ARTICOLI 35, 36 E 37 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 35, 36 E 37 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 35.
Approvato
(Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.
2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica può, altresì, trasmettere al Parlamento nel corso dell'anno informative o relazioni urgenti.
Art. 36.
Approvato
(Obbligo del segreto)
1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico.
2. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell'articolo 326 del codice penale; se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.
4. Il presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia all'autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto di cui al comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, qualora risulti evidente che la violazione possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il presidente di quest'ultimo ne informa i Presidenti delle Camere.
6. Ricevuta l'informativa di cui al comma 5, il Presidente della Camera cui appartiene il parlamentare interessato nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi di maggioranza e di opposizione.
7. La commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi del regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al Presidente. Qualora la commissione ritenga che vi sia stata violazione del segreto da parte del parlamentare interessato, il Presidente della Camera di appartenenza procede a sostituirlo quale componente del Comitato, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 30, comma 1, dandone previa comunicazione al Presidente dell'altro ramo del Parlamento.
Art. 37.
Approvato con un emendamento
(Organizzazione interna)
1. L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione del Comitato.
3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dall'autorità che li ha formati.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri.
EMENDAMENTI
Ritirato
Al comma 4, al termine del primo periodo, dopo le parole: «di intesa tra loro», aggiungere le seguenti: «in misura congrua alla funzionalità del Comitato medesimo, in relazione ai compiti a esso affidati dalla presente legge».
I RELATORI
Approvato
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «Comitato», inserire le seguenti: «determinate in modo congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate».
Ritirato
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Camera dei Deputati», inserire le seguenti: «per un importo complessivo, determinato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 2007, di un milione di euro». Al secondo periodo le parole: «può avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale». Al terzo periodo sono soppresse le parole: «di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la Sicurezza, né».