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Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 202 del 25/07/2007


ARTICOLI 22 E 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 22 E 23 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Ricorsi giurisdizionali)

    1. Ai ricorsi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 23.

Approvato

(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)

    1. Il personale di cui all'articolo 21 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto al comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale di cui all'articolo 21 per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

    2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi di sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS.

    3. L'attribuzione della qualifica è rinnovabile.

    4. L'attribuzione della qualifica è comunicata al Ministro dell'interno.

    5. Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalla comunicazione scritta.

    6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 21 ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita.

    7. I direttori dei servizi di sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.

    8. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 7 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.

EMENDAMENTI

23.1

RAMPONI

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «o dei Servizi di Sicurezza» e sostituire le parole: «del direttore generale del DIS» con le parole: «dei direttori dei Servizi».

        Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: «del direttore generale del DIS» con le parole», «dei direttori dei Servizi».

23.2

RAMPONI

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2

Al comma 6 sostituire le parole: «l'Autorità delegata, ove istituita» con le parole: «il Sottosegretario di Stato all'informazione per la Sicurezza».