EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 41
Ritirato con la trasformazione del primo periodo del secondo comma nell'odg G41.100
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
«Art. 41-bis.
1. Il segreto è opponibile solo su informazioni contenute in documenti aventi data certa. Si considera documento ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra natura relativa a notizie o materiali concernenti la sicurezza nazionale.
L'atto di opposizione del segreto deve indicare:
a) il livello di segretezza dell'informazione;
b) la data di classificazione;
c) l'indentità dell'autorità di origine;
d) l'ufficio di appartenenza dell'autorità di origine;
e) la data o l'evento di classificazione.
2. Ai documenti classificati devono essere allegate le memorie storiche concernenti gli ordini impartiti dall'Esecutivo ai servizi e le spese riservate sostenute dai medesimi. Le memorie storiche sono classificate allo stesso livello di segretezza dell'informazione cui si riferiscono.
Le informazioni e i documenti classificati degradano dopo sei anni alla classifica inferiore e sono declassificati, comunque, decorsi dieci anni dalla prima classificazione».