EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9
DIVINA
Ritirato
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche al patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale e per le province autonome)
1. Dopo il comma 665 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:
"665-bis. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660 può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti dal comma 656, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 abbia conseguito nell'anno 2007 esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica"».
ROSSI FERNANDO
Ritirato e trasformato nell'odg G9.0.1
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Contenimento dei compensi agli amministratori di Società partecipate dai Ministeri)
1. All'articolo 1, il comma 465 della legge 296 del 2006 è così modificato:
"465. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo volto al contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dai Ministeri e rispettive società controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle società".
2. All'articolo 1, il comma 466 della legge 296 del 2006 è così modificato:
"466. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il conferimento di nuovi incarichi, nelle società di cui al comma 465, i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non possono superare l'importo degli emolumenti degli eletti al Senato della Repubblica. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualità di indennità"».