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Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 240 del 05/11/2007


VALPIANA - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

risulta all'interrogante, anche sulla base di dichiarazioni contenute nelle lettere di numerosi detenuti, nonché dei dati pubblicati nel Rapporto Antigone, che la Casa circondariale di Padova presenta carenze strutturali e problemi di gestione di assoluta gravità, in particolare:

a parere della stessa direzione, mancano in organico numerosi agenti, anche in ragione dei continui trasferimenti per avvicinamento al luogo di origine;

le celle, che ospitano detenuti in numero maggiore di quanto necessario a garantire il rispetto delle norme, anche internazionali, sulle condizioni di detenzione, restano in generale sempre chiuse al di fuori delle ore d'aria o di socialità;

le modalità di realizzazione del percorso trattamentale sono alquanto carenti, dal momento che non risultano essere previsti corsi di studio o di formazione professionale sufficienti a garantire il diritto allo studio e allo sviluppo formativo dei detenuti, né il carcere è dotato di una biblioteca adeguata (quella presente possiede pochi volumi datati, e tutti in lingua italiana, nonostante gran parte dei detenuti siano stranieri) o di analoghi locali, idonei a consentire la consultazione di libri, computer, riviste, giornali; le stesse attività lavorative sono estremamente limitate, anche per i detenuti sottoposti a regimi detentivi ordinari, e non di "sicurezza rafforzata", e lo stesso lavoro esterno non è previsto;

la difficoltà nell'applicazione della legge Simeoni è fortemente legata alla mancanza di progetti di formazione inframuraria che diano possibilità concrete di inserimento o reinserimento sul territorio e di ricorso a modalità di esecuzione della pena comprensive di percorsi trattamentali realmente volti alla rieducazione del condannato;

si verifica, altresì, la radicale impossibilità di applicazione del principio della "territorialità della pena", suscettibile di causare notevoli disagi non solo ai detenuti, ma anche ai familiari costretti a lunghi e costosi viaggi, quando non all'assoluta rottura di ogni legame in ragione dell'impossibilità di effettuare colloqui per mancanza dei mezzi economici necessari a tali lunghi spostamenti;

tali problemi specifici si aggiungono peraltro a gravi carenze strutturali del medesimo carcere, che non si può non definire fatiscente;

le condizioni di sovraffollamento del carcere aggravano le condizioni di vita dei detenuti, anche in ragione della scarsità del personale dell'amministrazione penitenziaria o medico ivi presente;

ancor più gravi sono le carenze relative al personale medico e, conseguentemente, al servizio sanitario fornito, tale da determinare lunghe attese in caso di malattie, non solo per le visite, ma anche per i medicinali, in modo tale da pregiudicare notevolmente il diritto alla salute dei detenuti, sancito come inviolabile dall'art. 32 della Costituzione;

la realizzazione, prossimamente, di una nuova struttura, destinata ad ospitare gran parte dei detenuti attualmente ristretti nell'istituto di via Due Palazzi, non sembra verosimilmente poter risolvere i problemi sinora segnalati, dal momento che l'edificio appare chiaramente sottodimensionato rispetto alle esigenze della popolazione detenuta;

considerato che:

l'art. 27, comma 3, della Costituzione prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, processo di cui una delle componenti essenziali è rappresentata proprio dalla formazione culturale e dallo studio;

il trattamento penitenziario deve essere realizzato secondo modalità tali da garantire a ciascun detenuto il diritto inviolabile al rispetto della propria dignità, sancito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione; dagli artt. 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000; dagli artt. 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977; dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950; dagli artt. 1 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; nonché dagli artt. 1, 2 e 3 della Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante "Regole minime per il trattamento dei detenuti" e dall'art. 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, sulle norme penitenziarie in ambito europeo; tale garanzia è ribadita dall'art. 1, commi 1 e 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che prescrive che "il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona", dovendo altresì essere attuato "secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti";

l'art. 15, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, prescrive che "il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia";

l'art. 18, comma 6, della stessa norma sancisce espressamente che: "i detenuti e gli internati sono autorizzati ad avvalersi" anche "dei mezzi di informazione" diversi dalla stampa periodica;

gli artt. da 5 a 12 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dettano una rigorosa disciplina in ordine ai requisiti strutturali minimi degli istituti di pena, prescrivendo che le carceri siano realizzate in modo tale "da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati"; che "i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente"; analoga disciplina prevedono gli artt. da 8 a 13 della Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, recante "Regole minime per il trattamento dei detenuti" e gli artt. da 17.1. a 18.10 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006 sulle norme penitenziarie in ambito europeo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle gravi condizioni di disagio che caratterizzano la vita penitenziaria nel carcere di Padova;

se intenda acquisire ulteriori informazioni in merito alle ragioni della carenza strutturale e delle condizioni di ridotta funzionalità del suddetto istituto, fornendo altresì chiarimenti in ordine alla conformità della nuova struttura alle citate norme sulle condizioni di detenzione;

come il Ministro in indirizzo intenda distribuire la popolazione attualmente detenuta presso la vecchia struttura dell'istituto di Padova all'interno della nuova, e in particolare con quali modalità si intenda contrastare il sovraffollamento dell'edificio, chiaramente sottodimensionato rispetto alle esigenze legate all'elevato numero di persone destinate ad esservi ospitate;

quali provvedimenti ritenga opportuno adottare al fine di assicurare che la gestione della vita penitenziaria nella nuova struttura del carcere di Padova sia tale da garantire effettivamente il pieno rispetto dei diritti alla salute, allo studio ed alla tutela dei rapporti familiari dei detenuti.

(4-02962)