Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (1365 KB)

Versione standard



Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 282 del 27/02/2008


ARTICOLO 29 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 29.

(Disposizioni in materia di credito di imposta e incentivi alla rottamazione)

        1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonchè mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria «euro 2», immatricolati prima del 1º gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale è concesso per tre annualità e il contributo per la rottamazione di cui al citato comma 224 è incrementato a 150 euro, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di veicoli già registrati, possono richiedere in alternativa al contributo di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (car sharing), secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

        2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2008, in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi un contributo di euro 300 e l'esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualità. Il costo della rottamazione è posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore, secondo le modalità e nel rispetto di quanto disposto dal comma 236 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006. Per i motocicli acquistati tra il 31 dicembre 2007 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 possono essere effettuati entro il 31 marzo 2008.

        3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1º gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a diesel, è concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa per ulteriori due annualità se il veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro 0». Il contributo di cui al primo periodo è aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 120 grammi di CO2 per chilometro. Il contributo di cui al presente comma è aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purchè conviventi.

        4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1º gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, è concesso un contributo:

            a) di euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi;

            b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.

        5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.

        6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

        9. La misura dell'incentivo è determinata nella misura di euro 350 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'installazione degli impianti a metano.

        10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: «effettuata entro» fino alla fine del periodo.

        10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 271, le parole da: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta automatico secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279. È fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta di cui al precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 279»;

            b) al comma 283, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro il 31 marzo 2008,».

        10-ter. In relazione alle modifiche di cui al comma 10-bis del presente articolo, le maggiori entrate nette derivanti nell'anno 2008 in relazione all'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dai commi da 271 a 284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 96,9 milioni di euro, sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri netti derivanti dal comma 10-bis, pari a 46,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        11. Le dotazioni del Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotte, per l'anno 2008, rispettivamente di 90,5 milioni di euro e di 5,5 milioni di euro. La dotazione del predetto Fondo per la competitività e lo sviluppo è incrementata, per l'anno 2009, di 90,5 milioni di euro.

        11-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi 10-bis e 10-ter, pari a 441,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 177,2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 33,2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:

            a) per l'anno 2008, quanto a 385,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 56 milioni di euro, mediante utilizzo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 11;

            b) per l'anno 2009, quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 157,8 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 36, comma 2-bis, e 38;

            c) per l'anno 2010, quanto a 33,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis.

EMENDAMENTI

29.100

POLLEDRI

Ritirato e trasformato nell'odg G29.100

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

29.101

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

        «9-bis. La misura dell'incentivo di cui al comma precedente può essere rideterminata con decreto del Ministero dello sviluppo economico in base alla categorizzazione ambientate dei veicoli oggetto degli interventi».

ORDINE DEL GIORNO

G29.100 (già em. 29.100)

POLLEDRI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2013,

        invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 29.100.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 29

29.0.100

POLLEDRI

Ritirato

Dopo l'articolo 29, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis.

(Proroga di termine in materia di assegnazione di bande di interrompibilità)

        1. Dopo il comma 3, dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti commi:

        "3-bis. - Le disposizioni della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 122/07 sono prorogare per il triennio 2008-2010.

        Le risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso vengono assegnate dal soggetto di cui al comma 1, attraverso procedure concorsuali basate sulla selezione di offerte a sconto rispetto al corrispettivo di cui al comma 4, dell'articolo 3, della delibera citata. La base di sconto minima è del 10 per cento.

        3-ter. Le risorse non assegnate, sono destinate all'ampliamento ed all'ammodernamento delle reti di dispacciamento"».

ORDINE DEL GIORNO

G29.0.100

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            la procedura che ha definito e sviluppato la cosiddetta «interrompibilità», sia istantanea che programmata, è stata ed è anche ora da considerarsi una risorsa per il sistema paese;

            la fruizione delle bande ha comportato investimenti da parte delle aziende che ne hanno fatto richiesta, ma tale investimento è stato ampiamente remunerato dalle assegnazioni avvenute negli anni scorsi;

            è da considerarsi importante la nuova assegnazione che è stata concessa all'inizio del 2008, ma di tale procedimento è da porre in risalto come solo una porzione sia stata assegnata con una gara a ribasso, i cui risultati nella maggior parte dei casi sono, essendo il prezzo di assegnazione identico a quello di partenza;

            per evitare speculazioni sarebbe opportuno che le bande di «interrompibilità» vengano assegnate nella loro totalità con gara a ribasso, essendo già stati ammortizzati dalle imprese gli investimenti fatti per poter far usufruire il sistema elettrico dell'energia a loro tolta;

            appare importante modificare la procedura delle assegnazioni attuali infatti la formula della gara a ribasso riguardi una percentuale irrisoria dei Mw messi a disposizione da Tema;

            il sistema attuale di assegnazione potrebbe generare un vortice speculativo a danno dei cittadini. appare importante procedere ad un riallineamento delle assegnazioni per evitare ciò e garantire una giusta remunerabilità ed una più ampia diffusione per le imprese;

            le risorse in tal modo risparmiate sarebbero reinvestite in ammodernamento, interramento delle reti o in nuove linee di approvvigionamento, al fine di evitare che il sistema di trasmissione possa non essere più sufficiente a soddisfare la richiesta di energia in tale modo, determinando il collasso del sistema;

        impegna il Governo:

            a promuovere una proroga per il triennio 2008-2010 del periodo di riferimento della delibera n. 122/2007 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

________________

(*) Accolto dal Governo