EMENDAMENTI
Respinto
Sostituire l'articolo 16-bis con il seguente:
«Art. 16-bis. - (Responsabilità degli amministratori di imprese pubbliche) - 1. Ai fini del presente articolo si intende per impresa pubblica l'ente dotato di personalità giuridica che soddisfi cumulativamente i seguenti due requisiti:
a) che sia stato istituito per soddisfare esigenze di carattere industriale o commerciale, anche se rivolte all'interesse generale o collettivo;
b) che la sua attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da altri enti territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero che la sua gestione od i suoi organi di amministrazione siano soggetti al controllo di questi ultimi, sotto forma di istruzioni dell'azionista di maggioranza.
2. Per le imprese pubbliche di cui al comma 1 la responsabilità dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario.
3. La responsabilità degli amministratori delle imprese pubbliche di cui al comma 1 è regolata dalle norma del diritto civile a condizione che il medesimo fatto non integri danno erariale; in tal caso la Corte dei conti è competente sulla relativa controversia.».