EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 29
Ritirato
Dopo l'articolo 29, è inserito il seguente:
«Art. 29-bis.
(Proroga di termine in materia di assegnazione di bande di interrompibilità)
1. Dopo il comma 3, dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti commi:
"3-bis. - Le disposizioni della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 122/07 sono prorogare per il triennio 2008-2010.
Le risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso vengono assegnate dal soggetto di cui al comma 1, attraverso procedure concorsuali basate sulla selezione di offerte a sconto rispetto al corrispettivo di cui al comma 4, dell'articolo 3, della delibera citata. La base di sconto minima è del 10 per cento.
3-ter. Le risorse non assegnate, sono destinate all'ampliamento ed all'ammodernamento delle reti di dispacciamento"».