ARTICOLO 37 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 37.
(Abolizione tassa sui contratti di borsa)
1. La tassa sui contratti di borsa è soppressa.
2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda»;
b) nell'articolo 9, comma 1, le parole «; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente» sono soppresse.
3. Alla Tabella dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «titoli obbligazionari emessi» sono inserite le seguenti: «o garantiti»;
b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: «o la negoziazione» sono sostituite dalle seguenti: «, la negoziazione o la compravendita»;
c) nell'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe».
4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative, nonchè l'articolo 34, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.
4-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate in 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis.
EMENDAMENTO
Inammissibile
Dopo il comma 4, aggiungere il suguente:
«4-bis. L'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 è abrogato».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 37
Ritirato
Dopo l'articolo 37,è inserito il seguente:
«Art. 37-bis.
1. AI comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, infine, è aggiunto il seguente paragrafo: "Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 luglio 2008"».
Respinto
Dopo l'articolo 37,è inserito il seguente.
«Art. 37-bis.
1. AI comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: "comma 4-bis" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3-bis e 4-bis"».