ARTICOLI 21-BIS, 21-TER E 21-QUATER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 21-bis.
(Diritti aeroportuali)
1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11-novies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato.
Articolo 21-ter.
(Indennità di trasferta per il personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile)
1. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
Articolo 21-quater.
(Interventi per processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estese alle aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale che abbiano comportato una crisi occupazionale che coinvolge un numero di unità lavorative superiore a tremila, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per gli anni 2008 e 2009.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. All'articolo 3-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente alle società di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate».
4. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un fondo di continuità infrastrutturale, finalizzato al mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa, da ripartire fra la regione Lombardia e gli enti locali azionisti della società di gestione aeroportuale, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 7,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 9 e 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono estese ai trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 1-bis.
EMENDAMENTO
Ritirato e trasformato nell'odg G21-quater.100
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di consentire un riposizionamento graduale dell'intero comparto industriale gravitante sull'aeroporto di Malpensa, il Governo garantisce la sospensione per un periodo di almeno tre anni dell'attuazione del piano di trasferimento delle rotte della compagnia aerea Alitalia dall'aeroporto di Malpensa a quello di Fiumicino».
ORDINE DEL GIORNO
POLLEDRI, STIFFONI, PIROVANO, DIVINA, FRANCO PAOLO, FRUSCIO, DAVICO
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2013,
invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 21-quater.100.
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(*) Accolto dal Governo