ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 13.
(Termini per la conferma di ricercatori)
1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la facoltà degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica ovvero, entro il medesimo termine, presso le amministrazioni di inquadramento, ovvero le agenzie di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
EMENDAMENTO
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I professori universitari di seconda fascia ed i ricercatori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno conseguito una idoneità, rispettivamente a professore di prima fascia ed a professore di seconda fascia e che sono confermati in ruolo, da almeno tre anni, sono chiamati, nel ruolo per cui hanno conseguito la medesima idoneità, dalla Facoltà di appartenenza, entro e non oltre il 1º novembre 2008. A tal fine, le Università, che hanno rispettato il vincolo della spesa imposto dall'articolo 51, comma 4 della Legge 449/1997, provvedono alle chiamate, concedendo priorità a coloro che, da più tempo, hanno conseguito l'idoneità, nel limite delle unità di conto rese disponibili dal personale, a qualsiasi titolo, cessato dal servizio, a decorrere dal 1º gennaio 2008».