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Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 240 del 05/11/2007


COSTA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale - Premesso che:

il problema delle assunzioni degli OTD (operai agricoli a tempo determinato) in agricoltura che le cooperative agricole di trasformazione (soprattutto oleifici sociali) si trovano ad affrontare da qualche mese non può più essere rinviato;

si tratta di cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che utilizzano, per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2135 del codice civile, i prodotti conferiti prevalentemente dai soci;

tali cooperative oltre a lavorare il prodotto dei soci effettuano per loro la raccolta delle olive, la potatura e altri servizi che sono diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico dell'olivo, utilizzando mezzi meccanici propri e assumendo OTD con la qualifica di braccianti agricoli;

nella circolare INPS n. 186/2003, contenente le indicazioni sull'interpretazione della legge 228/2001, si evince che le cooperative agricole che erogano prevalentemente ai soci servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico sono classificati nel settore agricoltura;

testualmente il contenuto della circolare recita: "L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo in esame estende la qualifica di imprenditore agricolo anche alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi. Tale previsione ricorre quando tali organismi utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del c.c. prevalentemente, cioè almeno più del 50%, prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci, almeno più del 50% del totale dei fruitori, beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Pertanto, ove sussistano tali requisiti i soggetti in questione saranno classificati nel settore agricoltura diversamente saranno classificati nel settore industria o nel settore terziario, in relazione al tipo di attività espletata (fornitura di beni o servizi)";

finora gli uffici territoriali dell'INPS per le suddette assunzioni richiedevano alle cooperative dei contratti stipulati con i soci aventi ad oggetto la raccolta delle olive, la potatura, la vendita di frutto pendente eccetera;

questi contratti, sebbene abbiano per oggetto la vendita di frutto pendente, sono in effetti un contratto di conferimento di frutto pendente poiché prevedono che il prezzo liquidato in acconto viene stabilito al netto delle spese presunte e le eventuali differenze liquidate alla fine della campagna olearia;

da qualche mese alcuni Ispettori dell'INPS contestano alle cooperative le assunzioni degli OTD con qualifica di braccianti agricoli sostenendo che le cooperative non possono assumere direttamente OTD con lo scopo unico ed esclusivo di distaccarli presso le singole aziende dei soci poiché in tale ipotesi la cooperativa opererebbe illegittimamente come agenzia di somministrazione di lavoro;

tale interpretazione sembrerebbe supportata da un interpello;

in certi casi gli ispettori sono arrivati a contestare alla cooperativa l'interposizione di azienda, cioè che l'assunzione non doveva essere effettuata dalla cooperativa ma dal socio imprenditore agricolo, con conseguenti sanzioni penali e pecuniarie per il socio mentre gli operai conservano la qualifica di braccianti agricoli,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per modificare il succitato interpello e fornendo, al tempo stesso, delle indicazioni chiare e precise che consentano nella fattispecie di evitare gli accertamenti.

(4-02956)