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Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 276 del 16/01/2008


ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni per la riforma dell'autotrasporto)

    1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 1º marzo 2005, n. 32, è sostituito dal seguente:

    «4. Entro il 31 dicembre 2008 il Governo può adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo e dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1».

EMENDAMENTO

1.2

STIFFONI

Non posto in votazione (*)Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.2

STIFFONI

Respinto

Dopo l'articolo 1,inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. I decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, articolo 1, della legge 1º marzo 2005, n. 32, prevedono inoltre l'introduzione della fissazione di un limite minimo del corrispettivo riconosciuto al vettore per i servizi di trasporto merci su strada, tale da rendere il corrispettivo coerente con i costi minimi che il vettore è tenuto a sostenere per lo svolgimento del servizio richiesto».

1.0.3

STIFFONI

Respinto

Dopo l'articolo 1,inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. I decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, articolo 1, della legge 1º marzo 2005, n. 32, prevedono che gli accordi volontari tra le associazioni dei committenti e dei vettori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, comprendano obbligatoriamente anche le condizioni di corrispettivo minimo, al fine di consentire l'erogazione di un servizio che sia conforme alla normativa in materia di sicurezza della circolazione stradale».

1.0.4

STIFFONI

Respinto

Dopo l'articolo 1,inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Il Governo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un tavolo di concertazione con i rappresentanti della categoria delle imprese di autotrasporto, al fine di eliminare gli ostacoli che impediscono al settore di raggiungere livelli maggiormente competitivi, nel rispetto di comuni regole di mercato, e di aumentare i livelli della sicurezza della circolazione stradale».