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Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 247 del 09/11/2007


ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo II

MISSIONE 3 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

Art. 10.

Approvato

(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali)

    1. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono modificate e integrate come segue:

        a) al comma 676, le parole: «per il triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»;

        b) al comma 677, le parole: «2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008, 2009 e 2010»;

        c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:

    «678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.»;

        d) dopo il comma 679 è inserito il seguente:

    «679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.»;

        e) il comma 681 è sostituito dai seguenti:

    «681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

    681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.»;

        f) al comma 683, primo periodo, le parole: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,»;

        g) il comma 684 è sostituito dal seguente:

    «684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.»;

        h) il comma 685 è sostituito dal seguente:

    «685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;

        i) dopo il comma 685 è inserito il seguente:

    «685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria.»;

        l) al comma 686, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.»;

        m) dopo il comma 686 è inserito il seguente:

    «686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.».

    2. La facoltà della regione autonoma Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale, prevista all'articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche nei confronti delle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

EMENDAMENTI

10.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e)inserire la seguente:

            «e-bis) dopo il comma 682 è aggiunto il seguente:

        682-bis. Al fine di favorire il completamento delle opere cantierate ed in corso di realizzazione è consentito il pagamento in conto residui di parte capitale antecedenti al 31.12.04. Tali somme non sono computate ai fini del calcolo del saldo finanziario».

        Conseguentemente: alla Tabella C, di cui all'articolo 96, comma 2, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare nella misura del 2,5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2010.

10.7

FLUTTERO, COLLINO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f)aggiungere la seguente lettera:

            «f-bis) Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno sono escluse le maggiori spese, per parte corrente e per parte investimenti, effettuate rispetto all'esercizio precedente finalizzate all'aumento della sicurezza urbana».

        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

10.9

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Al comma 1, lettera h)eliminare le parole: «La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno».

        Al comma 1, eliminare la lettera l).

10.10

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Ritirato

Al comma 1, eliminare la lettera m).

10.12

SAIA, BALDASSARRI, AUGELLO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera n),aggiungere la seguente:

        «n-bis) il comma 713 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituito dal seguente:

        "Per l'anno 2008, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale"».

10.15

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

            «m-bis) per gli anni 2008-2010, ai fini del computo del saldo finanziario di cui al comma 683 non sono considerate le spese sostenute dai comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, correlate sia all'acquisto di strumenti e dispositivi sia all'incremento di risorse umane».

        Conseguentemente, alla tabella C, di cui all'articolo 96, comma 2, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare nella misura del 2,5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2010.

        Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 62, al primo periodo, sostituire le parole: «1.548 milioni», «1.520 milioni» e «3.048 milioni»rispettivamente con le seguenti: «1.248 milioni», «1.220 milioni» e «2.748 milioni».

10.18

PIONATI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Gli Enti locali al di sotto dei 5000 abitanti possono introitare nelle loro entrate correnti nella misura massima del dieci per cento della previsione di spesa totale, le spese di progettazione qualora la stessa sia svolta dal personale dell'Ente, destinando tali maggiori entrate alla gestione ed ottimizzazione delle risorse umane e degli uffici delegati a tale fine».

10.20

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. Gli enti che non abbiamo rispettato per l'anno 2007 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto».