SAPORITO (AN). Signor Presidente del Senato, onorevoli rappresentanti del Governo, cari colleghi, noi non vogliamo censurare in questa sede i profili di merito dell'iniziativa governativa relativa all'articolo 77 del disegno di legge finanziaria, inteso propriamente ad inserire nel testo del disegno di legge un progetto di riforma degli aspetti ordinamentali della giurisdizione penale militare.
Tralasciando le preliminari questioni riguardanti il contenuto di quella giurisdizione, cioè l'intero sistema dalla legge penale militare, non intendiamo soffermarci nemmeno sul fatto, davvero singolare, che in un momento storico caratterizzato dalle notevoli difficoltà in cui versa tutto il sistema giudiziario si provveda repentinamente a demolire l'apparato giudiziario militare, sicuramente efficiente e dotato di tutte quelle garanzie di indipendenza tipiche della magistratura ordinaria, apparato che, per di più, appare come l'unico dotato di specificità professionali idonee ad esercitare il controllo di legalità e ad assicurare l'efficienza delle Forze armate in patria e all'estero.
Riteniamo che il transito coattivo dei magistrati militari nella magistratura ordinaria contrasti con alcuni princìpi della nostra Costituzione. Innanzitutto, i princìpi di indipendenza della magistratura e della inamovibilità dei magistrati ex articolo 104 e 107 della Costituzione. Il testo dell'articolo 77, comma quattro, lettera d) del provvedimento, indica le modalità di transito dei magistrati militari nella magistratura ordinaria secondo due modalità: il trasferimento a domanda previo interpello e, ove residuino esuberi rispetto all'organico come l'indeterminato, la proposta governativa prevede, il trasferimento d'ufficio dei magistrati. Il principio dell'articolo 104 della Costituzione secondo cui la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere viene così eluso, contrastato e tale principio è alla base di ogni democrazia e caratterizza, dal profondo, il nostro ordinamento politico e istituzionale, basato sulla separazione dei poteri.
Il testo del disegno di legge in discussione, nella parte in cui prevede il trasferimento d'ufficio dei magistrati militari ad altra amministrazione, impedendo a questi ultimi di poter continuare ad esercitare la giurisdizione speciale, è per noi confliggente chiaramente con le norme costituzionali richiamate.
Peraltro, corollario dell'indipendenza della magistratura è il principio dell'inamovibilità dei magistrati (di cui all'articolo 107 della Costituzione) che, a dire la verità, venne pensato come criterio immanente ad una medesima giurisdizione. Pertanto, appare ancora più eclatante il fatto che i magistrati speciali vengano coattivamente trasferiti addirittura ad altra amministrazione dello Stato (dal Ministero della difesa a quello della giustizia), sottraendo loro le funzioni giudiziarie che esercitano, pur attribuendone loro altre.
Ad ogni modo, ricordo che la Costituzione e le norme dell'ordinamento giudiziario prevedono, come regola generale, il trasferimento del magistrato solo con il suo consenso. Alla base di essa è sottesa una duplice ratio: la prima è quella di garantire l'esercizio della giurisdizione senza alcuna intromissione del potere politico, la seconda - funzionale alla precedente - è quella di assicurare al singolo magistrato il diritto al posto e alla carriera. Ciò implica che la destinazione ad altra sede e ad altre funzioni è sempre fatta derivare dalla domanda o, comunque, dal consenso dell'interessato.
La dottrina qualifica come diritto costituzionalmente garantito il diritto alla sede e alla funzione e rimarca come esso sia espressione della tutela accordata al magistrato ai fini della completa attuazione dei princìpi di autonomia e indipendenza per l'ordine giudiziario. Tale diritto, cari colleghi, non è mai stato messo in discussione nella storia repubblicana né si rammentano casi analoghi di trasferimento coatto, così come previsto nel disegno di legge finanziaria in discussione.
Le disposizioni dell'articolo 77 sono contrarie anche al principio di eguaglianza, ex articolo 3 della Costituzione. A prescindere da quanto sin qui evidenziato, si deve rimarcare che il testo in esame, inoltre, contrasta con l'articolo 3 nella parte in cui dispone che il transito coatto sia effettuato trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi.
Ciò implica una disparità di trattamento tra i magistrati militari in ragione del mero fatto che essi prestino servizio o meno presso gli uffici non soppressi. Ne deriva l'illogica conseguenza che i magistrati con notevole anzianità, in organico presso uffici da sopprimere, sarebbero trasferiti con precedenza rispetto ai loro colleghi ben più giovani, i quali occupano le ultime posizioni nel ruolo organico, ma sono in servizio presso uffici di cui, invece, non è prevista la soppressione.
Manca anche la copertura finanziaria ex articolo 81 della Costituzione. Si deve rilevare questo perché non sono previste le risorse economicamente necessarie per sopperire alle nuove spese derivanti dai trasferimenti d'ufficio di magistrati militari alla magistratura ordinaria.
Le disposizioni, infine, all'articolo 77 contrastano con il principio dell'autogoverno dei magistrati contenuto nell'articolo 105 della Costituzione. Il testo dell'articolo 77, comma 4, lettera d), infatti, prevede che i trasferimenti dei magistrati componenti del Consiglio della magistratura militare, i quali transitano alla magistratura ordinaria, abbiano esecuzione dalla cessazione del mandato in corso del Consiglio stesso. La proposta normativa contrasta con l'articolo 105 della Costituzione. La Carta costituzionale ha previsto la creazione di un organo di autogoverno dei magistrati, cui la stessa norma fondamentale attribuisce la competenza ad adottare, tra le altre decisioni, anche quelle in tema di assunzione e di trasferimento in ossequio al principio dell'indipendenza della magistratura.
La ratio della norma, cari colleghi, è nota a tutti e risponde alla medesima esigenza di assicurare l'indipendenza alla magistratura dagli altri poteri dello Stato al fine di evitare che questi possano influire sul potere giudiziario.
Le norme, infine, contrastano con le disposizioni ai commi primo e terzo dell'articolo 107 della Costituzione. La norma costituzionale sembra precludere la possibilità che il magistrato che esercita delle funzioni giudicanti possa essere destinato d'ufficio all'esercizio delle funzioni requirenti e viceversa, a meno che ciò non avvenga previo consenso dell'interessato. Il principio trova, inoltre, esplicazione nelle norme dell'ordinamento giudiziario, approvato anche di recente da questo Parlamento, oltre ad assicurare l'imparzialità e la terzietà del magistrato in occasione di eventuali mutamenti di funzione.
Onorevoli senatori, per i motivi di cui sopra e ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Regolamento, chiedo a quest'Aula del Parlamento di non procedere alla discussione del disegno di legge. (Applausi dal Gruppo AN).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire per illustrare la questione pregiudiziale QP3 il senatore Baccini. Ne ha facoltà.