ARTICOLO 16-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 16-bis.
(Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche)
1. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
EMENDAMENTI
Respinto
Sostituire l'articolo 16-bis con il seguente:
«Art. 16-bis. - (Responsabilità degli amministratori di imprese pubbliche) - 1. Ai fini del presente articolo si intende per impresa pubblica l'ente dotato di personalità giuridica che soddisfi cumulativamente i seguenti due requisiti:
a) che sia stato istituito per soddisfare esigenze di carattere industriale o commerciale, anche se rivolte all'interesse generale o collettivo;
b) che la sua attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da altri enti territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero che la sua gestione od i suoi organi di amministrazione siano soggetti al controllo di questi ultimi, sotto forma di istruzioni dell'azionista di maggioranza.
2. Per le imprese pubbliche di cui al comma 1 la responsabilità dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario.
3. La responsabilità degli amministratori delle imprese pubbliche di cui al comma 1 è regolata dalle norma del diritto civile a condizione che il medesimo fatto non integri danno erariale; in tal caso la Corte dei conti è competente sulla relativa controversia.».