DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (2013)
ORDINI DEL GIORNO
SALVI, PALERMI, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, TIBALDI, BATTAGLIA GIOVANNI, BRUTTI PAOLO
Approvato (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2013 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»;
premesso che:
la questione dell'innalzamento delle retribuzioni, soprattutto per i lavoratori a basso e medio reddito, è divenuta questione prioritaria e di emergenza sociale;
i dati, forniti anche da Banca d'Italia, evidenziano un vero e proprio impoverimento assoluto del potere d'acquisto dei redditi dei lavoratori dipendenti e delle fasce più deboli della popolazione, primi fra tutti i lavoratori con contratti a termine;
i recenti dati ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo segnano un incremento del 0,4 per cento sul mese di dicembre, del 2,9 per cento rispetto al gennaio 2007 - il più alto degli ultimi sette anni - mentre per i prodotti ad alto tasso di acquisto, cioè i prodotti che abitualmente i cittadini consumano tutti i giorni quali pane, pasta e alimentari in genere, benzina e trasporti si è registrata una crescita del 4,8 per cento rispetto all'anno precedente;
l'incremento medio dei prezzi registrato nello stesso periodo in Europa è del 3,2 per cento e, secondo la Commissione Europea, l'indice di inflazione annua europea dovrebbe attestarsi sul + 2,7 per cento annuo;
il forte aumento del costo della vita si unisce ad una crescita economica fortemente rallentata, secondo l'Unione europea vicina allo zero per il primo trimestre del 2008, e con una previsione annuale di + 0,7 per cento;
considerato che:
la legge 24 dicembre 2007 n. 244, Finanziaria 2008, dispone all'articolo 1 comma 4, che: «Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
rilevato che:
la norma di legge sopra richiamata, oltre ad essere una prima concreta azione per produrre quella crescita retributiva unanimemente riconosciuta come urgente ed evidenziata anche dalla piattaforma rivendicativa recentemente presentata dalle organizzazioni sindacali al Governo come indispensabile per la vita quotidiana di milioni di cittadini, rappresenta il perseguimento di un'equa azione di politica fiscale;
sottolineato che:
se l'attuazione del comma 4 dell'articolo 1 della Finanziaria 2008 venisse delegata al futuro esecutivo, essa non potrebbe essere operativa prima del prossimo autunno;
l'aggravamento delle condizioni economiche delle famiglie, il forte aumento del costo della vita e il rallentamento della crescita economica italiana rendono necessario un primo corposo intervento che possa operare nell'immediato (a partire dalle trattenute nelle prossime buste paga) almeno per le categorie più svantaggiate tra le quali i lavoratori dipendenti a basso reddito e quelli con contratti a termine;
invita il Governo:
ad attuare quanto disposto dall'articolo 1 comma 4 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo aver rilevato con la trimestrale di cassa prevista per l'inizio di marzo 2008, l'entità delle maggiori entrate tributarie, già previste dal governo;
ad emanare un provvedimento urgente con il quale predisporre una prima detrazione per i redditi da lavoro dipendente più bassi - salvo stabilire con provvedimenti successivi, e dopo l'approvazione dell'assestamento di bilancio, lo stanziamento definitivo per tale detrazione.
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(*) Approvato con la parola evidenziata che sostituisce la parola: «impegna».
BARBOLINI, BENVENUTO, PEGORER, ROSSI PAOLO, TURANO, FUDA
Ritirato
Il Senato,
in sede, di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»,
considerato che l'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 destina al potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria ed all'incentivazione economica della produttività del relativo personale quota parte:
delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale;
dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta;
delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
dei risparmi di spesa per interessi, connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e cou l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici;
rilevato che la Guardia di finanza è parte integrante dell'Amministrazione economico-finanziaria, svolge un'attività fondamentale per il conseguimento anche delle risorse che il decreto-legge n. 79 del 1997 destina (in quota parte) alla predetta Amministrazione ed all'incentivazione del relativo personale e contribuisce in maniera determinante nel potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale perseguito dal medesimo provvedimento. Ciò, peraltro, con la peculiarità di espletare una funzione di prevenire, ricercare e reprimere le violazioni in materia sia di entrate che di uscite del bilancio pubblico;
tenuto conto dell'impegno già assunto dall'Esecutivo in sede di conversione del decreto-legge n. 262/2006 con accoglimento di un ordine del giorno (G1.100) vertente sull'art. 1, comma 14, del provvedimento, con il quale è stata espressa, in chiave generale, la volontà di riconoscere al personale della Guardia di finanza pari dignità di trattamento, sotto il profilo dell'incentivazione della produttività, rispetto agli altri appartenenti all'Amministrazione economico-finanziaria che già beneficiano delle somme di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 79/1997;
avuto riguardo all'auspicio formulato da questa Commissione nell'ambito del parere reso nel Rapporto sul disegno di legge finanziaria 2008 e sul disegno di legge di bilancio 2008, affinché si proceda all«'applicazione delle disposizioni in materia di premio incentivante agli appartenenti al Corpo»;
in considerazione della necessità di evitare ingiustificate sperequazioni tra le varie componenti dell'Amministrazione finanziaria, di dare piena attuazione ad una prescrizione normativa e, conseguentemente, di evitare l'insorgere di notevole contenzioso giurisdizionale in materia;
impegna il Governo:
a provvedere, già nell'ambito del provvedimento di ripartizione delle risorse relative al 2006, ad includere il Corpo della Guardia di finanza ed i relativi appartenenti tra i destinatari della disposizione di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 79/1997, attribuendo adeguate e significative risorse finanziarie sia per il potenziamento della medesima Istituzione che per l'incentivazione del proprio personale.
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2007, N. 248
All'articolo 1, al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «Ministero della difesa» sono inserite le seguenti: «, missione ''Difesa e sicurezza del territorio'',» e le parole: «sul quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «nel quale confluiscono in apposito Fondo le autorizzazioni di spesa»;
al secondo periodo, le parole: «a valere sulle autorizzazioni confluite sulla predetta missione» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto Fondo».
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: «''Sino all'anno 2012''» sono sostituite dalle seguenti: «''Sino all'anno 2016''»;
al comma 3, le parole: «''fino all'anno 2012''» sono sostituite dalle seguenti: «''fino all'anno 2015''»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: ''10 anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''11 anni''.
3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le unità produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di società di servizi nell'ambito delle disponibilità esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: ''2010'' è sostituita dalla seguente: ''2015'';
b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola: ''2010'' è sostituita dalla seguente: ''2015'';
c) all'articolo 53, comma 2, la parola: ''2008'' è sostituita dalla seguente: ''2012'';
d) alla nota [5] dell'allegata Tabella 1, la parola: ''2011'' è sostituita dalla seguente: ''2015''».
All'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento è fissato al 30 giugno 2009».
All'articolo 5:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuità»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: ''entro il 28 febbraio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 aprile 2008''»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Il termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione accademica nazionale, di cui al numero 5 dell'allegato A annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 dicembre 2008.
2-ter. Al comma 1 dell'articolo 71-septies, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso''.
2-quater. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: ''è determinato'' sono inserite le seguenti: '', nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione,'' e dopo le parole: ''e le attività culturali,'' sono inserite le seguenti: ''da adottare entro il 31 dicembre 2008''»;
alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di diritto d'autore».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole da: «, fermo restando» fino alla fine del comma sono soppresse;
il comma 2 è soppresso;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nei confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è comunque prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo».
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - (Proroghe in materia di ammortizzatori sociali). - 1. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''Per gli anni 2004-2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni 2004-2009'' e le parole: '', nel limite massimo di 350 unità'' sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: ''e per la durata di 48 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: '', per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo''.
2. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ''e 2007,'' sono inserite le seguenti: ''nonché di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,'';
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è incrementata di pari importo''.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 6-ter. - (Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002). - 1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
Art. 6-quater. - (Contributi in favore di enti e organismi operanti nel settore della musica). - 1. Allo scopo di garantire la continuità delle attività di enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica, che versano in condizioni di difficoltà finanziaria, è assegnato a tali enti per l'anno 2008 un contributo complessivo di 5 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli enti e gli organismi di cui al comma 1 e sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».
All'articolo 7:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: ''entro e non oltre il 30 aprile 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro e non oltre il 30 settembre 2008''»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
4-ter. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. La delibera di cui al primo periodo è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico e il rispetto dei princìpi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze''»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché in materia di contrattazione collettiva e in materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche».
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Reversibilità degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex deportati). - 1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:
''Art. 1. - 1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio''.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative».
All'articolo 8:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:
a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
b) all'articolo 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
''e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato'';
c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I, il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma è trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale dell'azienda per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al periodo precedente sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari a 250 milioni di euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127»;
al comma 3, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti» e le parole: «associazioni di categoria interessate» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni di categoria interessate. Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici».
Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis. - (Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale). - 1. È prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessità per paziente compatibile. In relazione alle attività di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo periodo, regolamenta le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenze.
Art. 8-ter. - (Fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario). - 1. Il fondo transitorio di cui alla lettera b) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato, per l'esercizio finanziario 2008, di 14 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».
All'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Al fine di agevolare l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblica la relativa lista. Ai fini della riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno solare, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la durata residua di protezione inferiore a sei mesi è annullata, con conseguente scadenza del certificato complementare alle ore 24 del 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento, mentre la durata residua di protezione superiore a sei mesi è ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico aggiorna la lista di cui al primo periodo del presente comma».
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare). - 1. Il comma 356 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
''356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di ''Autorità nazionale per la sicurezza alimentare'' e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in ''Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare'', con sede in Foggia, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010''».
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori). - 1. Il comma 464 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
''464. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale 'SOS - Il Telefono Azzurro ONLUS'''».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «sono ulteriormente prorogati fino all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008»;
al comma 2, le parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43» sono soppresse;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle more dell'attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore universitario ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanati dalle università entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
''c-bis) definire, previa intesa tra la regione Basilicata e l'università degli studi della Basilicata, le modalità di utilizzo di eventuali trasferimenti regionali da parte dell'università medesima, fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera c), al netto dei predetti trasferimenti, e assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica''»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed enti di ricerca».
All'articolo 13, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, entro il medesimo termine, presso le amministrazioni di inquadramento, ovvero le agenzie di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle università). - 1. La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di una somma pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».
All'articolo 14, al comma 1, le parole: «In attesa della riforma organica della magistratura onoraria,» sono soppresse, dopo le parole: «vice procuratori onorari» sono inserite le seguenti:«, nonché i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni,» e le parole: «fino al 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti:«fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009».
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Dirigenti dell'amministrazione giudiziaria). - 1. I dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del direttore generale 13 giugno 1997, e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».
All'articolo 15, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: ''al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge'' sono soppresse».
Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis. - (Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche). - 1. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 16-ter. - (Misure in materia di incarichi giudiziari). - 1. In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano, tenuti all'osservanza dei princìpi costituzionali della proporzionale e del bilinguismo, è abrogato il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150».
All'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 2, comma 253, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 15 dicembre 2008''».
Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
«Art. 18-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire). - 1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva all'applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 5 del presente decreto'';
b) all'articolo 13, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
''3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura concorsuale a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi l'indennizzo è determinato nella misura pari alle predette somme ulteriori, fino a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore''.
2. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è differito al 30 giugno 2008.
Art. 18-ter. - (Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina). - 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dei trasporti definisce le linee funzionali e l'organizzazione dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina nell'ambito del Corpo delle capitanerie di porto, nonché la disciplina del traffico marittimo dello Stretto di Messina».
Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-bis. - (Differimento di termine relativo agli interventi per la ricostruzione del Belice). - 1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall'articolo 6, comma 8-ter, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 31 dicembre 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 19-ter. - (Modifica del comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). - 1. Il comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
''2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi ed erogati in un'unica soluzione, a seguito di domanda presentata anche da uno solo degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 1457 del 1963, anche nel caso di rinuncia al completamento della ricostruzione, sino alla concorrenza delle spese sostenute, da comprovare con idonei documenti fiscali o con perizia asseverata da un soggetto abilitato''».
L'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20. - (Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni). - 1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009.
2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è possibile l'applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1987, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 1988, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.127 del 1º giugno 1988, nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.
3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.
5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.
6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.
7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese».
All'articolo 21, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «, con proprio decreto,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture,».
Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis. - (Diritti aeroportuali). - 1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato.
Art. 21-ter. - (Indennità di trasferta per il personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile). - 1. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e al personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile''.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
Art. 21-quater. - (Interventi per processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estese alle aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale che abbiano comportato una crisi occupazionale che coinvolge un numero di unità lavorative superiore a tremila, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per gli anni 2008 e 2009.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. All'articolo 3-bis del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente alle società di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate''.
4. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un fondo di continuità infrastrutturale, finalizzato al mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa, da ripartire fra la regione Lombardia e gli enti locali azionisti della società di gestione aeroportuale, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 7,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 9 e 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono estese ai trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1-bis, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 1-bis».
Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis. - (Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori). - 1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ''Fino alla data del 1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione),''.
Art. 22-ter. - (Interventi in materia di disagio abitativo). - 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della compiuta realizzazione dei programmi concordati all'esito della concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 9 del 2007, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della stessa legge, è sospesa fino al 15 ottobre 2008.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge n. 9 del 2007. Continuano a trovare applicazione, altresì, i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 della stessa legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008 e in 8,75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede ai sensi del comma 4.
4. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo di 11,34 milioni di euro relativo all'anno 2007 è conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità speciale di tesoreria per essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato per 2,59 milioni di euro nell'anno 2008 e per 8,75 milioni di euro nell'anno 2009.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22-quater. - (Investimenti immobiliari degli enti previdenziali). - 1. Il comma 489 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
''489. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, altresì, fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano stati già consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, o per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati''.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
Art. 22-quinquies. - (Interventi per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi di Bari). - 1. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di garantire la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi-San Pasquale da parte del comune di Bari.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 682.000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a euro 45.000, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a euro 2.273.000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22-sexies. - (Istituzione, durata e compiti del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro). - 1. È istituito il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007 è sostituito dal commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
3. Il commissario delegato dura in carica sino al 31 dicembre 2009.
4. È di competenza del commissario delegato la realizzazione delle attività previste dal piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro, redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007.
5. Per l'attuazione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un'apposita unità di coordinamento, posta alle dipendenze del commissario delegato.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 600.000 per l'anno 2008 e ad euro 750.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
Art. 22-septies. - (Proroga del termine per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto). - 1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 1º marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, è differito al 31 dicembre 2008».
L'articolo 23 è soppresso.
All'articolo 24:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 per l'anno 2008 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 100.000 per l'anno 2008 e a euro 1.000.000 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilità dei limiti alle attività soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1º luglio 2008».
Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:
«Art. 24-bis. - (Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco). - 1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, è differito di dodici mesi.
Art. 24-ter. - (Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale sanitario). - 1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2009.
Art. 24-quater. - (Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro). - 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010.
Art. 24-quinquies. - (Disposizioni in materia di dirigenti scolastici). - 1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Art. 24-sexies. - (Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi). - 1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, fermi restando gli altri requisiti previsti.
2. L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
''Art. 29. - (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi''».
All'articolo 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica all'estensione, in applicazione dell'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei trattamenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e oggetto di provvedimenti giurisdizionali definitivi, a fini di perequazione delle prestazioni pensionistiche.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, nel limite massimo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
«Art. 25-bis. - (Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile). - 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalità di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti già individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2008».
All'articolo 26:
al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;
al comma 2, le parole: «All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni,»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola: ''colturali'' è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario''»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di disciplinare entro il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale già erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1º luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del comune medesimo, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la predetta data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e di inalienabilità previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi»;
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni»;
al comma 7, secondo periodo, le parole: «presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «presente comma»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, le parole: ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2009''.
7-ter. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni».
Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
«Art. 26-bis. - (Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale). - 1. All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sette mesi''.
2. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''30 novembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 ottobre 2008'';
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1º gennaio 2007''.
3. Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione».
L'articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Art. 27. - (Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica). - 1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati».
All'articolo 28:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le attività che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), senza alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attività, la società ISA è autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la società Buonitalia Spa, nonché ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attività svolte dalla società Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono alla società ISA anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
1-ter. Al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata l'attività della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta società sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1º marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dei trasporti».
Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:
«Art. 28-bis. - (Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari). - 1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è differito di un anno il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articolo».
All'articolo 29:
al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2008, in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo di categoria ''euro 3'', con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria ''euro 0'', realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi un contributo di euro 300 e l'esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualità. Il costo della rottamazione è posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore, secondo le modalità e nel rispetto di quanto disposto dal comma 236 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006. Per i motocicli acquistati tra il 31 dicembre 2007 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 possono essere effettuati entro il 31 marzo 2008»;
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 271, le parole da: ''dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta automatico secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279. È fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta di cui al precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 279'';
b) al comma 283, dopo le parole: ''Ministro dell'economia e delle finanze,'' sono inserite le seguenti: ''da adottare entro il 31 marzo 2008,''.
10-ter. In relazione alle modifiche di cui al comma 10-bis del presente articolo, le maggiori entrate nette derivanti nell'anno 2008 in relazione all'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dai commi da 271 a 284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 96,9 milioni di euro, sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri netti derivanti dal comma 10-bis, pari a 46,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Le dotazioni del Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotte, per l'anno 2008, rispettivamente di 90,5 milioni di euro e di 5,5 milioni di euro. La dotazione del predetto Fondo per la competitività e lo sviluppo è incrementata, per l'anno 2009, di 90,5 milioni di euro»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi 10-bis e 10-ter, pari a 441,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 177,2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 33,2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:
a) per l'anno 2008, quanto a 385,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 56 milioni di euro, mediante utilizzo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 11;
b) per l'anno 2009, quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 157,8 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 36, comma 2-bis, e 38;
c) per l'anno 2010, quanto a 33,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di credito d'imposta e incentivi alla rottamazione».
Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:
«Art. 29-bis. - (Proroga del termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici). - 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: ''31 dicembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2008''.
Art. 29-ter. - (Disposizioni in materia di trasporto e di circolazione di prova di veicoli nuovi). - 1. All'articolo 98 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria''.
Art. 29-quater. - (Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanate norme di modifica del regolamento di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».
All'articolo 30, al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: «RAEE» sono inserite le seguenti: «domestici e RAEE professionali» e, al medesimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«, nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi».
L'articolo 31 è soppresso.
Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 32-bis. - (Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243). - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimo'';
b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
''1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attività preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità competente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione.
1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 1º gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrà disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorità competente, con cadenza semestrale, la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007''».
All'articolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il termine di cui al comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, è prorogato al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e da accordi intergovernativi.
1-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, le parole: ''31 dicembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2008''.
1-quater. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo, con una dotazione di 1.500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la corresponsione di contributi ai comuni in relazione ai disagi di carattere sociale e ambientale derivanti dalla localizzazione nei rispettivi territori di siti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali. Il fondo è ripartito tra i comuni nei cui territori sono localizzati i siti di cui al periodo precedente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti. In sede di prima attuazione, per l'anno 2008 le risorse del fondo sono destinate, in misura non superiore a 800.000 euro, ai comuni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1-quinquies. Per far fronte alle esigenze dell'emergenza rifiuti in Campania è autorizzata, in favore dei commissari delegati, la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
1-sexies. Per le finalità di cui al comma 1-quinquies, il commissario delegato alla costruzione delle discariche può avvalersi, nel limite di 20 milioni di euro, previa intesa con la regione Campania, delle risorse assegnate sui fondi POR Campania presenti nel Quadro comunitario di sostegno, programmazione 2000-2006 e 2007-2013, riguardanti le misure relative allo smaltimento dei rifiuti.
1-septies. Con successiva ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei ministri, le risorse di cui al comma 1-quinquies, che non sono già assegnate, sono ripartite tra i commissari interessati agli interventi, in relazione alle misure emergenziali che saranno richieste. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-octies. Per l'impianto di termodistruzione localizzato nel territorio di Acerra della regione Campania spettano, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992».
Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
«Art. 33-bis. - (Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche). - 1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative».
All'articolo 34, al comma 1, lettera a), le parole: «''fino al 31 dicembre 2008''» sono sostituite dalle seguenti: «''fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,''».
Dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti:
«Art. 34-bis. - (Finanziamento delle misure per le vittime del dovere e della criminalità organizzata). - 1. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, non impegnate al 31 dicembre 2007, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Art. 34-ter. - (Utilizzo del fondo di cui all'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575). - 1. Ai fini dell'integrale utilizzo del fondo istituito ai sensi dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, per il finanziamento di progetti di pubblico interesse, le disponibilità finanziarie esistenti nella contabilità speciale intestata al prefetto di Palermo, istituita secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 giugno 1997, n. 248, sono conservate nella medesima contabilità speciale sino al 31 dicembre 2008».
All'articolo 35, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La fissazione dei termini predetti può essere effettuata anche con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilità degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi».
Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:
«Art. 35-bis. - (Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''Dopo il 1º aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dal 30 settembre 2008''».
All'articolo 36:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili'';
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 4-bis, le parole: ''il fidejussore'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'eventuale fidejussore''.
2-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115'';
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione''.
2-quater. All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:
''Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata''.
2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza»;
i commi 3 e 4 sono soppressi;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''1º aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 ottobre 2009''.
4-ter. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1º giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.
4-quater. All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: ''in due rate'' fino a: ''30 settembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2008''.
4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2010, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1º ottobre 2010.
4-septies. Nei confronti della società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259».
Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:
«Art. 36-bis. - (Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa). - 1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: ''31 dicembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2008'' e le parole: ''30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 per cento''.
2. Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''30 giugno 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2008'';
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo''».
All'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate in 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis».
Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti:
«Art. 37-bis. - (Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. Al comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Limitatamente all'anno 2008, la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 maggio 2008''.
2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 539, dopo le parole: ''lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f),'' sono inserite le seguenti: ''punto XI,'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002'';
b) il comma 548 è abrogato.
Art. 37-ter. - (Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471). - 1. All'articolo 12, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la parola: ''terza'' è sostituita dalla seguente: ''quarta''».
All'articolo 38 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008 e a 12 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:
a) per l'anno 2008, quanto a 20 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis, e, quanto a 40 milioni di euro, mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disposta dall'articolo 29, comma 11, del presente decreto;
b) per l'anno 2010, quanto a 12 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis.
1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1-quater. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1-ter si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38-bis».
Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:
«Art. 38-bis. - (Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative''.
2. Al primo periodo del comma 37 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: ''utilizza'' è sostituita dalla seguente: ''possiede'';
b) le parole: ''primo periodo,'' sono soppresse».
All'articolo 39 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008 è prorogato di sei mesi.
2-ter. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato''.
2-quater. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dal comma 2-ter del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-quinquies. All'articolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni le parole: ''negli ultimi cinque anni'' sono soppresse».
All'articolo 40:
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Per le medesime finalità di cui al periodo precedente e per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, è trasferita una somma pari a 5 milioni di euro per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008.'';
2) al secondo periodo, le parole: ''Detta somma sarà ripartita'' sono sostituite dalle seguenti: ''Dette somme saranno ripartite'';
b) al comma 2, dopo le parole: ''31 dicembre 2007'' sono inserite le seguenti: ''dagli enti che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002,'';
c) al comma 3, le parole: ''la somma di cui al comma 1 rientra'' sono sostituite dalle seguenti: ''le somme di cui al comma 1 rientrano''.
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 è inserito il seguente:
''32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale''».
Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:
«Art. 40-bis. - (Proroga di termini in materia di patto di stabilità). - 1. All'articolo 1, commi 667 e 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione è prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008''.
2. Tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, sono prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2007.
All'articolo 41:
al comma 1, le parole: «Alla lettera b) dell'articolo 35, comma 26-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «Alla lettera b) del comma 26-quater dell'articolo 35»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».
Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
«Art. 41-bis. - (Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. Fino al 1º gennaio 2009 non si applica il comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
All'articolo 42:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è inserito il seguente:
''39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea''»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Al comma 132 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''Nel limite massimo di 500.000 euro annui'' sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».
Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:
«Art. 42-bis. - (Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 43 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera a), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: '', preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato''».
All'articolo 44:
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato».
Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:
«Art. 44-bis. - (Misure in tema di disponibilità finanziaria per il funzionamento e l'attività istituzionale del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori). - 1. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'elenco n. 1 allegato, al numero 16 - Ministero dei trasporti, le parole: ''legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63'' sono soppresse;
b) all'articolo 3, comma 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e la contabilità speciale intestata al comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali''».
All'articolo 45:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale''»;
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
''c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge''»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale''.
1-ter. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementate di 5 milioni di euro rispettivamente per le finalità di cui al comma 1 e al comma 1-bis. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, relativamente alla finalità di cui al comma 1-bis, e a 5 milioni di euro per l'anno 2009, relativamente alla finalità di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di fondazioni nazionali di carattere culturale».
All'articolo 46:
al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,» sono inserite le seguenti: «con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata»;
al comma 1, il capoverso 1-quinquies è sostituito dai seguenti:
«1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede, quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e, quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
1-sexies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è differito al 30 giugno 2008. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al citato comma 375 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 si applicano anche al settore del gas naturale»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e proroga di termini per tariffe sociali».
Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:
«Art. 46-bis. - (Modifica all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). - 1. All'articolo 1, comma 1250, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: ''adottate da enti locali e imprese'' sono sostituite dalle seguenti: ''adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni''».
All'articolo 47, al comma 1, le parole: «a decorrere dal 1º aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º agosto 2008» e le parole: «entro il 31 marzo 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2008».
Dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti:
«Art. 47-bis. - (Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali). - 1. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine già prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-quinquies è incrementato per l'anno 2008 di 700.000 euro ed è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a 700.000 euro per l'anno 2008 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 47-ter. - (Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244). - 1. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente il secondo periodo del medesimo comma 5 è soppresso.
Art. 47-quater. - (Durata in carica dei membri delle autorità indipendenti). - 1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 153, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è equiparata a quella del presidente e dei membri delle autorità istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina. Gli incarichi di cui al precedente periodo non sono rinnovabili.
Art. 47-quinquies. - (Modifica all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296''».
All'articolo 48:
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148 sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ai fini della loro destinazione, per l'anno 2008, alle voci di spesa confluite, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati ''Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche'' iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche sono consentite anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra le contabilità speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.
1-quater. All'articolo 2, comma 554, lettera d), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché programmi di sviluppo regionale riferiti alle medesime regioni''»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riassegnazione di risorse».
Dopo l'articolo 49 sono inseriti i seguenti:
«Art. 49-bis. - (Celebrazioni del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo). - 1. La promozione e il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni per la celebrazione della ricorrenza, nell'anno 2008, del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel quadro delle attività patrocinate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, sono affidati a un comitato da istituire nel medesimo anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Ministero degli affari esteri.
2. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Art. 49-ter. - (Equiparazione della Croce Rossa Italiana alle organizzazioni di volontariato). - 1. Ai fini dell'iscrizione nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati istituito ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché per l'accesso alle convenzioni per le attività di promozione e donazione del sangue di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, la Croce rossa italiana, limitatamente ai servizi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolti in convenzione dai comitati provinciali e locali della Croce Rossa medesima e per il tempo necessario al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario già previste dall'articolo 2, commi 366 e 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è equiparata alle organizzazioni di volontariato».
All'articolo 50 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l'articolo 51 sono inseriti i seguenti:
«Art. 51-bis. - (Rimborsi di spese elettorali). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 51-ter. - (Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). - 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2008''.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 51-quater. - (Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio). - 1. L'incentivo concesso in attuazione delle finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è corrisposto con le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 6 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006, fatto salvo l'accertamento tramite istruttoria tecnica del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa, di cui all'articolo 2740 del codice civile».
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Capo I
PROROGHE DI TERMINI
Sezione I
Difesa
Articolo 1.
(Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali)
1. È prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento, nell'ambito del programma «Missioni militari di pace». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.
2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilità nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, missione «Difesa e sicurezza del territorio», il programma «Missioni militari di pace», nel quale confluiscono in apposito Fondo le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto Fondo.
ORDINI DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 248 del 2007, che all'articolo l reca disposizioni in materia di missioni internazionali;
vista la obiettiva sussistenza di gravi patologie e la diffusione di fenomeni morbosi nel personale italiano impiegato nelle missioni internazionali all'estero, come rilevato anche dai dati forniti dal Ministero della Difesa alle competenti commissioni parlamentari;
considerato che:
la legge finanziaria per il 2007 (legge 296 del 2006) e la legge finanziaria per il 2008 (legge 244 del 2007) hanno introdotto specifiche disposizioni riguardanti il personale, sia militare che civile, impiegato nelle missioni all'estero, nelle basi militari o nei poligoni di tiro che abbia contratto patologie in tali circostanze e che positive modifiche sono state apportate, da ultimo attraverso il decreto legge n.159 del 2007, convertito con modificazioni nella legge, 222 del 2007, alla vigente normativa a favore delle vittime del dovere e del terrorismo;
le procedure per il riconoscimento effettivo del diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente si sono rivelate ancora lente ed inadeguate;
impegna il Governo ad intraprendere tempestivamente tutte le opportune iniziative per assicurare ai soggetti che hanno contratto le patologie in questione l'effettiva semplificazione delle procedure amministrative per l'accesso ai benefici di legge, compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione, velocizzando le procedure in modo da sbloccare il riconoscimento e la corresponsione di quanto dovuto.
________________
(*) Accolto dal Governo
Non posto in votazione (*)
Il Senato
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 248 del 2007, che all'articolo 1 reca disposizioni in materia di missioni internazionali
considerato che:
la legge finanziaria per il 2007 (legge 296 del 2006) al comma 902 ha introdotto specifiche disposizioni a tutela delle popolazioni civili abitanti in aree adiacenti poligoni di tiro o luoghi nei quali siano sperimentati munizionamenti e sistemi di armamento sul territorio nazionale;
la legge finanziaria per il 2008, ferma restando la vigente legislazione a favore delle vittime del dovere e del terrorismo, ha stanziato 30 milioni di euro a favore del personale militare e civile impiegato, oltre che nelle missioni internazionali all'estero, nei poligoni di tiro e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale oltre che operante;
sono emersi casi di patologie gravi o di decessi che delineano un andamento anomalo e fortemente preoccupante rispetto alla situazione normale nell'ambito delle popolazioni civili residenti in aree, sul territorio nazionale, ove sono attualmente o sono stati stoccati munizionamenti, poligoni di tiro e basi militari,
impegna il Governo:
ad assicurare celermente il completamento del monitoraggio delle condizioni sanitarie delle popolazioni abitanti in aree interessate da poligoni di tiro o basi militari, come previsto dalla legislazione vigente;
a prevedere, conseguentemente, specifiche forme di indennizzo a favore dei cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale o che ospitano poligoni di tiro e che abbiano perciò contratto patologie gravi o invalidanti o , in caso di decesso, ai loro eredi o conviventi, analogamente a quanto disposto per il personale militare;
a tenere conto, nella valutazione concernente gli operatori italiani all'estero, anche dei cooperanti e dei volontari delle ONG, per i quali sono emersi elementi di grave preoccupazione in ordine all'insorgere di malattie dopo la presenza in aree di guerra o di conflitto all'estero.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 2.
(Proroga di termini in materia di difesa)
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al 2007» sono sostituite dalle seguenti: «al 2008».
2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «Sino all'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2016».
3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».
3-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: «10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «11 anni».
3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Le unità produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di società di servizi nell'ambito delle disponibilità esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione.
4-bis. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: «2010» è sostituita dalla seguente: «2015»;
b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola: «2010» è sostituita dalla seguente: «2015»;
c) all'articolo 53, comma 2, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2012»;
d) alla nota [5] dell'allegata Tabella 1, la parola: «2011» è sostituita dalla seguente: «2015».
ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
rilevata la necessità che il decreto legislativo n. 490/97 - recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» - venga applicato in maniera uniforme agli allievi delle Accademie di tutte le Forze Armate,
impegna il Governo
a garantire che non si determini alcuna disparità di trattamento nei confronti dei frequentatori delle Accademie di cui all'art. 5 del predetto decreto legislativo n. 490/97, con la prevalenza di tale normativa su ogni eventuale disposizione precedente.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Sezione II
Beni culturali e turismo
Articolo 3.
(Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere)
1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 30 giugno 2008.
2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
2-bis. Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento è fissato al 30 giugno 2009.
EMENDAMENTI
PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FAZIO, MOLINARI, NEGRI
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2008» con le seguenti: «30 giugno 2009».
SAPORITO, BALDASSARRI, MANTOVANO, COLLINO
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 3.102, nell'odg G3.100
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), punto 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008. Per gli anni 2007 e 2008, alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e di servizi, si applica, salvo successivo conguaglio, un canone demaniale pari a quello corrisposto nell'anno 2006 per le medesime pertinenze, incrementato in misura pari al 200 per cento. Gli aggiornamenti degli indici ISTAT previsti per i canoni tabellari si applicano a decorrere dall'anno 2004».
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 3.101, nell'odg G3.100
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008. Per gli anni 2007 e 2008, alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e di servizi, si applica, salvo successivo conguaglio, un canone demaniale pari a quello corrisposto nell'anno 2006 per le medesime pertinenze, incrementato in misura pari al 200 per cento. Gli aggiornamenti degli indici ISTAT previsti per i canoni tabellari si applicano a decorrere dall'anno 2004».
ORDINI DEL GIORNO
SAPORITO, BALDASSARRI, MANTOVANO, COLLINO, BARELLI, BACCINI
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2013,
invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 3.101 e 3.102.
________________
(*) Accolto dal Governo
Non posto in votazione (*)
Il Senato in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
premesso che:
dai dati forniti dal Corpo forestale dello Stato per il periodo che va dal 1º gennaio fino al 2 settembre 2007 si evince che sono stati quasi 8 mila gli incendi boschivi in tutta Italia, il 70% in più rispetto allo scorso anno; la Campania, con 1.707 incendi, e la Calabria, con 1.614 roghi, sono le regioni più colpite dalle fiamme; la Calabria è anche la regione con la più estesa superficie boscata percorsa dal fuoco: 9.608 ettari di foreste in fumo;
nel periodo preso in considerazione si sono verificati complessivamente 7.797 incendi boschivi che hanno interessato 127.151 ettari;
rispetto allo stesso periodo del 2006 quando i roghi erano stati 4.596, si ha un incremento del 70%; in aumento (+270%) anche la superficie totale percorsa dalle fiamme che passa da 34.758 ettari del 2006, agli attuali 127.151; la superficie boscata andata in fumo è aumentata del triplo rispetto alla superficie rilevata nello stesso periodo del precedente anno (13.662 ettari del 2006 contro i 61.100 del 2007);
alla luce di questi gravissimi dati è indispensabile potenziare il Dipartimento della Protezione Civile con mezzi aerei, come previsto dall'ultima manovra finanziaria, per prevenire ed intervenire efficacemente e concretamente in casi di incendio boschivo,
impegna il Governo:
a ripristinare urgentemente il fondo di 50 milioni di euro, destinati all'acquisto di aerei antincendio per il Dipartimento Protezione Civile, di cui al decreto legge 3 maggio 1991 n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinato dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLI 4 E 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 4.
(Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico)
1. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008».
Articolo 5.
(Proroga termini in materia di beni e attività culturali e disposizioni in materia di diritto d'autore)
1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.
1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuità.
2. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «entro il 28 febbraio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2008».
2-bis. Il termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione accademica nazionale, di cui al numero 5 dell'allegato A annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 dicembre 2008.
2-ter. Al comma 1 dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso».
2-quater. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «è determinato» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione,» e dopo le parole: «e le attività culturali,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2008».
EMENDAMENTO
ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Sezione III
Lavoro e previdenza
Articolo 6.
(Proroghe in materia previdenziale)
1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su «Previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e della presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) è prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti.
2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nei confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è comunque prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo.
EMENDAMENTI
SAPORITO, BALDASSARRI, MANTOVANO, COLLINO
Ritirato e trasformato nell'odg G6.100
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. All'articolo 7-ter, comma 1 del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005 n. 43, le parole: "per ciascuno degli anni del triennio 2005/2007" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni del triennio 2008/2010"».
SAPORITO, BALDASSARRI, TOFANI, MANTOVANO, COLLINO
Inammissibile
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. Le risorse di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, affluiscono al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che le gestisce per integrare, secondo criteri di proporzionalità, il trattamento di quiescenza del personale già dipendente dalle Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995».
Inammissibile
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. L'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o di servizio, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro o di pensione privilegiata di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 nonché i figli o il coniuge dei soggetti riconosciuti grandi invalidi"».
Inammissibile
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. L'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così modificato: "Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni sono estese agli orfani o, in alternativa al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o di servizio, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio su lavoro o di pensione privilegiata di cui all'articolo 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblican. 1092 del 1973 nonché i figli o il coniuge dei soggetti riconosciuti grandi invalidi"».
Inammissibile
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. Le pensioni privilegiate ordinarie, integrate dall'aumento del decimo per l'invalidità, concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato e degli enti locali, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, hanno carattere "risarcitorio" ed ai fini dell'imponibile IRPEF, concorrono nella misura del 90 per cento annuo».
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI
Ritirato
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. Il termine per la presentazione della domanda per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto di cui all'articolo 47 comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e differito al 31 dicembre 2008».
ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria,
premesso che:
il decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005 n. 43, recante "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti.", all'articolo 7-ter, comma 1, prevede la istituzione a decorrere dall'anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, del Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 8 milioni di euro,
invita il Governo ad assumere iniziative volte a prevedere che la dotazione di bilancio del Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 7-ter, comma 1, sopramenzionato, sia trasferita per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, in maniera che il fondo sopracitato non sia perduto ma utilmente mantenuto per i pensionati ferrovieri cui va riconosciuto dal competente Ministero da cui si attendono, da anni, i criteri di ripartizione.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 6-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 6-bis.
(Proroghe in materia di ammortizzatori sociali)
1. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2004-2007» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2009» e le parole: «, nel limite massimo di 350 unità» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «e per la durata di 48 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «, per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo».
2. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «e 2007,» sono inserite le seguenti: «nonché di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è incrementata di pari importo».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
EMENDAMENTO
Le parole da: «Dopo il comma» a: «o prorogare";» respinte; restante parte inammissibile
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 2 comma 521 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo dopo la frase: "il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre" aggiungere: "o prorogare";
b) nel primo periodo dopo la frase: "in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni" aggiungere: "ordinaria"».
ARTICOLO 6-TER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 6-ter.
(Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002)
1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alla Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
EMENDAMENTO
DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI
Respinto
Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente:
«All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al ministero dell'interno».
ARTICOLO 6-QUATER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 6-quater.
(Contributi in favore di enti e organismi operanti nel settore della musica)
1. Allo scopo di garantire la continuità delle attività di enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica, che versano in condizioni di difficoltà finanziaria, è assegnato a tali enti per l'anno 2008 un contributo complessivo di 5 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli enti e gli organismi di cui al comma 1 e sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6-QUATER
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI
Ritirato
Dopo l'articolo 6-quater, inserire il seguente:
«Art. 6-quinquies.
(Estensione ai dipendenti pubblici della disciplina fiscale introdotta per i dipendenti del settore privato)
1. Al comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 le parole: "si applica esclusivamente e integralmente la previgente normativa" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la previgente normativa ad esclusione delle disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni, materie per le quali si applicano le norme introdotte dal presente decreto"».
Inammissibile
Dopo l'articolo 6-quater, aggiungere il seguente:
«Art. 6-quinquies.
1. All'articolo 31, comma 3-quater, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 222 del 2007, dopo le parole: "ANMIL" inserire le seguenti: "e dell'Unione italiana ciechi (UIC)"».
Conseguentemente le parole: «da ripartire in proporzioni ai loro iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «da ripartire in parti uguali».
ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 7.
(Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative, nonché in materia di contrattazione collettiva e in materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche)
1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008.
2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2008».
2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro e non oltre il 30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 settembre 2008».
3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attività fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2007.
4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.
4-bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
4-ter. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. La delibera di cui al primo periodo è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico e il rispetto dei princìpi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze».
ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» la cui Sezione III reca disposizioni in materia di «Lavoro e previdenza»
considerato che:
con la legge Finanziaria per il 2005 (legge 311/2004, art. 1 comma 137) e con legge 80/2005 di conversione del decreto legge 35/2005, si è inteso modificare l'originario testo del DPR n. 180/1950 in modo da rendere più rigidi per i lavoratori dipendenti i criteri della disciplina in materia di cessioni del quinto dello stipendio finalizzate all'estinzione di prestiti monetari, non consentendo al lavoratore di impiegare quota della propria retribuzione futura al fine di estinguere prestiti contratti con soggetti diversi da quelli bancari tradizionali, con il chiaro intento di contrastare il fenomeno dell'usura;
molte aziende private hanno utilizzato il disposto della nuova disciplina al fine di impedire, a favore dei soli sindacati di base, cessioni di credito aventi lo scopo, non di estinguere prestiti, bensì di versare le quote di adesione all'organizzazione sindacale;
che ciò è avvenuto, tra l'altro, mentre le medesime aziende continuano ad applicare invece la trattenuta sindacale in busta paga a favore dei soli sindacati firmatari di contratti collettivi o di appositi accordi, sul presupposto che, essendovi in questo caso il loro consenso al negozio traslativo, si uscirebbe dalla fattispecie della cessione di credito per realizzare quella della delegazione di pagamento;
se effettivamente la nuova disciplina rimettesse al consenso o meno del datore di lavoro l'operatività del trasferimento dell'importo della quota associativa dalla busta paga del dipendente alla sua organizzazione sindacale, essa realizzerebbe una disparità di trattamento ingiustificata, contrastante con il dettato costituzionale e, comunque, in distonia con l'art. 17 dello Statuto dei Lavoratori, nonchè una violazione dell'art. 6 della Convenzione OIL n. 95 del 1949 (ratificata con legge 2 febbraio 1952 n. 1305) che fa divieto al datore di lavoro di limitare in qualsiasi modo la libertà del lavoratore di disporre del proprio salario;
oltre alle organizzazioni sindacali per le proprie quote, anche numerose associazioni di lavoratori (con particolare riferimento a quelle finalizzate a costituire fondi di assistenza aziendale) e numerose associazioni di volontariato utilizzano l'istituto della cessione del credito retributivo per raccogliere fondi per le loro attività e vedono ora minata questa possibilità dalla interpretazione estensiva della nuova disciplina sui limiti posti alla cessione degli stipendi e dei salari;
dalla recente giurisprudenza in materia, compresa quella della Cassazione, è stato messo efficacemente in rilievo come la lettura combinata degli attuali artt. 1, 5, 52, 53 e 15 del DPR 180/1950, dia conto di una diversa regolamentazione delle cessioni di credito attuato mediante cessione del quinto dello stipendio, a seconda che la causa della cessione sia riconducibile al pagamento di prestiti in denaro contratti dal lavoratore, oppure al pagamento di debiti diversi (come ad esempio per acquisti rateali, ovvero per pagamenti di quote associative, o per beneficenza) imponendo il legislatore nuovi limiti solo al primo tipo di cessioni;
che, nonostante queste pronunce, altre ve ne sono di segno opposto e comunque prosegue, da parte di molte aziende, il citato comportamento di diniego all'utilizzo delle cessioni del credito retributivo dei propri dipendenti a favore di loro organizzazioni sindacali o di loro associazioni,
invita il Governo
ad intervenire sul punto, con apposita circolare ministeriale ovvero mediante altro strumento opportuno, al fine di chiarire che l'art. 52 del DPR 180/1950 e successive modificazioni non è destinato a regolare le cessioni del quinto dello stipendio finalizzate alla restituzione di prestiti, ma riguarda cessioni di credito finalizzate ad estinguere debiti diversi dal prestito in denaro, come tali lecite ed ammissibili e pertanto la nuova normativa non vieta ai lavoratori dipendenti di utilizzare lo strumento della cessione del loro credito retributivo per il pagamento delle quote associative alle organizzazioni sindacali, o per il versamento di contributi alle associazioni di cui fanno parte o le cui attività essi intendono sostenere.
________________
(*) Accolto dal Governo con la parola evidenziata che sostituisce la parola: «impegna».
ARTICOLO 7-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 7-bis.
(Reversibilità degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex deportati)
1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio».
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7-BIS
SAPORITO, BALDASSARRI, MANTOVANO, COLLINO
Inammissibile
Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 7-ter.
1. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole: "La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di" sono sostituite dalle seguenti: "È istituita"».
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI
Ritirato
Dopo l'articolo 7-bis, è inserito il seguente:
«Art. 7-ter.
1. Nel settore del turismo, i commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 trovano applicazione nei casi e con le decorrenze che saranno stabiliti con accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Qualora tali accordi non vengano stipulati entro il 31 marzo 2009, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le suddette organizzazioni, provvederà con proprio decreto a disciplinare la materia in via transitoria».
RAMPONI, SAPORITO, BALDASSARRI
Inammissibile
Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 7-ter.
1. Nel settore turismo, i commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, trovano applicazione nei casi e con le decorrenze che saranno stabiliti con accordi collettivi stipulati fra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Qualora tali accordi non vengano stipulati entro il 31 marzo 2009, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le suddette organizzazioni provvederà con proprio decreto a disciplinare la materia in via transitoria».
SAPORITO, BALDASSARRI, TOFANI, MANTOVANO, COLLINO
Inammissibile
Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 7-ter.
1. Ai fini del requisito reddituale previsto per il diritto a pensione di inabilità spettante all'invalido civile totale, si considera il reddito personale dell'invalido con esclusione del reddito degli altri componenti del nucleo familiare di cui lo stesso fa parte».
ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Sezione IV
Salute
Articolo 8.
(Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici)
1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:
a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
b) all'articolo 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonchè delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato».
c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I, il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma è trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale dell'azienda per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al periodo precedente sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari a 250 milioni di euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente già sottoscritti per l'anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1.
3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Con cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate. Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».
ARTICOLI 8-BIS E 8-TER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 8-bis.
(Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale)
1. È prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessità per paziente compatibile. In relazione alle attività di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo periodo, regolamenta le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenze.
Articolo 8-ter.
(Fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario)
1. Il fondo transitorio di cui alla letterab) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato, per l'esercizio finanziario 2008, di 14 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
ARTICOLI 9, 10 E 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 9.
(Proroghe e disposizioni in materia di farmaci)
1. Gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farma ceutica. Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura prevista dalla predetta lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza per l'invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008.
2. Al fine di consentire alle competenti autorità dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.
2-bis. Al fine di agevolare l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblica la relativa lista. Ai fini della riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno solare, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la durata residua di protezione inferiore a sei mesi è annullata, con conseguente scadenza del certificato complementare alle ore 24 del 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento, mentre la durata residua di protezione superiore a sei mesi è ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico aggiorna la lista di cui al primo periodo del presente comma.
Articolo 10.
(Prosecuzione dell'attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia)
1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
Articolo 11.
(Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare)
1. Il comma 356 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
«356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di ''Autorità nazionale per la sicurezza alimentare'' e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in ''Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare'', con sede in Foggia, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010».
ARTICOLO 11-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 11-bis.
(Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori)
1. Il comma 464 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
«464. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale ''SOS - Il Telefono Azzurro ONLUS''».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11-BIS
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI
Ritirato
Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:
«Art. 11-ter.
(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)
1. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia.
2. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998. n. 457, del Ministero delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2008.
ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Sezione V
Università
Articolo 12.
(Disposizioni in materia di università ed enti di ricerca)
1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008.
2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.
2-bis. Nelle more dell'attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore universitario ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanati dalle università entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38. A decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006.
3-bis. All'articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) definire, previa intesa tra la regione Basilicata e l'università degli studi della Basilicata, le modalità di utilizzo di eventuali trasferimenti regionali da parte dell'università medesima, fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera c), al netto dei predetti trasferimenti, e assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica».
EMENDAMENTI
Respinto
Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «continua» con la seguente: «continuano», ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».
Id. em. 12.100
Al comma 3, sostituire le parole: «continua» con l'altra: «continuano» e dopo le parole: « ... della legge 27 febbraio 1980, n. 38», aggiungere le seguenti: «e l'articolo 1, comma 30 della legge 28 dicembre 1995, n. 549».
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «... della legge 27 febbraio 1980, n. 38» aggiungere le seguenti: «la norma non trova applicazione ai professori già posti fuori ruolo con provvedimento formale debitamente registrato prima dell'entrata in vigore del decreto di conversione, per i quali si applicano i termini previsti nel provvedimento stesso.»
ORDINE DEL GIORNO
RANIERI, VALDITARA, ASCIUTTI, SOLIANI, GAGLIARDI, FRANCO VITTORIA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
ritenuta la norma sulla doppia idoneità, nei concorsi universitari, approvata dalla Camera, una misura che rischia di mettere in discussione la capacità di programmare gli organici delle università e di ritardare la necessaria riforma delle modalità di reclutamento dei docenti,
invita il Governo, pur nei limiti del proprio mandato, a mettere in atto tutte le misure necessarie perché questo provvedimento non pregiudichi le azioni future di innovazione del sistema che tutti riteniamo necessarie.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 13.
(Termini per la conferma di ricercatori)
1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la facoltà degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica ovvero, entro il medesimo termine, presso le amministrazioni di inquadramento, ovvero le agenzie di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
EMENDAMENTO
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I professori universitari di seconda fascia ed i ricercatori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno conseguito una idoneità, rispettivamente a professore di prima fascia ed a professore di seconda fascia e che sono confermati in ruolo, da almeno tre anni, sono chiamati, nel ruolo per cui hanno conseguito la medesima idoneità, dalla Facoltà di appartenenza, entro e non oltre il 1º novembre 2008. A tal fine, le Università, che hanno rispettato il vincolo della spesa imposto dall'articolo 51, comma 4 della Legge 449/1997, provvedono alle chiamate, concedendo priorità a coloro che, da più tempo, hanno conseguito l'idoneità, nel limite delle unità di conto rese disponibili dal personale, a qualsiasi titolo, cessato dal servizio, a decorrere dal 1º gennaio 2008».
ARTICOLO 13-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 13-bis.
(Dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle università)
1. La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di una somma pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
ORDINE DEL GIORNO
PALERMI, PECORARO SCANIO, SALVI, TIBALDI, VILLONE
Non posto in votazione (*)
Il Senato della Repubblica
in sede di esame del disegno di legge n. 2013 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»
premesso che:
L'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, prestigiosa istituzione culturale di rilevanza internazionale, il cui valore è stato riconosciuto anche dal Presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi, svolge da circa 35 anni una rilevantissima attività di ricerca e di formazione che va dall'organizzazione di seminari di studi con l'intervento dei più qualificati esperti italiani e stranieri della storia del pensiero, alla collaborazione scientifica con le più importanti istituzioni culturali italiane ed internazionali, all'organizzazione di mostre e convegni anche all'estero, all'assegnazione di borse di studio in favore di giovani laureati ed alla diffusione di corsi di formazione in tutto il Mezzogiorno d'Italia, in collaborazione con enti locali ed istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
dal 1994 sino al 2001 l'Istituto ha goduto di risorse annuali predeterminate assegnate dal CIPE su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca al fine di non compromettere i risultati conseguiti nelle attività avviate;
che per gli anni 2002 e 2003 il detto Ministero ha omesso di avanzare al CIPE la richiesta del contributo a favore dell'Istituto, venendo meno anche all'impegno di adottare le opportune iniziative volte ad assicurare in un quadro normativo definito risorse adeguate allo svolgimento delle iniziative dell'Istituto stesso;
contro l'esclusione dai contributi per gli anni 2002 e 2003 l'Istituto era costretto a ricorrere al TAR del Lazio che, con sentenza del 9 novembre 2005, accoglieva il ricorso «annullando il provvedimento di diniego impugnato»;
sinora il Ministero non ha provveduto a dare il seguito di competenza in esecuzione della predetta sentenza del TAR;
l'Istituto si è visto impossibilitato a fronteggiare gli oneri per gli anni 2002 e 2003 e quindi costretto a ricorrere all'indebitamento con le banche;
attualmente per il mancato sostegno finanziario pubblico versa in gravissime difficoltà che mettono in serio pericolo la sua stessa sopravvivenza il che sarebbe fatale per la vita culturale di Napoli e del Paese,
invita il Governo:
ad assicurare in un quadro normativo definito le necessarie risorse che consentano all'Istituto di proseguire la pluridecennale attività che ha ricevuto il plauso della cultura nazionale ed internazionale ed il consenso di rappresentanti autorevoli dell'UNESCO e del Parlamento europeo;
a provvedere all'erogazione dei contributi in favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli relativamente agli anni 2002 e 2003, giusta sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 6 aprile 2005.
________________
(*) Accolto dal Governo con la parola evidenziata che sostituisce la parola: «impegna».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13-BIS
PALERMI, PECORARO SCANIO, SALVI, TIBALDI, VILLONE
Inammissibile
Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 13-ter.
(Autorizzazione di spesa a favore dell'Istituto di studi filosofici di Napoli)
1. Ai fini di provvedere all'erogazione dei contributi in favore dell'Istituto di studi filosofici di Napoli relativamente agli anni 2002 e 2003, giusta sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 6 aprile 2005, è autorizza la spesa di sei milioni di euro».
Conseguentemente, con decorrenza dal 1º gennaio e fino al 31 dicembre 2008 è dovuta la tassa di stazionamento secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51. Sono abrogati il comma 1, lettera b), e i commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
SAPORITO, VALDITARA, MANTOVANO, COLLINO
Respinto. Votato con riferimento all'articolo 24-quinquies.
Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 13-ter.
1. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 per la copertura dei posti annualmente vacanti e disponibili di dirigente scolastico si attinge, fino ad esaurimento, nella misura del 50 per cento alla graduatoria di merito relativo al corso-concorso ordinario bandito con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e, contestualmente, nella misura dell'altro 50 per cento alla graduatoria di merito relativa al corso-concorso riservato bandito con decreto ministeriale 3 ottobre 2006».
Improcedibile
Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 13-ter.
1. Ai fini della stabilizzazione del personale degli Enti di ricerca gli effetti del comma 520 legge 23 dicembre 2006, n. 296 si estendono a tutti coloro in servizio alla data del 1º gennaio 2008 in possesso dei medesimi requisiti temporali previsti dal comma 519 della medesima legge, maturati anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con assegno di ricerca. Per le finalità di cui al comma 520 della Legge 23 dicembre 2006, n. 296 il relativo fondo è elevato a 40 milioni di euro per il 2008, 60 milioni per il 2009, 80 milioni per il 2010».
Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Tassazione delle cooperative)
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";
2) alla lettera b) le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2008».
Improcedibile
Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 13-ter.
1. Al fine di garantire il normale funzionamento degli Enti di Ricerca che gravano con un incidenza non superiore al 50 per cento dei costi di personale sui trasferimenti statali, gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR possono assumere personale a tempo indeterminato, nelle forme e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti ed anche in deroga a quanto previsto da tutte le disposizioni di legge in materia di dotazioni organiche ed in materia di reclutamento del personale, purché almeno il 40 per cento delle attività dell'ente siano stabilmente finanziate a valere sulle entrate proprie, calcolate sulla base del rapporto tra le entrate correnti diverse dall'ammontare complessivo dei trasferimenti ordinari dello Stato e il totale delle entrate correnti, negli ultimi tre anni precedenti».
ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Sezione VI
Giustizia
Articolo 14.
(Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari)
1. I giudici onorari ed i vice procuratori onorari, nonché i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.
EMENDAMENTI
Ritirato
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'art. 26 comma 1, lettera e) del R.D.L 27 novembre 1933 n. 1578, le parole: "dodici anni" sono sostituite con le seguenti: "sei anni, di cui almeno cinque in servizio,".
1-ter. All'art. 30 art. 30 comma 1, lettera f) R.D.L 27 novembre 1933 n. 1578, , le parole: "quindici anni" sono sostituite con le seguenti: "sei anni, di cui almeno cinque in servizio,"».
Respinto
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "«undici anni"».
ORDINE DEL GIORNO
LA COMMISSIONE
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
esaminato il provvedimento in tema di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;
ricordato che il Giudice onorario di Tribunale (G.o.T.), sia in materia penale che civile, rappresenta, ormai pacificamente, una «colonna di sostegno» per la Giustizia vista l'enorme mole di carichi processuali che vengono svolti da questa figura;
tenuto conto che se da un lato si impone sempre di più l'esigenza di un nuovo inquadramento giuridico ed economico dei magistrati onorari di tribunali (alludendo quindi sia ai G.o.T. che ai vice procuratori onorari cosiddetti V.P.O.), al fine di non disperdere l'alta professionalità acquisita durante il loro mandato, dall'altro emerge la necessità di valorizzare, a fine mandato, la comprovata esperienza professionale maturata nell'esercizio della attività forense attraverso l'adeguamento del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 - Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore,
impegna il Governo:
a modificare gli articoli 26 e 30 del RDL n. 1578, garantendo che coloro che abbiano svolto le funzioni di giudice onorario, decorso utilmente il mandato in servizio attivo, possano rimanere all'interno del circuito forense potendo mantenere il diritto all'iscrizione all'albo degli avvocati.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 14-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 14-bis.
(Dirigenti dell'amministrazione giudiziaria)
1. I dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del Direttore generale 13 giugno 1997 e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso:
che con legge 5 maggio 1999, n. 155, veniva conferita delega al governo per la istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino;
che con decreto legislativo 3 dicembre 1999 n. 491, in attuazione della delega, venivano istituiti i tribunali metropolitani di Tivoli e di Giugliano in Campania;
che, a tutt'oggi, si è data integrale attuazione alle disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo, ad eccezione della realizzazione del tribunale di Giugliano;
che tale inadempienza configura una grave e inammissibile elusione di una legge dello Stato;
che la «sicurezza» e la giustizia rappresentano sicuramente priorità da sostenere con la manovra di bilancio;
che l'area giuglianese è interessata da diffusi e allarmanti fenomeni di criminalità;
che il nuovo ufficio giudiziario può rappresentare un importante presidio di legalità in tale territorio
invita il Governo a dare attuazione al decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491 destinando a tale finalità le risorse finanziarie necessarie.
________________
(*) Accolto dal Governo con la parola evidenziata che sostituisce la parola: «impegna».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14-BIS
Inammissibile
Dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 14-ter.
(Personale del Ministero della giustizia)
Ai fini esclusivamente giuridici l'inquadramento del personale di cui all'art. 14, commi 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991 n. 321, che all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 25 legge 15 dicembre 1990, n. 395, decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395».
ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 15.
(Disposizioni in materia di arbitrati)
1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1º luglio 2008, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: «al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
EMENDAMENTO
Respinto
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le sezioni specializzate sono altresì competenti sulle controversie aventi ad oggetto i contratti di lavori, forniture e servizi con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con le società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con gli enti pubblici economici o con le società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi".
1-bis. L'articolo 3, comma 21 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
"21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi, di cui ai commi 19 e 20, già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 giugno 2008, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.".
1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e di cui all'articolo 3, commi 19, 20 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1º luglio 2008».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 15
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, PERRIN, RUBINATO
Ritirato
Dopo l'articolo 15,inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato)
1. Al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"».
ARTICOLO 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 16.
(Attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano)
1. All'articolo 30 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione è sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;
b) al comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il compenso spettante al commissario è determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, è corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese».
ARTICOLO 16-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 16-bis.
(Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche)
1. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
EMENDAMENTI
Respinto
Sostituire l'articolo 16-bis con il seguente:
«Art. 16-bis. - (Responsabilità degli amministratori di imprese pubbliche) - 1. Ai fini del presente articolo si intende per impresa pubblica l'ente dotato di personalità giuridica che soddisfi cumulativamente i seguenti due requisiti:
a) che sia stato istituito per soddisfare esigenze di carattere industriale o commerciale, anche se rivolte all'interesse generale o collettivo;
b) che la sua attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da altri enti territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero che la sua gestione od i suoi organi di amministrazione siano soggetti al controllo di questi ultimi, sotto forma di istruzioni dell'azionista di maggioranza.
2. Per le imprese pubbliche di cui al comma 1 la responsabilità dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario.
3. La responsabilità degli amministratori delle imprese pubbliche di cui al comma 1 è regolata dalle norma del diritto civile a condizione che il medesimo fatto non integri danno erariale; in tal caso la Corte dei conti è competente sulla relativa controversia.».
ARTICOLO 16-TER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 16-ter.
(Misure in materia di incarichi giudiziari)
1. In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano, tenuti all'osservanza dei princìpi costituzionali della proporzionale e del bilinguismo, è abrogato il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
EMENDAMENTI
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, mantengono le loro funzioni i magistrati che ricoprono i predetti incarichi, anche se rivestiti a titolo di supplenza, in caso di mancanza del titolare, ai sensi degli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. I magistrati, che alla data del 31 luglio 2007 erano titolari di uffici direttivi o semidirettivi da più di otto anni, e che, per evitare il soprannumero, abbiano accettato altra sede, hanno diritto di partecipare alle procedure concorsuali per il conferimento di un nuovo ufficio anche prima che si compia il triennio di permanenza nel nuovo ufficio ricoperto."».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 16-TER
Inammissibile
Dopo l'articolo 16-ter, aggiungere il seguente:
«Art. 16-quater.
1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 è aggiunto il seguente comma:
"2. Il comma 353 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 è sostituito dal seguente:
Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e dall'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2006 n. 51), il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti dì natura non regolamentare, procede, sulla base di proposte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, all'adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti, in funzione del flusso medio dei processi, sulla base delle rilevazioni statistiche relative al triennio indicato dalla legge n. 51 del 2006. Le suddette proposte debbono essere emanate entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza del triennio. Contestualmente alla emanazione dei decreti di cui al primo periodo il Ministro indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria . Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data dì efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992"».
ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Sezione VII
Infrastrutture e trasporti
Articolo 17.
(Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario)
1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008».
2. All'articolo 2, comma 253, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2008».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 17
DONATI, BRUTTI PAOLO, PALERMO, VANO, FERRANTE, PALERMI, DE PETRIS, TIBALDI, RIPAMONTI, PECORARO SCANIO, COSSUTTA, BULGARELLI, PELLEGATTA, SILVESTRI
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 17.0.101, nell'odg G17.0.500
Dopo l'articolo 17,aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riforma del Titolo V della Costituzione e dell'assegnazione alle regioni e province autonome di compartecipazione a tributi erariali, negli esercizi finanziari 2009 e 20l0, è autorizzata la spesa di euro 320 milioni per la prosecuzione dei contratti di servizio con le regioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, a valere sulle maggiori entrate e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 della legge 24 dicembre 2008, n. 244, per consentire la prosecuzione dei servizi per l'anno 2008.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire la somma di cui al precedente comma fra le regioni, sentita la Conferenza Stato regioni.
3. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte a valere sulle maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo l comma 4 della legge 24 dicembre 2008, n. 244».
DONATI, BRUTTI PAOLO, PALERMO, VANO, FERRANTE, PALERMI, DE PETRIS, TIBALDI, RIPAMONTI, PECORARO SCANIO, COSSUTTA, BULGARELLI, PELLEGATTA, SILVESTRI
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 17.0.100, nell'odg G17.0.500
Dopo l'articolo 17,aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riforma del Titolo V della Costituzione e dell'assegnazione alle regioni e province autonome di compartecipazione a tributi erariali, negli esercizi finanziari 2009 e 2010, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 24 dicembre 2008, n. 244, le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 sono destinate in primo luogo, per l'ammontare di 320 milioni di euro, per la prosecuzione dei contratti di servizio con le regioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire la somma di cui al presente comma fra le regioni, sentita la Conferenza Stato regioni».
ORDINE DEL GIORNO
DONATI, BRUTTI PAOLO, PALERMO, VANO, PALERMI, FERRANTE
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
in sede di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, preso atto della scadenza il prossimo 31 marzo dei contratti di servizio tra le Regioni e Trenitalia Spa in materia di trasporto ferroviario locale, deve essere sottolineato che il mancato adeguamento delle risorse finanziarie per mantenere in esercizio il trasporto ferroviario regionale e metropolitano indurrà dal 1° aprile la sospensione del servizio, oggi utilizzato da milioni di persone e di pendolari ogni giorno, creando gravi danni alle comunità locali private di servizi di trasporti collettivi indispensabili ed inducendo ulteriormente traffico e congestione sulle strade, ormai al collasso;
questo mancato adeguamento delle risorse è inoltre in contrasto sia con le esigenze e le richieste delle principali città ed aree metropolitane sia delle Regioni, che puntano allo sviluppo dei servizi ferroviari regionali per migliorare l'offerta di servizi ai cittadini, per decongestionare la viabilità e ridurre l'inquinamento dell'aria;
va inoltre ribadito che lo stesso piano industriale presentato dalle Ferrovie dello Stato prevede un forte incremento dell'offerta per il trasporto pendolari in tutte le principali città italiane e che con il completamento dell'alta velocità Torino-Milano-Napoli e dei relativi investimenti sui nodi ferroviari sarà possibile aumentare questa offerta di treni ai cittadini del 50 per cento rispetto ad oggi, ma senza adeguate risorse per il contratto di servizio Regioni-Trenitalia questi piani di sviluppo sono destinati al totale fallimento,
invita il Governo ad assumere le necessarie ed urgenti iniziative per garantire la prosecuzione dei servizi ferroviari previsti nei contratti di servizio stipulati tra le Regioni e Trenitalia Spa anche oltre la data di scadenza del prossimo 31 marzo, individuando le risorse necessarie per mantenere in esercizio l'offerta di treni per i pendolari ed il trasporto regionale.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 18.
(Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96)
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «legge speciale,» sono inserite le seguenti: «e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,»;
b) nel secondo periodo, le parole: «un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».
ARTICOLI 18-BIS E 18-TER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 18-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire)
1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva all'applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 5 del presente decreto»;
b) all'articolo 13, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura concorsuale a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi l'indennizzo è determinato nella misura pari alle predette somme ulteriori, fino a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore».
2. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è differito al 30 giugno 2008.
Articolo 18-ter.
(Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina)
1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dei trasporti definisce le linee funzionali e l'organizzazione dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina nell'ambito del Corpo delle capitanerie di porto, nonché la disciplina del traffico marittimo dello Stretto di Messina.
ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 19.
(Contratti pubblici)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
premesso che:
l'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha modificato l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stabilendo nuovi e più stringenti vincoli all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle stesse;
in particolare, l'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165, nel testo modificato dalla legge finanziaria 2008, prevede a tutt'oggi che: «le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi (...)»;
la ratio che ha ispirato tale novella è chiaramente desumibile dal contesto complessivo dell'intervento operato dal legislatore, il quale - nel disciplinare, in continuità con la legge finanziaria 2007, il processo di graduale stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione - ha inteso affrontare il problema del precariato anche in termini strutturali; attraverso una modifica dell'ordinamento volta a prevenire il costituirsi di nuove schiere di lavoratori precari;
in tal senso, la nuova disciplina deve ritenersi finalizzata ad affermare - quale criterio cui conformare le politiche del personale e la programmazione triennale dei fabbisogni - il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni assumono in via ordinaria secondo il modello standard della subordinazione a tempo indeterminato, salvo che per le esigenze residuali della stagionalità o per la copertura di periodi non superiori a tre mesi;
considerato che:
la nuova normativa sull'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165, ha sollevato presso le amministrazioni interessate incertezze o differenziazioni interpretative circa l'ambito di applicazione della stessa. In particolare, si è posta la questione dell'eventuale impatto della nuova disciplina sulle condizioni di utilizzazione dei contratti di servizio finalizzati alla somministrazione di lavoro a tempo determinato;
nello specifico, i dubbi interpretativi sollevati dalle amministrazioni hanno riguardato non soltanto l'applicabilità al lavoro somministrato dei limiti temporali e delle condizioni di stagionalità previsti dalla nuova disciplina, ma anche la stessa possibilità di ricorso a tali forme di prestazione;
valutato che:
la nuova disciplina sull'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, per il contesto in cui è inserita - l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - riguarda espressamente i contratti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non potendosi in alcun modo ricomprendere in tale ambito i contratti di servizio, ancorché finalizzati alla somministrazione di lavoro;
quanto alla stessa ammissibilità del ricorso al lavoro somministrato da parte delle pubbliche amministrazioni, è la ratio stessa della nuova disciplina che appare confermarla, in quanto orientata a limitare l'instaurazione di rapporti di lavoro a termine alle dirette dipendenze dell'amministrazione e dunque a scongiurare la creazione di nuove aspettative di stabilizzazione presso i lavoratori interessati. In tal senso, il contratto di somministrazione deve ritenersi pienamente ammissibile alla luce della nuova disciplina del lavoro flessibile giacché, per sua intrinseca caratteristica, non espone ai rischi indicati;
a conferma di tale interpretazione, tanto la disciplina di stabilizzazione dettata dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), quanto la sua estensione e integrazione operata dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), non prevedono l'ammissione dei lavoratori somministrati alle procedure di stabilizzazione;
per di più, ad ulteriore presidio preventivo, lo stesso articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel testo modificato dalla legge finanziaria 2008, prevede espressamente che la violazione di norme inderogabili riguardanti l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni comunque «non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato» (articolo 36, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001);
anche in ragione della successione nel tempo, in epoca recente, di nuove normative in materia,
impegna il Governo:
al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni il corretto e tempestivo espletamento delle rispettive funzioni istituzionali in materia di gestione del personale e di programmazione dei fabbisogni, ad interpretare la disposizione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 come applicabile ai soli contratti di lavoro alle dirette dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, in quanto tale, non applicabile sotto alcun profilo ai contratti di servizio finalizzati alla somministrazione di lavoro a tempo determinato;
a ribadire in sede interpretativa la piena ammissibilità dell'utilizzo del lavoro somministrato da parte delle pubbliche amministrazioni, fermo restando il rigoroso rispetto da parte delle stesse dei vincoli di finanza pubblica, delle procedure e dell'obbligo di motivazione di ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 19-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 19-bis.
(Differimento di un termine relativo agli interventi per la ricostruzione del Belice)
1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall'articolo 6, comma 8-ter, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 31 dicembre 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
EMENDAMENTO
ARTICOLO 19-TER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 19-ter.
(Modifica del comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. Il comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
«2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi ed erogati in un'unica soluzione, a seguito di domanda presentata anche da uno solo degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 1457 del 1963, anche nel caso di rinuncia al completamento della ricostruzione, sino alla concorrenza delle spese sostenute, da comprovare con idonei documenti fiscali o con perizia asseverata da soggetto abilitato».
ARTICOLI 20 E 21 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 20.
(Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni)
1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009.
2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è possibile l'applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1987, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 1988, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1º giugno 1988, nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.
3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.
5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.
6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.
7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese.
Articolo 21.
(Proroga utilizzo disponibilità Enac per interventi aeroportuali)
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC comunica l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
ARTICOLI 21-BIS, 21-TER E 21-QUATER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 21-bis.
(Diritti aeroportuali)
1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11-novies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato.
Articolo 21-ter.
(Indennità di trasferta per il personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile)
1. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
Articolo 21-quater.
(Interventi per processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estese alle aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale che abbiano comportato una crisi occupazionale che coinvolge un numero di unità lavorative superiore a tremila, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per gli anni 2008 e 2009.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. All'articolo 3-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente alle società di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate».
4. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un fondo di continuità infrastrutturale, finalizzato al mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa, da ripartire fra la regione Lombardia e gli enti locali azionisti della società di gestione aeroportuale, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 7,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 9 e 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono estese ai trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 1-bis.
EMENDAMENTO
Ritirato e trasformato nell'odg G21-quater.100
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di consentire un riposizionamento graduale dell'intero comparto industriale gravitante sull'aeroporto di Malpensa, il Governo garantisce la sospensione per un periodo di almeno tre anni dell'attuazione del piano di trasferimento delle rotte della compagnia aerea Alitalia dall'aeroporto di Malpensa a quello di Fiumicino».
ORDINE DEL GIORNO
POLLEDRI, STIFFONI, PIROVANO, DIVINA, FRANCO PAOLO, FRUSCIO, DAVICO
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2013,
invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 21-quater.100.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 22.
(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida)
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º luglio 2008».
ARTICOLI 22-BIS E 22-TER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 22-bis.
(Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori)
1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «Fino alla data del 1º gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione),».
Articolo 22-ter.
(Interventi in materia di disagio abitativo)
1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della compiuta realizzazione dei programmi concordati all'esito della concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 9 del 2007, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della stessa legge, è sospesa fino al 15 ottobre 2008.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge n. 9 del 2007. Continuano a trovare applicazione, altresì, i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della stessa legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008 e in 8,75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede ai sensi del comma 4.
4. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo di 11,34 milioni di euro relativo all'anno 2007 è conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità speciale di tesoreria per essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato per 2,59 milioni di euro nell'anno 2008 e per 8,75 milioni di euro nell'anno 2009.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
EMENDAMENTO
Respinto
Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei comuni di Firenze, Milano, Napoli, Pisa, Roma e Torino».
ARTICOLO 22-QUATER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 22-quater.
(Investimenti immobiliari degli enti previdenziali)
1. Il comma 489 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
«489. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, altresì, fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano stati già consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, o per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati».
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
EMENDAMENTO
Improcedibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Dopo il comma 489 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è inserito il seguente:
"489-bis. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 488 e 489 sono ammessi investimenti in forma diretta unicamente per progetti previsti negli stanziamenti di cassa dei Piani di investimento già deliberati dal Consiglio di amministrazione degli Enti previdenziali e approvati dai Ministeri vigilati"».
ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
valutato il comma 489 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
valutato che:
il piano di impiego deliberato dall'INAIL nel 2005 prevedeva investimenti a tasso di rendimento «agevolato» (3,1 per cento del capitale investito) in considerazione delle finalità e della rilevanza sociale degli stessi;
è di tutta evidenza che una tale politica non potrebbe essere seguita da fondi immobiliari che dovrebbero, necessariamente, realizzare introiti coerenti con l'investimento in termini di mercato;
non potrebbero, quindi, essere portate a compimento le istruttorie già avviate per iniziative di particolare valenza sul piano sociale;
impegna il Governo:
ad ammettere investimenti in forma diretta unicamente per progetti previsti negli stanziamenti di cassa dei Piani di investimento già deliberati dal Consiglio di amministrazione degli Enti previdenziali e approvati dai Ministeri vigilati.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 22-QUATER
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 22-quater.0.100 e 22-septies.0.100, nell'odg G22-quater.100
Dopo l'articolo 22-quater, inserire il seguente:
«Art. 22-quater.1.
(Programmi integrati ex articolo 10 della legge 12 luglio 1991 n. 203)
1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n. 222 successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2010.
2. La scadenza dei termini di cui all'articolo 13, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51 è prorogata al 3 dicembre 2009.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999 n. 136 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 anche ai procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge».
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 22-quater.0.101 e 22-septies.0.100, nell'odg G22-quater.100
Dopo l'articolo 22-quater, inserire il seguente:
«Art. 22-quater.1.
(Programmi integrati ex articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)
1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2010.
2. La scadenza dei termini di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata al 31 dicembre 2009.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 anche ai procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della predetta legge».
ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche oggetto degli emendamenti 22-quater.0.101, 22-quater.0.100 e 22-septies.0.100.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLI 22-QUINQUIES E 22-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 22-quinquies.
(Interventi per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi di Bari)
1. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di garantire la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi - San Pasquale da parte del comune di Bari.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 682.000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a euro 45.000, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a euro 2.273.000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 22-sexies.
(Istituzione, durata e compiti del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro)
1. È istituito il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007 è sostituito dal commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
3. Il commissario delegato dura in carica sino al 31 dicembre 2009.
4. È di competenza del commissario delegato la realizzazione delle attività previste dal piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro, redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007.
5. Per l'attuazione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un'apposita unità di coordinamento, posta alle dipendenze del commissario delegato.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 600.000 per l'anno 2008 e ad euro 750.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
EMENDAMENTO
ARTICOLO 22-SEPTIES DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 22-septies.
(Proroga del termine per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto)
1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 1º marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, è differito al 31 dicembre 2008.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 22-SEPTIES
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 22-quater.0.100 e 22-quater.0.101, nell'odg G22-quater.100
Dopo l'articolo 22-septies, aggiungere il seguente:
«Art. 22-octies.
(Programmi integrati ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991 n. 203)
1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2010.
2. La scadenza dei termini di cui all'articolo 13, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n 51, è prorogata al 31 dicembre 2009.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 anche ai procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data di entrata vigore della predetta legge».
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
(Programmi integrati per la riduzione del disagio abitativo)
1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2009.
ARTICOLO 24 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Sezione VIII
Personale delle pubbliche amministrazioni
Articolo 24.
(Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute)
1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuità all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attività rivolte alla promozione del «made in Italy» sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 per l'anno 2008 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 100.000 per l'anno 2008 e a euro 1.000.000 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.
4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilità dei limiti alle attività soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1º luglio 2008.
ARTICOLO 24-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 24-bis.
(Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco)
1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, è differito di dodici mesi.
EMENDAMENTO
SAPORITO, BALDASSARRI, MANTOVANO, COLLINO
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998», aggiungere le seguenti: «ed alla graduatoria del concorso per titolo a centosettantatrè posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriaIe in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001,».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per vigili del fuoco)».
ORDINE DEL GIORNO
LA COMMISSIONE
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria,
premesso che:
l'articolo 24-bis (Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco) del disegno di legge in esame, stabilisce che il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, è differito di dodici mesi;
l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 300 del 2006 richiamato, stabiliva la proroga anche per la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatrè posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001,
impegna il Governo
a prevedere la proroga del termine anche per la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatrè posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - n. 92 del 20 novembre 200l.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 24-TER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 24-ter.
(Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale sanitario)
1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2009.
EMENDAMENTO
ARTICOLI 24-QUATER E 24-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 24-quater.
(Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro)
1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010.
Articolo 24-quinquies.
(Disposizioni in materia di dirigenti scolastici)
1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
EMENDAMENTI
PELLEGATTA, BULGARELLI, CAPELLI, GAGLIARDI
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 24-quinquies.101, nell'odg G24-quinquies.100
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. I soggetti iscritti nei corsi istituiti negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 presso le Scuole di Specializzazione Universitarie, le Accademie, i Conservatori e le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2007 del Ministro dell'Università e della Ricerca hanno titolo ad iscriversi, con riserva, alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 senza ulteriore aggravio a carico del bilancio dello Stato. La riserva di cui al periodo precedente è sciolta con il conseguimento, al termine dei corsi di cui al periodo precedente, dell'abilitazione all'insegnamento.»
BULGARELLI, PELLEGATTA, CAPELLI, GAGLIARDI
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 24-quinquies.100, nell'odg G24-quinquies.100
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Per ottenere una corretta utilizzazione di tutte le risorse formate dalla pubblica amministrazione, ivi incluso del personale docente formato presso le università (SSIS), senza ulteriore aggravio a carico del bilancio dello Stato, alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 possono iscriversi coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento nei corsi istituiti negli anni accademici 200712008 e 2008/2009 presso le Scuole di Specializzazione Universitarie, le Accademie, i Conservatori e le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2007 del Ministro dell'Università e della Ricerca».
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Il termine del 31 dicembre 2007 di cui all'art. 1, comma 6-bis, del decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17 è differito al 31 dicembre 2008, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico del personale in mobilità».
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Si consente comunque a coloro che hanno superato le fasi iniziali del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente, in attesa del giudizio di merito, di completare il percorso formativo e di essere inseriti in coda nelle rispettive graduatorie regionali».
ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2013,
invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 24-quinquies.100 e 24-quinquies.101.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 24-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 24-sexies.
(Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi)
1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti.
2. L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
«Art. 29. - (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 24-SEXIES
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI
Ritirato
Dopo l'articolo 24-sexies, inserire il seguente:
«Art. 24-septies.
1. Le disposizioni contenute nel comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate a partire dal 1º gennaio 2009».
FAZIO, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, NEGRI
Ritirato
Dopo l'articolo 24-sexies, inserire il seguente:
«Art. 24-septies.
1. Gli enti destinatari dei finanziamenti erogati dal Ministero della salute per le finalità di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, possono stipulare contratti di lavoro flessibili anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni».
ARTICOLO 25 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 25.
(Divieto di estensione del giudicato)
1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogata al 31 dicembre 2008.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica all'estensione, in applicazione dell'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei trattamenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e oggetto di provvedimenti giurisdizionali definitivi, a fini di perequazione delle prestazioni pensionistiche.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, nel limite massimo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
EMENDAMENTO
ARTICOLO 25-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 25-bis.
(Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile)
1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalità di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti già individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2008.
ARTICOLO 26 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Sezione IX
Agricoltura
Articolo 26.
(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura)
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis è inserito il seguente: «In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa». Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari è prorogato al 31 dicembre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007 « sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
2-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola: «colturali» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario».
3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.
4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di disciplinare entro il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale già erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1º luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del comune medesimo, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la predetta data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e di inalienabilità previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi.
5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilità collettiva è differito al 31 dicembre 2007.
6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
7. Per assicurare la continuità nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma è versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalità di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, le parole: «1º gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2009».
7-ter. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni.
EMENDAMENTO
ORDINE DEL GIORNO
LA COMMISSIONE
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
premesso che:
l'articolo 26, al comma 7-ter, estende con dubbia legittimità la competenza degli agrotecnici alla redazione degli atti catastali, attualmente non prevista da alcuna norma vigente e che detta materia è stata oggetto di numerose pronunce (Corte Costituzionale n. 441 del 2000, Tar del Lazio, sezione II, n. 2618 del 2003 e n. 59 del 2003, Consiglio di Stato, sezione IV, n. 2204 del 2007, n. 2288 del 2007) dalle quali emerge, in modo certo, che gli agrotecnici posseggono un livello di preparazione e di conoscenza delle materie che non sarebbe adeguato per le ulteriori attività professionali in oggetto;
la stessa estensione di competenze è prevista dal comma 2-bis;
impegna il Governo:
ad attivarsi al fine di ricondurre le competenze professionali degli agrotecnici, di cui ai suddetti commi 2-bis e 7-ter dell'articolo 26, nell'ambito stabilito dalle norme vigenti e dai principi fissati dalle pronunce giurisprudenziali di cui in premessa.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 26-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 26-bis.
(Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale)
1. All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette mesi».
2. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1º gennaio 2007».
3. Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione.
ARTICOLI 27 E 28 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 27.
(Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica)
1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
Sezione X
Sviluppo economico
Articolo 28.
(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)
1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo, le attività che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico.
1-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), senza alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attività, la società ISA è autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la società Buonitalia Spa, nonché ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attività svolte dalla società Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono alla società ISA anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
1-ter. Al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata l'attività della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta società sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1º marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dei trasporti.
EMENDAMENTO
ARTICOLO 28-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 28-bis.
(Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari)
1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è differito di un anno il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articolo.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 28-BIS
Ritirato e trasformato nell'odg G28.0.500
Dopo l'articolo 28-bis, inserire il seguente:
Art. 28-ter.
(Norme a tutela della finanza degli enti locali e del corretto e trasparente funzionamento del mercato degli strumenti finanziari strutturati)
All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 381-384 sono sostituiti con i seguenti:
«381. Per gli organi della pubblica amministrazione, il ricorso alla stipula di contratti su strumenti finanziari complessi, anche derivati, è consentito solo alle Regioni ed agli enti locali territoriali il cui bilancio annuale di previsione superi i 200 milioni di euro.
381-bis. Le proposte di contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da Regioni ed enti locali, devono essere accompagnate da un prospetto informativo che illustra, in dettaglio, tutte le caratteristiche dello strumento ed i rischi che i sottoscrittori si assumono con la sottoscrizione in relazione alla prevedibile evoluzione dei parametri finanziari e dei titoli eventualmente sottostanti tali contratti. I medesimi contratti devono indicare, in apposita sezione del prospetto informativo, i prevedibili margini di oscillazione massima dei parametri e degli strumenti finanziari dai quali dipendono gli effetti finanziari dei contratti. Il prospetto informativo indica altresì il costo massimo dell'operazione a carico del sottoscrittore e il costo implicito del contratto derivato. Si intende per costo implicito il costo di transazione inteso come distanza fra il valore di mercato, definito come media denaro/lettera ed il valore applicato dalla banca all'ente. Tale costo va indicato sia in termini di punti base per anno che in valore attuale espresso in percentuale del nozionale dell'operazione.
382. Le proposte di contratto di finanziamento ai citati enti, collegate a contratti di finanziamento che prevedono l'uso di derivati, nonché i protocolli e gli elaborati concernenti la stima dei flussi impliciti dei contratti derivati, corredati della dettagliata illustrazione dei parametri adottati nella quantificazione dei flussi per l'intera durata del contratto, esposti secondo il criterio della massima trasparenza per i contraenti, sono trasmessi previamente alla stipula alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, per un parere di conformità e congruità rispetto alla tutela del pubblico interesse erariale nel medio e lungo periodo. Tale parere preventivo, da comunicare entro 120 giorni dalla trasmissione della proposta di contratto e dei relativi allegati, deve ritenersi non vincolante ai fini della successiva sottoscrizione da parte dell'ente, e deve comunque essere oggetto di una separata evidenziazione, quale allegato, al documento di bilancio di previsione redatto dal medesimo ente nell'anno di stipula del contratto. Il documento deve essere accompagnato dalla illustrazione dei rischi finanziari nel medio periodo per il bilancio dell'ente a cura del Collegio dei revisori.
382-bis. La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, qualora, previamente alla formulazione del parere di cui al comma precedente, ravvisi elementi di criticità da cui si prospettino gravi rischi per l'equilibrio futuro della gestione erariale dell'ente interessato, informa prontamente e trasmette copia degli atti anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione generale del Tesoro, alla Banca d'Italia e alla CONSOB, per l'eventuale apertura di una istruttoria volta ad evidenziare peculiari profili di rischiosità tecnica comuni ad analoghi contratti già in essere da parte di altri enti. In tal senso, conseguentemente, di concerto tra loro, gli organi citati adottano le relative iniziative per gli aspetti di propria competenza, finalizzate alla modifica della normativa legislativa e regolamentare che si rendesse necessaria.
382-ter. La Regione o l'ente locale sottoscrittori dello strumento finanziario devono formalmente e con specifico documento, attestare di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto. Tale attestazione deve obbligatoriamente integrare l'allegato al bilancio annuale di previsione recante il parere espresso dalla Corte dei conti e dai Revisori dei conti sul contratto avente ad oggetto operazioni in derivati.
382-quater. Ai fini dei commi 381-quinquies e 382, la Consob provvede, sentite le associazioni degli intermediari finanziari e l'associazione dei consulenti finanziari indipendenti, in attesa che si costituisca l'albo previsto per legge, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ad emanare le istruzioni tecniche obbligatorie, per la redazione del prospetto informativo da rendere all'ente locale da parte dell'intermediario finanziario che propone la sottoscrizione dello strumento finanziario. La mancata osservanza degli obblighi informativi e delle modalità di redazione dei prospetti illustrativi degli effetti nonché dei rischi a carico del contraente per l'intera durata del contratto costituisce causa di nullità del contratto.
383. Laddove comunque gli effetti finanziari derivanti dai contratti di cui al presente articolo assumano caratteristiche tali da superare i margini di oscillazione indicati al comma 381-quinquies, l'intermediario finanziario si assume i maggiori oneri eccedenti tale costo massimo.
383-bis. Al fine di tutelare l'integrità dell'equilibrio finanziario di imprese e di singoli operatori economici dai rischi derivanti dalla stipula di contratti concernenti prodotti finanziari derivati, le disposizioni di cui ai precedenti commi 382-quater, secondo periodo, e 383 per i soggetti privati privi di qualificazione professionale sono condizionate all'esperimento di una apposita procedura, preventiva alla stipula del contratto, finalizzata alla individuazione ed alla puntuale illustrazione all'interessato, dei rischi che egli si assume con la stipula, mediante la consultazione con altri soggetti qualificati di sua propria fiducia.
383-ter. Ai fini di cui al comma 383-bis, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, emana un apposito Regolamento in cui sono previsti specifici e tassativi rischi che egli si assume con la stipula, mediante la consultazione con altri soggetti qualificati di sua propria fiducia.
383-ter. Ai fini di cui al comma 383-bis, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, emana un apposito Regolamento in cui sono previsti specifici e tassativi obblighi di informazione a carico degli operatori qualificati, con il previsto obbligo, da parte del privato contraente, privo di specifici e minimi requisiti di professionalità, ivi previsti dal regolamento sulla base di elementi oggettivi e inequivocabili, di farsi assistere, a sue proprie spese, preventivamente alla stipula del contratto, dall'ausilio di un altro operatore qualificato diverso da quello interessato. L'operatore designato per l'occorrenza illustra all'interessato tutti gli elementi di rischiosità impliciti nel prodotto finanziario di suo interesse, rivestendo a tal fine, e a tutti gli effetti, la qualifica di incaricato di pubblico servizio soggiacendo a tutti i conseguenti obblighi di legge.
384. In caso di dissesto di imprese per cui si sia già accertata, nello svolgimento della procedura fallimentare, la presentazione di istanze di insinuazione allo stato passivo da parte di operatori finanziari, per crediti di importo superiore a 1/10 della massa passiva complessiva, e comunque riconducibili a contratti stipulati con l'imprenditore aventi ad oggetto prodotti derivati, il riconoscimento della quota del credito spettante nel riparto della massa attiva è ridotta, da parte del Giudice delegato, per un importo commisurato alla effettiva rischiosità dei prodotti sottoscritti dal fallito, tenuto conto della personalità del medesimo e della sua effettiva professionalità nel settore finanziario, valutandone il grado di buona fede rispetto ai rischi di cui si è fatto carico inconsapevolmente».
ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che nonostante le molteplici richieste di maggiore rigore e trasparenza nella gestione dei contratti inerenti strumenti finanziari strutturati - cosiddetti derivati - e data la rilevanza assunta dal fenomeno, che ha messo in ginocchio molte imprese e sub iudice i bilanci di molti enti locali,
invita il Governo ad affrontare e risolvere il tema dell'utilizzo degli strumenti finanziari strutturati, cosiddetti derivati.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 29 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 29.
(Disposizioni in materia di credito di imposta e incentivi alla rottamazione)
1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonchè mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria «euro 2», immatricolati prima del 1º gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale è concesso per tre annualità e il contributo per la rottamazione di cui al citato comma 224 è incrementato a 150 euro, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di veicoli già registrati, possono richiedere in alternativa al contributo di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (car sharing), secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2008, in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi un contributo di euro 300 e l'esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualità. Il costo della rottamazione è posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore, secondo le modalità e nel rispetto di quanto disposto dal comma 236 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006. Per i motocicli acquistati tra il 31 dicembre 2007 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 possono essere effettuati entro il 31 marzo 2008.
3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1º gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a diesel, è concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa per ulteriori due annualità se il veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro 0». Il contributo di cui al primo periodo è aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 120 grammi di CO2 per chilometro. Il contributo di cui al presente comma è aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purchè conviventi.
4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1º gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, è concesso un contributo:
a) di euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi;
b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.
6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.
9. La misura dell'incentivo è determinata nella misura di euro 350 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'installazione degli impianti a metano.
10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: «effettuata entro» fino alla fine del periodo.
10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 271, le parole da: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta automatico secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279. È fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta di cui al precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 279»;
b) al comma 283, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro il 31 marzo 2008,».
10-ter. In relazione alle modifiche di cui al comma 10-bis del presente articolo, le maggiori entrate nette derivanti nell'anno 2008 in relazione all'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dai commi da 271 a 284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 96,9 milioni di euro, sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri netti derivanti dal comma 10-bis, pari a 46,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. Le dotazioni del Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotte, per l'anno 2008, rispettivamente di 90,5 milioni di euro e di 5,5 milioni di euro. La dotazione del predetto Fondo per la competitività e lo sviluppo è incrementata, per l'anno 2009, di 90,5 milioni di euro.
11-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi 10-bis e 10-ter, pari a 441,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 177,2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 33,2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:
a) per l'anno 2008, quanto a 385,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 56 milioni di euro, mediante utilizzo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 11;
b) per l'anno 2009, quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 157,8 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 36, comma 2-bis, e 38;
c) per l'anno 2010, quanto a 33,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis.
EMENDAMENTI
Ritirato e trasformato nell'odg G29.100
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI
Respinto
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. La misura dell'incentivo di cui al comma precedente può essere rideterminata con decreto del Ministero dello sviluppo economico in base alla categorizzazione ambientate dei veicoli oggetto degli interventi».
ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2013,
invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 29.100.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 29
Ritirato
Dopo l'articolo 29, è inserito il seguente:
«Art. 29-bis.
(Proroga di termine in materia di assegnazione di bande di interrompibilità)
1. Dopo il comma 3, dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti commi:
"3-bis. - Le disposizioni della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 122/07 sono prorogare per il triennio 2008-2010.
Le risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso vengono assegnate dal soggetto di cui al comma 1, attraverso procedure concorsuali basate sulla selezione di offerte a sconto rispetto al corrispettivo di cui al comma 4, dell'articolo 3, della delibera citata. La base di sconto minima è del 10 per cento.
3-ter. Le risorse non assegnate, sono destinate all'ampliamento ed all'ammodernamento delle reti di dispacciamento"».
ORDINE DEL GIORNO
LA COMMISSIONE
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
la procedura che ha definito e sviluppato la cosiddetta «interrompibilità», sia istantanea che programmata, è stata ed è anche ora da considerarsi una risorsa per il sistema paese;
la fruizione delle bande ha comportato investimenti da parte delle aziende che ne hanno fatto richiesta, ma tale investimento è stato ampiamente remunerato dalle assegnazioni avvenute negli anni scorsi;
è da considerarsi importante la nuova assegnazione che è stata concessa all'inizio del 2008, ma di tale procedimento è da porre in risalto come solo una porzione sia stata assegnata con una gara a ribasso, i cui risultati nella maggior parte dei casi sono, essendo il prezzo di assegnazione identico a quello di partenza;
per evitare speculazioni sarebbe opportuno che le bande di «interrompibilità» vengano assegnate nella loro totalità con gara a ribasso, essendo già stati ammortizzati dalle imprese gli investimenti fatti per poter far usufruire il sistema elettrico dell'energia a loro tolta;
appare importante modificare la procedura delle assegnazioni attuali infatti la formula della gara a ribasso riguardi una percentuale irrisoria dei Mw messi a disposizione da Tema;
il sistema attuale di assegnazione potrebbe generare un vortice speculativo a danno dei cittadini. appare importante procedere ad un riallineamento delle assegnazioni per evitare ciò e garantire una giusta remunerabilità ed una più ampia diffusione per le imprese;
le risorse in tal modo risparmiate sarebbero reinvestite in ammodernamento, interramento delle reti o in nuove linee di approvvigionamento, al fine di evitare che il sistema di trasmissione possa non essere più sufficiente a soddisfare la richiesta di energia in tale modo, determinando il collasso del sistema;
impegna il Governo:
a promuovere una proroga per il triennio 2008-2010 del periodo di riferimento della delibera n. 122/2007 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLI 29-BIS E 29-TER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 29-bis.
(Proroga del termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».
Articolo 29-ter.
(Disposizioni in materia di trasporto e di circolazione di prova di veicoli nuovi)
1. All'articolo 98 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 29-TER
Respinto
Dopo l'articolo 29-ter, è inserito il seguente:
«Art. 29-ter.1.
(Defiscalizzazione bioetanolo/ETBE e immissione in consumo)
1. Con riferimento al programma triennale di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla legge 23 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 520, i quantitativi di bioetanolo ed ETBE defiscalizzati oggetto di assegnazione entro il 31 dicembre 2007 con Provvedimento dell'Agenzia delle Dogane, potranno essere prodotti ed accertati entro il 30 settembre 2008 e quindi immessi in consumo entro il 31 dicembre 2008».
ARTICOLO 29-QUATER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 29-quater.
(Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanate norme di modifica del regolamento di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
ARTICOLO 30 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Sezione XI
Ambiente
Articolo 30.
(Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b), nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi. L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto».
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2008» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2».
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
(Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza)
1. L'attività della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita per le finalità di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogata fino al 30 settembre 2008. Fino alla stessa data permangono le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, purchè la valutazione di compatibilità ambientale di cui al citato articolo non escluda fenomeni di subsidenza.
ARTICOLO 32 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 32.
(Proroga per emissioni da impianti)
1. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».
ARTICOLO 32-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 32-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimo»;
b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attività preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità competente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione.
1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 1º gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrà disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorità competente, con cadenza semestrale, la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007».
EMENDAMENTO
ARTICOLO 33 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 33.
(Disposizione in materia di rifiuti)
1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è prorogato al 31 dicembre 2008.
1-bis. Il termine di cui al comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, è prorogato al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e da accordi intergovernativi.
1-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
1-quater. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo, con una dotazione di 1.500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la corresponsione di contributi ai comuni in relazione ai disagi di carattere sociale e ambientale derivanti dalla localizzazione nei rispettivi territori di siti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali. Il fondo è ripartito tra i comuni nei cui territori sono localizzati i siti di cui al periodo precedente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti. In sede di prima attuazione, per l'anno 2008 le risorse del fondo sono destinate, in misura non superiore a 800.000 euro, ai comuni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1-quinquies. Per far fronte alle esigenze dell'emergenza rifiuti in Campania è autorizzata, in favore dei commissari delegati, la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
1-sexies. Per le finalità di cui al comma 1-quinquies, il commissario delegato alla costruzione delle discariche può avvalersi, nel limite di 20 milioni di euro, previa intesa con la regione Campania, delle risorse assegnate sui fondi POR Campania presenti nel Quadro comunitario di sostegno, programmazione 2000-2006 e 2007-2013, riguardanti le misure relative allo smaltimento dei rifiuti.
1-septies. Con successiva ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei ministri, le risorse di cui al comma 1-quinquies, che non sono già assegnate, sono ripartite tra i commissari interessati agli interventi, in relazione alle misure emergenziali che saranno richieste. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-octies. Per l'impianto di termodistruzione localizzato nel territorio di Acerra della regione Campania spettano, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992.
EMENDAMENTI
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 33
Ritirato e trasformato nell'odg G33.0.100
Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:
«Art. 33-bis.
(Proroga in materia di incentivi per gli impianti di termovalorizzazione di CDR)
1. Dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, ai soggetti gestori di impianti di termovalorizzazione di CDR, già operativi, siti in ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali la percentuale di raccolta differenziata superi il 35 per cento, e anche ai fini dell'ampliamento degli impianti medesimi, sono concessi i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, come previsti dal secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296».
ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2013,
invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 33.0.100.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 33-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 33-bis.
(Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche)
1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
ARTICOLO 34 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Sezione XII
Interno
Articolo 34.
(Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale)
1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,»;
b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008».
ARTICOLO 34-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 34-bis.
(Finanziamento delle misure per le vittime del dovere e della criminalità organizzata)
1. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, non impegnate al 31 dicembre 2007, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
EMENDAMENTI
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine della equiparazione delle vittime del dovere e dei familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime della criminalità organizzata e dei familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e alle vittime del terrorismo, sono erogati alle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con parziale compensazione per le somme già percepite a vario titolo.
All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 comma 105, le parole "A decorrere dal 1º gennaio 2008" sono sostituite da "A decorrere dal 3 agosto 2004".
Al relativo onere, valutato in 300 milioni di euro per l'anno 2008 e in 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede, per il 2008, mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 e, a decorrere dal 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».
Inammissibile
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. La Commissione di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nello svolgimento delle funzioni previste dal comma 3 del suddetto articolo 6, è integrata da un sanitario scelto tra quelli designati dall'Unione nazionale mutilati per servizio.
1-ter. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è formato, oltre che dai membri previsti dal comma 2 del suddetto articolo 10, anche da un esperto della materia indicato dall'Unione nazionale mutilati per servizio».
ARTICOLO 34-TER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 34-ter.
(Utilizzo del fondo di cui all'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575)
1. Ai fini dell'integrale utilizzo del fondo istituito ai sensi dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, per il finanziamento di progetti di pubblico interesse, le disponibilità finanziarie esistenti nella contabilità speciale intestata al prefetto di Palermo, istituita secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 giugno 1997, n. 248, sono conservate nella medesima contabilità speciale sino al 31 dicembre 2008.
ARTICOLO 35 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 35.
(Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi)
1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008. La fissazione dei termini predetti può essere effettuata anche con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilità degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 35
Ritirato e trasformato nell'odg G35.0.100
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Disposizioni in materia di Dirigenza scolastica)
1. In applicazione dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7/2005, convertito con modificazioni, nella legge n. 43/2005, le disposizioni contenute nella Direttiva del M.P.I. 8 marzo 2007, n. 24, prot. n. 4791/AOODGPER e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogate per l'anno solare 2008/2009, con precedenza per i candidati inclusi nella graduatoria di merito del corso-concorso indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006.
Le graduatorie generali di merito dei corsi concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici, indetti con DDG 22 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, da cui si attingerà sia per le immissioni in ruolo sia per gli incarichi annuali.
Ad integrazione di quanto già previsto dai commi 605 e 619 della legge 296/2006, a partire dall'anno solare 2008/2009, i posti annuariamente autorizzati per le immissioni in ruolo saranno ripartiti al 50 per cento tra i candidati idonei nei due concorsi, di cui al comma precedente».
Ritirato
Dopo l'articolo 35,aggiungere il seguente:
«Art. 35-bis.
(Utilizzazione presidi incaricati)
In applicazione dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7 del 2005, convertIto con modificazioni nella legge n. 43 del 2005, nonché della Direttiva del M.P.I. 8 marzo 2007, n, 24, prot. n. 4791/AOODGPER e successive modifiche ed integrazioni, i presidi già incaricati nell'A.S. 2006/2007, che non hanno ottenuto la conferma di nomina nella regione di appartenenza, per carenza di posti nel proprio settore formativo, possono essere nominati, a domanda, anche su posti eventualmente vacanti o disponibili in settore formativo diverso, previo inserimento in coda alla relativa graduatoria.
Secondo le stesse modalità e sempre a domanda, potranno essere nominati su posti eventualmente disponibili in altre Regioni».
Ritirato
Dopo l'articolo 35,aggiungere il seguente:
«Art. 35-bis.
(Disposizioni per le nomine in ruolo dei Dirigenti Scolastici)
Dopo le nomine in ruolo degli idonei al corso-concorso riservato, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 41ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, gli aspiranti che non conseguono la nomina nella propria regione, per carenza di posti nel proprio settore formativo, possono essere nominati, a domanda, anche su posti eventualmente vacanti o disponibili in settore formativo diverso, previo inserimento in coda alla relativa graduatoria.
Esauriti i posti a livello regionale, gli aspiranti, dì cui al comma precedente, possono chiedere, sempre a domanda, di essere nominati, prima nel proprio settore formativo e poi in altro settore, su posti rimasti vacanti o disponibili in altre Regioni».
ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2013,
invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 35.0.100.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 35-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 35-bis.
(Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Dopo il 1º aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 30 settembre 2008».
ARTICOLO 36 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
CAPO II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI
Articolo 36.
(Disposizioni in materia di riscossione)
1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, è soppresso.
1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007.
2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:
a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 4-bis, le parole: «il fidejussore» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale fidejussore».
2-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione».
2-quater. All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata».
2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza.
4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «1º aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009».
4-ter. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1º giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.
4-quater. All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «in due rate» fino a: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2008».
4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2010, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1º ottobre 2010.
4-septies. Nei confronti della società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
ORDINE DEL GIORNO
BARBOLINI, BENVENUTO, PEGORER, ROSSI PAOLO, TURANO, FUDA, EUFEMI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede, di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» e in particolare in relazione all'articolo 36, recante disposizioni in materia di riscossione;
al fine di potenziare l'attività accertatrice della Guardia di Finanza, anche per quanto concerne il settore della riscossione,
considerato che l'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 destina al potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria ed all'incentivazione economica della produttività del relativo personale quota parte:
delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale;
dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta;
delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
dei risparmi di spesa per interessi, connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e cou l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici;
rilevato che la Guardia di finanza è parte integrante dell'Amministrazione economico-finanziaria, svolge un'attività fondamentale per il conseguimento anche delle risorse che il decreto-legge n. 79 del 1997 destina (in quota parte) alla predetta Amministrazione ed all'incentivazione del relativo personale e contribuisce in maniera determinante nel potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale perseguito dal medesimo provvedimento. Ciò, peraltro, con la peculiarità di espletare una funzione di prevenire, ricercare e reprimere le violazioni in materia sia di entrate che di uscite del bilancio pubblico;
tenuto conto dell'impegno già assunto dall'Esecutivo in sede di conversione del decreto-legge n. 262/2006 con accoglimento di un ordine del giorno (G1.100) vertente sull'art. 1, comma 14, del provvedimento, con il quale è stata espressa, in chiave generale, la volontà di riconoscere al personale della Guardia di finanza pari dignità di trattamento, sotto il profilo dell'incentivazione della produttività, rispetto agli altri appartenenti all'Amministrazione economico-finanziaria che già beneficiano delle somme di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 79/1997;
avuto riguardo all'auspicio formulato da questa Commissione nell'ambito del parere reso nel Rapporto sul disegno di legge finanziaria 2008 e sul disegno di legge di bilancio 2008, affinché si proceda all«'applicazione delle disposizioni in materia di premio incentivante agli appartenenti al Corpo»;
in considerazione della necessità di evitare ingiustificate sperequazioni tra le varie componenti dell'Amministrazione finanziaria, di dare piena attuazione ad una prescrizione normativa e, conseguentemente, di evitare l'insorgere di notevole contenzioso giurisdizionale in materia;
impegna il Governo:
a provvedere, già nell'ambito del provvedimento di ripartizione delle risorse relative al 2006, ad includere il Corpo della Guardia di finanza ed i relativi appartenenti tra i destinatari della disposizione di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 79/1997, attribuendo adeguate e significative risorse finanziarie sia per il potenziamento della medesima Istituzione che per l'incentivazione del proprio personale.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 36-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 36-bis.
(Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa)
1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008» e le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
2. Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo».
EMENDAMENTI
ORDINE DEL GIORNO
LA COMMISSIONE
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che l'articolo 36-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca una proroga, dal 31 dicembre 2007 al 31 marzo 2008 del termine per il versamento agevolato di tributi e contributi da parte di soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha investito le province di Catania, Ragusa e Siracusa;
considerato che, insieme alla proroga del termine, si dispone anche la riduzione dell'importo da versare dal 30 per cento al 10 per cento di quanto dovuto;
ritenuto che una parte cospicua degli interessati aveva già provveduto a versare quanto dovuto, nel termine stabilito e nella misura prevista;
rilevato che ciò potrebbe comportare una in giustificata disparità di trattamento, proprio a danno di quanti avevano reso il dovuto nel termine stabilito;
impegna il Governo
ad assumere ogni opportuna iniziativa, con effetto per i periodi d'imposta successivi, affinché i soggetti che hanno già versato le somme dovute non debbano patire una condizione di minor favore rispetto a quanti non hanno ancora provveduto in tal senso, ed in particolare a verificare la possibilità che possano usufruire del credito d'imposta per la maggiore somma versata.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 36-BIS
RUSSO SPENA, RIPAMONTI, SALVI, PALERMI
Inammissibile
Dopo l'articolo 36-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 36-ter.
(Primo incremento della detrazione per i redditi da lavoro dipendente)
1. All'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è autorizzato a stabilire, entro il 1º aprile 2008, con proprio decreto, un primo incremento della detrazione di cui al presente comma, sulla base delle maggiori entrate di carattere permanente come risultanti dalla relazione trimestrale di cassa del marzo 2008, fino al limite di 6 miliardi di euro"».
ARTICOLO 37 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 37.
(Abolizione tassa sui contratti di borsa)
1. La tassa sui contratti di borsa è soppressa.
2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda»;
b) nell'articolo 9, comma 1, le parole «; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente» sono soppresse.
3. Alla Tabella dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «titoli obbligazionari emessi» sono inserite le seguenti: «o garantiti»;
b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: «o la negoziazione» sono sostituite dalle seguenti: «, la negoziazione o la compravendita»;
c) nell'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe».
4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative, nonchè l'articolo 34, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.
4-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate in 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis.
EMENDAMENTO
Inammissibile
Dopo il comma 4, aggiungere il suguente:
«4-bis. L'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 è abrogato».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 37
Ritirato
Dopo l'articolo 37,è inserito il seguente:
«Art. 37-bis.
1. AI comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, infine, è aggiunto il seguente paragrafo: "Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 luglio 2008"».
Respinto
Dopo l'articolo 37,è inserito il seguente.
«Art. 37-bis.
1. AI comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: "comma 4-bis" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3-bis e 4-bis"».
ARTICOLO 37-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 37-bis.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. Al comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'anno 2008, la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 maggio 2008».
2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 539, dopo le parole: «lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f),» sono inserite le seguenti: «punto XI,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002»;
b) il comma 548 è abrogato.
EMENDAMENTO
Respinto
Al comma 1, le parole: «31 maggio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2008».
ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
visto il decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248;
visto il comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
visto il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
impegna il Governo:
a provvedere per via amministrativa a posticipare al 31 luglio 2008, limitatamente al periodo d'imposta 2007, la presentazione del modello 770 semplificato in considerazione delle ulteriori informazioni richieste nello stesso (codici fiscali dei familiari a carico, indicazione dei dati per la verifica dell'erogazione del bonus incapienti ecc.) che determinano, necessariamente, una maggiore attività dei sostituti d'imposta ovvero degli intermediari.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 37-TER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 37-ter.
(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)
1. All'articolo 12, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la parola: «terza» è sostituita dalla seguente: «quarta».
ARTICOLO 38 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 38.
(Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008 e a 12 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:
a) per l'anno 2008, quanto a 20 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis, e, quanto a 40 milioni di euro, mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disposta dall'articolo 29, comma 11, del presente decreto;
b) per l'anno 2010, quanto a 12 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis.
1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1-quater. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1-ter si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38-bis.
EMENDAMENTO
Ritirato e trasformato nell'odg G38.100
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "a far data dal 1º gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 1º gennaio 2008"».
ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2013,
invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 38.100.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 38-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 38-bis.
(Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative».
2. Al primo periodo del comma 37 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «utilizza» è sostituita dalla seguente: «possiede»;
b) le parole: «primo periodo,» sono soppresse.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 38-BIS
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI
Ritirato
Dopo l'articolo 38-bis, inserire il seguente:
«Art. 38-ter.
(Modificazioni all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26)
1. All'articolo 2, comma, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
a-bis) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c), punto 2) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998. n. 448, è determinata come segue:
1) per consumi fino a 220 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,144 per metro cubo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrete dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2008».
ARTICOLO 39 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 39.
(Proroghe in materia radiotelevisiva)
1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.
2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente è prorogato all'annualità 2008.
2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008 è prorogato di sei mesi.
2-ter. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato».
2-quater. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dal comma 2-ter del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-quinquies. All'articolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole: «negli ultimi cinque anni» sono soppresse.
EMENDAMENTI
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 39.101, nell'odg G39.101
Sostituire il comma 2-quinquies con il seguente:
«2-quinquies. All'articolo 44, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo e secondo periodo sono soppresse le parole: "degli ultimi cinque anni";
b) nel terzo e sesto periodo sono soppresse le parole: "negli ultimi cinque anni"».
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 39.100, nell'odg G39.101
Dopo il comma 2-quinquiesaggiungere il seguente:
«2-sexies. All'articolo 44, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo stesso principio vale anche per i programmi free con riferimento in questo caso ai due anni precedenti la diffusione"».
ORDINI DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2013,
invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 39.100 e 39.101.
________________
(*) Accolto dal Governo
LA COMMISSIONE
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
impegna il Governo:
ad assumere ogni idonea iniziativa affinché la data di cui all'articolo 1, comma 1247. secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal 31 dicembre 2005 sia prorogata al 31 marzo 2008.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 40 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 40.
(Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali)
1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.
2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.
3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro.
3-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le medesime finalità di cui al periodo precedente e per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, è trasferita una somma pari a 5 milioni di euro per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008»;
2) al secondo periodo, le parole: «Detta somma sarà ripartita» sono sostituite dalle seguenti: «Dette somme saranno ripartite»;
b) al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2007» sono inserite le seguenti: «dagli enti che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002,»;
c) al comma 3, le parole: «la somma di cui al comma 1 rientra» sono sostituite dalle seguenti: «le somme di cui al comma 1 rientrano».
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 è inserito il seguente:
«32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale».
ARTICOLO 40-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 40-bis.
(Proroga di termini in materia di patto di stabilità)
1. All'articolo 1, commi 667 e 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione è prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008».
2. Tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, sono prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2007.
ARTICOLO 41 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 41.
(Modifica all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
1. Alla lettera b) del comma 26-quater dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «prima della data del 1º gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».
ARTICOLO 41-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 41-bis.
(Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. Fino al 1º gennaio 2009 non si applica il comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
ARTICOLO 42 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 42.
(Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è inserito il seguente:
«39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea».
2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «sulla spesa,» sono inserite le seguenti: « nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,».
2-bis. Al comma 132 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Nel limite massimo di 500.000 euro annui» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
ARTICOLO 42-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 42-bis.
(Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
EMENDAMENTO
Ritirato e trasformato nell'odg G42-bis.100
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 42-bis.
(Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal decreto del Ministro dell'interno di fissazione della data del rinnovo del consiglio, nei comuni interessati».
ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2013,
invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 42-bis.100.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLI 43 E 44 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 43.
(Accantonamenti)
1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera a), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: «, preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato».
Articolo 44.
(Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato)
1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.
1-bis. Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
EMENDAMENTI
ARTICOLO 44-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 44-bis.
(Misure in tema di disponibilità finanziaria per il funzionamento e l'attività istituzionale del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori)
1. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'elenco n. 1 allegato, al numero 16 - Ministero dei trasporti, le parole: «legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63» sono soppresse;
b) all'articolo 3, comma 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la contabilità speciale intestata al comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 44-BIS
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI
Ritirato
Dopo l'articolo 44-bis, inserire il seguente:
«Art. 44-ter.
(Comunicazione dati lVA)
All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
"4-ter. Non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma precedente i soggetti rientranti in regimi speciali o forfetari"».
ARTICOLI 45 E 46 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 45.
(Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche nonché di fondazioni nazionali di carattere culturale)
1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale»;
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge».
1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale».
1-ter. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementate di 5 milioni di euro rispettivamente per le finalità di cui al comma 1 e al comma 1-bis. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, relativamente alla finalità di cui al comma 1-bis, e a 5 milioni di euro per l'anno 2009, relativamente alla finalità di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
Articolo 46.
(Disposizioni in favore di inabili e proroga di termini per tariffe sociali)
1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.
1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.
1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.
1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 si provvede quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e, quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
1-sexies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative».
1-bis. Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è differito al 30 giugno 2008. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al citato comma 375 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 si applicano anche al settore del gas naturale.
EMENDAMENTI
Inammissibile
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-ter. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riposi, permessi e prepensionamento per coloro che assistono familiari con handicap grave";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"6-bis. Ad un solo familiare convivente, lavoratore dipendente o autonomo, che assiste un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, con invalidità riconosciuta del 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto incapace di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito minimo di venticinque annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, può chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza:
6-ter. Se il familiare che assiste è il genitore, con rendita incrementata di un anno per ogni 2,5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio riconosciuto disabile grave;
6-quater. Se il familiare che assiste è il coniuge o il convivente more-uxorio, il fratello o la sorella in mancanza od impedimento certificato dei genitori, con rendita incrementata di un anno per ogni 5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al familiare riconosciuto disabile grave;
6-quinquies. La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di handicap congenito, dall'evento invalidante in caso di handicap acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 è stata riconosciuta successivamente".
1-quater. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Inammissibile
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-ter. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire la rubrica: "Disposizioni in favore di inabili" con la seguente: "Riposi, permessi e prepensionamento per coloro che assistono familiari con handicap grave";
b) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:
"6-bis. Ad un solo familiare convivente, lavoratore dipendente o autonomo, che assiste un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, con invalidità riconosciuta del 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto incapace di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito minimo di venticinque annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, può chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza:
6-ter. Se il familiare che assiste è il genitore, con rendita incrementata di un anno per ogni 2,5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio riconosciuto disabile grave;
6-quater. Se il familiare che assiste è il coniuge o il convivente more-uxorio, il fratello o la sorella in mancanza od impedimento certificato dei genitori, con rendita incrementata di un anno per ogni 5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al familiare riconosciuto disabile grave;
6-quinquies. La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di handicap congenito, dall'evento invalidante in caso di handicap acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 è stata riconosciuta successivamente".
1-quater. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Inammissibile
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-ter. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riposi, permessi e prepensionamento per coloro che assistono familiari con handicap grave";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"6-bis. Ad un solo familiare convivente, lavoratore dipendente o autonomo, che assiste un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, con invalidità riconosciuta del 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto incapace di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito minimo di venticinque annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, può chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza:
6-ter. Se il familiare che assiste è il genitore, con rendita incrementata di un anno per ogni 2,5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio riconosciuto disabile grave;
6-quater. Se il familiare che assiste è il coniuge o il convivente more-uxorio, il fratello o la sorella in mancanza od impedimento certificato dei genitori, con rendita incrementata di un anno per ogni 5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al familiare riconosciuto disabile grave;
6-quinquies. La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di handicap congenito, dall'evento invalidante in caso di handicap acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 è stata riconosciuta successivamente".
1-quater. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Inammissibile
Dopo il comma 1-bisaggiungere il seguente:
1-ter. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 200l, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riposi, permessi e prepensionamento per coloro che assistono familiari con handicap grave»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Ad un solo familiare convivente, lavoratore dipendente o autonomo, che assiste un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, con invalidità riconosciuta del 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto incapace di compiere autonomamente gli atti fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito minimo di venticinque annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, può chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza:
6-ter. Se il familiare che assiste è il genitore, con rendita incrementata di un anno per ogni 2,5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio riconosciuto disabile grave
6-quater. Se il familiare che assiste è il coniuge o il convivente more-uxorio, il fratello o la sorella in mancanza od impedimento certificato dei genitori, con rendita incrementata di un anno per ogni 5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al familiare riconosciuto disabile grave.
6-quinquies. La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di handicap congenito, dall'evento invalidante in caso di handicap acquisito, anche se la gravità ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 è stata riconosciuta successivamente.
6-quater. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
ARTICOLO 46-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 46-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. All'articolo 1, comma 1250, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «adottate da enti locali e imprese» sono sostituite dalle seguenti: «adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 46-BIS
Inammissibile
Dopo l'articolo 46-bis, inserire il seguente:
«Art. 46-ter.
(Modifiche all'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159)
1. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse le parole: ", è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite"».
ARTICOLO 47 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 47.
(Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «a decorrere dal 1º agosto 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico».
2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.
3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
ARTICOLI 47-BIS, 47-TER E 47-QUATER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 47-bis.
(Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali)
1. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine già prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-quinquies è incrementato per l'anno 2008 di 700.000 euro ed è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a 700.000 euro per l'anno 2008 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 47-ter.
(Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244)
1. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente il secondo periodo del medesimo comma 5 è soppresso.
Articolo 47-quater.
(Durata in carica dei membri delle autorità indipendenti)
1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 153, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è equiparata a quella del presidente e dei membri delle autorità istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina. Gli incarichi di cui al precedente periodo non sono rinnovabili.
EMENDAMENTO
ARTICOLO 47-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 47-quinquies.
(Modifica all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 47-QUINQUIES
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI
Ritirato
Dopo l'articolo 47-quinquies, inserire il seguente:
«Art. 47-sexies.
1. La disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 non è norma di interpretazione autentica ed ha decorrenza dal 4 luglio 2006».
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI
Ritirato
Dopo l'articolo 47-quinquies, inserire il seguente:
«Art. 47-sexies.
1. Al comma 3 dell'articolo 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 dopo la parola: "emessi" sono aggiunte le seguenti: "e ricevuti"».
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI
Ritirato
Dopo l'articolo 47-quinquies, inserire il seguente:
«Art. 47-sexies.
(Modifiche all'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322)
1. All'art. 4 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3-bis le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
b) al comma 6-quarer le parole "entro il 28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 marzo"».
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI
Ritirato
Dopo l'articolo 47-quinquies, inserire il seguente:
«Art. 47-sexies.
(Modifiche all'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340)
1. All'articolo 31, comma 2-quater e comma 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: "periti commerciali" sono inserite le seguenti: "e dei consulenti del lavoro"».
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI
Ritirato
Dopo l'articolo 47-quinquies, inserire il seguente:
«Art. 47-sexies.
(Semplificazione in materia di certificazione delle ritenute d'imposta e di tenuta del libro paga e del libro paga e del libro matricola)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta" sono aggiunte le seguenti: "o in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi". Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento";
b) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: "Le certificazioni dei sostituti d'imposta" sono aggiunte le seguenti: "o, in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi". Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se la prestazione é soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento";
c) all'articolo 6, comma 5, dopo le parole "I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta" sona aggiunte le seguenti: "o in mancanza documentazione idonea a dimostrare il trattenimento dell'imposta e dei contributi". Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se la prestazione è soggetta a ritenuta fiscale o contributiva il contribuente ha l'obbligo di comunicarlo al sostituto prima del pagamento".
2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-quater è inserito il seguente:
6-quinquies. I soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che nel corso del periodo d'imposta hanno subito trattenute fiscali o contributive, se non hanno ricevuto la relativa certificazione da parte del sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentano entro i tre mesi successivi un'apposita comunicazione telematica all'amministrazione finanziaria con i dati identificativi del sostituto e l'importo delle ritenute e contributi trattenuti e non certificati.
2. L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta "applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per la omessa o inesatta comunicazione di dati.
3. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, è aggiunto in fine il seguente comma:
"5. La comunicazione di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro effettuata ai sensi all'articolo 4-bis, comma 7 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive disposizioni attuative sostituisce qualsiasi adempimento relativo all'istituzione e alla tenuta del libro paga e matricola"».
ARTICOLI 48 E 49 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 48.
(Riassegnazione di risorse)
1. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «sono riassegnate» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo».
1-bis. Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148 sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ai fini della loro destinazione, per l'anno 2008, alle voci di spesa confluite, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche sono consentite anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra le contabilità speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.
1-quater. All'articolo 2, comma 554, lettera d), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché programmi di sviluppo regionale riferiti alle medesime regioni».
Articolo 49.
(Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali)
1. Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246, concernente «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali», entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima.
ARTICOLI 49-BIS E 49-TER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 49-bis.
(Celebrazioni del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo)
1. La promozione e il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni per la celebrazione della ricorrenza, nell'anno 2008, del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel quadro delle attività patrocinate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, sono affidati a un comitato da istituire nel medesimo anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Ministero degli affari esteri.
2. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Articolo 49-ter
(Equiparazione della Croce Rossa Italiana alle organizzazioni di volontariato)
1. Ai fini dell'iscrizione nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati istituito ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché per l'accesso alle convenzioni per le attività di promozione e donazione del sangue di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, la Croce Rossa Italiana, limitatamente ai servizi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolti in convenzione dai comitati provinciali e locali della Croce Rossa medesima e per il tempo necessario al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario già previste dall'articolo 2, commi 366 e 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è equiparata alle organizzazioni di volontariato.
EMENDAMENTO
ORDINI DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
visto l'articolo 49-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini, così come modificato dalla Camera dei deputati, che al fine della stabilizzazione dei precari della Croce Rossa italiana le consente l'iscrizione ai registri previsti dalle leggi sul volontariato, sull'associazionismo di promozione sociale, sulla donazione del sangue e sull'immigrazione equiparando la Croce Rossa italiana che, unico caso al mondo è nel nostro Paese ente di diritto pubblico, al volontariato ed all'associazionismo nonostante il parere negativo del Consiglio di Stato, e quello espresso dalla Commissione sanità del Senato, in occasione dell'esame del provvedimento;
considerata questa equiparazione, seppur provvisoria, sbagliata e lesiva delle attività e delle prerogative del mondo associativo italiano ed in palese contraddizione con lo svilupparsi normativo e gli indirizzi di governo degli ultimi decenni, rappresentando inoltre un pericoloso precedente;
preso atto della grande preoccupazione e della ferma protesta manifestata da tutto il volontariato ed associazionismo del nostro Paese,
invita il Governo a risolvere la vicenda dei precari della Croce Rossa italiana attraverso misure diverse e più consone evitando lo scardinamento di tutta la normativa sul non profit consolidata dal 1991 in poi.
________________
(*) Accolto dal Governo
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
valutato che:
i militari della C.R.I. da quasi tre anni si vedono negati gli adeguamenti stipendiali previsti dalla legge, alla vigilia della partenza in missione per i vari teatri internazionali, a rischio evidente della propria vita;
il Consiglio Centrale di Rappresentanza del Corpo Militare della C.R.I., con fermezza e oculatezza, ha messo in essere gli atti necessari tesi ad un colloquio improntato sulla trasparenza, l'efficacia, l'economicità e l'efficienza con i vertici della C.R.I. ma, dopo un anno di concertazione e di richiesta di tutele del personale, non ha ottenuto i risultati sperati;
il diritto all'incremento economico previsto per le Forze Armate e di conseguenza per i militari della C.R.I. è stato documentato con prove, leggi e sentenze secondo cui i militari in servizio continuativo nella C.R.I. risultano vincitori di selezioni concorsuali e quindi sono inseriti in un «quadro permanente» e non sono stati designati in servizio nella C.R.I.;
il tavolo negoziale non ha ancora individuato una soluzione tesa a sbloccare questa situazione che danneggia gravemente sia 1.400 militari sia le rispettive famiglie, trincerandosi dietro ipotetici dinieghi dei Revisori dei Conti che devono essere conseguenti alla deliberazione di un atto e non già propedeutici dello stesso;
gli stanziamenti a bilancio al capitolo 1356, inoltre, devono essere esclusivamente destinati alla preparazione del personale e all'acquisto di materiale e mezzi tesi all'assolvimento dei compiti di Ausiliarietà delle Forze Armate, disposta dalla legge, per cui il contributo annuale erogato dal Ministero della Difesa non può essere utilizzato per altre esigenze diverse da quelle per cui è erogato;
impegna il Governo:
a individuare una soluzione volta a trovare i fondi di bilancio per superare tale situazione.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLI 50 E 51 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 50.
(Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».
2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 1.750.000 euro per l'anno 2007, in 5.000.000 di euro per l'anno 2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietà sociale e al Ministero della salute e, per l'importo di euro 866.000, la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;
c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando, per l'importo di euro 903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'università e della ricerca e, per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e al Ministero della solidarietà sociale.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
7-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 51.
(Trattamento di fine rapporto)
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge, sono versate dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato.
ARTICOLO 51-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 51-bis.
(Rimborsi di spese elettorali)
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
EMENDAMENTO
ARTICOLI 51-TER E 51-QUATER DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 51-ter.
(Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)
1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 51-quater.
(Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio)
1. L'incentivo concesso in attuazione delle finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è corrisposto con le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 6 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006, fatto salvo l'accertamento tramite istruttoria tecnica del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa, di cui all'articolo 2740 del codice civile.
ARTICOLO 52 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 52.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.