EMENDAMENTI
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine della equiparazione delle vittime del dovere e dei familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime della criminalità organizzata e dei familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e alle vittime del terrorismo, sono erogati alle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con parziale compensazione per le somme già percepite a vario titolo.
All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 comma 105, le parole "A decorrere dal 1º gennaio 2008" sono sostituite da "A decorrere dal 3 agosto 2004".
Al relativo onere, valutato in 300 milioni di euro per l'anno 2008 e in 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede, per il 2008, mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 e, a decorrere dal 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».
Inammissibile
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. La Commissione di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nello svolgimento delle funzioni previste dal comma 3 del suddetto articolo 6, è integrata da un sanitario scelto tra quelli designati dall'Unione nazionale mutilati per servizio.
1-ter. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è formato, oltre che dai membri previsti dal comma 2 del suddetto articolo 10, anche da un esperto della materia indicato dall'Unione nazionale mutilati per servizio».