EMENDAMENTO
Improcedibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Dopo il comma 489 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è inserito il seguente:
"489-bis. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 488 e 489 sono ammessi investimenti in forma diretta unicamente per progetti previsti negli stanziamenti di cassa dei Piani di investimento già deliberati dal Consiglio di amministrazione degli Enti previdenziali e approvati dai Ministeri vigilati"».