DISEGNO DI LEGGE
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (1335)
ORDINI DEL GIORNO
V. testo 2
Il Senato,
premesso che la Legge Finanziaria per il 2007 contiene sensibili riduzioni di risorse finanziarie per i bilanci dei Servizi di informazione e di sicurezza;
rilevato che il pesante ridimensionamento del budget ha determinato una corrispondente riduzione delle possibilità operative del personale dei Servizi, come riferito dai loro responsabili nelle sedi competenti, e aumenta le difficoltà concrete, traducendosi in una contrazione delle unità e della possibilità di svolgere tale fondamentale funzione di sicurezza;
ritenuto che la Legge Finanziaria per il 2008 dovrà ripristinare un livello accettabile di risorse, che a tal fine appare necessario che il Documento di programmazione economica e finanziaria contenga degli orientamenti chiari in tale direzione, oggi assenti, e che infine vi sia già qualche intervento immediato, teso a fare fronte a esigenze indilazionabili;
impegna il Governo
a ripristinare le risorse per il funzionamento dei Servizi di informazione e di sicurezza quanto meno ai livelli previsti dalle Leggi finanziarie antecedenti a quella per il 2007, e a rettificare in tal senso gli orientamenti contenuti nel Documento di programmazione economica e finanziaria, in vista della predisposizione della Legge finanziaria per il 2008.
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
rilevato che il pesante ridimensionamento del budget ha determinato una corrispondente riduzione delle possibilità operative del personale dei Servizi, come riferito dai loro responsabili nelle sedi competenti, e aumenta le difficoltà concrete, traducendosi in una contrazione delle unità e della possibilità di svolgere tale fondamentale funzione di sicurezza
ritenuto che la Legge Finanziaria per il 2008 dovrà assicurare un livello adeguato di risorse, che a tal fine appare necessario che il Documento di programmazione economica e finanziaria contenga degli orientamenti chiari in tale direzione e che infine vi sia già qualche intervento immediato, teso a fare fronte a esigenze indilazionabili,
impegna il Governo
a garantire adeguate risorse per il funzionamento dei Servizi di informazione e di sicurezza già nel Documento di programmazione economica e finanziaria, in vista della predisposizione della Legge finanziaria per il 2008.
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(*) Accolto dal Governo
V. testo 2
Il Senato,
premesso che le più recenti indagini in tema di terrorismo interno hanno fatto emergere pericolose contiguità fra aree dell'antagonismo, ambienti propriamente eversivi e rigurgiti di brigatismo rosso;
rilevato che emerge continuità fra antico e attuale brigatismo, come è confermato, fra l'altro, dal rinvenimento - nella disponibilità di soggetti tratti in arresto in esecuzione di provvedimenti cautelari personali per fatti di terrorismo - di armi adoperate per attentati consumati negli anni '70;
ricordato che gli elementi di preoccupazione crescono in relazione alle scarcerazioni, a causa della conclusione della espiazione della pena, di personaggi condannati per terrorismo negli anni '70, che mai hanno preso le distanze da quelle scelte sciagurate, e anzi in qualche caso hanno manifestato adesione a episodi criminali più recenti, come gli omicidi del prof. D'Antona e del prof. Biagi;
ritenuta la necessità che i Servizi di informazione e di sicurezza intensifichino, con adeguata dotazione di strumenti operativi, la propria attività informativa e di prevenzione sul terreno del terrorismo interno;
impegna il Governo
a confermare, nell'ambito dell'indirizzo politico sui temi della sicurezza, la necessità che i Servizi di informazione e sicurezza continuino a svolgere, e anzi intensifichino, l'attività informativa e di prevenzione sul fronte del terrorismo interno, con particolare attenzione alle aree di contiguità e ai soggetti per i quali sono in corso scarcerazioni.
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
impegna il Governo
a confermare, nell'ambito dell'indirizzo politico sui temi della sicurezza, la necessità che i Servizi di informazione e sicurezza continuino a svolgere, e anzi intensifichino, l'attività informativa e di prevenzione sul fronte del terrorismo interno, con particolare attenzione alle aree di contiguità e ai soggetti per i quali sono in corso scarcerazioni.
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(*) Accolto dal Governo
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che di recente autorevoli responsabili del sistema della sicurezza - da ultimo, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri - hanno richiamato l'attenzione sul rischio di attività terroristica di matrice islamica, che interessa il territorio nazionale;
rilevato che emergono aree di contiguità fra reclutamento, indottrinamento e addestramento di soggetti destinati a svolgere attività terroristica e luoghi di predicazione di violenza, fra i quali anche moschee;
ritenuta la necessità che i Servizi di informazione e di sicurezza intensifichino, con adeguata dotazione di strumenti operativi, la propria attività informativa e di prevenzione sul terreno del terrorismo di matrice islamica;
impegna il Governo
a confermare, nell'ambito dell'indirizzo politico sui temi della sicurezza, la necessità che i Servizi di informazione e sicurezza continuino a svolgere, e anzi intensifichino, l'attività informativa e di prevenzione sul fronte del terrorismo di matrice islamica, con particolare attenzione alle aree di contiguità.
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(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo I
STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
Art. 1.
Approvato con un emendamento
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:
a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;
b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;
c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;
d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;
e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza;
f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri determina i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
EMENDAMENTI
Improcedibile
Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «direttori generali» aggiungere le altre: «e delle figure di dirigente di prima fascia».
Improcedibile
Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «vice direttori» aggiungere le altre: «e delle figure di dirigente di prima fascia».
Approvato
Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «servizi di sicurezza» con le seguenti: «servizi di informazione per la sicurezza».
Conseguentemente, al comma 1, lettera f) e agli articoli da 2 a 46, sostituire ovunque ricorrano le parole: «servizi di sicurezza» con le seguenti: «servizi di informazione per la sicurezza».
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato
(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
2. Ai fini della presente legge, per «servizi di sicurezza» si intendono l'AISE e l'AISI.
EMENDAMENTO
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «dall'Autorità» fino a: «istituita» con le seguenti: «dal Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato» e sopprimere le parole da: «dall'Agenzia informazioni» fino alla fine del comma.
ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 3 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 3.
Approvato
(Autorità delegata)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata».
2. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri a norma della presente legge.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.
EMENDAMENTI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - 1. Il Presidente del Consiglio nomina un Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato cui compete la guida, il coordinamento e il controllo delle attività del DIS, delegandogli le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato.».
SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «ad un Ministro senza portafoglio o».
Conseguentemente sostituire la parola: «denominati» con la parola: «denominato».
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato con un emendamento
(Dipartimento delle informazioni per la sicurezza)
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;
b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
h) sentiti l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di sicurezza;
l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;
m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 istituisce l'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), attuando i seguenti criteri:
a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione;
d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.
EMENDAMENTI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento dell'informazione per la sicurezza dello Stato, di seguito denominato «Dipartimento», con il compito di assicurare l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dell'attività di informazione per la sicurezza dello Stato. Il Dipartimento è costituito da:
a) un comitato esecutivo di guida e coordinamento;
b) una unità centrale;
c) l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE);
d) l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
2. L'ordinamento del Dipartimento e le eventuali successive variazioni sono definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Al Dipartimento di cui al comma 1 è preposto un Sottosegretario di Stato.
4. Il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato, avvalendosi degli i organi indicati al comma 1, svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall'AISE e dall'AISI;
b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;
c) elabora analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;
e) elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
f) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con apposito regolamento. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche per disposizione del Sottosegretario di Stato per l'informazione alla sicurezza dello Stato, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di sicurezza;
g) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;
h) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
i) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.
5. Il regolamento previsto dalla lettera e) del comma 4 istituisce altresì l'ufficio ispettivo di cui alla medesima lettera e), attuando i seguenti criteri:
a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione;
d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di sicurezza e presso l'Unità Centrale.».
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3».
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del» con le seguenti: «conferire unitarietà al».
Ritirato
Al comma 3, lettera a)sopprimere le parole: «, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri».
Respinto
Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: «è costantemente informato» con le seguenti: «è informato senza ritardo».
Ritirato
Al comma 3, lettera c)sopprimere le parole: «ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa,».
Ritirato
Al comma 3, dopo la lettera c),inserire la seguente:
«c-bis) riceve dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della difesa gli elementi di rispettiva competenza ai fini della predisposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri della pianificazione generale delle attività dell'AISE e dell'AISI in esecuzione degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell 'informazione per la sicurezza elaborati dal CISR;».
Ritirato
All'articolo 4, comma 3, lettera e), dopo le parole: «l'AISI», aggiungere le seguenti: «, le Forze armate».
Respinto
Al comma 3, lettera g) sostituire la parola: «d'intesa» con la seguente: «congiuntamente».
Ritirato e trasformato G4.101
Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:
«i) esercita la vigilanza sull'operato dell'AISE e dell'AISI, in relazione ai criteri dettati dal decreto legislativo 286 del 1999. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di sicurezza;».
CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 4.208, 4.209 e 4.211, nell'odg G4.100
Al comma 3, lettera i),sopprimere le parole da:«Per tale finalità,» fino alle parole: «nell'ambito dei servizi di sicurezza».
Ritirato
Al comma 6, sopprimere le parole: «, sentito il direttore generale del DIS,» e le parole: «il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri».
Respinto
Al comma 6 sopprimere le parole da: «il direttore generale affida» fino alla fine del comma; conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Nella struttura del DIS è istituito un Consiglio per il personale, composto da quattro membri, di cui due indicati dal CISR fra i propri componenti e due dai Presidenti delle Camere fra i propri componenti, col compito di verificare la correttezza dei sistemi di reclutamento e della gestione del personale. I direttori dei servizi di sicurezza propongono al Consiglio per il personale la nomina dei Capi dipartimento e dei relativi Vice-capi».
I RELATORI
Approvato
Al comma 8, sostituire l'alinea, con il seguente:
«8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri:».
CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 4.204, 4.209 e 4.211, nell'odg G4.100
Al comma 8, sostituire le parole: «Il regolamento previsto dal comma 7 istituisce l'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i),» con le seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contente le norme relative alla istituzione, all'ordinamento e all'organizzazione di un ufficio ispettivo, con il fine di esercitare i controlli di cui alla lettera i) del comma 3 e».
CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 4.204, 4.208 e 4.211, nell'odg G4.100
Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «ai servizi di sicurezza» inserire le seguenti: «né dai servizi di sicurezza all'ufficio ispettivo, se non dopo almeno dieci anni».
Ritirato
Al comma 8, lettera e), sopprimere le parole: «, tramite il direttore generale del DIS,».
CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 4.204, 4.208 e 4.209, nell'odg G4.100
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. L'ufficio ispettivo può svolgere, nell'ambito delle competenze definite con il predetto decreto legislativo, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di sicurezza».
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
considerato che per la prima volta viene istituito un ufficio ispettivo all'interno dei servizi di sicurezza italiani;
ritenuta la peculiarità e la delicatezza di un organismo avente tale natura;
ritenuto indispensabile che il Parlamento sia tenuto al corrente della organizzazione e delle attività di questo ufficio ispettivo, per ragioni di trasparenza e di sicurezza democratica,
impegna il Governo nell'adozione del Regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i), e commi 6 e 7, a prevedere forme di selezione chiara e trasparente, che garantiscano capacità professionali e morali, che tengano in considerazione gli incarichi in precedenza svolti, in modo da evitare conflitti di interessi, contrasti istituzionali o rischi di copertura in fase di accertamento;
impegna altresì il Governo a rendere noto al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica il Regolamento in questione e ad istituire appositi meccanismi a garanzia della indipendenza e autonomia di giudizio dell'ufficio ispettivo anche rispetto al DIS, ex articolo 4, comma 7, lettera a).
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(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le seguenti: «al Parlamento il».
ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 5.
Approvato
(Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza.
2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori dell'AISE e dell'AISI, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.
EMENDAMENTI
Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2
AI comma 3, sostituire le parole: «dall'Autorità delegata ove istituita» con le seguenti: «dal Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 4, sostituire le parole: «del DIS» con le seguenti: «dell'Unità Centrale».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Compiti, attribuzioni e composizione del comitato esecutivo)
1. Il comitato esecutivo di guida e coordinamento, di seguito denominato "comitato esecutivo" è la sede di definizione:
a) del quadro della situazione generale relativa alla informazione per la sicurezza dello Stato e del suo controllo;
b) delle linee di programma dell'attività operativa in funzione degli sviluppi della situazione generale;
c) dei bilanci preventivi e consuntivi di spesa;
d) delle direttive operative e di gestione del Dipartimento riferite al personale, alle risorse finanziarie ed alle infrastrutture;
e) del coordinamento con gli altri organi dello Stato;
f) del coordinamento con i servizi di informazione e sicurezza degli altri Stati;
g) delle operazioni di rilievo condotte dall'AISE e dall'AISI.
2. Il comitato esecutivo è presieduto dal Sottosegretario ed è composto dai direttori dell'AISE e dell'AISI e dal direttore dell'Unità Centrale di cui all'articolo 6. Il direttore dell'Unità Centrale è segretario del comitato esecutivo».
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Compiti e attribuzioni dell'unità centrale)
1. L'unità centrale è l'organo di supporto alla attività del comitato esecutivo. Essa ha le seguenti competenze:
a) mantiene aggiornato il quadro della situazione in funzione del flusso informativo prodotto dall'AISE e dall'AISI;
b) assicura la diramazione ai Ministeri competenti delle informazioni di specifico interesse;
c) assicura la guida, il coordinamento e il controllo delle attività relative al personale, alla gestione logistica ed alla gestione amministrativa di carattere comune per tutto il Dipartimento;
d) cura la messa a punto del progetto di bilancio preventivo e il consuntivo di spesa del Dipartimento, e gestisce la parte di propria competenza;
e) è l'organo centrale di sicurezza per la tutela del segreto di Stato.
2. L'unità centrale è retta da un direttore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato. L'unità centrale assume anche l'incarico di Autorità nazionale per la sicurezza».
ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 6.
Approvato
(Agenzia informazioni e sicurezza esterna)
1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero.
2. Spettano all'AISE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. È, altresì, compito dell'AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o più vice direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati con apposito regolamento.
EMENDAMENTI
Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2
AI comma 4, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, al comma 8 sostituire le parole da: «o all'Autorità delegata» fino a: «presenta al CIRS, per il tramite del Direttore Generale del DIS» con le seguenti: «o al Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato; presenta al CISR tramite il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
Respinto
Al comma 6, sostituire la parola: «tempestivamente» con l'altra: «con immediatezza».
Respinto
Al comma 6, aggiungere, in fine: «delle notizie, comunque acquisite, di interesse operativo».
Improcedibile
Sostituire il comma 9, con il seguente:
«9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca uno o più vice direttori e le figure di dirigente di prima fascia».
ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 7.
Approvato
(Agenzia informazioni e sicurezza interna)
1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all'AISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. È, altresì, compito dell'AISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISI può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. L'AISI informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o più vice direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati con apposito regolamento.
EMENDAMENTI
Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «il direttore generale del DIS» con le seguenti: «il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
Respinto
Al comma 6 sostituire la parola: «tempestivamente» con la seguente: «con immediatezza».
Respinto
Al comma 6 aggiungere, in fine: «, delle notizie, comunque acquisite, di interesse operativo».
Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2
Al comma 8 sostituire le parole: «o all'Autorità delegata, ove istituita» con le seguenti: «o al Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
Improcedibile
Sostituire il comma 9, con il seguente:
«9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca uno o più vice direttori e le figure di dirigente di prima fascia».
ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 8.
Approvato
(Esclusività delle funzioni attribuite al DIS, all'ASIE e all'AISI)
1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, all'AISE e all'AISI non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.
2. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare, e in particolare ogni attività informativa utile al fine della tutela dei presìdi e delle attività delle Forze armate all'estero, e non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con l'AISE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
EMENDAMENTI
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le funzioni attribuite dalla presente legge agli organi del sistema di informazione per la sicurezza non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio».
CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI
Ritirato
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, fatte salve le competenze degli organismi di polizia investigativa e o giudiziaria».
SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI
Respinto
Al comma 2, sopprimere la parola: «tecnico».
Ritirato
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «delle attività delle Forze armate» sopprimere le seguenti: «all'estero»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «in stretto collegamento con l'AISE» sono aggiunte le seguenti: «e l'AISI».
ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo II
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Art. 9.
Approvato
(Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza)
1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42.
2. Competono all'UCSe:
a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;
b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale;
c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei servizi di sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno;
d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.
3. Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di segretissimo e di dieci anni per le altre classifiche di segretezza indicate all'articolo 42, fatte salve diverse disposizioni contenute in trattati internazionali ratificati dall'Italia. A ciascuna delle classifiche di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS.
4. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto.
5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSe per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.
6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto interessato.
7. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4 del presente articolo, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.
8. I soggetti interessati devono essere informati della necessità dell'accertamento nei loro confronti e possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.
9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSe, al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.
11. Il dirigente preposto all'UCSe è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza dell'organizzazione e delle procedure adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantirne la correttezza e l'efficienza. La relazione è portata a conoscenza del CISR.
EMENDAMENTI
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 1 sostituire le parole da: «è istituito» fino a: «comma 7» con le seguenti: «è istituito nell'ambito dell'Unità Centrale».
Respinto
Al comma 7 sostituire le parole: «Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7», con le seguenti: «Apposito regolamento emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».
Precluso dalla reiezione degli emm. 2.2 e 4.1
Al comma 11 sostituire le parole: «dell'Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS» con le seguenti: «del Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato, sentito il Direttore Generale dell'Unità Centrale».
ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 10.
Approvato
(Ufficio centrale degli archivi)
1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, l'Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate:
a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di sicurezza e del DIS;
b) la gestione dell'archivio centrale del DIS;
c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi;
d) la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività e ai bilanci dei servizi di sicurezza, nonché della documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione.
2. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio centrale degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'Archivio centrale dello Stato.
EMENDAMENTO
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 1, alinea e alla lettera a) sostituire le parole: «del DIS» con le seguenti: «dell'Unità Centrale».
ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 11.
Approvato con un emendamento
(Formazione e addestramento)
1. È istituita nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, la Scuola di formazione con il compito di assicurare l'addestramento, la formazione di base e continuativa e l'aggiornamento del personale del DIS e dei servizi di sicurezza.
2. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei Ministeri interessati, esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse.
3. Il direttore generale del DIS, i direttori dei servizi di sicurezza e il direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi di formazione in relazione alle esigenze operative dei servizi di sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all'evoluzione del quadro strategico internazionale.
EMENDAMENTI
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 1 sostituire le parole: «del DIS» con le seguenti: «dell'Unità Centrale».
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «dei Ministeri interessati,» inserire le seguenti: «esperti dei Servizi di Sicurezza dei diversi settori professionali,».
Approvato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il regolamento della Scuola definisce modalità e periodi di frequenza della Scuola medesima, in relazione agli impieghi nell'ambito del Sistema e alle esperienze di lavoro svolto in precedenza».
ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 12.
Approvato
(Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia)
1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) dell'articolo 4, comma 3, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.
3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell'interno, fornisce ogni possibile cooperazione al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente legge.
Art. 13.
Approvato
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità)
1. Il DIS, l'AISE e l'AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca.
2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con le amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso del DIS, dell'AISE e dell'AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo le parole: «ordinamento costituzionale» sono inserite le seguenti: «o del crimine organizzato di stampo mafioso».
4. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
EMENDAMENTI
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 1 sostituire le parole: «il DIS» con le seguenti: «l'Unità Centrale».
Respinto
Al comma 1 sostituire le parole: «possono corrispondere» con la parola: «corrispondono».
Respinto
Al comma 1 sostituire le parole: «possono in particolare stipulare convenzioni» con le parole: «stipulano convenzioni».
ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 14 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 14.
Approvato con un emendamento
(Introduzione dell'articolo 118-bis del codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 118 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 118-bis. - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere all'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza e, in particolare, per le esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3.
3. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata».
EMENDAMENTI
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 1, capoverso 118-bis, apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, sostituire le parole: «del Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza» con le seguenti: «del Direttore dell'Unità Centrale»;
al comma 3, sostituire le parole: «dal Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza» con le seguenti: «dal Direttore dell'Unità Centrale e dai Direttori dei Servizi».
I RELATORI
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 118-bis», nel comma 1, sopprimere le parole: «sue funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza e, in particolare per le».
ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 15 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 15.
Approvato con un emendamento
(Introduzione dell'articolo 256-bis del codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 256-bis. - (Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di sicurezza). - 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.
2. L'autorità giudiziaria procede personalmente sul posto all'esame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.
4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l'atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni in ordine all'apposizione del segreto di Stato.
5. Nell'ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa».
EMENDAMENTI
I RELATORI
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 256-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «di Autorità nazionale per la sicurezza» con le altre: «di informazione per la sicurezza della Repubblica»; e nel comma 2, primo periodo, sostituire la parole: «personalmente», con l'altra: «direttamente».
CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 256-bis», ivi richiamato, al comma 1, dopo le parole: «indica nell'ordine di esibizione» inserire le seguenti: «il reato o i reati per i quali procede e,» al comma 2, dopo le parole: «acquisisce agli atti», inserire le parole: «in copia, salvo che costituiscano corpo del reato,» e, dopo le parole: «ufficiali di polizia giudiziaria,» inserire le seguenti: «redigendo in ogni caso dettagliato processo verbale.»; al comma 4, sostituire le parole: «l'esame e la consegna immediata sono sospesi» con le seguenti: «l'esame è consentito, ma la consegna immediata è sospesa».
ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 16 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 16.
Approvato
(Introduzione dell'articolo 256-ter del codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 256-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 256-ter. - (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato). - 1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la consegna sono sospesi; il documento, l'atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla trasmissione.
3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa».
EMENDAMENTI
CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 256-ter», ivi richiamato, al comma 1, dopo le parole: «o altre cose» inserire le seguenti: «richiesti specificamente dall'autorità giudiziaria» e inserire, in fine, seguente periodo: «Quando l'autorità giudiziaria, durante la fase dell'esibizione, si imbatte in documenti, atti o cose ritenuti rilevanti, pur non essendo stati precedentemente richiesti in modo specifico, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame è consentito, ma la consegna è sospesa; il documento, l'atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei Ministri».
CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 256-ter», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «Nell'ipotesi prevista al comma 1» con le altre: «Nelle ipotesi di cui al comma 1 di sospensione della consegna».
ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 17 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Capo III
GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI CONTABILITÀ
Art. 17.
Approvato con un emendamento
(Ambito di applicazione delle garanzie funzionali)
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei servizi di sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 18.
2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma l non si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone.
3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini disposte dall'autorità giudiziaria. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì alle condotte previste come reato a norma dell'articolo 255 del codice penale e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni.
4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270-bis, secondo comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale.
5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo.
6. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte:
a) sono poste in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di sicurezza, in attuazione di un'operazione autorizzata e documentata ai sensi dell'articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza;
b) sono indispensabili e proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell'operazione non altrimenti perseguibili;
c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;
d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi.
7. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non addette ai servizi di sicurezza, in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi di sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure fissate dall'articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi di sicurezza.
EMENDAMENTI
CAPRILI, RUSSO SPENA, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI
Ritirato
Al comma 2, dopo le parole: «o l'incolumità di una o più persone», aggiungere, in fine, le seguenti: «, ovvero il delitto di cui all'articolo 630 del codice penale».
I RELATORI
Approvato
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «ai reati», fino a: «, all'articolo 294 del codice penale, ai», con le altre: «nei casi di delitti di cui agli articoli 289 e 294 del codice penale e di».
Ritirato
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Per le attività dei Servizi di sicurezza compiute o da compiere al di fuori del territorio nazionale restano fermi i limiti di punibilità da parte dell'autorità giudiziaria italiana previsti dalle norme in vigore per i delitti commessi all'estero».
Respinto
Sostituire il comma 5 col seguente:
«5. Non si applica il comma 4 dell'articolo 18 per le condotte di cui al comma 1 del presente articolo, effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo».
CAPRILI, RUSSO SPENA, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI
Ritirato
Al comma 5, prima delle parole: «di partiti», inserire le seguenti: «di organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, di uffici giudiziari,».
CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
Ritirato
Al comma 5, dopo le parole: «o consiglio regionale,» inserire le parole: «, in uffici giudiziari,».
Ritirato
Al comma 5, sopprimere le parole da: «nelle sedi di organizzazioni» fino alla fine del comma.
Ritirato
Al comma 5, sostituire le parole: «ovvero nei confronti di giornalisti, professionisti iscritti all'albo» con le seguenti: «ovvero, con riferimento agli organi di comunicazione a diffusione nazionale o regionale, nelle sedi delle redazioni delle rispettive testate giornalistiche registrate presso i tribunali competenti».
CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
Ritirato
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. La speciale causa di giustificazione non si applica se le condotte non sono indispensabili, né quando non sono proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell'operazione non altrimenti perseguibili, né quando non sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, né quando sono effettuate senza valutare la causazione del minor danno possibile per interessi lesi».
ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 18.
Approvato con emendamenti
(Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato)
1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 17 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita, rilascia l'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del servizio di sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa informandone il DIS. Le richieste e le autorizzazioni devono avere forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello schedario di cui al comma 7.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1 con l'utilizzo delle medesime forme previste dal comma 2.
4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, e qualora l'Autorità delegata non sia istituita, il direttore del servizio di sicurezza autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, informandone il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata, ove istituita, se l'autorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 17, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento.
6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure e informa l'autorità giudiziaria senza ritardo.
7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'ufficio ispettivo del DIS, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i).
EMENDAMENTI
Precluso dalla reiezione degli emm. 2.2 e 4.1
Al comma 2 sostituire le parole: «l'Autorità delegata, ove istituita» con le seguenti: «il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato» e sopprimere le parole: «informandone il DIS».
Conseguentemente:
al comma 4 sopprimere le parole: «e qualora l'Autorità delegata non sia istituita» e le parole: «informandone il DIS»;
al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «il DIS» con le seguenti: «l'Unità Centrale».
I RELATORI
Approvato
Al comma 3, dopo le parole: «Consiglio dei ministri» inserire le altre: «o l'Autorità delegata, ove istituita,».
CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
V. testo 2
Al comma 5, dopo le parole: «ratifica il provvedimento» inserire le altre: «entro sette giorni».
CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
Approvato
Al comma 5, dopo le parole: «ratifica il provvedimento» inserire le altre: «entro dieci giorni».
ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 19 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 19.
Approvato con un emendamento
(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria)
1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all'articolo 17 e autorizzate ai sensi dell'articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio di sicurezza interessato, tramite il DIS, oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all'opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.
3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste l'autorizzazione, ne dà comunicazione entro dieci giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.
5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la sussistenza dell'autorizzazione, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, pronuncia, a seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli atti del procedimento sono, all'esito, trasmessi al procuratore della Repubblica, che li custodisce in archivio secondo modalità, dallo stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza.
7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto.
8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.
9. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto al comma 10.
10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore del DIS, che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore del DIS e comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale.
11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri, che conferma o smentisce l'esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.
EMENDAMENTI
Respinto
Al comma 1 sopprimere le parole: «tramite il DIS».
Conseguentemente, al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «al direttore del DIS» con le seguenti: «al direttore del Servizio interessato».
I RELATORI
Approvato
Al comma 10, primo e secondo periodo, dopo la parola: «direttore» inserire la seguente: «generale».
ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 20 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 20.
Approvato
(Sanzioni penali)
1. Gli appartenenti ai servizi di sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.
ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 21.
Approvato con emendamenti
(Contingente speciale del personale)
1. Con apposito regolamento è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche;
b) la definizione di adeguate modalità concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale;
c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, a norma dei criteri indicati nella lettera e), non vengono assunti tramite concorso;
d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie all'operatività del DIS e dei servizi di sicurezza;
f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei servizi di sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale del DIS o i direttori dei servizi di sicurezza, l'incompatibilità è assoluta;
g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di sicurezza;
h) i criteri per la progressione di carriera;
i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a);
l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;
m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti;
n) i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione.
3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e ai servizi di sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale della Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a).
6. Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.
7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2.
8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
9. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.
10. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.
11. In nessun caso il DIS e i servizi di sicurezza possono avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e giornalisti professionisti o pubblicisti.
12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
EMENDAMENTI
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 21. - (Contingente speciale del personale). - 1. Con apposito regolamento è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei 'criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo unico del personale del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche;
b) la definizione di adeguate modalità concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale;
c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, a norma dei criteri indicati nella lettera e), non vengono assunti tramite concorso;
d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale dell'Unità Centrale e con i direttori dei Servizi di Sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie all'operatività del DIS;
f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale dell'Unità Centrale o i direttori dei Servizi di Sicurezza, l'incompatibilità è assoluta;
g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS;
h) i criteri per la progressione di carriera;
i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio di una percentuaIe minima non inferiore al 50 per cento dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a);
l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;
m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite;
n) i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione.
3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a).
7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2.
8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
10. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.
11. In nessun caso il DIS può avere alle sue dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati.
12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni».
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento del personale,» inserire le seguenti: «garantendone l'unitarietà della gestione, secondo criteri di economicità e di efficienza,».
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento del personale» inserire le seguenti: «garantendone l'unitarietà della gestione».
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con l'indicazione di procedimenti definiti per le promozini e per l'avanzamento in carriera, seguendo criteri analoghi, per quanto compatibili, a quelli iindicati dal decreto legislativo n. 165/2001».
Ritirato
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche».
I RELATORI
Approvato
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «a norma dei criteri indicati nella» con le altre: «ai sensi della».
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 2:
lettera d), sostituire le parole: «del DIS», con le parole: «dell'Unità Centrale»;
lettera e), sopprimere le parole: «e dei Servizi di Sicurezza»;
lettera f) sopprimere le parole: «dei Servizi di Sicurezza o» e sostituire le parole: «del DIS», ovunque ricorrano, con le parole: «dell'Unità Centrale»;
lettera g) sopprimere le parole: «e dai Servizi di Sicurezza».
Respinto
Al comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, le parole: «e comunque in misura non superiore al 20 per cento del ruolo unico».
Respinto
Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «e la percentuale massima dei soggetti da assumere per chiamata diretta».
Approvato
Sostituire il comma 6, con il seguente:
«6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 29 della presente legge, il trattamento economico omnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennità integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennità di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte».
BONFRISCO, AUGELLO, EUFEMI, POLLEDRI
Id. em. 21.280 (testo 2)
Sostituire il comma 6, con il seguente:
«6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 29 della presente legge, il trattamento economico omnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennità integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennità di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte».
SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI
Ritirato
Al comma 6, sopprimere le parole: «sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di Polizia,».
Respinto
Al comma 11, sostituire le parole: «in nessun caso il DIS e i servizi di sicurezza possono» con le seguenti: «in nessun caso il DIS può» e sopprimere le parole da: «ministri di confessioni religiose» fino a: «pubblicisti».
CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI
V. testo 2
Al comma 11, dopo le parole: «possono avere» inserire le seguenti: «, nemmeno saltuariamente,».
CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI
Approvato
Al comma 11, dopo la parola: «possono » inserire le seguenti: «, nemmeno saltuariamente,».
I RELATORI
Approvato
Al comma 11, sopprimere le parole: «i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano».
Respinto
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
«11-bis. Quanto previsto dal comma precedente non si applica ai giornalisti professionisti o pubblicisti, se la loro collaborazione o consulenza è prestata fuori dal territorio dello Stato. Resta esclusa la possibilità di un rapporto di dipendenza dal DIS o dai servizi di sicurezza».
ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 1335, contenente norme relative al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto,
premesso che:
il disegno di legge all'articolo 21, comma 2, lettera f), prevede che con apposito regolamento saranno determinate le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei servizi di sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso;
attualmente sono diversi i casi di compresenza, all'interno dello stesso servizio, di soggetti aventi fra loro rapporti di parentela, di affinità o di convivenza ricadenti nelle ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera f);
si ritiene opportuno ed equo prevedere una disposizione transitoria che consenta al personale rientrante nei suddetti casi di incompatibilità al momento dell'entrata in vigore della presente legge di transitare in altra pubblica amministrazione;
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative per rendere operative le norme di incompatibilità e programmare il transito del personale interessato in altra pubblica amministrazione.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLI 22 E 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 22 E 23 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 22.
Approvato
(Ricorsi giurisdizionali)
1. Ai ricorsi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 23.
Approvato
(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)
1. Il personale di cui all'articolo 21 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto al comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale di cui all'articolo 21 per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi di sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS.
3. L'attribuzione della qualifica è rinnovabile.
4. L'attribuzione della qualifica è comunicata al Ministro dell'interno.
5. Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalla comunicazione scritta.
6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 21 ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorità delegata, ove istituita.
7. I direttori dei servizi di sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.
8. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 7 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.
EMENDAMENTI
Respinto
Al comma 2 sopprimere le parole: «o dei Servizi di Sicurezza» e sostituire le parole: «del direttore generale del DIS» con le parole: «dei direttori dei Servizi».
Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: «del direttore generale del DIS» con le parole», «dei direttori dei Servizi».
Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2
Al comma 6 sostituire le parole: «l'Autorità delegata, ove istituita» con le parole: «il Sottosegretario di Stato all'informazione per la Sicurezza».
ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 24.
Approvato
(Identità di copertura)
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'uso, da parte degli addetti ai servizi di sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.
2. I documenti indicati al comma 1 non possono attestare le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.
3. Con apposito regolamento sono definite le modalità di rilascio e conservazione nonché la durata della validità dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS.
EMENDAMENTO
Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2
Al comma 1 sostituire le parole da: «Il direttore generale» fino a: «ove istituita» con le seguenti: «Il sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 25.
Approvato
(Attività simulate)
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'esercizio di attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura.
2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al bilancio consuntivo dei fondi riservati.
3. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1.
EMENDAMENTO
Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2
Al comma 1 sostituire le parole da: «Il direttore generale» fino a: «ove istituita», con le seguenti: «Il sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 26.
Approvato con un emendamento
(Trattamento delle notizie personali)
1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni è finalizzata esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.
2. Il DIS, tramite l'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i), e i direttori dei servizi di sicurezza garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. Il personale addetto al Sistema di informazione per la sicurezza che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto al comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.
4. Il DIS, l'AISE e l'AISI non possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, ai sensi dell'articolo 33, comma 6.
EMENDAMENTI
I RELATORI
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «è finalizzata» con le altre: «sono finalizzati».
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 4, sostituire le parole: «Il DIS» con le seguenti: «l'Unità Centrale».
ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 27 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 27.
Approvato con un emendamento
(Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari)
1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di sicurezza o al DIS, l'autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata.
2. In particolare, nel corso del procedimento penale, l'autorità giudiziaria dispone la partecipazione a distanza dello stesso con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni previste all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La partecipazione a distanza è disposta a condizione che siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona non sia necessaria.
3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 128 del codice di procedura civile e 472 e 473 del codice di procedura penale.
4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine.
5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai servizi di sicurezza o al DIS fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità della pubblicità degli atti.
6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui al presente articolo con modalità idonee a tutelarne la segretezza.
EMENDAMENTI
I RELATORI
Approvato
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dello stesso» con le altre: «della persona di cui al comma 1».
Respinto
Al comma 5 sostituire le parole: «ai servizi di sicurezza o al» con la seguente: «del».
ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 28.
Approvato
(Introduzione dell'articolo 270-bis del codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 270 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 270-bis. - (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di sicurezza). - 1. L'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di sicurezza, dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.
2. Terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza.
4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.
6. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».
EMENDAMENTI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 270-bis», nel comma 1, sopprimere le parole: «o ai servizi di sicurezza,».
CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 270-bis» ivi richiamato, al comma 7, sopprimere le parole: «direttamente o indirettamente».
ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 29.
Approvato
(Norme di contabilità e disposizioni finanziarie)
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza.
2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell'AISE e dell'AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.
3. Il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di sicurezza è approvato, sentito il Presidente della Corte dei conti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, AISE e AISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;
b) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR;
c) il bilancio consuntivo è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il DIS;
d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle lettere c) e d), singolarmente designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono tenuti al rispetto del segreto;
f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri;
g) il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, al quale è presentata, altresì, nella relazione semestrale di cui all'articolo 33, comma 1, un'informativa sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazioni nominative, è conservata negli archivi storici di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d).
4. Un apposito regolamento definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 5 del presente articolo. Sono altresì individuati i lavori, le forniture e i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.
5. È abrogato il comma 8 dell'articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
EMENDAMENTI
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «DIS», con le seguenti: «l'Unità Centrale».
ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 30 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Capo IV
CONTROLLO PARLAMENTARE
Art. 30.
Approvato con un emendamento
(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da sei deputati e sei senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.
2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.
5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.
EMENDAMENTI
V. testo 2
Al comma 1, sostituire le parole: «da sei deputati e sei senatori», con le seguenti: «da quattro deputati e quattro senatori».
V. testo 2
Al comma 1, sostituire le parole: «sei deputati e sei senatori», con le seguenti: «quattro deputati e quattro senatori».
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «da sei deputati e sei senatori», con le seguenti: «da quattro deputati e quattro senatori».
Conseguentemente all'articolo 45 sostituire le parole: «è integrato» con le altre: «è confermato».
Id. em. 30.200 (testo 2)
Al comma 1, sostituire le parole: «sei deputati e sei senatori», con le seguenti: «quattro deputati e quattro senatori».
Conseguentemente all'articolo 45 sostituire le parole: «è integrato» con le altre: «è confermato».
ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 31.
Approvato con un emendamento
(Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori dell'AISE e dell'AISI.
2. Il Comitato ha altresì la facoltà, in casi eccezionali, di disporre con delibera motivata l'audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. La delibera è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri che, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi allo svolgimento dell'audizione.
3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare.
4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato.
5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.
7. Il Comitato può ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, nonché degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.
8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato.
9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato.
10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.
13. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale del DIS, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).
14. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del Consiglio dei ministri può differire l'accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.
EMENDAMENTI
Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2
Al comma 1, sostituire le parole: «dell'Autorità delegata, ove istituita,» con le seguenti: «del sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 1, sostituire le parole: «del DIS», con le seguenti: «dell'Unità Centrale».
CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
Ritirato
Al comma 2, dopo le parole: «informazione per la sicurezza» inserire le seguenti: «, nonché degli appartenenti all'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4 comma 8»; al comma 4 sostituire la parola: «tenuti» con l'altra: «obbligati».
CAPRILI, RUSSO SPENA, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI
Inammissibile
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Nell'esercizio della facoltà di cui al comma 3, ed ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, il Comitato procede alle audizioni con gli stessi poteri e con le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. In relazione alle suddette audizioni si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale. Il Comitato non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Per le informazioni o le dichiarazioni la cui acquisizione, in forma di audizione, è ritenuta utile a fini dell'esercizio del controllo parlamentare, al Comitato non è opponibile il segreto di Stato, né il segreto d'ufficio, professionale o bancario, fermo quanto disposto dai commi 5, 8, 9 e 10. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto al Comitato».
Conseguentemente, sopprimere i commi 11 e 12.
CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI
Inammissibile
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Nell'esercizio della facoltà di cui al comma 3, ed ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, il Comitato procede alle audizioni con gli stessi poteri e con le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. In relazione alle suddette audizioni si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale. Il Comitato non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Per le informazioni o le dichiarazioni la cui acquisizione, in forma di audizione, è ritenuta utile a fini dell'esercizio del controllo parlamentare, al Comitato non è opponibile il segreto di Stato, né il segreto d'ufficio, professionale o bancario, fermo quanto disposto dai commi 5, 8, 9 e 10. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto al Comitato».
Conseguentemente, sopprimere i commi 11 e 12.
Respinto
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza da parte del Comitato si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
4-ter. Per le predette audizioni si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale».
Ritirato
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Chiunque, audito dal Comitato ai sensi della presente legge, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è sentito, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 372 del codice penale».
Ritirato
Al comma 7, sostituire le parole: «può ottenere» con le seguenti: «ha il potere di acquisire».
Ritirato
Al comma 8, sostituire le parole: «l'esigenza di riservatezza» con le seguenti: «il segreto di Stato».
Ritirato
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente» con le seguenti: «confermare il segreto di Stato.» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «In nessun caso il segreto di Stato può essere opposto o confermato in relazione a fatti per i quali ciò è escluso dall'articolo 39, comma 11, dall'articolo 40, comma 1, capoverso "Art. 202", comma 7 e comma 3, capoversi "1-bis" e "1-ter" e dell'articolo 41, comma 7».
V. testo 2
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso il segreto di Stato può essere opposto al Comitato che, con voto unanime, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazioni per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge».
Approvato
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso l'esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto unanime, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazioni per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge».
Ritirato
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
«15-bis. Fermi restando i limiti di cui al comma 8, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni dei servizi nelle quali siano state poste in essere condotte costituenti reato, per le finalità e secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 19. Le informazioni sono inviate al Comitato entro sei mesi dalla data di conclusione dell'operazione».
ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 32 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 32.
Approvato con un emendamento
(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine dei direttori e dei vice direttori del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza.
3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.
4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni.
EMENDAMENTI
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sulle nomine dei direttori e dei vicedirettori del DIS e dei direttori e dei vicedirettori dei servizi di sicurezza».
Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «ed al comma 2».
I RELATORI
Approvato
Al comma 2, sostituire le parole: «dei direttori e dei vice direttori del DIS», con le altre: «del direttore generale e dei vice direttori generali del DIS».
ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 33.
Approvato
(Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione sull'attività dei servizi di sicurezza, contenente un'analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza.
2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti e i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.
3. Il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato, autorizzate ai sensi dell'articolo 18 della presente legge e dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato tutte le richieste di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, e le conseguenti determinazioni adottate.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato l'istituzione degli archivi del DIS e dei servizi di sicurezza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella relazione concernente ciascun semestre, informa il Comitato sull'andamento della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di sicurezza relativa allo stesso semestre.
8. Nell'informativa di cui al comma 7 sono riepilogate, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio del DIS, dell'AISE e dell'AISI e i relativi stati di utilizzo.
9. Nella relazione semestrale il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato dei criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di sicurezza per il perseguimento dei loro fini.
10. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione riguardante il primo semestre dell'anno in corso; entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione riguardante il secondo semestre dell'anno precedente.
11. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato, nella seconda relazione semestrale, un'informativa sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 24, comma 1, svolte nell'anno precedente.
12. La relazione semestrale informa anche sulla consistenza dell'organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento, nonché sui casi di chiamata diretta nominativa, con indicazione dei criteri adottati e delle prove selettive sostenute.
EMENDAMENTI
Precluso dalla reiezione dell'em. 2.2
Al comma 2, sostituire le parole: «del DIS» con le seguenti: «del sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 8, sostituire le parole: «del DIS», con le seguenti: «dell'Unità Centrale».
ARTICOLO 34 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 34 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 34.
Approvato
(Accertamento di condotte illegittime o irregolari)
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività di informazione per la sicurezza, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere.
EMENDAMENTO
CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Se ravvisa elementi di reità, informa l'autorità giudiziaria territorialmente competente».
ARTICOLI 35, 36 E 37 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 35, 36 E 37 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 35.
Approvato
(Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.
2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica può, altresì, trasmettere al Parlamento nel corso dell'anno informative o relazioni urgenti.
Art. 36.
Approvato
(Obbligo del segreto)
1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico.
2. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell'articolo 326 del codice penale; se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.
4. Il presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia all'autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto di cui al comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, qualora risulti evidente che la violazione possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il presidente di quest'ultimo ne informa i Presidenti delle Camere.
6. Ricevuta l'informativa di cui al comma 5, il Presidente della Camera cui appartiene il parlamentare interessato nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi di maggioranza e di opposizione.
7. La commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi del regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al Presidente. Qualora la commissione ritenga che vi sia stata violazione del segreto da parte del parlamentare interessato, il Presidente della Camera di appartenenza procede a sostituirlo quale componente del Comitato, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 30, comma 1, dandone previa comunicazione al Presidente dell'altro ramo del Parlamento.
Art. 37.
Approvato con un emendamento
(Organizzazione interna)
1. L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione del Comitato.
3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dall'autorità che li ha formati.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri.
EMENDAMENTI
Ritirato
Al comma 4, al termine del primo periodo, dopo le parole: «di intesa tra loro», aggiungere le seguenti: «in misura congrua alla funzionalità del Comitato medesimo, in relazione ai compiti a esso affidati dalla presente legge».
I RELATORI
Approvato
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «Comitato», inserire le seguenti: «determinate in modo congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate».
Ritirato
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Camera dei Deputati», inserire le seguenti: «per un importo complessivo, determinato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 2007, di un milione di euro». Al secondo periodo le parole: «può avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale». Al terzo periodo sono soppresse le parole: «di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la Sicurezza, né».
ARTICOLO 38 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 38 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 38.
Approvato
(Relazione al Parlamento)
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.
ARTICOLO 39 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo V
DISCIPLINA DEL SEGRETO
Art. 39.
Approvato con un emendamento
(Segreto di Stato)
1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione.
3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.
8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.
10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.
11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale.
EMENDAMENTI
I RELATORI
Approvato
Al comma 7, dopo le parole: «codice di procedura penale,» inserire le parole: «come sostituito dall'articolo 40 della presente legge,».
Ritirato
Al comma 10, sostituire le parole: «previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti» con la parola: «comunque».
CAPRILI, RUSSO SPENA, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI
Ritirato
Al comma 11, sostituire le parole da: «di cui agli articoli» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di cui agli articoli 285, 306, 416, 416-bis, 416-ter, e 422 del codice penale, nonché di cui all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17».
ARTICOLO 40 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 40 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 40.
Approvato con emendamenti
(Tutela del segreto di Stato)
1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.
6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».
2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale».
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.
1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».
4. All'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato»;
b) il comma 3 è abrogato.
5. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge. Il Comitato, se ritiene infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
EMENDAMENTI
CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 202» ivi richiamato, al comma 1, dopo le parole: «pubblico servizio» inserire le parole: «, che non siano indagati o imputati,».
Inammissibile
Al comma 1, sostituire il capoverso 8 dell'articolo 202, ivi richiamato, con il seguente:
«8. Spetta al Parlamento dirimere gli eventuali conflitti di attribuzione sollevati dalla magistratura inquirente in merito all'apposizione del segreto di Stato».
CAPRILI, RUSSO SPENA, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 306, 416, 416-bis, 416-ter, 422, del codice penale, e dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17».
I RELATORI
Approvato
Al comma 2, dopo le parole: «416-bis», inserire la seguente: «, 416-ter».
I RELATORI
Approvato
Al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 202 del codice di procedura penale», inserire le seguenti: «, come sostituito dal comma 1 del presente articolo».
ARTICOLO 41 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 41 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 41.
Approvato con un emendamento
(Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato)
1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, in ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto disposto dall'articolo 202 del codice di procedura penale, se è stato opposto il segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza.
2. L'autorità giudiziaria, se ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, chiede conferma dell'esistenza del segreto di Stato al Presidente del Consiglio dei ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.
6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l'opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
EMENDAMENTI
CAPRILI, RUSSO SPENA, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI
Ritirato
Al comma 1, primo periodo, prima delle parole: «Ai pubblici ufficiali», inserire le seguenti: «Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale,».
I RELATORI
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «codice di procedura penale», inserire le seguenti: «, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 41
Ritirato con la trasformazione del primo periodo del secondo comma nell'odg G41.100
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
«Art. 41-bis.
1. Il segreto è opponibile solo su informazioni contenute in documenti aventi data certa. Si considera documento ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra natura relativa a notizie o materiali concernenti la sicurezza nazionale.
L'atto di opposizione del segreto deve indicare:
a) il livello di segretezza dell'informazione;
b) la data di classificazione;
c) l'indentità dell'autorità di origine;
d) l'ufficio di appartenenza dell'autorità di origine;
e) la data o l'evento di classificazione.
2. Ai documenti classificati devono essere allegate le memorie storiche concernenti gli ordini impartiti dall'Esecutivo ai servizi e le spese riservate sostenute dai medesimi. Le memorie storiche sono classificate allo stesso livello di segretezza dell'informazione cui si riferiscono.
Le informazioni e i documenti classificati degradano dopo sei anni alla classifica inferiore e sono declassificati, comunque, decorsi dieci anni dalla prima classificazione».
ORDINE DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame dell'atto Senato n. 1335,
impegna il Governo a porre in essere le adeguate iniziative affinché ai documenti classificati siano allegate le memorie storiche concernenti gli ordini impartiti dall'Esecutivo ai servizi e le spese riservate sostenute dai medesimi.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 42 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 42 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 42.
Approvato con un emendamento
(Classifiche di segretezza)
1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.
4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica.
6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.
9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
EMENDAMENTO
I RELATORI
Approvato
Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza,», e al secondo periodo, sostituire le seguenti: «Autorità nazionale per la sicurezza», con le altre: «informazione per la sicurezza della Repubblica».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 42
CAPRILI, RUSSO SPENA, BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI
Respinto
Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
( Regolarizzazione degli accordi internazionali)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica il testo degli accordi internazionali, vincolanti per l'Italia, stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione.
2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri, impartisce al Governo le opportune istruzioni per la rinegoziazione o la denunzia degli accordi medesimi, a norma della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112.
3. Qualora non sia possibile procedere alla stipulazione di nuovi accordi internazionali in sostituzione o a modifica di quelli stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione; il Governo ne riferisce al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che può disporre, deliberando a maggioranza, la pubblicazione del testo degli accordi medesimi nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
4. In ogni caso, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, gli accordi internazionali stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, se non sostituiti da nuovi accordi stipulati conformemente alla Costituzione ed alle leggi vigenti».
Ritirato
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis.
1. Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 372-bis. - (Depistaggio). - Il pubblico ufficiale che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da sei a dieci anni».
ARTICOLO 43 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 43 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 43.
Approvato
(Procedura per l'adozione dei regolamenti)
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.
EMENDAMENTO
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Alla Presidenza del Consiglio è istituito, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato per i regolamenti, composto da otto esperti, appartenenti alla pubblica amministrazione nominati in numero di sei dal Governo, uno per ciascun Ministero rappresentato al CIIS, inclusa la stessa Presidenza del Consiglio, e due designati dai Presidenti delle Camere. Di tale Comitato fa parte l'Autorità delegata, ove istituita, ovvero, ove non istituita, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi di sicurezza, che lo presiede. Compito del Comitato è coordinare la redazione dei regolamenti di attuazione della presente legge e garantire l'omogeneità e la organicità degli stessi. Il Comitato cessa il suo mandato entro centottanta giorni dalla sua costituzione».
ARTICOLO 44 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 44.
Approvato
(Abrogazioni)
1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata, salvo quanto previsto al comma 2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge, tranne le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi.
2. Il CESIS, il SISMI e il SISDE continuano ad assolvere i compiti loro affidati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 7, all'articolo 6, comma 10, all'articolo 7, comma 10, all'articolo 21, comma 1, e all'articolo 29, comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore contestualmente.
4. In tutti gli atti aventi forza di legge l'espressione «SISMI» si intende riferita all'AISE, l'espressione «SISDE» si intende riferita all'AISI, l'espressione «CESIS» si intende riferita al DIS, l'espressione «CIIS» si intende riferita al CISR, i richiami al Comitato parlamentare di controllo devono intendersi riferiti al Comitato di cui all'articolo 30 della presente legge.
EMENDAMENTO
Precluso dalla reiezione dell'em. 4.1
Al comma 4 sostituire le parole: «DIS» con le seguenti: «Unità Centrale».
ARTICOLO 45 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 45.
Approvato con un emendamento
(Disposizioni transitorie)
1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, costituito nella XV legislatura è integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della presente legge. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
2. Anche in sede di prima applicazione, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tale fine, nell'unità previsionale di base di cui al comma 1 dell'articolo 29 confluiscono gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
EMENDAMENTO
CASSON, D'AMBROSIO, BULGARELLI, DI LELLO FINUOLI, SALVI, VILLECCO CALIPARI
Approvato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le norme di cui all'articolo 28 si applicano alle acquisizioni probatorie successive all'entrata in vigore della presente legge».
ARTICOLO 46 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 46 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 46.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .