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Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 247 del 09/11/2007


EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.1

TURIGLIATTO

Respinto

Dopo l'articolo 12,inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Stabilizzazione obbligatoria dei precari degli Enti locali)

        1. Le previsioni di cui ai commi 557, 558, 562, 565 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificate dal comma 1 (emendato) dell'articolo 93 della presente legge si intendono valide anche per gli anni 2008/2010. Al comma 557 le parole: "possono fare riferimento" sono sostituite con le seguenti: "fanno riferimento". Al comma 558 le parole: "possono procedere" sono sostituite dalla seguente: "procedono". Per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale relativi all'applicazione di quanto previsto dal presente comma. A tutte le amministrazioni pubbliche non statali, che procedano in conformità ai principi di cui all'articolo 93 comma 1 (come modificato) della presente legge verrà corrisposto un contributo a carico del "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici" pari ai maggiori oneri rispetto alla spesa sostenuta come contratti non a tempo indeterminato. Per tali assunzioni si procederà in deroga alle previsioni di riduzione del personale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».

        Conseguentemente, all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione della aabella A, rubrica del MEF.

12.0.4

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Ritirato

Dopo l'articolo 12,è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione dei componenti dei Consigli regionali)

        1. All'articolo 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Il consiglio regionale è composto:

            di 70 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

            di 50 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

            di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

            di 30 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

            e di 20 membri nelle altre regioni"».

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi)

    1. L'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

    «Art. 27. - (Natura e ruolo). - 1. Le comunità montane sono unioni di comuni costituite per l'esercizio di funzioni attribuite dalla legge ovvero conferite dai comuni, nonché per l'esercizio associato delle funzioni comunali, ai fini della valorizzazione delle zone montane. Esse possono estendersi in territori appartenenti anche a province diverse.

    2. La comunità montana ha un organo consiliare e un organo esecutivo le cui modalità di elezione sono disciplinate dallo statuto.

    3. La regione individua gli ambiti per la costituzione comunità montane, in modo da assicurare gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali, sulla base dei seguenti princìpi e criteri:

        a) previsione che la costituzione della comunità montana avvenga con provvedimento del presidente della Giunta regionale tra almeno sette comuni tra loro confinanti, non meno della metà dei quali debbono essere comuni situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. Gli altri comuni debbono essere confinanti con almeno uno dei comuni aventi le predette caratteristiche altimetriche. La costituzione della comunità montana può avvenire tra meno di sette comuni qualora per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione della stessa con almeno sette comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

        b) esclusione dalle comunità montane dei capoluoghi di provincia, dei comuni costieri e dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

    4. I criteri dì cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

    5. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

        a) le modalità di approvazione dello statuto;

        b) la composizione degli organi rappresentativi, in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che i comuni non possono indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita da tutti i consiglieri dei comuni che eleggono i componenti dell'organo rappresentativo con voto limitato;

        c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

        d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;

        e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

    6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali».

    2. Le regioni provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 3 e 5, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo.

    3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, nei termini fissati, cessano comunque di appartenere alla comunità montana i comuni:

        a) capoluoghi di provincia;

        b) costieri;

        c) con popolazione superiore a quindicimila abitanti;

        d) non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 3, lettera a), e 5, lettera b), dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo.

    4. Nel medesimo termine di cui al comma 2 sono soppresse le comunità montane che risultano costituite da meno di sette comuni, anche in conseguenza di quanto previsto dal comma 3.

    5. Le regioni provvedono, entro il 30 giugno 2008, a disciplinare gli effetti conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, e dalla soppressione delle comunità montane di cui al comma 4, comprese le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle comunità montane, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni provvedono altresì a disciplinare, fino all'adozione o comunque in mancanza delle predette determinazioni, la successione in tutti i rapporti giuridici, ivi inclusi quelli di lavoro a tempo indeterminato, e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni cui si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.

    6. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa non inferiori a 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

    7. Il Fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

    8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro dell'interno presentano al Parlamento una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI

13.1

COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI, SAPORITO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

13.6

DEL PENNINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «1. Sono soppressi gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento per gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di conseguenza i trasferimenti di cui all'articolo 34 comma 1 lettera a del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 sono ridotti dell'importo indicato al successivo comma 5.

        2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni individuano, concordandoli nelle sedi concertati ve di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli adempimenti conseguenti a quanto previsto dal comma 1 e assegnano le funzioni e le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali delle soppresse comunità montane e isolane ai comuni a unioni di comuni, o alla provincia. I soggetti cui sono assegnate funzioni e risorse delle disciolte comunità montane e isolane succedono ad ogni effetto, anche processuale, alla comunità montana o isolana soppressa, nel rispetto dei principi di solidarietà attiva e passiva per quanto concerne i rapporti obbligatori.

        3. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, al fine di ridurre i componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi delle Unioni dei Comuni in misura non inferiore alla metà.

        4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali coordina, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni, una verifica sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comunicandone gli esiti al Parlamento con una relazione.

        5. A decorrere dall'anno 2008 il fondo ordinario e il fondo consolidato di cui all'articolo 34 comma 1 lettere a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono ridotti di euro 225.847.000 annui, corrispondenti ai contributi delle comunità montane soppresse».

13.800

CASTELLI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, STIFFONI

Respinto

Al comma 1, copoverso «Art. 27», comma 3, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

        Conseguentemente alla Tabella A, voce del Ministero dell'economia e delle finanze:

            2008:    -  10.000;

            2009:    -  10.000;

            2010:    -  10.000.

13.801

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Respinto

Al comma 1, copoverso «Art. 27», comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «le presenti disposizioni non si applicano alle province montane» sopprimere il secondo periodo.

        Conseguentemente alla Tabella A, voce del Ministero dell'economia e delle finanze:

            2008:    -  2.000;

            2009:    -  2.000;

            2010:    -  2.000.

ORDINE DEL GIORNO

G13.100 (testo 2)

SANTINI, CASOLI, MANINETTI, STANCA, POSSA, PARAVIA, POLI, SARO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        impegna il Governo:

            ad aumentare la dotazione del Fondo Nazionale della Montagna;

            a finanziare IMONT o EIM secondo i livelli che hanno consentito a questo Istituto di garantire la sua operatività negli anni passati.

            ad aumentare la dotazione a favore del Club Alpino Italiano contro il ridimensionamento a 60.000 euro proposto in Finanziaria.

            ad inserire l'articolo 13 sulle Comunità Montane in una legge organica sulla montagna già presentata in Senato dal gruppo di Parlamentari amici della Montagna.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con la soppressione della premessa: «rilevata l'importanza sociale, economica ed ambientale della tutela delle zone di montagna, del loro sviluppo ordinato ed equilibrato;

            considerata la condizione di svantaggio esistente in molte delle zone periferiche di montagna e la conseguente necessità di sostegno straordinario alla vita dell'uomo ed alle attività produttive, in particolare al turismo ed al suo indotto che coinvolge l'artigianato, il commercio, l'agricoltura eccetera;

            verificata la scarsa consistenza delle misure finanziarie e degli interventi strutturali previsti dall'art. 16 della legge in oggetto, per quanto concerne il finanziamento del Fondo Nazionale per la Montagna;

            preso atto del progetto di ridimensionamento dell'attuale sistema delle Comunità Montane, (art. 13) con l'esclusione di oltre cento di esse dalle funzioni fin qui esercitate e l'ulteriore esclusione di 1.978 comuni fino ad oggi classificati «di montagna»

            preso atto della proposta di riduzione della dotazione del Fondo Ordinario delle Comunità Montane da 190 milioni di euro del 2007 a 66,8 milioni;

            avuto conferma della volontà di soppressione deIl'Ente Italiano per la Montagna (ex IMONT) e dei suoi servizi di ricerca a vantaggio della montagna e degli enti che vi operano,»

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.1

DEL PENNINO

Ritirato

Dopo l'articolo 13,è inserito il seguente

«Art. 13-bis.

        1 Al quinto comma dell'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono soppresse le parole: "dalle comunità montane e isolane".

        2. All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, della legge 5 giugno 2003 n. 131 sono soppresse le parole: "e comunità montane".

        3. All'articolo 7, comma 1, quarto periodo, della legge 5 giugno 2003 n. 131 sono soppresse le parole: "le comunità montane".

        4. All'articolo 2, comma 1 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "le comunità montane".

        5. All'articolo 58, comma 1 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "presidente e componente degli organi delle comunità montane".

        6. All'articolo 66, del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "presidente o di assessore della comunità montane".

        7. All'articolo 77, 2º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane".

        8. All'articolo 1º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "delle comunità montane".

        9. All'articolo 79, 2º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "ai presidenti delle comunità montane".

        10. All'articolo 79, 3º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "delle comunità montane".

        11. All'articolo 79, 4º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "delle comunità montane" e "presidenti delle comunità montane".

        12. All'articolo 82, 1º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "il presidente della comunità montana" e "delle comunità montane".

        13. All'articolo 82, 2º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "e delle comunità montane".

        14. All'articolo 82, 8º comma lettera c) del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "e delle comunità montane" e "o alla popolazione montana della comunità montana".

        15. All'articolo 86, 1º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "per i presidenti delle comunità montane".

        16. All'articolo 86, 5º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: "le comunità montane".

        17. Sono altresì soppresse tutte le norme di legge statale incompatibili per l'articolo 13 della presente legge».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali)

    1. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dodici».

    2. All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole: «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province»;

        b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamemo del mandato assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86».

    3. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.»;

        b) i commi 4 e 6 sono abrogati;

        c) al comma 8, la lettera c) è sostituita con la seguente:

        «c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per il comune avente maggiore popolazione tra quelli facenti parte dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o delle comunità montane»;

        d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.» e il terzo periodo è soppresso.

    4. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è sostituito dal seguente:

    «Art. 83. - (Divieto di cumulo) - 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

    2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

    3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di imcompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta».

    5. L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è sostituito dal seguente:

    «Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio) - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

    2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

    3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».

    6. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa, comunque denominata, tra quelle previste dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1º aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.

    7. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

    8. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 1 a 6, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n, 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 48-bis e, a decorrere dall'anno 2009, a copertura degli oneri derivanti dall'esclusione dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno delle spese in conto capitale sostenute per interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

EMENDAMENTI

14.1

COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI, SAPORITO

Sopprimere l'articolo.

14.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 14. - 1. Al fine del contenimento delle spese connesse al funzionamento degli enti locali è demandato alla Conferenza Stato-Regioni il compito di definire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un piano di razionalizzazione della disciplina relativa alla composizione dei Consigli comunali e circoscrizionali con l'obiettivo della riduzione dei costi pari al venti per cento».

14.1000 (già em. 14.0.4 1a parte)

PASTORE, VEGAS, AZZOLLINI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «1-bis. all'articolo 21, comma 3, lettera e), sono soppresse le parole: «di norma»,

        Sostituire il comma 3 con il seguente:

            3. all'articolo 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: «i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia,»;

                2) al comma 2, secondo periodo, la parola: "terzo" è sostituita dalla seguente: "quarto";

                3) il comma 4 è soppesso;

                4) al comma 8, lettera c), sono soppresse le parole: «e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità»;

                5) al comma 8, lettera e), la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «venticinque»;

                6) il comma 11 è sostituito dal seguente:

            «11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla dimostrazione della effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. In via transitoria, la relativa disciplina viene dettata dall'ufficio di presidenza dei consigli».

        Dopo il comma 5 inserire il seguente:

            5-bis) all'articolo 234, comma 3, la cifra: "15.000" è sostituita dalla seguente: "300.000" e la parola: "assoluta" è sostituita dalle seguenti: "dei due terzi".

14.5

DEL PENNINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1. L'articolo 17 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente:

        "1-bis. I comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle furizioni delegate dal comune in corrispondenza di ambiti ottimali per le esigenze della cittadinanza in misura non superiore a cinque per i comuni aventi una popolazione fino a 500.000, non superiore a otto per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti e non superiore a dieci per i comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

        2. L'organizzazione, le funzioni e le modalità di elezione degli organi delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

        3. Lo statuto può prevedere, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, particolari forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tale forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statuataria"».

14.900

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. Al fine del contenimento delle spese connesse al funzionamento degli enti locali e demandato alla Conferenza Stato-Regioni il compito di definire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un piano di razionalizzazione della disciplina relativa alla composizione dei Consigli comunali e circoscrizionali con l'obiettivo della riduzione dei costi pari al venti per cento».

14.7

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono all'adeguamento dei propri statuti e alla soppressione delle circoscrizioni.».

14.11

DEL PENNINO

Ritirato

Al comma 2, lettera a),sopprimere le parole: «delle comunità montane e».

14.13

DEL PENNINO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

        «4. L'articolo 83 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente: "I parlamentari nazionali o europei nonché i consiglieri regionali non possono percepire le indennità e i gettoni di presenza previsti dal presente capo».

14.901

CICCANTI

Ritirato

Al comma 4, capoverso «Articolo 83», sopprimere il comma 1.

14.750

Il Relatore

Al comma 6, sostituire le parole: «comunque denominata, tra quelle previste dagli articoli 30,» con le seguenti: «per ciascuna di quelle previste dagli articoli».

14.950

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. All'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: "hanno" sono aggiunte le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».

14.800

IL GOVERNO

All'articolo 14, comma 8 sopprimere: «e, a decorrere dall'anno 2009, a copertura degli oneri derivanti dall'esclusione dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno le spese in conto capitale sostenute per interventi cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale».

Nell'articolo 79, comma 4, quarto periodo sopprimere le parole: «e del comma9».

        Conseguentemente, nell'articolo 96 nella Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni:

        Ministero economia e finanze:

            2008:    -    15.000;

            2009:    +  313.000;

            2010:    +  313.000.

Nella Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

        Ministero dell'economia e delle finanze - Fondi di riserva - Legge 468/1978 art. 9-ter:

            -  82.000.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 14

14.0.4

PASTORE, VEGAS, AZZOLLINI

V. emm. 14.1000 e 8-bis.1000

Dopo l'articolo 14,inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Ulteriori norme sulla riduzione dei costi impropri della politica)

        1. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 21, comma 3, lettera e), sono soppresse le parole: "di norma";

            b) all'articolo 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: "i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia,";

            2) al comma 2, secondo periodo, la parola: "terzo" è sostituita dalla seguente: "quarto";

            3) il comma 4 è soppesso;

            4) al comma 8, lettera c), sono soppresse le parole: "e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità";

            5) al comma 8, lettera e), la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "venticinque";

            6) il comma 11 è sostituito dal seguente:

        «11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata. alla dimostrazione della effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. In via transitoria, la relativa disciplina viene dettata dall'ufficio di presidenza dei consigli".

            c) all'articolo 234, comma 3, la cifra: "15.000" è sostituita dalla seguente: "300.000" e la parola: "assoluta" è sostituita dalle seguenti: "dei due terzi".

        2. All'articolo 10, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il numero dei sottosegretari non può comunque mai essere complessivamente superiore al doppio del numero dei ministri".

        3. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n . 233, è abrogato».

14.0.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Dopo l'articolo 14,inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

        1. All'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: "hanno" sono aggiunte le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"»

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