Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 282 del 27/02/2008


ARTICOLO 36-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 36-bis.

(Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa)

        1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008» e le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

        2. Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»;

            b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo».

EMENDAMENTI

36-bis.100

POLLEDRI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

36-bis.101

POLLEDRI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

ORDINE DEL GIORNO

G36-bis.100

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            premesso che l'articolo 36-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca una proroga, dal 31 dicembre 2007 al 31 marzo 2008 del termine per il versamento agevolato di tributi e contributi da parte di soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha investito le province di Catania, Ragusa e Siracusa;

            considerato che, insieme alla proroga del termine, si dispone anche la riduzione dell'importo da versare dal 30 per cento al 10 per cento di quanto dovuto;

            ritenuto che una parte cospicua degli interessati aveva già provveduto a versare quanto dovuto, nel termine stabilito e nella misura prevista;

            rilevato che ciò potrebbe comportare una in giustificata disparità di trattamento, proprio a danno di quanti avevano reso il dovuto nel termine stabilito;

        impegna il Governo

            ad assumere ogni opportuna iniziativa, con effetto per i periodi d'imposta successivi, affinché i soggetti che hanno già versato le somme dovute non debbano patire una condizione di minor favore rispetto a quanti non hanno ancora provveduto in tal senso, ed in particolare a verificare la possibilità che possano usufruire del credito d'imposta per la maggiore somma versata.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 36-BIS

36-bis.0.100

RUSSO SPENA, RIPAMONTI, SALVI, PALERMI

Inammissibile

Dopo l'articolo 36-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 36-ter.

(Primo incremento della detrazione per i redditi da lavoro dipendente)

        1. All'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è autorizzato a stabilire, entro il 1º aprile 2008, con proprio decreto, un primo incremento della detrazione di cui al presente comma, sulla base delle maggiori entrate di carattere permanente come risultanti dalla relazione trimestrale di cassa del marzo 2008, fino al limite di 6 miliardi di euro"».