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Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 282 del 27/02/2008


ARTICOLO 14-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 14-bis.

(Dirigenti dell'amministrazione giudiziaria)

        1. I dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del Direttore generale 13 giugno 1997 e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

ORDINE DEL GIORNO

G14-bis.1 (testo 2)

PALUMBO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso:

            che con legge 5 maggio 1999, n. 155, veniva conferita delega al governo per la istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino;

            che con decreto legislativo 3 dicembre 1999 n. 491, in attuazione della delega, venivano istituiti i tribunali metropolitani di Tivoli e di Giugliano in Campania;

            che, a tutt'oggi, si è data integrale attuazione alle disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo, ad eccezione della realizzazione del tribunale di Giugliano;

            che tale inadempienza configura una grave e inammissibile elusione di una legge dello Stato;

            che la «sicurezza» e la giustizia rappresentano sicuramente priorità da sostenere con la manovra di bilancio;

            che l'area giuglianese è interessata da diffusi e allarmanti fenomeni di criminalità;

            che il nuovo ufficio giudiziario può rappresentare un importante presidio di legalità in tale territorio

        invita il Governo a dare attuazione al decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491 destinando a tale finalità le risorse finanziarie necessarie.

________________

(*) Accolto dal Governo con la parola evidenziata che sostituisce la parola: «impegna».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14-BIS

14-bis.0.100

LIBE'

Inammissibile

Dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 14-ter.

(Personale del Ministero della giustizia)

        Ai fini esclusivamente giuridici l'inquadramento del personale di cui all'art. 14, commi 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991 n. 321, che all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 25 legge 15 dicembre 1990, n. 395, decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395».