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Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 282 del 27/02/2008


ARTICOLI 45 E 46 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 45.

(Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche nonché di fondazioni nazionali di carattere culturale)

        1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale»;

            b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            «c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge».

        1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale».

        1-ter. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementate di 5 milioni di euro rispettivamente per le finalità di cui al comma 1 e al comma 1-bis. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, relativamente alla finalità di cui al comma 1-bis, e a 5 milioni di euro per l'anno 2009, relativamente alla finalità di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

Articolo 46.

(Disposizioni in favore di inabili e proroga di termini per tariffe sociali)

        1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.

        1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.

        1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.

        1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 si provvede quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e, quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

        1-sexies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative».

        1-bis. Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è differito al 30 giugno 2008. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al citato comma 375 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 si applicano anche al settore del gas naturale.

EMENDAMENTI

46.100

VILLONE

Inammissibile

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «1-ter. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riposi, permessi e prepensionamento per coloro che assistono familiari con handicap grave";

            b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "6-bis. Ad un solo familiare convivente, lavoratore dipendente o autonomo, che assiste un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, con invalidità riconosciuta del 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto incapace di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito minimo di venticinque annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, può chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza:

        6-ter. Se il familiare che assiste è il genitore, con rendita incrementata di un anno per ogni 2,5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio riconosciuto disabile grave;

        6-quater. Se il familiare che assiste è il coniuge o il convivente more-uxorio, il fratello o la sorella in mancanza od impedimento certificato dei genitori, con rendita incrementata di un anno per ogni 5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al familiare riconosciuto disabile grave;

        6-quinquies. La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di handicap congenito, dall'evento invalidante in caso di handicap acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 è stata riconosciuta successivamente".

        1-quater. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

46.101

ROTONDI

Inammissibile

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «1-ter. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) sostituire la rubrica: "Disposizioni in favore di inabili" con la seguente: "Riposi, permessi e prepensionamento per coloro che assistono familiari con handicap grave";

            b) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

        "6-bis. Ad un solo familiare convivente, lavoratore dipendente o autonomo, che assiste un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, con invalidità riconosciuta del 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto incapace di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito minimo di venticinque annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, può chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza:

        6-ter. Se il familiare che assiste è il genitore, con rendita incrementata di un anno per ogni 2,5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio riconosciuto disabile grave;

        6-quater. Se il familiare che assiste è il coniuge o il convivente more-uxorio, il fratello o la sorella in mancanza od impedimento certificato dei genitori, con rendita incrementata di un anno per ogni 5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al familiare riconosciuto disabile grave;

        6-quinquies. La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di handicap congenito, dall'evento invalidante in caso di handicap acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 è stata riconosciuta successivamente".

        1-quater. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

46.102

EUFEMI

Inammissibile

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «1-ter. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riposi, permessi e prepensionamento per coloro che assistono familiari con handicap grave";

            b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "6-bis. Ad un solo familiare convivente, lavoratore dipendente o autonomo, che assiste un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, con invalidità riconosciuta del 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto incapace di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito minimo di venticinque annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, può chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza:

        6-ter. Se il familiare che assiste è il genitore, con rendita incrementata di un anno per ogni 2,5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio riconosciuto disabile grave;

        6-quater. Se il familiare che assiste è il coniuge o il convivente more-uxorio, il fratello o la sorella in mancanza od impedimento certificato dei genitori, con rendita incrementata di un anno per ogni 5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al familiare riconosciuto disabile grave;

        6-quinquies. La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di handicap congenito, dall'evento invalidante in caso di handicap acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 è stata riconosciuta successivamente".

        1-quater. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

46.103

BIANCONI

Inammissibile

Dopo il comma 1-bisaggiungere il seguente:

        1-ter. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 200l, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riposi, permessi e prepensionamento per coloro che assistono familiari con handicap grave»;

            b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «6-bis. Ad un solo familiare convivente, lavoratore dipendente o autonomo, che assiste un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, con invalidità riconosciuta del 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto incapace di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito minimo di venticinque annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, può chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza:

        6-ter. Se il familiare che assiste è il genitore, con rendita incrementata di un anno per ogni 2,5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio riconosciuto disabile grave

        6-quater. Se il familiare che assiste è il coniuge o il convivente more-uxorio, il fratello o la sorella in mancanza od impedimento certificato dei genitori, con rendita incrementata di un anno per ogni 5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al familiare riconosciuto disabile grave.

        6-quinquies. La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di handicap congenito, dall'evento invalidante in caso di handicap acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 è stata riconosciuta successivamente.

        6-quater. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».