CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, con riferimento alle comunicazioni che ha dato in chiusura di seduta martedì scorso, voglio leggere testualmente quanto da lei detto: «Onorevoli colleghi, il Ministro ad interim della giustizia ha trasmesso in data odierna, ai sensi dell'articolo 86 della legge sull'ordinamento giudiziario, la Relazione al Parlamento sull'amministrazione della giustizia...».
Il frontespizio della lettera di accompagnamento riporta invece le seguenti parole: «Nella mia qualità di Ministro ad interim della giustizia, trasmetto, ai sensi dell'articolo 86 ... la Relazione al Parlamento sullo stato della giustizia». Il riferimento normativo cui fa riferimento il Ministro della giustizia ad interim e al quale fa riferimento la Presidenza prevede quanto segue: «Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere...».
Può sembrare solo un aspetto formale, ma le comunicazioni sono previste dall'articolo 105 del nostro Regolamento. Le comunicazioni devono essere date in Aula e sono diverse dall'invio di una relazione.
Ho voluto precisare questo passaggio alla vigilia della discussione che si andrà a fare perché, a mio avviso, la Relazione non sarebbe stata neanche ricevibile. Comunque, quell'invio non corrisponde alle comunicazioni che avrebbe dovuto fare nella mattinata odierna.
Diversamente, un intervento del Ministro ad interim nonché Presidente del Consiglio con riferimento anche alla giustizia potrebbe presupporre che il voto a conclusione delle comunicazioni abbia riferimento anche alla relazione sull'anno giudiziario. Quindi, proprio per evitare che si ripeta quanto è già accaduto alla Camera dei deputati, la prego di specificare che saranno rese comunicazioni vere e proprie con specifico riferimento all'articolo 105 del nostro Regolamento.