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Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 282 del 27/02/2008


ARTICOLO 13-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 13-bis.

(Dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle università)

        1. La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di una somma pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

ORDINE DEL GIORNO

G13-bis.100 (testo 2)

PALERMI, PECORARO SCANIO, SALVI, TIBALDI, VILLONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica

            in sede di esame del disegno di legge n. 2013 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»

        premesso che:

            L'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, prestigiosa istituzione culturale di rilevanza internazionale, il cui valore è stato riconosciuto anche dal Presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi, svolge da circa 35 anni una rilevantissima attività di ricerca e di formazione che va dall'organizzazione di seminari di studi con l'intervento dei più qualificati esperti italiani e stranieri della storia del pensiero, alla collaborazione scientifica con le più importanti istituzioni culturali italiane ed internazionali, all'organizzazione di mostre e convegni anche all'estero, all'assegnazione di borse di studio in favore di giovani laureati ed alla diffusione di corsi di formazione in tutto il Mezzogiorno d'Italia, in collaborazione con enti locali ed istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

            dal 1994 sino al 2001 l'Istituto ha goduto di risorse annuali predeterminate assegnate dal CIPE su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca al fine di non compromettere i risultati conseguiti nelle attività avviate;

            che per gli anni 2002 e 2003 il detto Ministero ha omesso di avanzare al CIPE la richiesta del contributo a favore dell'Istituto, venendo meno anche all'impegno di adottare le opportune iniziative volte ad assicurare in un quadro normativo definito risorse adeguate allo svolgimento delle iniziative dell'Istituto stesso;

            contro l'esclusione dai contributi per gli anni 2002 e 2003 l'Istituto era costretto a ricorrere al TAR del Lazio che, con sentenza del 9 novembre 2005, accoglieva il ricorso «annullando il provvedimento di diniego impugnato»;

            sinora il Ministero non ha provveduto a dare il seguito di competenza in esecuzione della predetta sentenza del TAR;

            l'Istituto si è visto impossibilitato a fronteggiare gli oneri per gli anni 2002 e 2003 e quindi costretto a ricorrere all'indebitamento con le banche;

            attualmente per il mancato sostegno finanziario pubblico versa in gravissime difficoltà che mettono in serio pericolo la sua stessa sopravvivenza il che sarebbe fatale per la vita culturale di Napoli e del Paese,

        invita il Governo:

            ad assicurare in un quadro normativo definito le necessarie risorse che consentano all'Istituto di proseguire la pluridecennale attività che ha ricevuto il plauso della cultura nazionale ed internazionale ed il consenso di rappresentanti autorevoli dell'UNESCO e del Parlamento europeo;

            a provvedere all'erogazione dei contributi in favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli relativamente agli anni 2002 e 2003, giusta sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 6 aprile 2005.

________________

(*) Accolto dal Governo con la parola evidenziata che sostituisce la parola: «impegna».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13-BIS

13.bis.0.100

PALERMI, PECORARO SCANIO, SALVI, TIBALDI, VILLONE

Inammissibile

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 13-ter.

(Autorizzazione di spesa a favore dell'Istituto di studi filosofici di Napoli)

        1. Ai fini di provvedere all'erogazione dei contributi in favore dell'Istituto di studi filosofici di Napoli relativamente agli anni 2002 e 2003, giusta sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 6 aprile 2005, è autorizza la spesa di sei milioni di euro».

        Conseguentemente, con decorrenza dal 1º gennaio e fino al 31 dicembre 2008 è dovuta la tassa di stazionamento secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51. Sono abrogati il comma 1, lettera b), e i commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

13-bis.0.101

SAPORITO, VALDITARA, MANTOVANO, COLLINO

Respinto. Votato con riferimento all'articolo 24-quinquies.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 13-ter.

        1. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 per la copertura dei posti annualmente vacanti e disponibili di dirigente scolastico si attinge, fino ad esaurimento, nella misura del 50 per cento alla graduatoria di merito relativo al corso-concorso ordinario bandito con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e, contestualmente, nella misura dell'altro 50 per cento alla graduatoria di merito relativa al corso-concorso riservato bandito con decreto ministeriale 3 ottobre 2006».

13-bis.0.102

DAVICO

Improcedibile

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 13-ter.

        1. Ai fini della stabilizzazione del personale degli Enti di ricerca gli effetti del comma 520 legge 23 dicembre 2006, n. 296 si estendono a tutti coloro in servizio alla data del 1º gennaio 2008 in possesso dei medesimi requisiti temporali previsti dal comma 519 della medesima legge, maturati anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con assegno di ricerca. Per le finalità di cui al comma 520 della Legge 23 dicembre 2006, n. 296 il relativo fondo è elevato a 40 milioni di euro per il 2008, 60 milioni per il 2009, 80 milioni per il 2010».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tassazione delle cooperative)

        1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

            1) alla lettera a) le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

            2) alla lettera b) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

        2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2008».

13-bis.0.103

DAVICO

Improcedibile

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 13-ter.

        1. Al fine di garantire il normale funzionamento degli Enti di Ricerca che gravano con un incidenza non superiore al 50 per cento dei costi di personale sui trasferimenti statali, gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR possono assumere personale a tempo indeterminato, nelle forme e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti ed anche in deroga a quanto previsto da tutte le disposizioni di legge in materia di dotazioni organiche ed in materia di reclutamento del personale, purché almeno il 40 per cento delle attività dell'ente siano stabilmente finanziate a valere sulle entrate proprie, calcolate sulla base del rapporto tra le entrate correnti diverse dall'ammontare complessivo dei trasferimenti ordinari dello Stato e il totale delle entrate correnti, negli ultimi tre anni precedenti».