ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 15.
(Disposizioni in materia di arbitrati)
1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1º luglio 2008, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: «al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
EMENDAMENTO
Respinto
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le sezioni specializzate sono altresì competenti sulle controversie aventi ad oggetto i contratti di lavori, forniture e servizi con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con le società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con gli enti pubblici economici o con le società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi".
1-bis. L'articolo 3, comma 21 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
"21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi, di cui ai commi 19 e 20, già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 giugno 2008, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.".
1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e di cui all'articolo 3, commi 19, 20 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1º luglio 2008».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 15
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, PERRIN, RUBINATO
Ritirato
Dopo l'articolo 15,inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato)
1. Al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"».