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Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 202 del 25/07/2007


ARTICOLO 41 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 41 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 41.

Approvato con un emendamento

(Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato)

    1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, in ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto disposto dall'articolo 202 del codice di procedura penale, se è stato opposto il segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza.

    2. L'autorità giudiziaria, se ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, chiede conferma dell'esistenza del segreto di Stato al Presidente del Consiglio dei ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

    3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

    4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

    5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

    6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.

    7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

    8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

    9. Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l'opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

EMENDAMENTI

41.1

CAPRILI, RUSSO SPENA, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, prima delle parole: «Ai pubblici ufficiali», inserire le seguenti: «Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale,».

41.200

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «codice di procedura penale», inserire le seguenti: «, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 41

41.0.200

VITALI

Ritirato con la trasformazione del primo periodo del secondo comma nell'odg G41.100

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

        1. Il segreto è opponibile solo su informazioni contenute in documenti aventi data certa. Si considera documento ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra natura relativa a notizie o materiali concernenti la sicurezza nazionale.

        L'atto di opposizione del segreto deve indicare:

            a) il livello di segretezza dell'informazione;

            b) la data di classificazione;

            c) l'indentità dell'autorità di origine;

            d) l'ufficio di appartenenza dell'autorità di origine;

            e) la data o l'evento di classificazione.

        2. Ai documenti classificati devono essere allegate le memorie storiche concernenti gli ordini impartiti dall'Esecutivo ai servizi e le spese riservate sostenute dai medesimi. Le memorie storiche sono classificate allo stesso livello di segretezza dell'informazione cui si riferiscono.

        Le informazioni e i documenti classificati degradano dopo sei anni alla classifica inferiore e sono declassificati, comunque, decorsi dieci anni dalla prima classificazione».

ORDINE DEL GIORNO

G41.100 (già em. 41.0.200, primo periodo del secondo comma)

VITALI

    Non posto in votazione (*)

    Il Senato,

    in sede di esame dell'atto Senato n. 1335,

    impegna il Governo a porre in essere le adeguate iniziative affinché ai documenti classificati siano allegate le memorie storiche concernenti gli ordini impartiti dall'Esecutivo ai servizi e le spese riservate sostenute dai medesimi.

    ________________

    (*) Accolto dal Governo