EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 38-BIS
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI
Ritirato
Dopo l'articolo 38-bis, inserire il seguente:
«Art. 38-ter.
(Modificazioni all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26)
1. All'articolo 2, comma, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
a-bis) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c), punto 2) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998. n. 448, è determinata come segue:
1) per consumi fino a 220 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,144 per metro cubo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrete dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2008».