MANZIONE, relatore. Signor Presidente, dopo questa illustrazione molto partecipata, il relatore vuole ancora una volta premettere che, rispetto a provvedimenti come questi, non esistono relatori di maggioranza o di opposizione rispetto alle composizioni canoniche.
Il relatore cercherà di orientarsi nell'indicazione dei pareri sulla base del dibattito che si è svolto ieri in Commissione e del dibattito che si è svolto fin qui in Aula.
Capisco che qualcuno possa provare fastidio, ma io non considero mai un adempimento lo svolgimento di una funzione delicata e importante come quella parlamentare; quindi, chi non vuole ascoltare può tranquillamente allontanarsi.
Il parere del relatore è contrario su tutti gli emendamenti, tranne su tre tipologie di emendamenti, per i quali si rimette all'Assemblea
La prima tipologia di emendamenti - poi, Presidente, li indicherò per numero d'ordine, così che sarà più semplice proseguire nel nostro lavoro - attiene al limite temporale di applicazione dell'indulto. Molti colleghi hanno riconosciuto, ripetendo un'affermazione che il relatore aveva fatto ieri in Commissione e stamattina in Aula, che normalmente i provvedimenti d'indulto vengono concessi per pene fino a due anni. Rispetto agli emendamenti che abbattono l'applicazione dell'indulto da tre a due anni, il relatore si rimette all'Assemblea.
La seconda tipologia di emendamenti è relativa all'abbattimento della pena pecuniaria; il relatore ed altri colleghi hanno evidenziato come sia anomalo, nel momento in cui si interviene con un provvedimento come questo, per deflazionare le carceri, per risolvere il problema del loro sovraffollamento, prevedere l'indulto anche per le sanzioni pecuniarie; sarebbe un'anomalia che, come in altro caso, sottopongo alla valutazione libera dell'Aula.
In questo caso, signor Presidente, non c'è nessun emendamento che sopprima l'indulto per quanto riguarda le pene pecuniarie; per questo motivo, il relatore sottoporrà all'Assemblea la valutazione sugli emendamenti che abbattono la pena pecuniaria da 10.000 euro a 1.000 euro.
La terza tipologia di emendamenti per i quali il relatore si rimette all'Assemblea riguarda le esclusioni dall'applicazione dell'indulto; il relatore, come altri colleghi intervenuti in Assemblea, riscontra l'anomalia dell'esclusione dell'articolo 416-ter fra le figure alle quali applicare o meno l'indulto.
Abbiamo già svolto questo ragionamento in maniera concreta, ricordando all'Assemblea come la previsione sottoposta al nostro esame per l'approvazione escluda già una parte dell'articolo 416 e l'articolo 416-bis, mentre non consideri l'esclusione dell'articolo 416-ter.
Signor Presidente, mi permetto di rappresentare all'Assemblea, rispetto alle considerazioni fatte da alcuni colleghi, che ho ascoltato con grande attenzione, che la previsione contenuta nell'articolo 416-ter era in qualche modo già ricompresa in alcune delle previsioni dell'articolo 416-bis. Non starò a ricordare ai colleghi che c'è una giurisprudenza pacifica che prevede che l'articolo 416-ter sia una figura autonoma di reato; la giurisprudenza la ho a disposizione, ma non la enuncio, per i colleghi che ne vogliano in qualche modo approfittare. Il rinvio che fa l'articolo 416-ter all'articolo 416-bis è solo quoad poenam; quindi, un'astratta, autonoma figura di reato, ma previsione di richiamo all'articolo 416-bis per la quantificazione della pena. Il problema, signor Presidente, è quello di ricomprendervi una categoria di reati nei quali sicuramente merita di essere incluso l'articolo 416-ter (che è il voto di scambio mafioso come rubrica semplificata, per intenderci).
Mi rimetto all'Assemblea sugli emendamenti 1.37, 1.3700, 1. 3701, 1.3702, 1.3703, 1.38 e 1.39, relativi all'abbattimento della quantificazione dell'indulto a pene fino a due anni dai tre che erano (chiedendo agli Uffici preposti di seguirmi se dovesse sfuggirmene qualcuno, poiché non voglio assolutamente che vi sia faziosità nella loro individuazione).
Per quanto riguarda la seconda tipologia di emendamenti, che abbatte l'applicazione dell'indulto anche alla sanzione pecuniaria, abbiamo detto che viene utilizzato come parametro l'abbattimento da 10.000 a 1.000 perché non è prevista la soppressione, mi rimetto all'Assemblea sugli emendamenti 1.63, 1.630, 1.631, 1.632 e 1.633, nonché sull'emendamento 1.77, presentato dal senatore Castelli, che contiene la stessa previsione, anche se con termini diversi, il parere del relatore è uniforme.
Circa la terza tipologia, relativa al 416-ter, mi rimetto all'Assemblea sugli emendamenti 1.257, 1.4003, 1.259, 1.2590, 1.2591, 1.2592 e 1.2593.
Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.