EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14-BIS
Inammissibile
Dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 14-ter.
(Personale del Ministero della giustizia)
Ai fini esclusivamente giuridici l'inquadramento del personale di cui all'art. 14, commi 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991 n. 321, che all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 25 legge 15 dicembre 1990, n. 395, decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395».