Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (1365 KB)

Versione HTML base



Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 282 del 27/02/2008


EMENDAMENTO

15.100

MANZIONE

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        "1-bis. Le sezioni specializzate sono altresì competenti sulle controversie aventi ad oggetto i contratti di lavori, forniture e servizi con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con le società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con gli enti pubblici economici o con le società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi".

        1-bis. L'articolo 3, comma 21 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

        "21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi, di cui ai commi 19 e 20, già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 giugno 2008, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.".

        1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e di cui all'articolo 3, commi 19, 20 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1º luglio 2008».