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Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 202 del 25/07/2007


SINISI, relatore. Invito i presentatori dell'emendamento 40.200a a ritirarlo, altrimenti esprimo parere contrario. Devo svolgere pochissime considerazioni. Lei, Presidente, mi ha detto che la dottrina è nota, quindi evito di citarla.

 

PRESIDENTE. Immagino sia nota a tutti, però se la vuole citare è un suo diritto.

 

SINISI, relatore. Questa larghissima dottrina dice che lo ius tacendi, cioè il diritto dell'imputato e dell'indagato ad avvalersi della facoltà di non rispondere, copre interamente la possibilità che siano addotte motivazioni di tipo diverso rispetto a questa facoltà che gli viene garantita dall'ordinamento. Per questo questa dottrina appunto dice che il segreto di Stato può essere o non essere argomentato come motivazione dello ius tacendi, fermo restando che è del tutto ininfluente e indifferente.

Voglio soltanto aggiungere che il fatto che c'è un riferimento al solo testimone nell'articolo 202 del codice di procedura penale, con riferimento al segreto di Stato, dovrebbe far riflettere anche i presentatori perché il segreto di Stato, sotto questo profilo, non è l'unico caso che disciplina appunto la prerogativa del testimone e non dell'imputato o dell'indagato. Noi andremmo a creare un sistema diverso per il segreto di Stato rispetto a quello previsto per il segreto professionale e d'ufficio. Non si può modificare soltanto l'articolo 202 del codice di procedura penale senza modificare analogamente gli articoli 201 e 200 e tutti gli altri articoli che fanno riferimento al segreto che, come ho detto, riguardano solo il testimone.

Presidente, per queste ragioni credo che la norma, laddove introducessimo una questione di questa natura, cioè che l'imputato o l'indagato non possa addurre il segreto di Stato come motivazione o debba essere superato rispetto alla motivazione che egli porta per avvalersi o meno della facoltà di non rispondere, è una limitazione che genera confusione nel sistema. Non può essere riferita solo al segreto di Stato e, peraltro, come ho detto, secondo una larghissima dottrina (c'è un solo autore che è contrario) è del tutto ininfluente.

Presidente, per tali ragioni invito il collega Casson e gli altri presentatori a ritirare questo emendamento.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 40.1 è inammissibile.

Qual è il parere sull'emendamento 40.2?

 

SINISI, relatore. Sull'emendamento 40.2 - mi dispiace che sia firmato anche da lei - invito al ritiro.

 

PRESIDENTE. Lei non si faccia scrupoli.

 

SINISI, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 40.200 e 40.201 (testo 2), in quanto presentati dai relatori.