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Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 282 del 27/02/2008


ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Sezione VII

Infrastrutture e trasporti

Articolo 17.

(Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario)

        1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008».

        2. All'articolo 2, comma 253, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2008».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 17

17.0.100

DONATI, BRUTTI PAOLO, PALERMO, VANO, FERRANTE, PALERMI, DE PETRIS, TIBALDI, RIPAMONTI, PECORARO SCANIO, COSSUTTA, BULGARELLI, PELLEGATTA, SILVESTRI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 17.0.101, nell'odg G17.0.500

Dopo l'articolo 17,aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

        1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riforma del Titolo V della Costituzione e dell'assegnazione alle regioni e province autonome di compartecipazione a tributi erariali, negli esercizi finanziari 2009 e 20l0, è autorizzata la spesa di euro 320 milioni per la prosecuzione dei contratti di servizio con le regioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, a valere sulle maggiori entrate e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 della legge 24 dicembre 2008, n. 244, per consentire la prosecuzione dei servizi per l'anno 2008.

        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire la somma di cui al precedente comma fra le regioni, sentita la Conferenza Stato regioni.

        3. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte a valere sulle maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo l comma 4 della legge 24 dicembre 2008, n. 244».

17.0.101

DONATI, BRUTTI PAOLO, PALERMO, VANO, FERRANTE, PALERMI, DE PETRIS, TIBALDI, RIPAMONTI, PECORARO SCANIO, COSSUTTA, BULGARELLI, PELLEGATTA, SILVESTRI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 17.0.100, nell'odg G17.0.500

Dopo l'articolo 17,aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

        1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riforma del Titolo V della Costituzione e dell'assegnazione alle regioni e province autonome di compartecipazione a tributi erariali, negli esercizi finanziari 2009 e 2010, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 24 dicembre 2008, n. 244, le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 sono destinate in primo luogo, per l'ammontare di 320 milioni di euro, per la prosecuzione dei contratti di servizio con le regioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire la somma di cui al presente comma fra le regioni, sentita la Conferenza Stato regioni».

ORDINE DEL GIORNO

G17.0.500 (già emm. 17.0.100 e 17.0.101)

DONATI, BRUTTI PAOLO, PALERMO, VANO, PALERMI, FERRANTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            in sede di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, preso atto della scadenza il prossimo 31 marzo dei contratti di servizio tra le Regioni e Trenitalia Spa in materia di trasporto ferroviario locale, deve essere sottolineato che il mancato adeguamento delle risorse finanziarie per mantenere in esercizio il trasporto ferroviario regionale e metropolitano indurrà dal 1° aprile la sospensione del servizio, oggi utilizzato da milioni di persone e di pendolari ogni giorno, creando gravi danni alle comunità locali private di servizi di trasporti collettivi indispensabili ed inducendo ulteriormente traffico e congestione sulle strade, ormai al collasso;

          questo mancato adeguamento delle risorse è inoltre in contrasto sia con le esigenze e le richieste delle principali città ed aree metropolitane sia delle Regioni, che puntano allo sviluppo dei servizi ferroviari regionali per migliorare l'offerta di servizi ai cittadini, per decongestionare la viabilità e ridurre l'inquinamento dell'aria; 

            va inoltre ribadito che lo stesso piano industriale presentato dalle Ferrovie dello Stato prevede un forte incremento dell'offerta per il trasporto pendolari in tutte le principali città italiane e che con il completamento dell'alta velocità Torino-Milano-Napoli e dei relativi investimenti sui nodi ferroviari sarà possibile aumentare questa offerta di treni ai cittadini del 50 per cento rispetto ad oggi, ma senza adeguate risorse per il contratto di servizio Regioni-Trenitalia questi piani di sviluppo sono destinati al totale fallimento,

        invita il Governo ad assumere le necessarie ed urgenti iniziative per garantire la prosecuzione dei servizi ferroviari previsti nei contratti di servizio stipulati tra le Regioni e Trenitalia Spa anche oltre la data di scadenza del prossimo 31 marzo, individuando le risorse necessarie per mantenere in esercizio l'offerta di treni per i pendolari ed il trasporto regionale.

________________

(*) Accolto dal Governo