconosciuto disabile grave;
6-quinquies. La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di handicap congenito, dall'evento invalidante in caso di handicap acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 è stata riconosciuta successivamente".
1-quater. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Inammissibile
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-ter. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire la rubrica: "Disposizioni in favore di inabili" con la seguente: "Riposi, permessi e prepensionamento per coloro che assistono familiari con handicap grave";
b) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:
"6-bis. Ad un solo familiare convivente, lavoratore dipendente o autonomo, che assiste un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, con invalidità riconosciuta del 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto incapace di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito minimo di venticinque annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, può chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza:
6-ter. Se il familiare che assiste è il genitore, con rendita incrementata di un anno per ogni 2,5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio riconosciuto disabile grave;
6-quater. Se il familiare che assiste è il coniuge o il convivente more-uxorio, il fratello o la sorella in mancanza od impedimento certificato dei genitori, con rendita incrementata di un anno per ogni 5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al familiare riconosciuto disabile grave;
6-quinquies. La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di handicap congenito, dall'evento invalidante in caso di handicap acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 è stata riconosciuta successivamente".
1-quater. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Inammissibile
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-ter. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riposi, permessi e prepensionamento per coloro che assistono familiari con handicap grave";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"6-bis. Ad un solo familiare convivente, lavoratore dipendente o autonomo, che assiste un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, con invalidità riconosciuta del 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto incapace di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito minimo di venticinque annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, può chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza:
6-ter. Se il familiare che assiste è il genitore, con rendita incrementata di un anno per ogni 2,5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio riconosciuto disabile grave;
6-quater. Se il familiare che assiste è il coniuge o il convivente more-uxorio, il fratello o la sorella in mancanza od impedimento certificato dei genitori, con rendita incrementata di un anno per ogni 5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al familiare riconosciuto disabile grave;
6-quinquies. La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di handicap congenito, dall'evento invalidante in caso di handicap acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 è stata riconosciuta successivamente".
1-quater. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Inammissibile
Dopo il comma 1-bisaggiungere il seguente:
1-ter. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 200l, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riposi, permessi e prepensionamento per coloro che assistono familiari con handicap grave»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Ad un solo familiare convivente, lavoratore dipendente o autonomo, che assiste un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, con invalidità riconosciuta del 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto incapace di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito minimo di venticinque annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, può chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza:
6-ter. Se il familiare che assiste è il genitore, con rendita incrementata di un anno per ogni 2,5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio riconosciuto disabile grave
6-quater. Se il familiare che assiste è il coniuge o il convivente more-uxorio, il fratello o la sorella in mancanza od impedimento certificato dei genitori, con rendita incrementata di un anno per ogni 5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al familiare riconosciuto disabile grave.
6-quinquies. La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di handicap congenito, dall'evento invalidante in caso di handicap acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 è stata riconosciuta successivamente.
6-quater. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».