EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13-BIS
PALERMI, PECORARO SCANIO, SALVI, TIBALDI, VILLONE
Inammissibile
Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 13-ter.
(Autorizzazione di spesa a favore dell'Istituto di studi filosofici di Napoli)
1. Ai fini di provvedere all'erogazione dei contributi in favore dell'Istituto di studi filosofici di Napoli relativamente agli anni 2002 e 2003, giusta sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 6 aprile 2005, è autorizza la spesa di sei milioni di euro».
Conseguentemente, con decorrenza dal 1º gennaio e fino al 31 dicembre 2008 è dovuta la tassa di stazionamento secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51. Sono abrogati il comma 1, lettera b), e i commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
SAPORITO, VALDITARA, MANTOVANO, COLLINO
Respinto. Votato con riferimento all'articolo 24-quinquies.
Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 13-ter.
1. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 per la copertura dei posti annualmente vacanti e disponibili di dirigente scolastico si attinge, fino ad esaurimento, nella misura del 50 per cento alla graduatoria di merito relativo al corso-concorso ordinario bandito con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e, contestualmente, nella misura dell'altro 50 per cento alla graduatoria di merito relativa al corso-concorso riservato bandito con decreto ministeriale 3 ottobre 2006».
Improcedibile
Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 13-ter.
1. Ai fini della stabilizzazione del personale degli Enti di ricerca gli effetti del comma 520 legge 23 dicembre 2006, n. 296 si estendono a tutti coloro in servizio alla data del 1º gennaio 2008 in possesso dei medesimi requisiti temporali previsti dal comma 519 della medesima legge, maturati anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con assegno di ricerca. Per le finalità di cui al comma 520 della Legge 23 dicembre 2006, n. 296 il relativo fondo è elevato a 40 milioni di euro per il 2008, 60 milioni per il 2009, 80 milioni per il 2010».
Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Tassazione delle cooperative)
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";
2) alla lettera b) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2008».
Improcedibile
Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 13-ter.
1. Al fine di garantire il normale funzionamento degli Enti di Ricerca che gravano con un incidenza non superiore al 50 per cento dei costi di personale sui trasferimenti statali, gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR possono assumere personale a tempo indeterminato, nelle forme e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti ed anche in deroga a quanto previsto da tutte le disposizioni di legge in materia di dotazioni organiche ed in materia di reclutamento del personale, purché almeno il 40 per cento delle attività dell'ente siano stabilmente finanziate a valere sulle entrate proprie, calcolate sulla base del rapporto tra le entrate correnti diverse dall'ammontare complessivo dei trasferimenti ordinari dello Stato e il totale delle entrate correnti, negli ultimi tre anni precedenti».