ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 20 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 20.
Approvato
(Sanzioni penali)
1. Gli appartenenti ai servizi di sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.