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Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 282 del 27/02/2008


DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006 (1791)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

        1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

    1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 173.755 euro per l'anno 2008, di 169.020 euro per l'anno 2009 e di 173.755 euro annui a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.