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Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 202 del 25/07/2007


EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 41

41.0.200

VITALI

Ritirato con la trasformazione del primo periodo del secondo comma nell'odg G41.100

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

        1. Il segreto è opponibile solo su informazioni contenute in documenti aventi data certa. Si considera documento ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra natura relativa a notizie o materiali concernenti la sicurezza nazionale.

        L'atto di opposizione del segreto deve indicare:

            a) il livello di segretezza dell'informazione;

            b) la data di classificazione;

            c) l'indentità dell'autorità di origine;

            d) l'ufficio di appartenenza dell'autorità di origine;

            e) la data o l'evento di classificazione.

        2. Ai documenti classificati devono essere allegate le memorie storiche concernenti gli ordini impartiti dall'Esecutivo ai servizi e le spese riservate sostenute dai medesimi. Le memorie storiche sono classificate allo stesso livello di segretezza dell'informazione cui si riferiscono.

        Le informazioni e i documenti classificati degradano dopo sei anni alla classifica inferiore e sono declassificati, comunque, decorsi dieci anni dalla prima classificazione».