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Legislatura 15ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 078 del 21/11/2006


DOCUMENTO

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2005 (Doc. LXXXVII, n. 1)

ARTICOLI, EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1014

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 12.

ACCANTONATO

(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 1º DICEMBRE 2005, RECANTE NORME MINIME PER LE PROCEDURE APPLICATE NEGLI STATI MEMBRI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA REVOCA DELLO STATUS DI RIFUGIATO)

    1. NELLA PREDISPOSIZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO PER L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 1º DICEMBRE 2005, RECANTE NORME MINIME PER LE PROCEDURE APPLICATE NEGLI STATI MEMBRI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA REVOCA DELLO STATUS DI RIFUGIATO, IL GOVERNO È TENUTO A SEGUIRE, OLTRE AI PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, ANCHE IL SEGUENTE:

        A) NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE ASILO SIA CITTADINO DI UN PAESE TERZO SICURO, OVVERO, SE APOLIDE, VI ABBIA IN PRECEDENZA SOGGIORNATO ABITUALMENTE, OVVERO PROVENGA DA UN PAESE DI ORIGINE SICURO, PREVEDERE CHE LA DOMANDA DI ASILO È DICHIARATA INFONDATA, SALVO CHE SIANO INVOCATI GRAVI MOTIVI PER NON RITENERE SICURO QUEL PAESE NELLE CIRCOSTANZE SPECIFICHE IN CUI SI TROVA IL RICHIEDENTE.

EMENDAMENTO 12.4 E SEGUENTI

12.4

STIFFONI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «anche il seguente» fino a fine articolo con le seguenti: «i principi che animano la disciplina italiana in materia di emigrazione attualmente in vigore».

12.11

STIFFONI

Inammissibile

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.12

STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, salvo» a: «richiedente».

12.13

STIFFONI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente» con le seguenti: «in base a considerazioni internazionalmente riconosciute».

12.14 (testo 3)

V. testo 4

SILVESTRI

Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti perseguiti nel paese d’origine o di provenienza e non costituenti reato per l’ordinamento italiano».

12.14 (testo 4)

SILVESTRI

Accantonato

Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti riferiti al richiedente e che risultano perseguiti nel paese d’origine o di provenienza e non costituenti reato per l’ordinamento italiano».

12.15

ALLOCCA, TURIGLIATTO, BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, VANO, MARTONE, DEL ROIO

Accantonato

Al comma 1 dopo la lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti:

        «a-bis) precisare che la nozione di ordine pubblico di cui al considerando n.12 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 10 dicembre 2005, non comprende l’ipotesi di condanna non definitiva, né quella di condanna, ancorché irrevocabile, per contravvenzioni o per delitti diversi da quelli di cui agli articoli 380, 381, 384, del codice di procedura penale;

        «a-ter) prevedere che, per quanto riguarda gli onorari dei difensori dei richiedenti e le altre spese relative alla prestazione di assistenza e/o rappresentanza legali gratuite, il trattamento concesso ai richiedenti non sia meno favorevole di quello di norma concesso ai cittadini italiani, ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

        «a-quater) prevedere che le norme in materia di arresto di cui all’articolo 18 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 10 dicembre 2005, si estendono all’arresto obbligatorio in flagranza di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale, all’arresto facoltativo in flagranza di cui all’articolo 381 ed al fermo di indiziato di delitto di cui all’articolo 384 del medesimo codice».

ARTICOLI 13, 14 E 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 13, 14 E 15 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 13.

Approvato

(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di diritti acquisiti per l’esercizio della professione di odontoiatra)

    1. All’articolo 19, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        «b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all’attività di cui all’articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell’attestato».

    2. All’articolo 20, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        «b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994».

Art. 14.

Approvato

(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari)

    1. L’articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, è sostituito dal seguente:

    «Art. 3. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che vìola l’obbligo di identificazione e di classificazione di cui all’articolo 1, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

    2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

    3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

    4. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, quale definito all’articolo 1, comma 1, che effettua le operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalità difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità, rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, supera la percentuale del 5 per cento.

    5. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, è abrogato.

    2. Dopo l’articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

    «Art. 3-bis. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione automatizzata). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che, in assenza della licenza di cui all’articolo 3, paragrafo 1-bis, del regolamento (CEE) n. 344/91, della Commissione, del 13 febbraio 1991, utilizza tecniche di classificazione automatizzata è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 36.000. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione è soggetto il titolare dello stabilimento che modifica le specifiche delle tecniche di classificazione, in assenza dell’approvazione delle autorità competenti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1-quater, del citato regolamento (CEE) n. 344/91.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 2-bis, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

    3. Il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni sulla identificazione delle categorie delle carcasse, ovvero sulla redazione dei rapporti di controllo, di cui all’articolo 3, paragrafo 1-ter, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

    4. Qualora nel corso dei controlli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e successive modificazioni, venga rilevato che il livello di precisione della macchina classificatrice sia inferiore a quello ottenuto nel corso della prova di certificazione, il titolare dello stabilimento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

    Art. 3-ter. - (Disposizioni finali). – 1. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell’illecito di cui all’articolo 3, comma 4, della presente legge, accertata con provvedimento esecutivo, il tecnico classificatore vìola nuovamente la medesima norma, l’organo competente al rilascio della licenza, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo la gravità della violazione, sospende o revoca l’abilitazione.

    2. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell’illecito di cui all’articolo 3-bis, comma 4, accertata con provvedimento esecutivo, il titolare dello stabilimento vìola nuovamente la medesima norma, l’organo competente al rilascio della licenza, di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91, della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, secondo la gravità della violazione, sospende per un tempo determinato ovvero revoca la licenza.

    3. Fino all’individuazione dell’organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui agli articoli 3 e 3-bis sono irrogate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298.

    4. Ai fini degli accertamenti e delle procedure di cui al comma 3 e per quanto non previsto dalla presente legge, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

Art. 15.

(Modifica all’articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE, in materia di immissione sul mercato di biocidi)

    1. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è sostituito dal seguente:

    «3. Non è consentito il rilascio dell’autorizzazione all’immissione sul mercato per l’impiego da parte del pubblico di un biocida classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, come ’’tossico’’ o ’’molto tossico’’, ’’cancerogeno di categoria 1 o 2’’, ’’mutageno di categoria 1 o 2’’ o ’’tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2’’, fermo restando che per l’impiego professionale ed industriale l’autorizzazione all’immissione sul mercato può essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso».

EMENDAMENTO

15.1

SILVESTRI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, fermo restando» fino alla fine del comma.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15

15.0.2

SILVESTRI, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PALERMI, DONATI, PELLEGATTA, BULGARELLI, COSSUTTA, RIPAMONTI, ROSSI FERNANDO, TIBALDI

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 15.0.3 e 15.0.4 (testo 3) nell'odg G15.100

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifica al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità»)

        1. Ai fini della corretta applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, i commi 1, 3 e 4 dell’articolo 17 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono soppressi.

        2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di cui alla citata direttiva 2001/77/CE, assicurandone l’esclusiva destinazione alle fonti energetiche rinnovabili di cui all’articolo 2 della medesima direttiva 2001/77/CE».

15.0.3

SODANO, ALLOCCA, TURIGLIATTO

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 15.0.2 e 15.0.4 (testo 3) nell'odg G15.100

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità)

        1. Ai fini della corretta applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di cui alla citata direttiva sono concedibili esclusivamente per la produzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall’articolo 2 della medesima direttiva».

15.0.4 (testo 3)

SODANO, FERRANTE, DE PETRIS, PIGLIONICA, RONCHI, BELLINI, MOLINARI, BRUNO, CONFALONIERI, BARBATO, ROSSI PAOLO, BANTI, DONATI, RUBINATO, BOSONE, MONGIELLO, IOVENE, BRUTTI PAOLO, ROSSA, BARBIERI

Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 15.0.2 e 15.0.3 nell'odg G15.100

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili secondo la corretta definizione della direttiva europea 2001/77/CE)

        Dalla entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici sono concedibili esclusivamente per la produzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall’articolo 2 della Direttiva Europea 2001/77/CE. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi per gli impianti già realizzati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, ai sensi della previgente disciplina».

ORDINE DEL GIORNO

G15.100 (già emm. 15.0.2, 15.0.3 e 15.0.4, TESTO 3) (TESTO 2)

SODANO, DE PETRIS, FERRANTE, RUBINATO

Non posto in votazione (*)

II Senato,

considerato che:

- la promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità, come illustrato nel Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili, nonché una misura necessaria per conformarsi al protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

- ai fini di una corretta applicazione della direttiva 2001/77/CE (relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) occorre sopprimere la concessione dei certificati verdi all'energia ricavata dalla frazione non biodegradabile dei rifiuti prevista dal decreto legislativo n. 387 del 2003, attuativo della direttiva 2001/77/CE di cui sopra;

- nell'allegato alla direttiva 2001/77/CE era stata inserita una nota che consentiva all'Italia di considerare anche la quota non biodegradabile dei rifiuti, al fine di raggiungere l'obiettivo nazionale di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (25 per cento nel 2010);

- il decreto legislativo n. 387 del 2003 prevede al suo articolo 17, 1° comma che siano ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti;

- tale previsione si pone in contrasto con l'impostazione complessiva comunitaria ed in particolare con la stessa direttiva 2001/77/CE che il decreto legislativo n. 387 del 2003 dovrebbe attuare, dato che essa all'articolo 2, comma 2, definisce la biomassa come la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

- l'Italia non può utilizzare i rifiuti non biodegradabili tra le fonti energetiche rinnovabili, né tantomeno può incentivarne l'utilizzo perché questo ostacolerebbe il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle normative comunitarie in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché degli impegni presi con la ratifica del protocollo di Kyoto;

- la stessa direttiva 2001/77/CE al considerando n. 8, prevede che nel contesto di un futuro sistema di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili non bisognerebbe promuovere l'incenerimento dei rifiuti urbani non separati,

impegna il Governo:

- a recepire fedelmente la direttiva 2001/77/CE (relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), in particolare il suo articolo 2;

- a concedere i finanziamenti e gli incentivi pubblici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 387 del 2003 esclusivamente alla produzione di elettricità attraverso fonti energetiche rinnovabili, soltanto per la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani;

- a segnare una netta differenza con la cattiva gestione politica precedente, che non ha tenuto conto dei costi economici ed ambientali inerenti all'utilizzo dei rifiuti non biodegradabili come energie rinnovabili.

________________

(*) Accolto dal Governo con la soppressione, in fine, del seguente capoverso: «- a verificare le rispondenze degli impianti autorizzati alle direttive correttamente recepite\\WQ/

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