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Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 282 del 27/02/2008


EMENDAMENTI

34-bis.100

MANTOVANO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine della equiparazione delle vittime del dovere e dei familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime della criminalità organizzata e dei familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e alle vittime del terrorismo, sono erogati alle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con parziale compensazione per le somme già percepite a vario titolo.

        All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 comma 105, le parole "A decorrere dal 1º gennaio 2008" sono sostituite da "A decorrere dal 3 agosto 2004".

        Al relativo onere, valutato in 300 milioni di euro per l'anno 2008 e in 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede, per il 2008, mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 e, a decorrere dal 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».

34-bis.101

MUGNAI, SAPORITO

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. La Commissione di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nello svolgimento delle funzioni previste dal comma 3 del suddetto articolo 6, è integrata da un sanitario scelto tra quelli designati dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

        1-ter. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è formato, oltre che dai membri previsti dal comma 2 del suddetto articolo 10, anche da un esperto della materia indicato dall'Unione nazionale mutilati per servizio».