SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIV LEGISLATURA ------
963a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 1° MARZO 2006
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del presidente PERA
e del vice presidente SALVI
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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 964 del 7 marzo 2006
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.
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RESOCONTO SOMMARIO
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
La seduta inizia alle ore 9,31.
Il Senato approva il processo verbale della seduta del 15 febbraio 2006.
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.
Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
(3723-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonchè in materia di fiscalità d'impresa (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)
PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Ricorda altresì che nella seduta di ieri ha avuto luogo la discussione generale.
RUVOLO, relatore. Chiede la sospensione della seduta in attesa che pervenga il parere della Commissione bilancio.
PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, sospende pertanto la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 10,42.
Presidenza del presidente PERA
Sulla tutela dei contrassegni di lista
TURRONI (Verdi-Un). La decisione del Ministero dell'interno di ammettere il simbolo dei Verdi-Verdi alla prossima consultazione elettorale appare di inaudita gravità, considerato che si tratta di un espediente truffaldino posta in essere da Forza Italia per creare confusione nell'elettorato nell'intento di racimolare il maggior numero di voti possibile. Peraltro, vengono disattese le rassicurazioni fornite dall'Esecutivo in sede di discussione della legge elettorale allorché la sua parte politica aveva chiesto al Governo di esercitare con rigore il previsto compito di tutela dei simboli. Tale richiesta era volta ad evitare quanto accaduto nelle elezioni per il Parlamento europeo allorché quella medesima lista fu autorizzata a presentarsi, addirittura senza le previste sottoscrizioni, fatto giudicato allora un imbroglio dallo stesso senatore Malan, relatore sul disegno di legge relativo alle elezioni al Parlamento europeo. (Applausi della senatrice De Petris).
PRESIDENTE. Prende atto delle critiche manifestate.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723-B
RUVOLO, relatore. Il provvedimento è stato arricchito dalle misure volte a fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo a conferma della tempestività dell'azione del Governo al riguardo. Grande rilievo assumono altresì le norme in materia di previdenza agricola e di sostegno ai settori della pesca e bieticolo-saccarifero. (Applausi dal Gruppo FI e dai banchi del Governo).
ALEMANNO, ministro delle politiche agricole e forestali. Stante le modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'iter parlamentare anche grazie ai contributi dell'opposizione invita ad esprimere un voto unanime a favore dello stesso.
PACE, segretario. Dà lettura del parere della Commissione bilancio sul disegno di legge. (v. Resoconto stenografico).
MORANDO (DS-U). Segnala l'inaudita e pericolosa novità rappresentata dalla norma introdotta alla Camera che rinvia l'entrata in vigore delle norme in materia di condono previdenziale alla preventiva verifica da parte della Commissione europea dell'assenza di un impatto negativo sulla dinamica dei conti pubblici. Di fatto si disattendono le aspettative del settore agricolo ponendo la decisione in capo ad Eurostat. Si apre con ciò la strada a norme analoghe che deresponsabilizzano il Governo, colpevole nel caso in oggetto di non aver condotto un preventivo confronto in sede europea immaginando un parere negativo sulle norme. Infatti, l'operazione di cartolarizzazione dei crediti INPS che sottende al condono previdenziale, per le modalità con cui si configura, si traduce in un aumento del volume globale del debito inaccettabile in sede europea. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Rnp e del senatore Michelini).
PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno.
RUVOLO, relatore. Ritiene che gli ordini del giorno G100 e G101 possano essere accolti come raccomandazione.
ALEMANNO, ministro delle politiche agricole e forestali. Accoglie gli ordini del giorno come raccomandazione.
PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.
DE PETRIS (Verdi-Un). La sua parte politica manifesta forti preoccupazioni per gli effetti della norma di carattere elettoralistico che in tema di attuazione del concordato previdenziale rinvia ogni decisione alla sede europea, così coprendo le incapacità proprie del Governo. Insoddisfacente appaiono altresì gli interventi per tamponare la crisi del settore avicolo. Ciò nonostante, per senso di responsabilità conferma il voto di astensione sul provvedimento.
BONGIORNO (AN). Il provvedimento non ha carattere elettoralistico perché corona l'impegno profuso nell'arco di un'intera legislatura per avviare a soluzione uno dei più gravi problemi del comparto agricolo. Sebbene la verifica europea del concordato previdenziale comporti un rischio per l'applicazione della normativa, la delicata questione del rapporto tra interesse nazionale e politiche di coordinamento comunitario merita di essere affrontata in altra sede. (Applausi dal Gruppo AN).
PIATTI (DS-U). Il Gruppo si asterrà nella votazione finale di un provvedimento che destina finanziamenti, sia pure insufficienti, ai settori dell'agricoltura e della pesca, istituisce l'indennità di disoccupazione e riduce il costo del lavoro. Il grave limite del decreto-legge e il suo carattere propagandistico derivano dalla verifica statistica in ordine alla mancanza di conseguenze negative per la dinamica dei conti pubblici della rateizzazione dei contributi agricoli pregressi, mentre un'istruttoria preventiva avrebbe consentito di superare il vincolo europeo di stabilità. (Applausi dal Gruppo DS-U).
AGONI (LP). Dichiarando voto favorevole al provvedimento nel quale è riuscita a introdurre misure concernenti le quote latte, la Lega Nord sottolinea la necessità di distinguere l'agricoltura dall'agroindustria e di istituire un nuovo marchio del made in Italy riguardante le materie prime, al fine di evitare che una produzione di qualità, rispettosa di determinati standard di sicurezza sanitaria e sociale, subisca le conseguenze negative della globalizzazione. (Applausi dal Gruppo LP).
AZZOLLINI (FI). Annunciando il voto favorevole di Forza Italia, si sofferma sulle disposizioni in materia di previdenza agricola per evidenziare la rigorosa soluzione al problema delle cartolarizzazioni dei contributi già realizzate e l'assenza di riflessi negativi sulla finanza pubblica, garantita dalla verifica statistica europea e dall'aumentato importo di versamento della prima rata. A salvaguardia dell'INPS, il meccanismo di sostituzione ha natura consensuale, è conforme alle clausole contrattuali e riguarda crediti di pari valore commerciale. All'Esecutivo non può essere addebitato un intervento tardivo perché non esiste una consolidata giurisprudenza europea in materia di cartolarizzazioni di diversa natura e la normativa non è un mero manifesto programmatico perché il provvedimento gode di ampia copertura finanziaria e sussiste la possibilità di una soluzione concordata tra il Governo italiano e la Commissione europea. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).
DETTORI (Mar-DL-U). Il provvedimento in esame non offre ai comparti agricolo e della pesca soluzioni dignitose rispetto all'attuale grave stato di crisi. Nell'assicurare l'impegno della Margherita e un'adeguata considerazione dei problemi dei lavoratori agricoli, annuncia il voto di astensione del Gruppo. (Applausi del senatore Petrini).
Il Senato approva il disegno di legge n. 3723-B composto del solo articolo 1. (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC. Congratulazioni al ministro Alemanno).
Discussione e rinvio in Commissione del disegno di legge:
(2545) Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Mereu ed altri; Cè ed altri; Di Teodoro; e di un disegno di legge d'iniziativa governativa) (Relazione orale)
FALCIER, relatore. Chiede che il testo della relazione venga allegato ai Resoconti della seduta odierna. (v. Allegato B).
BUDIN, relatore. Formula analoga richiesta per il testo della sua relazione (v. Allegato B), ricordando che il recepimento della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è condizione posta dal Consiglio d'Europa per l'adesione di nuovi Paesi membri e che l'Italia, prima ancora di procedere alla ratifica, ha dato esecuzione alla Carta stessa con la legge n. 482 del 1999.
STIFFONI (LP). Avanza una questione sospensiva, chiedendo il rinvio del testo in Commissione. Nel ricordare che la Carta è stata firmata a Strasburgo 14 anni fa e che un breve rinvio appare ininfluente, sottolinea l'assenza fra quelle tutelate della lingua veneta, riconosciuta con legge costituzionale dello Stato dall'articolo 2 dello Statuto regionale.
La proposta, votata per alzata di mano, viene respinta. Su richiesta del senatore TIRELLI (LP), il Presidente procede alla controprova mediante procedimento elettronico: la proposta del senatore Stiffoni risulta approvata.
PRESIDENTE. Rinvia pertanto il disegno di legge n. 2545 in Commissione.
Presidenza del vice presidente SALVI
Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma
Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si è dichiarata a maggioranza a favore della costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Roma sulla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 30 giugno 2004, ha dichiarato il fatto oggetto di un procedimento penale nei confronti del senatore Castelli insindacabile ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in quanto concernente opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Il Senato approva le conclusioni della Giunta, autorizzando la Presidenza a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.
Per fatto personale
MALAN (FI). In relazione a quanto sostenuto dal senatore Turroni sulla ammissione di un contrassegno elettorale, esclude di aver mai parlato di imbroglio a proposito della presentazione delle cosiddette liste civetta, utilizzate da entrambe le coalizioni nel precedente sistema elettorale per sfruttare al meglio il meccanismo dello scorporo. Per quanto riguarda la giusta esigenza di riconoscibilità e distinguibilità dei simboli elettorali, confida nella attenta vigilanza del Ministero dell'interno.
Presidenza del presidente PERA
DE PETRIS (Verdi-Un). Ribadisce la gravità della decisione del Ministero dell'interno, che ha dichiarato ammissibile il simbolo dei Verdi-Verdi, oggetto di numerosi ricorsi stante l'evidente finalità di confondere gli elettori e sottrarre voti ai Verdi. L'atteggiamento del Viminale, oltre a non apparire super partes, deriva da una disattenta interpretazione della legge elettorale e costituisce una violazione delle regole poste a tutela dell'ordinato svolgimento delle prossime consultazioni. (Applausi dal Gruppo Verdi-Un e del senatore Petrini).
PRESIDENTE. Non essendovi altri punti all'ordine del giorno, dà annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (v. Allegato B). A conclusione dei lavori dell'Assemblea, informa della predisposizione da parte degli Uffici di un volume che riassume l'andamento delle attività parlamentari nel corso della legislatura e ringrazia i Vice Presidenti, i senatori Questori, i membri del Consiglio di Presidenza e tutti i senatori per l'impegno profuso, nonché l'Amministrazione del Senato - a cui rivolge parole di sincero apprezzamento - per la preziosa collaborazione fornita ed il lavoro svolto nel corso della legislatura. Formula infine gli auguri ai senatori per la prossima campagna elettorale. (Generali applausi).
Il Senato sarà convocato a domicilio.
La seduta termina alle ore 11,59.
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).
Si dia lettura del processo verbale.
PACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 15 febbraio.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,37).
Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
(3723-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,37)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3723-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.
Ricordo altresì che nella seduta di ieri ha avuto luogo la discussione generale.
Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Ruvolo.
RUVOLO, relatore. Signor Presidente, intervengo per chiederle un'ora di sospensione dei lavori, in attesa che la Commissione bilancio esprima il parere sul provvedimento.
PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, colleghi, sospendiamo i nostri lavori fino alle ore 10,38.
(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 10,42).
Presidenza del presidente PERA
Sulla tutela dei contrassegni di lista
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, intervengo su una questione delicata che riguarda il Parlamento, la legge elettorale, le forze politiche.
Nella seduta del 5 dicembre 2005, quando discutevamo la legge elettorale, il mio Gruppo (mi rivolgo al Vice Presidente del Gruppo di Forza Italia in modo particolare) presentò un ordine del giorno che riguardava la tutela dei simboli. Ebbene, il sottosegretario D'Alì, presente in quella circostanza, ebbe a dire (stia attento, senatore Malan, perché questo è un altro imbroglio sui Verdi Verdi): «L'ordine del giorno G1.250 è estremamente articolato rispetto al principio che vuole affermare, e quindi vincola eccessivamente il Governo; è accoglibile come raccomandazione, anche se mi riservo di valutarlo in sede regolamentare».
Successivamente, io, signor Presidente, ripresi la parola dicendo: «Allora, vorrei ricordare al Sottosegretario, pregandolo di riflettere un attimo sull'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione, che è proprio competenza del Governo e del Ministero dell'interno raccogliere i simboli che vengono depositati ed è lo stesso ufficio del Ministero dell'interno che, eventualmente, attesta la regolarità dell'avvenuto deposito, oppure, qualora il simbolo e il contrassegno non siano conformi alle norme di cui all'articolo 14, il Ministero invita a depositarne un altro.
Dato che questo è un compito specifico del Governo, magari il nostro ordine del giorno sarà eccessivamente dettagliato, però invito il rappresentante del Governo a suggerirci eventualmente una modifica in modo tale da garantire la tutela reale dei simboli che vengono presentati».
Il sottosegretario D'Alì di nuovo, riprendendo la parola, disse quanto segue: «Signor Presidente, il parere del Governo è che la legge sia già abbastanza dettagliata e che in ogni caso è interesse dell'Esecutivo assicurare la minore confusione possibile nello svolgimento delle operazioni elettorali. Sarà certamente cura del Governo utilizzare i poteri regolamentari cui faceva riferimento il senatore Turroni, ma il suo ordine del giorno, a mio giudizio, è eccessivamente dettagliato in confronto ai dettagli già chiari della legge e al principio generale a cui noi ci rifacciamo. Quindi, l'accoglierlo come raccomandazione mi sembra significhi ragionare più o meno sulla stessa lunghezza d'onda, senatore Turroni».
A quel punto, signor Presidente, avendo ottenuto io ampie rassicurazioni da parte del rappresentante del Governo, ho ritirato, dichiarandomi soddisfatto, l'ordine del giorno presentato dal presidente del mio Gruppo, senatore Boco.
Ebbene, ieri, puntualmente, si è verificato quello che temevamo: Forza Italia ha depositato nuovamente quell'imbroglio del simbolo dei Verdi Verdi e il Governo ha evitato, signor Presidente, di rispettare gli impegni assunti in questa Aula, tesi a rispettare l'articolo 14 della legge. Per noi è un danno gravissimo. Cosa avrebbe detto la medesima Forza Italia se noi avessimo presentato un simbolo con su scritto "Forza Forza Italia"? Ma noi non siamo degli imbroglioni come qualcun altro e mi dispiace che il Governo, invece di tutelare le forze politiche presenti in Parlamento che fanno battaglie politiche e così via, si metta ad usare questi espedienti per consentire ad altri di rubarci dei voti, dal momento che essi non sono presenti da alcuna parte sulla scena elettorale.
Lo sa bene il senatore Malan, che era il relatore di quella legge quando ci occupammo delle elezioni europee: attraverso di essa (con un imbroglio anche in quella circostanza) venne consentito ai medesimi Verdi Verdi, grazie al simbolo dello scorporo, di presentarsi in tutta Italia senza raccogliere le firme. Fu lo stesso senatore Malan, così come il Presidente della Commissione, a riconoscere che in quella circostanza si era trattato di un imbroglio. Ed è per questo che noi presentammo quell'ordine del giorno, richiamando il Governo alle sue responsabilità.
Oggi ci accorgiamo che quelle non erano parole scritte in aria, ma facevano parte di un disegno unico che da allora (dalle elezioni europee) arriva ad oggi, per far sì che nelle schede elettorali siano presenti formazioni politiche fantasma che hanno il solo compito di portare via voti ad altri.
Mi dispiace che il Governo, invece di esercitare il suo ruolo, il suo dovere, il suo compito (così come scritto anche negli ordini del giorno accolti, comunque come raccomandazione, ma a cui la legge aveva fatto chiaro riferimento per espressione diretta del sottosegretario D'Alì) sia venuto meno a questi impegni fondamentali tesi a tutelare le forze politiche al momento delle elezioni.
Non posso far altro che dire che qui, in questo Parlamento, ci sono forze politiche corrette, ma anche altre che usano costantemente l'imbroglio e la macchinazione per impedire il corretto svolgimento delle elezioni e queste forze politiche (lo dico al senatore Malan) lo fanno in modo da creare un problema grave, ripetuto, costante e coerente perché, come abbiamo detto più volte, si tratta di imbroglioni: questa è la loro vera qualifica. Il Viminale ha assecondato questo gioco sporco, questa vera e propria vergogna, questo furto che avverrà nei confronti dei voti che i cittadini vorranno esprimere per i Verdi. Questo è il modo con cui voi intendete il confronto elettorale e la democrazia, la modalità con cui intendete esercitare, attraverso il Viminale e il Governo, quel ruolo di garanzia che dovrebbe essere riservato a tutti i cittadini.
Per questo, signor Presidente, le chiediamo di invitare il Governo a rispettare gli impegni che ha assunto in quest'Aula e di farci comprendere cosa voglia fare proprio al fine di evitare che questo imbroglio sia portato ad ulteriori conseguenze, visto che in quest'Aula (e non da altre parti) il medesimo Governo, per bocca del sottosegretario D'Alì, si era impegnato a rispettare i simboli e quanto era previsto all'articolo 14 della legge elettorale. (Applausi della senatrice De Petris).
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Turroni, prendiamo atto di quanto ha detto.
MALAN (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, le preannuncio che intendo intervenire, al termine della seduta, per fatto personale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3723-B (ore 10,50)
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.
RUVOLO, relatore. Signor Presidente, intervengo brevemente per consentire la conclusione di questo importante provvedimento per il settore dell'agricoltura, della pesca e del sistema agroalimentare. È chiaro che in questi giorni c'è stata una novità, ossia il problema dell'influenza aviaria, intervenuto proprio nel momento in cui stava per concludersi l'iter di questo provvedimento; pertanto il Governo opportunamente ha inserito all'interno del decreto una serie di misure e di provvidenze a favore del settore avicolo.
I colleghi che mi hanno preceduto in discussione generale certamente hanno puntualizzato alcuni aspetti, ma non condivido quanto è stato detto, cioè che il Governo ha fatto poco ed è stato scarsamente sensibile rispetto a queste problematiche. Posso affermare tranquillamente che il Governo ha compiuto il massimo sforzo per reperire una serie di provvidenze a favore di questo comparto, la cui situazione ancora oggi, anche in queste ore, va sempre più appesantendosi.
Questa sensibilità il Governo l'ha dimostrata mettendo a disposizione strumenti e risorse finanziarie per dare risposte concrete e immediate al comparto. E' stato quindi compiuto con questo provvedimento un lavoro che oserei definire straordinario e storico, che ingloba tutto il sistema della previdenza agricola e che intende dare risposte anche al settore della pesca ed al mondo bieticolo-saccarifero.
Per noi quindi sarebbe una grande soddisfazione se l'Assemblea esprimesse un voto positivo su questo provvedimento. Ringrazio il Governo, ringrazio la Commissione agricoltura, ringrazio la Commissione bilancio per aver con sensibilità svolto il proprio compito affinché questo provvedimento potesse essere portato a compimento. (Applausi dal Gruppo FI e dai banchi del Governo).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
ALEMANNO, ministro delle politiche agricole e forestali. Signor Presidente, onorevoli senatori, concordo con il relatore sull'importanza di questo provvedimento, che si è via via arricchito di importanti apporti, l'ultimo dei quali è stato l'intervento a sostegno delle imprese messe in crisi dall'emergenza dell'influenza aviaria.
Il mio invito è a tutti i Gruppi del Senato, per un voto unanime su questo decreto, un riconoscimento perché il percorso che ha portato alla formazione di questa legge di conversione ha visto un apporto, sia alla Camera che al Senato, tale da recepire tutti i suggerimenti positivi di ogni Gruppo parlamentare.
Questo è un dato importante, perché si tratta di un provvedimento largamente atteso dal mondo dell'agricoltura e dal mondo della pesca. Ecco perché, nel riconoscimento del ruolo svolto dall'opposizione, c'è da parte mia la richiesta di un voto unanime che sostenga questo decreto anche nel percorso definitivo di approvazione e di promulgazione sulla Gazzetta Ufficiale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione sul disegno di legge in esame.
PACE, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
- nel presupposto che gli oneri di cui all'articolo 01, comma 17, a decorrere dall'anno 2009, pari a 103 milioni di euro siano coperti quanto a 54 milioni di euro dalle maggiori entrate di natura permanente derivanti dai commi 2 e 8 del medesimo articolo e quanto a 49 milioni di euro da quota parte delle maggiori entrate di natura permanente derivanti dai commi da 10 a 13 del citato articolo 01, pari complessivamente a 137 milioni di euro, non utilizzate per la copertura dell'articolo 01, comma 19, come indicato dall'articolo 1, comma 7;
- nel presupposto che non derivino effetti finanziari dal comma 7 dell'articolo 1-bis (che novella il comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 202 del 2005), avendo carattere infra annuale la sospensione fino al 31 ottobre 2006, ivi disposta, dei termini relativi ai versamenti tributari e contributivi per gli operatori del settore delle carni avicole, che si dia luogo al successivo recupero delle somme non corrisposte;
- nel presupposto che le risorse, di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005, da destinare al successivo comma 15 del medesimo articolo 1-bis, siano ancora disponibili;
- nel presupposto del carattere straordinario delle misure dirette a fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo di cui all'articolo 1-bis, comma 8, nel cui ambito gli interventi coperti a valere della quota di conto capitale delle risorse di cui al comma 14 risultano di natura corrispondente, riguardando tra l'altro programmi di investimenti, nonché nel presupposto della comprimibilità dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera a) del predetto comma 14;
- nel presupposto che non derivino effetti finanziari dalle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 1-bis, in quanto il nuovo regime dell'indennità di cui alla legge n. 218 del 1988, non determina un'estensione della platea degli aventi diritto;
esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta».
MORANDO (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO (DS-U). Signor Presidente, desidero segnalare che durante l'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati è stato inserito l'articolo 01, con un comma 6 che recita testualmente: «Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5» (relative al condono previdenziale agricolo) «entrano in vigore previa emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sul presupposto di una positiva e concorde verifica, sul piano statistico, con la Commissione europea, sull'assenza di un loro impatto negativo sulla dinamica dei conti pubblici, come definita nel Programma di stabilità italiano». Ebbene, occorre prestare molta attenzione perché si tratta di un'innovazione nella procedura legislativa e nel contenuto delle leggi italiane assoluta. Non esiste nessun precedente di una norma di questo genere.
In sostanza, in tale comma sta scritto: noi, Parlamento italiano, abbiamo approvato il condono previdenziale, ma se il direttore di Eurostat, cioè un funzionario, non dirà che questa operazione si può fare senza determinare effetti di riclassificazione delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti INPS con effetti successivi sul volume globale del debito e anche minori sull'indebitamento, questa legge non può entrare in vigore, cioè il Presidente del Consiglio non potrà emanare il decreto relativo.
Ora, signor Presidente, io non sono tra coloro che nel corso degli anni o dei mesi passati hanno polemizzato contro l'eurocrazia, contro i burocrati di Bruxelles, ma qui siamo di fronte a qualcosa che davvero ha dell'incredibile. In una legge dello Stato si dice che lo Stato italiano introduce il condono previdenziale agricolo; il Presidente del Consiglio dei ministri deve emanare un decreto per attuarlo, ma lo può fare soltanto se il direttore di Eurostat gli dice una certa cosa, se gliene dice un'altra, il decreto non si può fare. Questo è quanto scritto al comma 6 dell'articolo 01 del provvedimento al nostro esame.
Perché, colleghi, una simile enormità? Come mai è scritto in una legge dello Stato una cosa di questo tipo, che veramente non ha alcun precedente? Ripeto, non condivido la polemica contro gli eurocrati di Bruxelles, ma non ho mai pensato che ad essi si potesse attribuire la facoltà di stabilire se una legge italiana entra in vigore oppure no. Invece, qui sta scritto esattamente questo.
Qual è la ragione per cui sostanzialmente dobbiamo ricorrere, o meglio la maggioranza ed il Governo devono ricorrere a una formulazione di questo tipo, veramente inusitata e, a mio avviso, anche gravissima? Infatti, non vorrei che instaurassimo un precedente che avrebbe conseguenze politiche di enorme portata: il popolo italiano dovrebbe concludere che le leggi in Italia le fa il direttore di Eurostat!
Voi capite la portata straordinaria di una norma di questo tipo, la sua gravità. Ripeto: perché si è sostanzialmente dovuto far ricorso a un'innovazione di questo tipo? Perché, detto molto rapidamente, anche se l'argomento presenta delle tecnicalità particolarmente controverse, la sostanza è questa, signor Presidente.
Noi abbiamo qui una disposizione che, al fine di consentire che effettivamente si dia luogo al condono previdenziale, afferma che i crediti INPS del passato, che sono stati ceduti alle società veicolo delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti INPS dal 1998 in poi, poiché dobbiamo fare il condono previdenziale, sono resi obbligatoriamente dalle società veicolo allo Stato, cioè all'INPS che glieli aveva ceduti, in cambio di crediti INPS che però non siano agricoli e che abbiano un pari valore commerciale.
Qui la Camera ha aggiunto il riferimento al pari valore commerciale e ha fatto un'operazione giusta, perché altrimenti "pari valore" sembrava potersi riferire al valore nominale e questo naturalmente avrebbe provocato dei gravi problemi. (Richiami del Presidente). Signor Presidente, vado più veloce che posso, però credo che di questa norma si discuterà nei prossimi anni, perché si tratta di un precedente davvero rilevante.
A questo punto, in buon sostanza, qual è il dubbio che sorge, qual è il problema che riguarda Eurostat? È molto semplice. Se tra lo Stato e la società di cartolarizzazione dei crediti INPS si stabilisce un rapporto tale per cui per legge si scaricano obbligazioni sulla società, è chiaro che si mette in discussione la natura giuridica della società di cartolarizzazione. Se essa è una società che sta dentro il perimetro delle pubbliche amministrazioni e, in ogni caso, se i crediti INPS non agricoli, ancora in mano all'INPS, possono essere per legge ceduti alla società di cartolarizzazione per pagare a quella stessa società dei crediti che essa deve retrocedere allo Stato stesso, allora si può affermare, signor Presidente, che tutte le operazioni di cartolarizzazione dei crediti INPS che abbiamo avuto dal 1998 in poi si configurano statisticamente come un prestito. Ma, se si configurano statisticamente come un prestito, noi arriviamo a qualcosa come l'aumento di più di un punto di PIL del volume globale del debito, perché a tanto ammonta il complesso delle operazioni di cartolarizzazione che sono state nel passato sviluppate.
Dunque la portata economica della norma al nostro esame è questa: se sono prestiti, aumentano il volume globale del debito; certo, incidono anche sul deficit e sull'indebitamento, anche se in misura minore. Invece, sul volume globale del debito, l'incidenza è di portata enorme, più di un punto di PIL.
Ora, qual è il punto politico? Naturalmente è giusto preoccuparsi del fatto che una cosa di questo genere possa avvenire a causa della norma sul condono previdenziale e quindi in questo senso l'osservazione del Governo è assolutamente corretta. In prima lettura mi ero anche permesso di sottolineare questo rischio, chiedendo che la norma fosse approntata in modo ben diverso e non sulla base dell'improvvisazione che l'ha caratterizzata, ma certamente questa verifica con Eurostat andava comunque fatta prima. Il Governo, signor Presidente, non doveva prevedere per legge che il direttore di Eurostat stabilisse il contenuto delle leggi italiane.
Questo è inaccettabile in via di principio. Prima ci si reca presso Eurostat con una certa ipotesi di condono previdenziale, poi ci si confronta, si definisce un accordo e infine si ritorna in Italia per mettere a punto una legge ad hoc. Invece non lo avete voluto fare perché temevate che il parere di Eurostat fosse negativo e volevate illudere gli agricoltori italiani che avreste fatto il condono a pochi giorni dalle elezioni. È stata così predisposta una norma senza prima verificarla presso Eurostat; adesso naturalmente siete costretti ad introdurre una disposizione sospensiva che ha una portata innovativa assolutamente straordinaria.
È facile comprendere cosa potrebbe accadere nei prossimi anni se una norma del genere dovesse costituire un precedente. Si potrebbe arrivare a provvedimenti che minano la stabilità finanziaria del Paese, che promettono molto a categorie di cittadini italiani e che poi, in sede Eurostat, sulla base di questa clausola di salvaguardia, vengono messi in discussione, senza che si dia luogo alla loro attuazione. In questo modo la responsabilità politica dell'approvazione o della reiezione di un provvedimento verrebbe obnubilata.
Le conseguenze politiche derivanti da questa norma sono potenzialmente devastanti per il futuro, con riferimento al rapporto corretto tra cittadini, Governo e maggioranza, anche perché si afferma un principio che va ben al di là dal considerare l'Europa una sorta di matrigna. Si dovrebbe parlare piuttosto di una situazione assurda nell'ambito della quale qualcuno si sta preparando a dire agli agricoltori italiani che, nonostante si volesse fare il condono previdenziale, purtroppo ciò non è stato possibile a causa di un'Europa cattiva che ha detto di no.
Sia chiaro che in campagna elettorale potreste anche riuscire a vendere una simile aberrazione, ma comunque non andrete molto lontano. Non è un modo serio di governare il Paese.
A questo punto, sono convinto che abbiate fatto bene ad inserire quella clausola di salvaguardia, anche se una verifica avreste dovuto farla prima e sono altrettanto convinto che non l'abbiate fatta appositamente, nella consapevolezza di quanto Eurostat vi avrebbe risposto.
Siccome è forte in me questo sospetto, il giudizio sul complesso dell'operazione non può che essere drammaticamente negativo, paradossalmente proprio in nome e nell'interesse di quegli agricoltori ai quali oggi promettete una tutela. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-Rnp e del senatore Michelini).
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso della discussione generale, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.
RUVOLO, relatore. Signor Presidente, gli ordini del giorno G100 e G101 potrebbero essere accolti come raccomandazione.
ALEMANNO, ministro delle politiche agricole e forestali. Sì, signor Presidente, il Governo li accoglie come raccomandazione.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G100 e G101 non verranno posti ai voti.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Poiché non sono stati presentati emendamenti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, passiamo alla votazione finale.
DE PETRIS (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, i ragionamenti che sono stati posti all'attenzione dell'Aula, anche se purtroppo non da parte del Governo perché solo questa mattina - a differenza di ieri quando non si era in Aula alcun rappresentante del Ministero delle politiche agricole - è presente il Ministro, sono esattamente gli stessi che ha ripreso adesso il collega Morando.
Siamo, molto preoccupati - e quindi non è mia intenzione fare un intervento come se fossi in campagna elettorale, come invece ha fatto il senatore Bongiorno nel replicare alle nostre osservazioni - del precedente che è stato inserito, considerato che il concordato previdenziale previsto è subordinato alla verifica del suo impatto sui conti pubblici italiani da parte di Eurostat.
È la prima volta che in un atto legislativo compare questo. Da una parte si strilla sempre verso l'Europa, dall'altra per legge ‑ fatto gravissimo ‑ si dice che siamo praticamente sotto tutela.
Ma davvero in questo modo pensate ‑ per questo abbiamo definito questa norma una sorta di manifesto elettorale, lo dico anche al Ministro ‑ di andare dai nostri agricoltori a dire che il Governo si è impegnato? Vorrei peraltro ricordare che il decreto, così com'è uscito dal Governo, rinviava tutta questa materia al marzo 2006. È stato il lavoro svolto in Commissione e in Aula che ha posto nuovamente il problema del concordato previdenziale e che ha posto il problema del ripristino dell'indennità di disoccupazione, che non compariva all'inizio. Ma è evidente che voi pensate davvero di andare dagli agricoltori a dire che intanto avete fatto una norma per il concordato, poi quando l'Europa ‑ perché già gli indicate la strada‑ vi dirà di no, allora sarà colpa dell'Europa. Credo che questo non sia un modo serio - lo dico al ministro Alemanno ‑ di affrontare queste questioni.
Su questo decreto abbiamo offerto la nostra collaborazione‑ lo voglio ribadire in questa sede‑ e abbiamo contribuito ad inserire durante la discussione in Aula degli emendamenti migliorativi. Sappiamo quanto il settore avicolo, così fortemente in crisi, ha bisogno di questi interventi, che ‑ ribadisco ‑ sono assolutamente insufficienti. Però vi dico con estrema franchezza che anche sulla questione del settore avicolo vi è lo stesso atteggiamento nei confronti dell'Europa. Voi non siete in grado di contrattare prima (cosa che bisognerebbe fare) e vi precipitate, come hanno fatto Alemanno e Storace, solo al culmine della crisi; quando poi sul decreto sull'influenza aviaria era stata già bocciata la parte sugli aiuti, non si era mosso niente. Quindi praticamente il settore è rimasto scoperto, lasciato a se stesso a consumare la crisi. È evidente che oggi si interviene, a seguito della grande richiesta che c'è stata da parte di tutti, alla fine quasi del gioco.
Per quanto ci riguarda - torno a ripeterlo - pensiamo che per esempio le norme contenute nella parte degli aiuti al settore aviario siano ancora carenti, perché sono indirizzate solo al ritiro del prodotto invenduto e alla riduzione della produzione degli allevamenti industriali, mentre non vi sono indirizzi efficaci circa la riqualificazione dell'attività sul fronte della qualità, della tracciabilità, del benessere animale. Soprattutto ‑ lo dico al Ministro ‑ non vi è alcuna norma che permetta di fronteggiare la gravissima situazione degli allevamenti rurali e biologici, che sono in questo momento i più colpiti dalla crisi. Quindi si rischia ancora una volta che non andrà nulla agli agricoltori e andrà molto agli industriali.
Sul settore saccarifero ripeto in questa sede i dati: lei, ministro Alemanno, è venuto a sbandierarci una grande vittoria, la riduzione immediata del 50 per cento, ma sa perfettamente che nel resto d'Europa le riduzioni sono state di gran lunga inferiori. C'è una situazione a rischio. Anche qui ci siamo permessi di dare il nostro contributo per migliorare; certamente le responsabilità ce le siamo assunte e ce le assumeremo, però la nostra insoddisfazione su questo decreto è profonda.
Nonostante questo, proprio per dare risposta a crisi gravi, come quella del settore avicolo e quella del concordato e dell'indennità di disoccupazione, e nonostante il grave vulnus inserito nel testo legislativo, per cui si deve andare da Eurostat per il concordato previdenziale (qualcosa che voi pensate di usare in campagna elettorale, ma credo che gli agricoltori capiranno bene come sono andate le cose), noi confermiamo il nostro voto di astensione, perché siamo delle persone assolutamente responsabili e crediamo di avere dato un contributo su questo provvedimento. Tuttavia, signor Ministro, rimangono davanti a noi i problemi che prima ho elencato e spero davvero che questo precedente così grave ‑ l'aver dichiarato nel provvedimento che noi siamo praticamente sotto tutela ‑ possa trovare una soluzione vera. Non conviene a nessuno farne un uso elettorale e ingannare gli agricoltori.
BONGIORNO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONGIORNO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non abbiamo nessuna intenzione di fare uso elettorale del provvedimento che si sta approvando stamattina, tutt'altro. È un impegno che il Governo e la maggioranza della Casa delle Libertà hanno portato avanti nel corso dell'intera legislatura, come nel corso della precedente ci eravamo opposti a determinati altri provvedimenti assolutamente diversi, contrapposti a questo. Siamo convinti di avere avviato seriamente a soluzione uno dei problemi più gravi del comparto agricolo italiano.
Con questo decreto si affrontano in maniera risolutiva una serie di faccende, non in maniera improvvisata o elettoralistica perché siamo alla vigilia della competizione elettorale, ma perché è la conclusione di un impegno, di un percorso. È il soddisfacimento di una serie di quesiti aperti con la legge delega n. 38 del 2003 e che oggi, con questo disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2006, si conclude.
Sappiamo perfettamente che sottoporre all'approvazione degli organi comunitari una norma così delicata come quella del cosiddetto condono previdenziale agricolo ci espone a dei rischi; possono esserci anche delle questioni inerenti all'approfondimento di un tema complesso, difficile, politicamente molto delicato dei rapporti tra le politiche e le strategie economiche e gli interessi nazionali con l'interesse generale comunitario.
È tuttavia un problema che va affrontato e risolto in altra sede ed in altro momento; certamente non possiamo risolverlo stamattina. Oggi il nostro dovere, in piena zona Cesarini, l'ultimo giorno, nell'ultima seduta assembleare del Parlamento, è quello di dare finalmente una risposta agli agricoltori italiani. E la stiamo dando. Sapranno gli elettori valutare la serietà di questo impegno ed il risultato di questo percorso.
Alleanza Nazionale è convinta di tutto ciò; ribadisce tutto quanto espresso in questi giorni e nelle ultime settimane su questo provvedimento. Pertanto, annunzio il voto favorevole del Gruppo. (Applausi dal Gruppo AN).
PIATTI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIATTI (DS-U). Signor Presidente, confermiamo il voto di astensione già annunciato per le ragioni che già i nostri interventi, quello della senatrice Stanisci, mio e di altri colleghi dell'opposizione, hanno svolto. Lo riconosceva il Ministro attribuendo anche alle opposizioni un ruolo positivo in questo lavoro. Il decreto, inizialmente inefficace, è stato profondamente cambiato; ha assunto norme sulla previdenza, sul settore saccarifero cui sono destinati 65 milioni di euro; sulla pesca e sull'aviaria, cui vengono destinati 100 milioni, insufficienti, ma che costituiscono una piattaforma dalla quale partire; sulla questione ricordata dell'indennità di disoccupazione. Sono quindi novità positive che non abbiamo timore di segnalare quelle alle quali abbiamo lavorato.
Sulla previdenza ci sono alcune norme che riguardano il futuro, da noi ritenute positive, che comunque diminuiscono il costo del lavoro: anche se i nostri emendamenti erano più ricchi da questo punto di vista, tuttavia ciò che è stato votato è positivo, sicuramente anche grazie alla nostra presenza. Tuttavia, il grande limite è quello messo in evidenza dal senatore Morando sulla vicenda Eurostat. Il timore è che la montagna partorisca il topolino per quanto riguarda il pregresso. E vale quello che diceva il senatore Morando: l'istruttoria doveva farsi prima! Se l'avessimo fatta prima e si fossero evidenziate queste resistenze, si sarebbe potuto lavorare su un altro fronte, quello delle rateizzazioni attraverso la normativa sulle calamità naturali, che avevamo già sperimentato in precedenti leggi finanziarie. Quindi, si poteva aggirare il vincolo europeo in un altro modo.
Questo non è stato fatto, non lo si è voluto fare. Riteniamo che ciò sia un limite e rappresenti un atteggiamento un po' propagandistico per la contingenza politica, ma sul quale poi Eurostat, nei termini in cui ricordava il senatore Morando, interverrà e bloccherà il provvedimento.
Ciò nonostante, per le ragioni evidenziate, il nostro è un voto di astensione. (Applausi dal Gruppo DS-U).
AGONI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AGONI (LP). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole della Lega sul provvedimento in esame, soprattutto perché siamo riusciti a reintrodurre, anche se il provvedimento era arrivato al Senato senza tener conto della problematica delle quote latte, qualcosa a questo proposito. Richiamo l'attenzione del Ministro, oggi presente in Aula, su una problematica che è fondamentale per la Lega, allo scopo di salvaguardare la nostra agricoltura.
Innanzitutto, dobbiamo distinguere l'agricoltura dall'agroindustria, distinguendo quindi chi trasforma i prodotti agricoli da chi li produce. È a questo riguardo, signor Ministro, che noi riteniamo che si debba introdurre in Italia un nuovo marchio del made in Italy che parta dalla materia prima. Credo che ciò sia fondamentale per salvaguardare la nostra agricoltura, altrimenti essa sarà costretta a sparire, soffocata dai mercati, dal mondialismo e dalla globalizzazione.
Faccio qualche esempio per spiegare meglio ciò che sta succedendo. Per quanto riguarda l'olio d'oliva, non si può concedere il marchio del made in Italy all'olio che viene prodotto con olive provenienti dalla Spagna o dal Marocco, ma solo all'olio che viene realizzato con olive italiane. Per quanto concerne i formaggi, dobbiamo riconoscere il marchio del made in Italy solo ai formaggi prodotti con latte italiano e non a quelli prodotti con latte che proviene dall'estero o, peggio ancora, realizzati con la polvere di latte. Quanto ai prosciutti, dobbiamo fare in modo che il made in Italy sia riconosciuto a quelli che vengono prodotti con suini allevati in Italia e non con le cosce che arrivano dall'Olanda, dalla Germania o dalla Francia.
Questo è garanzia di qualità, è garanzia di sanità dei prodotti, perché nessuna produzione è garantita come quella italiana sulla filiera sanitaria e sulla filiera sociale. (Applausi dal Gruppo LP).
AZZOLLINI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia conferma la sua convinta approvazione del provvedimento in esame, per le ragioni più volte esposte nel corso della discussione generale, sia nel primo passaggio che nel secondo qui al Senato del decreto-legge, e da me illustrate anche in sede di dichiarazione di voto del primo passaggio. Tutte le motivazioni precedentemente esposte sono qui confermate.
Pertanto, credo non vi sia bisogno di soffermarsi sulla particolare rilevanza che questo provvedimento riveste per importanti settori dell'economia italiana, quali quelli dell'agricoltura, della pesca, degli allevatori in particolare, ma anche come risposta ad alcuni comparti che soffrono in questo momento di una grave crisi, come quello avicolo.
Intendo soffermarmi, invece, su alcune questioni riguardanti la copertura del provvedimento che sono state oggetto di articoli di giornale, di rilievi e considerazioni da parte di vari organi e che, a mio avviso, hanno trovato nella formulazione del testo che oggi ci apprestiamo ad approvare una risposta puntuale su ogni aspetto, una risposta a tratti rigorosa, se non addirittura molto rigorosa.
Inizio subito con la questione della cosiddetta regolarizzazione per il passato dei contributi agricoli, affrontata dai commi da 3 a 6 dell'articolo 01 del testo che abbiamo in approvazione.
È ben noto che gran parte dei crediti agricoli contributivi era stata cartolarizzata e dunque, per poter procedere ad una regolarizzazione dei contributi passati, doveva per forza prendersi in considerazione il problema delle cartolarizzazioni già avvenute. La norma risolve questo problema mediante un meccanismo di sostituzione che, secondo il testo oggi in esame, deve trovare il consenso dell'ente pubblico INPS e delle società di cartolarizzazione e, per di più, deve essere conforme alle clausole contrattuali.
Dunque, nessun intervento autoritativo; dunque, un intervento che si connota per le sue caratteristiche di natura privatistica e che pertanto punta ad evitare che questo meccanismo di cessione possa configurarsi sostanzialmente come un prestito dello Stato. Lo ribadisco: in questo testo il meccanismo di sostituzione è facoltativo, consensuale e conforme alle clausole contrattuali. Pertanto, mi pare che, sotto questo profilo, abbiamo affrontato e risolto tutte le obiezioni che venivano avanzate su questo tipo di sostituzione.
Non solo, ma la norma adesso affronta con puntualità il meccanismo della compensazione: la sostituzione, ove consensualmente accettata, deve avere pari valore commerciale. Dunque, anche tale aspetto è stato affrontato ed è importante questa dizione, perché è ben noto che i crediti agricoli ceduti sono quelli di minor pregio; pertanto, le sostituzioni che avvengono puntano a non affievolire il rischio delle società veicolo e a non appesantire quello dell'ente pubblico e questa soluzione è possibile solo attraverso lo scambio non di pari valore nominale, ma di pari valore commerciale. Oggi tale dizione è puntuale nel testo e quindi abbiamo affrontato anche questo aspetto.
Perché questi meccanismi di sostituzione fossero particolarmente efficaci e non onerosi per la finanza pubblica, è stato anche aumentato l'importo del versamento della prima rata che, come è noto, dal 2 per cento passa al 10 per cento entro il 20 dicembre 2006, attraverso due stadi: un primo versamento del 2 per cento e uno ulteriore dell'8 per cento entro, appunto, il 20 dicembre 2006. Dunque, i presidi che sono stati posti sono esattamente intesi a soddisfare tutte le obiezioni, con - lo ribadisco - un rigore particolare in questa occasione.
Andiamo al comma 6. Anch'io concordo con quanto ha detto il senatore Morando, nel senso che si è eccessivi nel sottoporre lo Stato italiano alla verifica di un organo statistico, ma questa è la prova, l'ulteriore conferma di ciò che ho detto prima: siamo stati particolarmente prudenti. Purtuttavia dirò che senso ha questa subordinazione dell'entrata in vigore della legge ad un parere delle commissioni statistiche europee.
Sottolineo, comunque, che abbiamo eliminato ogni possibilità che si producano riflessi negativi non soltanto sul debito, ma anche sul deficit con l'introduzione del comma 6, che subordina l'entrata in vigore di questa norma ad una doppia condizione sospensiva: l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e il "presupposto di una positiva e concorde verifica" dell'assenza di un impatto negativo delle disposizioni "sulla dinamica dei conti pubblici"; una dizione più volte riflettuta che punta esattamente ad evitare che si possano produrre effetti di questa norma sulla finanza pubblica.
Dunque, ogni obiezione è stata fatta perché non si è letto attentamente l'ultimo testo proposto, quello di cui oggi proponiamo l'approvazione. Un'attenta lettura di tale testo, con queste condizioni, con questi presidi non può che fugare con certezza ogni possibile impatto negativo sui conti pubblici.
A questo punto devo dire perché, pur condividendo la preoccupazione di subordinare la nostra volontà ad un organo statistico, ciò si è reso necessario. Si è inteso fugare quella preoccupazione, ma c'è stata anche un'altra ragione. Il Governo non è intervenuto in ritardo.
Ho letto attentamente tutta la documentazione prodotta su questo tema, ma sulle cartolarizzazioni, oggi, non si è pronunciato alcun organismo europeo: ad oggi, testualmente, si tratta di "opinioni". Siccome è così, questa norma rappresenta anche un impegno effettivo del Parlamento e del Governo italiano ad affrontare la questione in sede europea prima che si consolidi un certo orientamento, presentando le nostre specifiche osservazioni; un nuovo modo di proporsi rispetto all'Unione Europea, non di acritica osservazione dei deliberati dell'Unione Europea, ma di partecipe consapevolezza delle nostre ragioni all'interno del contesto europeo.
Per questo abbiamo predisposto la norma in esame e ci siamo assoggettati ad una previsione così rigorosa, perché da oggi il Governo non sottoporrà (questo è l'altro elemento che intendo introdurre) una generica sostituzione di asset, che è stata la preoccupazione che è venuta a delinearsi nell'ambito delle task force europee; noi dobbiamo far capire, come è logico che sia in un contesto di civiltà e sulla base delle norme giuridiche europee e italiane, non solo statistiche, se in concreto la sostituzione di asset che noi proponiamo abbia o no riflessi in andamento, non generali, perché - come è noto - le cartolarizzazioni sono state di varia natura e di diverso tipo, hanno avuto ad oggetto crediti ed immobili, beni di natura diversa.
Il nostro compito, dunque (per questo abbiamo predisposto la norma in esame), è di far valutare questa sostituzione con le modalità concordate, nel contesto privatistico dato, con le garanzie previste prestate dalla società cessionaria e dall'ente pubblico e non è escluso che il Governo si batta per trovare soluzioni anche tecniche che salvaguardino le opinioni di Eurostat e quelle italiane. Le soluzioni tecniche sono possibili: non vanno introdotte nella norma, ma sono già circolate alcune proposte al riguardo ed è possibile adottarle con grande puntualità all'interno di Eurostat. I colleghi dell'opposizione devono quindi consentirmi di affermare che non siamo in presenza di una norma manifesto: si tratta, piuttosto, di una norma che rispetta il contesto europeo, ma consente all'Italia un nuovo modo di porsi al suo interno, portando le sue ragioni e proposte nell'ambito delle valutazioni e battendosi perché possano essere accettate.
Infine, signor Presidente, vorrei riferirmi ad una importante questione. Per il resto del provvedimento è prevista una copertura 4,7 volte maggiore dell'onere, quindi quasi quintupla: una copertura molto ampia per far fronte ad eventuali effetti negativi sulla cassa e sull'indebitamento netto. Per la prima volta non solo in questa legislatura, ma credo nell'intera storia repubblicana si è predisposta una copertura di tale entità, particolarmente prudenziale. Talvolta in sessione di bilancio si è fatto ricorso alla prassi, ormai in disuso, della moltiplicazione di coperture sui fondi speciali; noi invece abbiamo individuato la copertura non in sessione, ma fuori sessione e non su fondi speciali, ma su fondi effettivi e pienamente operativi. Dunque, ritengo che siamo stati particolarmente prudenti perché questa norma potrà trovare applicazione subito in tantissime sue parti e spero, dopo un'esposizione delle nostre ragioni, anche nella parte residua che riguarda il passato dei contributi agricoli.
Ritengo così ‑ e chiedo scusa per essermi dilungato per qualche minuto in più ‑ di aver dato un apporto volto a chiarire alcune questioni che, a mio avviso superficialmente, sono state introdotte nell'ambito dell'iter parlamentare che - voglio ribadire a tutti e a lei, signor Presidente - è invece particolarmente serio, di elevato profilo e approfondito su ogni questione. Lo è stato ancora questa mattina e perciò ringrazio sia i colleghi della maggioranza che quelli dell'opposizione per avere dato il loro contributo.
Ribadisco che il Parlamento, signor Presidente, si esprime sempre fondatamente, dopo un'analisi approfondita e che la Commissione bilancio prende in esame ogni aspetto; ritengo cioè che dia il suo apporto specifico, che come tale va valorizzato e va preso in esame. Con ciò sostengo che questo decreto può ricevere tranquillamente l'approvazione del Parlamento e proseguire definitivamente il suo iter. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).
DETTORI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DETTORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame è molto complesso e tuttavia non assicura al comparto agricolo e a quello della pesca la dignità che essi meritano. In tutto il Paese gli addetti si sono sentiti per lungo tempo abbandonati e privati dell'attenzione che essi hanno meritato nella storia del nostro Paese.
Si potrà dire: meglio di niente. Tuttavia la materia, signor Ministro, merita da parte di tutto il mondo politico una considerazione straordinaria, giacché la politica ha - credo - notevoli responsabilità per le condizioni in cui versa oggi questo settore.
La Margherita ribadisce l'impegno verso questi lavoratori e dichiara sul provvedimento un sofferto voto di astensione. (Applausi del senatore Petrini).
PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.
È approvato. (Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN. Congratulazioni al ministro Alemanno).
Discussione e rinvio in Commissione del disegno di legge:
(2545) Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Mereu ed altri; Cè ed altri; Di Teodoro; e di un disegno di legge d'iniziativa governativa) (Relazione orale) (ore 11,37)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2545, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Mereu ed altri; Cè ed altri; Di Teodoro; e di un disegno di legge d'iniziativa governativa.
I relatori, senatori Falcier e Budin, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Falcier.
FALCIER, relatore. Signor Presidente, mi limito, in accordo al collega correlatore, senatore Budin, a depositare la relazione al provvedimento che riguarda la ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, e che è già stato approvato dalla Camera il 16 ottobre 2003. Quindi, signor Presidente, se me lo consente consegno la relazione.
PRESIDENTE. Senatore Falcier, la Presidenza l'autorizza in tal senso.
BUDIN, relatore. Signor Presidente, anch'io desidero consegnare alla Presidenza un'integrazione alla relazione.
Ciò che mi preme sottolineare, signor Presidente, è che il recepimento della Carta è una delle condizioni richieste dalle istituzioni europee, segnatamente dal Consiglio d'Europa per l'adesione di nuovi Paesi allo stesso.
È evidente che un Paese fondatore del Consiglio d'Europa come è l'Italia debba dare l'esempio per una solerte esecuzione di questo importante strumento internazionale. Tra l'altro, desidero far notare che l'Italia, prima ancora di ratificare la Carta, ne ha dato esecuzione con la legge n. 482 del 1999.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo della relazione.
STIFFONI (LP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LP). Signor Presidente, intervengo per proporre una questione sospensiva, che intendo motivare, per un rinvio in Commissione del provvedimento all'ordine del giorno.
Pur rispettando assolutamente le idee espresse dai relatori, rilevo che questa Carta è stata redatta a Strasburgo 16 anni fa. Pertanto, ritengo che aspettare altri due mesi, cioè la riunione delle nuove Camere, non sia assolutamente dannoso per la sua ratifica. Tra l'altro, leggendo il disegno di legge, si può notare che nelle prime righe dell'allegato A è indicata una serie infinita di lingue regionali; sono menzionate le lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il ladino e via dicendo; addirittura nell'articolo 5 le lingue friulana e sarda sono tra quelle che devono ottenere un idoneo spazio nel servizio pubblico radiotelevisivo.
Non ho nulla da eccepire su questo, ma, se mi consente, signor Presidente, ci si è dimenticati di una delle lingue regionali più importanti presenti in Italia: il veneto. Ricordo, al riguardo, che già nell'articolo 2 dello Statuto della Regione Veneto, che pertanto è legge dello Stato, è detto chiaramente che la lingua veneta ha diritto alla valorizzazione in tutte le forme più idonee.
Ricordo, altresì, che la lingua veneta per centinaia di anni è stata utilizzata nei contratti siglati nell'area del Mediterraneo da parte della Repubblica Serenissima, senza citare la tradizione di questa lingua e i suoi esempi presenti nella letteratura e nel teatro. Ebbene, a fronte di tale fondamentale dimenticanza, chiedo che il provvedimento venga rinviato in Commissione per un opportuno approfondimento.
Chiedo, inoltre, che si proceda alla verifica del numero legale prima di porre ai voti la proposta di sospensiva.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto pertanto ai voti la questione sospensiva per un rinvio in Commissione del provvedimento in esame, avanzata dal senatore Stiffoni.
Non è approvata.
TIRELLI (LP). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
È approvata.
Presidenza del vice presidente SALVI (ore 11,45)
Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma (ore 11,46)
Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
PRESIDENTE. Con ricorso del 25 maggio 2005, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione adottata nella seduta del 30 giugno 2004 - per il procedimento civile avente il medesimo oggetto e che, come risulta dagli atti, il Senato ha ritenuto applicabile anche alla fattispecie presente - con la quale l'Assemblea ha dichiarato che il fatto oggetto del procedimento penale pendente nei confronti del senatore Roberto Castelli concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 23 gennaio 2006, n. 24, depositata in cancelleria il successivo 27 gennaio.
Nella seduta odierna, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso a maggioranza nel senso che il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto.
Se l'Assemblea converrà con le conclusioni cui è pervenuta la Giunta, la Presidenza si intenderà autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.
Poiché nessuno domanda di intervenire, metto ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relative alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma.
Sono approvate.
La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.
Per fatto personale
MALAN (FI). Domando di parlare per fatto personale.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, senza entrare oltremodo nel merito, desidero precisare alcuni aspetti relativi all'intervento del senatore Turroni di questa mattina, in riferimento al fatto che non ho mai detto che è stato un imbroglio la presentazione di questa o di quella lista alle elezioni europee.
Quello che ho detto, come relatore della legge riguardante le norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo (la n. 90 del 2004), era che non mi pareva che la nuova formulazione, che esentava alcuni soggetti politici dalla sottoscrizione di firme per la presentazione della lista, coinvolgesse più di un partito.
Si è poi rivelato che la nuova formulazione della legge comprendeva, oltre a quel partito che da tutti era stato individuato sulla base dei requisiti previsti dalla legge, anche i simboli che sia l'uno che l'altro schieramento, la Casa delle Libertà e l'Ulivo, avevano presentato per scaricare lo scorporo e che impropriamente sono definiti "liste civetta".
Entrambi gli schieramenti hanno poi utilizzato questi simboli - secondo un'interpretazione letterale e dunque giuridicamente corretta della legge - nell'ambito delle elezioni europee senza dover raccogliere nuove firme. Entrambi gli schieramenti - lo ripeto - l'hanno fatto.
La lista civetta dell'Ulivo "Paese Nuovo", che di democristiano non aveva nulla, si è presentata con il nome "Democrazia Cristiana-Paese Nuovo", mentre la Casa delle Libertà ha prestato, peraltro senza che io lo potessi sapere nella mia veste di relatore, questo simbolo alla formazione dei "Verdi-Verdi". Rispetto a tale formazione politica il senatore Turroni può avere le opinioni che vuole, ma è indubbio che non si tratta di una lista inesistente poiché tra i fondatori vi è addirittura, a quanto mi risulta, uno dei rappresentanti storici della federazione dei Verdi.
Presidenza del presidente PERA (ore 11,51)
(Segue MALAN). Altra questione ancora è rappresentata dalla distinguibilità di un simbolo dall'altro, aspetto che continuo a ritenere importante tutelare. Confido che il Ministero dell'interno in questi giorni - poiché di ciò si sta parlando - stia operando in tal senso perché è giusto che ogni formazione si veda attribuire i voti dai cittadini in modo consapevole e non per semplice somiglianza dei simboli.
Non ho avuto modo di vedere il simbolo che è stato depositato e spero che il requisito di riconoscibilità e distinguibilità di un simbolo dall'altro sia tutelato; anzi, sono sicuro che lo sarà perché i Verdi devono avere i consensi che sono loro propri così come qualunque altra formazione politica.
Torno a ripetere che io non ho parlato di un imbroglio, ma mi sono semplicemente limitato, in sede di approvazione della legge, a dire che non mi risultava che altre liste avrebbero potuto usufruire dell'esenzione dalla raccolta delle firme oltre alla singola lista che fu di fatto esentata. Se ne presentarono altre due sfruttando una interpretazione letterale della legge alla quale né il sottoscritto né, per la verità, altri in quest'Aula avevano pensato.
DE PETRIS (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, mi è d'obbligo precisare alcune questioni con riferimento a quanto testé detto dal senatore Malan.
Innanzitutto, senatore Malan, lei sa perfettamente che è certamente possibile che qualcuno sia stato iscritto tra i Verdi senza per questo, come lei afferma, essere stato tra i fondatori di tale formazione politica. Inoltre, lei sa perfettamente anche che in rapporto al simbolo sono stati presentati vari ricorsi proprio per palese violazione con quanto è indicato nella legge elettorale. Lo sa perfettamente perché, se vi fosse stata la volontà di arrivare ad un chiarimento definitivo, non vi sarebbe stato evidentemente alcun ostacolo ad accogliere l'ordine del giorno in questione.
Con molta chiarezza voglio anche dire - e mi dispiace che in questo momento non sia presente il sottosegretario D'Alì, che pure questa mattina era in Aula - che è grave che il Viminale, considerato che il nostro simbolo è praticamente, come al solito, identico, abbia potuto accettare un simbolo palesemente strumentale per rubare voti ad un'altra forza politica.
Lei sa perfettamente che i Verdi Verdi non esistono praticamente da nessuna parte; vorrei vedere che cosa avrebbe fatto il Viminale se qualcuno avesse presentato un simbolo "Forza Italia Forza Italia". È chiaro che non si può autorizzare un atteggiamento parassitario, perché ‑ lo dico con chiarezza ‑ questa è una violazione delle regole del gioco; e il Viminale evidentemente ne è parte! Inviterei il senatore Malan a leggersi le motivazioni per cui è stato, per esempio, ricusato il simbolo di Craxi, dicendo che c'era un gambetto del garofano che assomigliava a quello di De Michelis; nel nostro caso si tratta praticamente di tutto il simbolo.
L'episodio da questo punto di vista è molto grave, perché questo è un modo per turbare l'ordine delle elezioni, ed è gravissimo che il Ministero dell'interno non si sia attenuto scrupolosamente al rispetto della legge. Ne abbiamo discusso a lungo; su questo argomento è intervenuto in 1a Commissione addirittura il presidente Pastore. Il dibattito che c'è stato sia in Aula che in Commissione credo abbia fornito una chiara interpretazione della legge.
Vi è stata, pertanto, una violazione per cercare ancora una volta di imbrogliare gli elettori. Questo credo sia, a mio avviso, un comportamento gravissimo da parte del Viminale, che stigmatizzo fortemente. Non è la prima volta che ciò accade; vorrei ricordare che, in occasione delle elezioni regionali, il Viminale ha tentato, fino all'ultimo, di non far riunire la commissione per evitare di accertare che le firme della lista dei Verdi Verdi erano false e apposte con l'imbroglio. Questa è la situazione in cui ci troviamo; pensavamo che questa volta, dopo quanto era accaduto sulla legge elettorale, ci si attenesse almeno al rispetto della normativa.
Faremo valere le nostre ragioni non solo in sede giurisdizionale, com'è normale e giusto; credo che sia davvero un problema di denuncia politica, perché qui si stanno falsando le regole del gioco per tentare disperatamente, da parte della Casa delle libertà, di strappare qualche altra piccola e infima percentuale, con l'inganno deliberato degli elettori!
Quindi, non si venga dire che si sta parlando di una forza politica che non esiste, l'avete voi stessi in qualche modo legittimata. Questa è la realtà, senatore Malan, e in questa vicenda, purtroppo, il Viminale non è super partes, ma è parte della competizione elettorale. Questo è gravissimo e lo denunceremo in tutte le sedi e in tutte le forme! (Applausi dal Gruppo Verdi-Un e del senatore Petrini).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, essendo esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio, se necessario. Trattandosi della 963a e apparentemente ultima seduta della legislatura, desidero ringraziarvi tutti quanti per la collaborazione.
Chiunque volesse essere informato su tutta l'attività parlamentare, ed anche non parlamentare, svolta nel Senato avrà a disposizione un volume che è stato predisposto dai nostri Uffici e che assume le dimensioni di una discreta pubblicazione. Tale volume ci dà contezza di quante cose abbiamo fatto non soltanto qui in Aula, ma fuori dall'Aula, dal punto di vista delle iniziative culturali, delle iniziative immobiliari, dell'acquisizione di spazi logistici e così via.
Desidero, dunque, senza scadere in nessuna retorica, ringraziare tutti per la collaborazione. Ringrazio i quattro vice Presidenti, i senatori Questori, i membri del Consiglio di Presidenza e tutti voi. Auguri a chi va, auguri a chi viene e auguri a chi va e viene. Buona campagna elettorale e carissimi saluti e auguri a tutti voi. Grazie di tutto. (Generali applausi).
Prima di togliere la seduta, mi sia concesso rivolgere un ultimo pensiero, se nessuno si offende, dato che è la mia ultima Presidenza, all'Amministrazione del Senato. In ogni circostanza in cui ho avuto occasione di confrontarmi con essa, in ogni incontro celebrativo (a Natale, a Pasqua e in tutte le altre circostanze) ho avuto modo di dirlo e lo ribadisco ora, con grande serenità e certamente senza alcuno spirito di piaggeria, che mi è totalmente estraneo e di cui comunque il mio volto farebbe la spia: abbiamo un'Amministrazione molto motivata, molto competente e molto efficiente. Ne ho tratto aiuto e giovamento; l'ho apprezzata e stimata; è una grande risorsa del Senato per chiunque si troverà in questa stessa o analoga mia posizione. Sta a tutti noi rispettarla, aiutarla ed enfatizzarla: quella è la struttura portante del Senato che ho trovato, che resta e che rimarrà a beneficio ed aiuto di tutti quanti. (Generali applausi). Mi unisco al vostro applauso rivolto ai nostri funzionari, a cominciare dal Segretario generale e dai Vice segretari generali e a tutti gli altri. Auguri a tutti voi e buon lavoro!
Interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Il Senato sarà convocato a domicilio.
La seduta è tolta (ore 11,59).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa (3723-B)
ORDINI DEL GIORNO
Il Senato,
in sede di approvazione del provvedimento recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa;
considerato che:
il Governo italiano si è impegnato a livello comunitario a sviluppare, anche tramite la riconversione strutturale di imprese operanti nel settore bieticolo-saccarifero, la produzione di energia da fonti alternative ai carburanti di origine fossile;
le imprese operanti nel settore della filiera agro-energetica, e in particolare quelle impegnate nella produzione di bioetanolo, si trovano ad affrontare investimenti di durata pluriennale di notevole entità e a tal fine necessitano di appositi incentivi per la realizzazione dei medesimi;
tenuto conto che il presente provvedimento non contiene misure adeguate per lo sviluppo della produzione di bioetanolo da materia prima di origine nazionale e al raggiungimento dei richiamati obiettivi comunitari;
impegna il Governo,
a valutare la possibilità di adottare apposite misure volte ad incentivare, per un periodo non inferiore a sei anni, le imprese della filiera agroenergetica, e in particolare a prevedere la riduzione dall’accisa sul bioetanolo destinato ad essere utilizzato come carburante;
a valutare la possibilità di incrementare, a partire dall’anno 2008, la produzione nazionale di bioetanolo di 5 milioni di ettolitri, e ad incrementare tale produzione di 1 milione di ettolitri all’anno per gli anni successivi.
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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
BOLDI, AGONI, PIANETTA, FABBRI
Non posto in votazione (*)Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2;
visti i regolamenti n. 5588/06, 5589/06, 5590/06 approvati dal Consiglio dei ministri il 20 febbraio scorso che segnano l’avvio dell’Organizzazione comune del mercato dello zucchero;
visto il Regolamento del Consiglio Europeo relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero che recita al comma 13: «le quote di zucchero sono assegnate o ridotte in caso di fusione o cessione di imprese produttrici di zucchero e in caso di cessione o locazione di uno stabilimento. Occorre stabilire le condizioni alle quali gli Stati membri possono modificare le quote di tali imprese evitando che le modifiche delle quote delle imprese produttrici di zucchero danneggino gli interessi dei produttori di barbabietole o canne»;
visto che non è stato introdotto nei regolamenti un limite al di sotto del quale la produzione di zucchero non può scendere, lasciando totalmente nelle mani di ciascuna industria la possibilità di dismettere le quote assegnate e cessare l’attività;
vista la decisione sostanzialmente non motivata da parte della proprietà di chiudere lo Stabilimento di Casei Gerola, decisione che ha gravemente penalizzato il settore bieticolo-saccarifero di due Regioni, il Piemonte e la Lombardia ed in particolare delle province di Alessandria e Pavia;
vista la volontà espressa da Italia Zuccheri, proprietaria dello zuccherificio di Casei Gerola, di riconvertire detta struttura e beneficiare dei fondi Europei per la riconversione;
impegna il Governo:
a mettere in atto ogni possibile forma di tutela per la filiera bieticola-saccarifera (agricoltori e maestranze) dei territori interessati, cioè Piemonte e Lombardia;
a farsi garante della fase di riconversione, per la gestione della quale dovrà essere assicurata la presenza di tutte le forze sociali, comprese quelle agricole, senza lasciare mano libera esclusivamente all’industria.
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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)
ART. 1.
1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 2
All’articolo 1, è premesso il seguente:
«Art. 01. - (Disposizioni in materia di previdenza agricola) – 1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
2. Dal 1º gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.
3. Relativamente ai carichi contributivi risultanti, fino alla data del 30 giugno 2005, dalle giornate denunciate trimestralmente all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) relativi ai periodi non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previste dalla normativa sulle calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, e le sanzioni civili con il pagamento di una somma pari all’importo dovuto oltre a quanto dovuto al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, avvalendosi della facoltà di rateizzare i suddetti importi in venticinque anni.
4. Ai fini del comma 3, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell’INPS, l’Istituto, entro due mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, esercita la facoltà di sostituire i crediti già ceduti con altri crediti di pari valore commerciale, attraverso un accordo, in conformità alle clausole contrattuali, con la società cessionaria di cui al comma 4 dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
5. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, gli enti previdenziali informano i debitori di cui al comma 3 che, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del medesimo decreto, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 3, versando contestualmente almeno il 2 per cento delle somme di cui al medesimo comma 3. Un’ulteriore rata, pari all’8 per cento delle somme di cui al comma 3, deve essere versata entro i successivi sei mesi e comunque entro il 20 dicembre 2006. Il residuo importo è versato in rate semestrali di uguale importo entro il 31 dicembre 2030.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 entrano in vigore previa emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sul presupposto di una positiva e concorde verifica, sul piano statistico, con la Commissione europea, sull’assenza di un loro impatto negativo sulla dinamica dei conti pubblici, come definita nel Programma di stabilità italiano.
7. Fino alla presentazione dell’istanza di cui al comma 5, e comunque non oltre il 30 giugno 2006, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni di recupero relativi alle fattispecie previste dai commi da 3 a 5. Con la sottoscrizione e con il contestuale versamento di cui al comma 5 è disposta ad istanza dell’interessato la sostituzione delle ipoteche iscritte con garanzia fideiussoria assicurativa decennale, per i crediti oggetto della medesima definizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo periodo del presente comma sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti.
8. A decorrere dal 1º gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
9. La retribuzione di cui al comma 8, con la medesima decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati.
10. A decorrere dal 1º luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere all’INPS per via telematica trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. A tal fine l’INPS emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.
11. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalità previste dall’articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
12. A decorrere dal 1º luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall’INPS. Ai datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato è fatto obbligo di inserire nel predetto modello l’indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonché il presunto fabbisogno di manodopera. L’INPS procede alla verifica delle denunce aziendali con priorità a quelle che presentano valori di manodopera impiegata inferiori a quelli calcolati sulla base dei valori medi d’impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
13. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. L’INPS provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal presente comma al servizio competente di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
14. A decorrere dal 1º luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell’INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 del presente articolo per il tramite dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.
15. L’INPS, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e della vigente dotazione organica di personale, istituisce un’apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell’Istituto che risponde direttamente al direttore generale.
16. Al fine di rendere più efficaci i controlli finalizzati all’emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l’INPS e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con le risorse umane già assegnate a legislazione vigente, procedono sistematicamente all’integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni.
17. All’onere derivante dai commi da 1 a 7 del presente articolo, pari a 291 milioni di euro per l’anno 2006, a 236,5 milioni di euro per l’anno 2007, a 203 milioni di euro per l’anno 2008 e a 103 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede:
a) quanto a 42 milioni di euro per l’anno 2006, a 48 milioni di euro per l’anno 2007 e a 54 milioni di euro per l’anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dai commi 2 e 8;
b) quanto a 830 milioni di euro per l’anno 2006, a 425 milioni di euro per l’anno 2007 e a 352 milioni di euro per l’anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini dell’invarianza del fabbisogno e dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, l’importo relativo al limite delle erogazioni del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica stabilito dal comma 33 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotto, per l’anno 2006, di 100 milioni di euro e la percentuale indicata al comma 34 dell’articolo 1 della predetta legge n. 266 del 2005, riferita ai pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi, è rideterminata nella misura dell’87 per cento.
18. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19. L’articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
20. Ai fini delle disposizioni contenute al comma 7 dell’articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché all’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la regolarità contributiva per le imprese del settore agricolo si ottiene con il regolare versamento delle rate di cui al comma 3 del presente articolo.
21. Sono abrogate tutte le disposizione incompatibili con i commi da 1 a 20».
All’articolo 1:
i commi 1 e 2 sono soppressi;
al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2006, il termine di cui all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è differito al 2 maggio 2006.»;
al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: ’’0,01’’»;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 01, comma 19, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione dei commi da 3 a 6 del presente articolo, nonché mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 01, commi da 10 a 13».
Dopo l’articolo 1, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Ulteriori disposizioni in materia di agricoltura) – 1. Per l’anno 2006 il contributo ordinario, di cui alla legge 27 ottobre 1949, n. 851, a favore del Comitato Nazionale per il collegamento tra il Governo italiano e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) è determinato in euro 750.000. Al relativo onere, pari a euro 466.000 per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le somme assegnate all’AGEA, destinate all’attuazione di interventi e misure sul mercato agricolo, affluiscono all’apposito conto corrente n. 20082 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato all’AGEA medesima. Nell’ambito dello stato di previsione dell’AGEA per l’anno 2006 è istituito un apposito capitolo in entrata, denominato ’’Fondo per l’attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare’’. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuati gli interventi e le misure da attuare utilizzando le risorse iscritte al predetto capitolo di entrata.
3. Le assegnazioni all’AGEA degli stanziamenti di cui all’articolo 10, commi 20 e 21, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 1-bis e 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono utilizzate per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
4. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Con decreto del Ministro sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie per l’espletamento delle funzioni relative alla valorizzazione economica, alla tutela ed ai controlli in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di origine, specialità tradizionali garantite’’.
5. All’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
’’5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto deve intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa’’.
6. Ove non diversamente disposto, i diritti all’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, derivanti da contratti associativi di soccida, sono assegnati dall’AGEA per il 50 per cento al soccidario e per il 50 per cento al soccidante.
7. All’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
’’3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all’ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)’’.
8. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l’emergenza nel settore avicolo è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un Fondo, denominato ’’Fondo per l’emergenza avicola’’, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2006, avente le seguenti finalità:
a) interventi, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 244 del 1º ottobre 2004, per fare fronte all’interruzione dell’attività avicola e ai conseguenti danni economici e sociali;
b) finanziamento delle misure di cui ai commi 10 e 11;
c) programmi finalizzati alla realizzazione di interventi per l’abbandono dell’attività produttiva, come previsto dal punto 9 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 28 del 1º febbraio 2000;
d) investimenti nelle imprese avicole per misure di biosicurezza, ivi comprese le spese sostenute per misure sanitarie;
e) interventi, disposti dall’autorità sanitaria a fini di benessere degli animali, per l’abbattimento degli avicoli in caso di sovraffollamento delle strutture produttive o di blocco della movimentazione dei capi.
9. All’articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: ’’è concessa al proprietario’’, sono inserite le seguenti: ’’o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,’’;
2) al secondo periodo, dopo le parole: ’’prodotti zootecnici contaminati, al proprietario’’, sono inserite le seguenti: ’’o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,’’;
3) al terzo periodo, dopo le parole: ’’il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l’abbattimento’’ sono inserite le seguenti: ’’o il soccidario’’;
b) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ’’L’indennità non è altresì concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali’’.
10. Nell’ambito di programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione della influenza aviaria realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale è concessa alle imprese agricole che esercitano attività di allevamento avicolo una indennità compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell’evento.
11. A favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento avicolo sottoposte a restrizioni della movimentazione degli animali o a fermo produttivo a seguito di provvedimenti sanitari è concessa una indennità per i danni indiretti nella misura prevista dal decreto di cui al comma 12.
12. Il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute adottano, con decreti di natura non regolamentare, le disposizioni attuative dei commi 8, 10 e 11, nei limiti di spesa previsti dal medesimo comma 8.
13. All’onere derivante dall’attuazione del comma 8, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede nell’ambito delle disponibilità previste dall’articolo 3, comma 1, della legge 2 giugno 1988, n. 218, incrementate, per l’anno 2006, di 100 milioni di euro. A tale fine il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per l’anno 2006, di 100 milioni di euro.
14. Alla maggiore spesa di cui al comma 13, pari a 100 milioni di euro per il 2006, si fa fronte:
a) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa, per l’anno 2006, di cui all’articolo 5, comma 3-quater, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;
c) quanto a 10 milioni di euro, nell’ambito delle disponibilità dell’AGEA per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come rideterminati ai sensi del comma 3. L’AGEA provvede a versare la somma di 10 milioni di euro all’entrata del bilancio dello Stato;
d) quanto a 30 milioni di euro, mediante utilizzo di una quota delle disponibilità in conto residui relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n, 194, come rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tale fine è versata all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2006;
e) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Per fare fronte al rafforzamento del sistema di sorveglianza della filiera avicola è assegnata, per l’anno 2006, la somma di un milione di euro al Corpo forestale dello Stato e di un milione di euro all’Ispettorato centrale repressione frodi. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa, per l’anno 2006, di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
Art. 1-ter. - (Disposizioni in favore delle imprese ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa colpite dal sisma del 1990). – 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti di 52.000.000 di euro, per l’anno 2006 sono definiti i criteri per la riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, dovuti dalle imprese, ivi comprese quelle agricole e agroalimentari, colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 e ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Conseguentemente, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, il termine per il versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell’articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del predetto comma 17 è fissato al 1º ottobre 2006. A tal fine è istituito apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alimentato tramite un versamento in conto entrata nel bilancio dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo equivalente ai fini della invarianza dei saldi per i medesimi anni».
All’articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio», sono inserite le seguenti: «nonché da tre presidenti di regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Al Fondo di cui al comma 4 è altresì attribuita, per l’anno 2006, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, finalizzata ad assicurare l’erogazione degli aiuti nazionali per la produzione bieticolo-saccarifera previsti dalla normativa comunitaria, nonché ad assicurare, relativamente al primo anno di attuazione, la più efficace realizzazione degli obiettivi della riforma dell’organizzazione comune di mercato dello zucchero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l’anno 2006 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. La quota di raffinazione di zucchero di canna greggio spettante all’Italia a partire dall’anno 2007 nell’ambito dell’organizzazione comune di mercato dello zucchero è attribuita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. I criteri da determinare ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedono la assegnazione della quota suddetta garantendo l’unitarietà della quota stessa e la priorità per l’ubicazione dell’impianto nelle regioni dell’obiettivo convergenza».
Dopo l’articolo 2, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. - (Etichettatura del miele). – 1. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
’’f) sull’etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d’origine in cui il miele è stato raccolto;’’.
Art. 2-ter. - (Differimento di termine per adempimenti concernenti il prelievo supplementare). – 1. Tutti i versamenti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono rinviati al 31 luglio 2006.
Art. 2-quater. - (Interventi nel settore agroenergetico). – 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione e la commercializzazione di bioetanolo, per un periodo di sei anni a partire dal 1º gennaio 2008.
2. Dal 1º luglio 2006 i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un’intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo, in misura pari all’1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell’anno precedente. Tale percentuale, espressa in potere calorifico inferiore, è incrementata di un punto per ogni anno, fino al 2010.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’invio da parte dei produttori di carburanti diesel e di benzina, con autocertificazione, dei dati relativi all’immissione in consumo di biocarburanti di origine agricola, riferiti all’anno in corso e dei dati relativi all’immissione in consumo di carburanti diesel e di benzina, riferiti all’anno precedente. Con detto decreto sono altresì stabilite le misure per il mancato rispetto dell’obbligo previsto dal comma 2.
4. L’intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, l’integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola. Gli imprenditori agricoli e le imprese di produzione e di distribuzione di biocarburanti e i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005.
5. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera la disciplina dei contratti di programma agroenergetici, individuando l’amministrazione competente per la loro stipula. I contratti di programma agroenergetici hanno rilevanza territoriale nazionale e sono finalizzati alla creazione di occupazione aggiuntiva, anche mediante l’attivazione di nuovi impianti. È assicurata priorità nella stipula dei predetti contratti ai soggetti che riconoscono agli imprenditori agricoli una quota dell’utile conseguito in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola.
6. La sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura, o contratti ad essi equiparati, o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell’impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.
7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l’impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
8. Ai fini dell’articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.
9. Ai fini dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale fino al 30 per cento, all’energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas oggetto di un’intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo.
10. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l’ubicazione dei siti di produzione.
11. All’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ’’energia elettrica’’, sono inserite le seguenti: ’’e calorica’’;
b) dopo le parole: ’’da fonti rinnovabili agroforestali’’, sono inserite le seguenti: ’’e fotovoltaiche’’.
Art. 2-quinquies. - (Modifica all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228). – 1. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività’’».
All’articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. All’articolo 11-quaterdecies, comma 17, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ’’tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238’’».
All’articolo 4:
al comma 4, le parole: «Regolamento CEE n. 4045/1989 del Consiglio, del 21 dicembre 1989» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e successive modificazioni»;
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di migliorare l’efficienza del sistema per l’identificazione e la registrazione degli animali e la tracciabilità dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando le attribuzioni e i compiti già svolti dal Centro servizi nazionale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, si avvalgono della società consortile ’’Consorzio anagrafi animali’’ quale ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti, anche ai fini della promozione internazionale del sistema Italia di tracciabilità degli alimenti e degli animali. I Ministeri suddetti assegnano direttamente alla società consortile ’’Consorzio anagrafi animali’’, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.
4-ter. La società consortile ’’Consorzio anagrafi animali’’ assicura, nello svolgimento della funzione di cui al comma 4-bis e sulla base di un programma annuale formulato conformemente alle indicazioni dei Ministeri competenti, il coordinamento degli interventi necessari a dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la promozione di attività riconducibili a quanto previsto dal comma 4-bis, anche altre amministrazioni ed enti dello Stato possono avvalersi della società consortile ’’Consorzio anagrafi animali’’, d’intesa con il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura della predetta società consortile, per lo svolgimento della funzione di ente strumentale di assistenza tecnica, l’AGEA assegna alla società medesima un contributo a decorrere dall’anno 2006 di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di un milione di euro, a decorrere dall’anno 2006, dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4-quater. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell’olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.
4-quinquies. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater, si applica a carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000».
Dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento). – 1. All’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall’articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l’Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non più di 10 unità scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro nonché tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Le eventuali spese sono poste a carico dell’Alto Commissario.
3. È altresì assegnato all’Ufficio dell’Alto Commissario un contingente di 15 unità di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
4. Con propri atti regolamentari interni l’Alto Commissario disciplina il funzionamento e l’organizzazione dell’attività dell’Ufficio di cui al comma 3.
5. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di due mandati.
6. All’articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: ’’è autorizzata la spesa di 1 milione di euro’’ le parole: ’’per l’anno 2006’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’dall’anno 2006’’.
7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per l’anno 2006 e a 1.800.000 euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al ’’Fondo per interventi strutturali di politica economica’’ istituito ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. In conformità a quanto previsto dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 53/197 e 58/221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano per il 2005 – anno internazionale del Microcredito è trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l’erario. I componenti del Comitato, già costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta».
All’articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 28 del», «dall’articolo 5 del» e «previste dal» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; le parole: «così come modificato» sono sostituite dalle seguenti: «come sostituito»;
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. È autorizzata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare nella misura massima di 50.000 euro. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità per l’erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell’anno 2005.
1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1-bis, pari a euro 500.000 a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2006 e 2007, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1-quater. Per l’anno 2006 sono confermati gli obiettivi e gli strumenti di intervento previsti per il 2005 ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, nei limiti delle disponibilità previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, per l’anno 2006, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede alla ripartizione delle predette disponibilità.
1-quinquies. Il naufragio delle unità da pesca, avvenuto nel corso dell’anno 2005 ed accertato dall’Autorità marittima, è equiparato al ritiro definitivo con priorità della domanda presentata dagli interessati entro il 31 marzo 2006 a valere sulle disponibilità finanziarie del programma comunitario Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).
1-sexies. In via sperimentale per l’anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all’articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le percentuali di compensazione, per un onere complessivo massimo determinato nei limiti di 12 milioni di euro per l’anno 2006, a valere sulle disponibilità previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991. Al fine di dare attuazione al presente comma, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per l’anno 2006 è conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalità di cui al precedente periodo.
1-septies. All’onere di cui al comma 1-sexies, determinato nel limite massimo di 12 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede quanto a 2 milioni di euro a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2006, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla predetta tabella C della legge n. 266 del 2005».
Dopo l’articolo 5, sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis. - (Modifica al comma 369 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di distretti produttivi). – 1. Al comma 369 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: ’’ai sistemi produttivi locali, distretti industriali’’ sono inserite le seguenti: ’’e della pesca’’.
2. La disposizione recata dal comma 1 si applica nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 372, della citata legge n. 266 del 2005.
Art. 5-ter. - (Interventi di semplificazione nel settore della pesca). – 1. I certificati di cui all’articolo 33 del decreto del Capo del Governo 12 gennaio 1930, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1930, la visita periodica della cassetta dei medicinali di bordo, le revisioni delle zattere di salvataggio, delle cinture, dei dispositivi di evacuazione, degli estintori di bordo e dei ganci idrostatici, nonché le visite periodiche agli apparati radio a bordo delle unità da pesca si effettuano ogni due anni. Per le unità in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data di scadenza delle revisioni di cui al presente comma è prorogata fino a due anni dalla data di rilascio.
2. Costituisce prova dell’avvenuto imbarco delle provviste e dotazioni di bordo, ad esclusione dei carburanti e lubrificanti, la procedura semplificata prevista dalla circolare del Ministero delle finanze – Direzione generale delle dogane n. 30819/8 divisione XV dell’11 aprile 1973.
3. Ai fini dell’applicazione delle tariffe sanitarie di cui al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, le prestazioni effettuate a bordo di unità da pesca attraccate in banchina possono essere effettuate anche dai medici di base e si intendono rese entro il circuito doganale.
4. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 146, primo comma, dopo la parola: ’’sovraordinate’’ sono aggiunte le seguenti: ’’ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi’’;
b) all’articolo 169, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
’’Per i pescherecci d’altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilità, parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca’’;
c) all’articolo 176, primo comma, dopo le parole: ’’di bordo’’ sono aggiunte le seguenti: ’’ad eccezione delle unità da pesca’’.
5. In caso di improvvise e temporanee indisponibilità di marittimi imbarcati a bordo di navi da pesca, il comandante del peschereccio annota l’assenza in un apposito registro vidimato dall’autorità marittima d’iscrizione della nave; in tal caso è consentito l’esercizio delle attività di pesca, purché sia assicurato il rispetto delle tabelle minime di sicurezza dell’unità.
6. All’articolo 6, ultimo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ’’ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni’’. Per le unità in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data di scadenza del certificato di idoneità deve intendersi prorogata fino alla visita intermedia triennale del certificato di navigabilità, comunque non oltre tre anni dalla data di rilascio.
7. Al regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 261, il secondo comma è sostituito dal seguente:
’’Il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di navi non superiori a 100 GT abilitate all’esercizio della pesca costiera’’;
b) all’articolo 273, secondo comma, la lettera b. è sostituita dalla seguente:
’’b. motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera’’.
8. Per le unità da pesca che hanno installato apparati radio in MF-RTF/DSC di classe A antecedentemente al 7 aprile 2005, è consentito l’utilizzo di tale apparecchiatura anche da parte di personale abilitato con certificato limitato di operatore MF-RTF/DSC di classe E.
9. Per il personale di bordo dei pescherecci, il rilascio del libretto sanitario previsto dall’articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed i relativi rinnovi periodici dell’idoneità si effettuano nell’ambito della visita biennale; detta visita sostituisce anche quella prevista dall’articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi oneri per lo Stato.
Art. 5-quater. - (Disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore ittico). – 1. All’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, le parole: ’’i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme restando le previsioni dell’articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142,’’».
All’articolo 7, al comma 1:
nella lettera a), la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»; le parole: «del 29 settembre 2003 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio, del 29 settembre 2003» e le parole: «9 novembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «11 novembre 2005»;
nella lettera b), la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»; le parole: «del 29 settembre 2003 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio, del 29 settembre 2003» e le parole: «9 novembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «11 novembre 2005».
Dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Ulteriori disposizioni in materia di prelievo supplementare). – 1. In attuazione dell’articolo 10, comma 30, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell’emergenza derivante dall’epizoozia denominata blue tongue provvede a comunicare all’AGEA le aziende oggetto di prelievo supplementare nella campagna 2002/2003 che rientrano nelle fattispecie di cui dell’articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del predetto decreto-legge n. 49 del 2003. L’AGEA provvede alla restituzione del prelievo supplementare nei limiti delle disponibilità già assegnate alla stessa AGEA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77.
2. All’articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: ’’della regione autonoma della Sardegna’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia’’».
ARTICOLI DEL DECRETO LEGGE
ARTICOLO 1.
(Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura e di catasto)
1. Per l’anno 2006, sono rinviati al 1º marzo gli aumenti di aliquota di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
2. All’articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «dal 1º gennaio 2006», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º marzo 2006».
3. Con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti. Con lo stesso decreto sono stabilite, altresì, le modalità anche tecniche della trasmissione del titolo per via telematica relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e finanze, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, a parità di gettito, le tariffe dell’imposta di bollo, dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla natura ed entità degli adempimenti correlati, sugli atti di cui al comma 3.
5. L’accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale ovvero con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali sono aumentati del cinquanta per cento e gli importi riscossi sono riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo necessario a quello della riscossione. Con decreto del direttore dell’Agenzia del territorio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
6. Al numero d’ordine 4.1 della Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come da ultimo sostituita dall’allegato 2-sexies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Tariffa in euro è sostituita dalla seguente: «0,001»;
b) le Note sono sostituite dalle seguenti: «L’importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata».
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione dei commi da 3 a 6.
Articolo 2.
(Interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero)
1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo – saccarifero è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro per le politiche comunitarie e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Le funzioni di segreteria, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, sono svolte da un dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali, preposto ad un Ufficio dirigenziale generale.
2. Il Comitato di cui al comma 1:
a) approva, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera;
b) coordina le misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione industriale del settore e per le connesse problematiche sociali;
c) formula direttive per l’approvazione dei progetti di riconversione.
3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto di riconversione per ciascuno degli impianti industriali ove cesserà la produzione di zucchero. I progetti di riconversione, finalizzati anche alla salvaguardia dell’occupazione nel territorio oggetto dell’intervento, sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Istituto sviluppo agroalimentare s.p.a. (ISA).
4. È costituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, al quale affluiscono le risorse finanziarie comunitarie destinate alla diversificazione produttiva del settore bieticolo-saccarifero in Italia, nonché le risorse presenti nel Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono disposte con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Ai fini dell’attuazione del piano di cui al comma 2, lettera a), gli aiuti comunitari alla ristrutturazione delle imprese derivanti dalla attuazione della riforma della orgarnizzazione comune di mercato dello zucchero non concorrono alla formazione del reddito.
Articolo 3.
(Misure urgenti per favorire il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)
1. All’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo, per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005, di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell’anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro».
2. Al comma 10 dell’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento».
Articolo 4.
(Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali)
1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Il Ministro dell’interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, può altresì attribuire con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale di cui al presente comma, limitatamente alle funzioni esercitate. All’onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell’ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all’uopo finalizzate.
2. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea le parole: «ad una denominazione protetta», sono sostituite dalle seguenti: «ad una o più denominazioni protette»;
b) al numero 1), le parole: «quando la denominazione è il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato» sono sostituite dalle seguenti: «quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato».
3. Gli articoli da 13 a 23 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sono abrogati. Alle violazioni previste dalla citata legge n. 30 del 1990 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.
4. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, prescritti dal Regolamento CEE n. 4045/1989 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall’Ispettorato centrale repressione frodi, secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 5.
(Interventi urgenti nel settore della pesca)
1. L’entrata in vigore dell’obbligo di cui all’articolo 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, così come modificato dall’articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 luglio 2004, n. 231, è fissata al 1º gennaio 2007. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1º giugno 2000.
Articolo 6.
(Cessione di partecipazioni)
1. All’articolo 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «nei precedenti periodi d’imposta». Le maggiori entrate derivanti dal presente comma affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Articolo 7.
(Modificazioni al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)
1. All’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «anche le quote di produzione», sono aggiunte le seguenti: «, i diritti all’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti nel registro di cui all’articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2005, n. 231»;
b) al comma 2, dopo le parole: «le quote di produzione», sono aggiunte le seguenti: «, i diritti all’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti, nel registro di cui all’articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2005, n. 231».
Articolo 8.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO AL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
Al comma 6, dopo le parole: «Programma di stabilità italiano.» aggiungere le seguenti: «Fino alla presentazione dell’istanza di cui al comma 5, e comunque non oltre il 30 giugno 2006, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni di recupero relativi alle fattispecie previste dai commi da 3 a 5. Con la sottoscrizione e con il contestuale versamento di cui al comma 5 è disposta ad istanza dell’interessato la sostituzione delle ipoteche iscritte con garanzia fideiussoria assicurativa decennale, per i crediti oggetto della medesima definizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo periodo del presente comma sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti.».
Il Senato della Repubblica, in sede di esame della conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, con riferimento all’articolo 01,
impegna il Governo:
a intervenire presso l’INPS per la sospensione, fino alla presentazione dell’istanza di cui al comma 5, e comunque non oltre il 30 giugno 2006, dei giudizi pendenti e delle azioni di recupero relativi alle fattispecie previste dei commi da 3 a 5
Allegato B
Relazione orale del senatore Falcier sul disegno di legge n. 2545
II disegno di legge in titolo è stato approvato dalla Camera dei deputati in data 16 ottobre 2003, in un testo risultante dall'unificazione di diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare (C. 1723, C. 2340, C. 2547, C. 2841) e di un disegno di legge di iniziativa del Governo (C. 2539).
Il disegno di legge in esame reca la "Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992".
Prima di passare ad illustrare l'articolato, può essere pertanto utile una sintetica disamina dei contenuti dell'accordo oggetto di ratifica.
La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è stata redatta in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Strasburgo il 5 novembre 1992; dopo il raggiungimento delle cinque ratifiche previste (v. infra), la Carta è entrata in vigore a livello internazionale - condizione per l'entrata in vigore nei singoli ordinamenti dei Paesi ratificanti - il 1 ° marzo 1998.
La Carta è volta alla protezione e alla promozione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate: essa riflette da un lato la preoccupazione di mantenere e sviluppare le tradizioni e il patrimonio culturale dell'Europa, e dall'altro di assicurare il rispetto del diritto universalmente riconosciuto e irrinunciabile di utilizzare una lingua regionale o minoritaria tanto nella vita privata che in quella pubblica.
La Carta contiene anzitutto obiettivi e princìpi che impegnano le parti con riferimento a tutte le lingue regionali o minoritarie esistenti sul loro territorio: è anzitutto sancito il rispetto dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue, assieme alla necessità di una loro promozione, orale e scritta, nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio, nonché scambi internazionali qualora alcune delle lingue regionali o minoritarie siano usate anche in altri Stati in forma identica o affine.
Inoltre, la Carta enuncia una serie di misure da adottare allo scopo di una maggiore diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita pubblica, e precisamente nell'insegnamento, nella giustizia, nell'attività della Pubblica amministrazione, nel campo dei media e più in generale nelle attività culturali.
I Paesi che ratificheranno la Carta si impegnano all'applicazione di un numero ben preciso di misure, tra cui alcune considerate irrinunciabili, e dovranno all'atto della ratifica enunciare esattamente a quali lingue intendono applicare quelle misure.
E' previsto altresì un meccanismo di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della Carta.
Passando ad un esame più dettagliato della Carta, si rileva che essa consta di un Preambolo e di 23 articoli.
Nel Preambolo, il diritto all'uso delle lingue regionali o minoritarie viene inquadrato nell'ambito dei diritti fondamentali garantiti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite (1966) e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950); l'esercizio di tale diritto rappresenta inoltre un contributo importante per la costruzione di un'Europa democratica, che non potrà che riconoscere e rispettare la diversità culturale testimoniata in modo rilevante proprio dalla sopravvivenza delle lingue regionali o minoritarie.
L'articolo 1 contiene importanti definizioni su cui si impernia il seguito della Carta: con l'espressione "lingue regionali o minoritarie" si intendono le lingue tradizionalmente parlate nell'ambito del territorio di uno Stato da una minoranza di cittadini, con esclusione dei dialetti della lingua ufficiale e delle lingue di origine di eventuali gruppi di immigrati. D'altra parte, con l'espressione "territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria viene usata" si intende l'area geografica nella quale l'uso di questa lingua ha una diffusione tale da giustificare l'adozione delle diverse misure di tutela e promozione previste dalla Carta. L'articolo in esame prevede anche il caso di "lingue sprovviste di territorio", minoritarie ma senza riferimento a una particolare area geografica.
Gli articoli 2 e 3 riguardano specificamente gli impegni delle Parti contraenti di cui si è già fatto cenno: esse si impegnano ad applicare le disposizioni della Parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie presenti nel proprio territorio e rispondenti alle definizioni dell'articolo 1. Per ciascuna lingua indicata al momento della ratifica ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della Carta, con obbligo di adottarne dieci da quelli facenti parte di un nucleo irrinunciabile, come enunciati agli articoli 8-13. Ognuna delle Parti potrà altresì notificare successivamente di voler applicare altri paragrafi, oltre a quelli comunicati al momento della ratifica, o di voler estendere ad altre lingue la tutela assicurata dalla Carta.
Gli articoli 4 e 5 contengono clausole di salvaguardia del diritto internazionale esistente (diritto all'integrità degli Stati esistenti, Carta delle Nazioni Unite, diritti garantiti dalla Convenzione europea sui Diritti dell'Uomo), nonché delle eventuali previsioni nazionali già esistenti, negli Stati che diverranno Parti della Carta, in merito alla tutela e allo stato giuridico dei membri delle varie minoranze. Ai sensi dell'articolo 6, le Parti si impegnano a fornire debita informazione sui diritti e i doveri sanciti dalla Carta a tutti i destinatari di essa (pubbliche autorità, organizzazioni e individui).
L'articolo 7 - che costituisce l'intera Parte II - concerne gli obiettivi e i princìpi da perseguire con l'applicazione dell'Accordo: prioritario è il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie quali espressione della ricchezza culturale. Si dovrà inoltre assicurare che le circoscrizioni amministrative esistenti o nuove non costituiscano un ostacolo alla promozione di una di tali lingue. Un'azione forte di promozione delle lingue regionali o minoritarie sarà possibile con l'incoraggiamento all'uso orale e scritto di esse tanto nella vita pubblica che nei rapporti privati, nonché apprestando mezzi adeguati di insegnamento e studio delle lingue regionali o minoritarie a tutti i livelli. Gioverà inoltre al complessivo sforzo di promozione l'impulso a compiere ricerche sulle lingue regionali o minoritarie in ambito accademico, come anche gli scambi transnazionali per quelle lingue usate in forma identica o simile in due o più Stati. Qualora sussista, le Parti si impegnano ad eliminare qualsiasi restrizione volta a scoraggiare il mantenimento e lo sviluppo di una lingua minoritaria o regionale: è viceversa consentita l'adozione di provvedimenti speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie. Un altro obiettivo degli impegni della Carta è la reciproca comprensione fra tutti i gruppi linguistici di un Paese, a cominciare dai banchi di scuola fino a giungere ai media: le autorità pubbliche dovranno tener conto delle aspirazioni e dei suggerimenti espressi dai gruppi linguistici minoritari, che potranno dar luogo a propri organismi consultivi. Più cauto è l'approccio per quanto riguarda le lingue sprovviste di territorio (es. la lingua dei Rom), per le quali si dovranno in special modo rispettare le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che parlano le lingue in questione.
La Parte III è costituita dagli articoli da 8 a 14, e concerne propriamente le misure che devono favorire la conservazione e lo sviluppo delle lingue regionali e minoritarie.
Nei settori dell'istruzione prescolare, primaria, secondaria o professionale, in base all'articolo 8, le Parti possono scegliere tra diverse graduazioni di intervento: assicurare che i relativi corsi si tengano, là dove quelle lingue rivestono importanza, nelle lingue stesse; oppure che almeno una parte dei corsi sia tenuta usando tali lingue; ovvero applicare tali insegnamenti ad un congruo numero di alunni o famiglie che lo desiderino. Per quanto concerne le università, anche in questo caso si va dall'impegno a tenere i corsi interamente nelle lingue minoritarie o regionali nelle zone di interesse, alla possibilità di prevedere lo studio di esse come discipline universitarie, al semplice incoraggiamento ad un più ampio uso delle lingue in questione in ambito accademico. Analogo ventaglio di opzioni vale per le Parti rispetto ai corsi di istruzione per adulti o di educazione permanente. Altri impegni essenziali riguardano la necessità di provvedere affinché sia assicurato l'insegnamento della storia e della cultura di cui la lingua regionale o minoritaria è espressione, nonché la formazione iniziale e permanente degli insegnanti.
L'articolo 9 contiene gli impegni delle Parti con riguardo agli aspetti giudiziari dell'uso delle lingue regionali o minoritarie, tanto nelle cause penali quanto in quelle civili o amministrative: le possibilità a disposizione delle Parti vanno dalla conduzione dei processi in una delle lingue in oggetto, alla possibilità di produrre in giudizio elementi di prova, atti e documenti redatti in una di esse, fino a consentire a chi compaia nel giudizio quale parte in causa di esprimersi un una lingua regionale o minoritaria (senza perciò doversi sobbarcare ulteriori spese). Inoltre, le Parti si impegnano a non negare la validità di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto di essere formulati in una lingua regionale o minoritaria, oppure a non negare per lo stesso motivo la validità, tra le Parti, di atti giuridici; le Parti si impegnano altresì a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi legislativi nazionali più importanti e quelli che riguardano i locutori di queste lingue.
L'articolo 10 concerne le Autorità amministrative e i servizi pubblici nelle zone di esistenza e di uso corrente delle lingue regionali o minoritarie. Nelle circoscrizioni amministrative decentrate dello Stato l'impegno delle Parti concerne l'utilizzazione di tali lingue, generalizzata o limitata ai contatti con coloro che le parlano, ovvero l'assicurazione che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte (ed eventualmente ricevere risposta) in tali lingue; completano gli impegni la possibilità di redigere documenti nelle lingue regionali o minoritarie (sia da parte delle amministrazioni decentrate che dei cittadini) e la preparazione di modulistica e testi amministrativi nella lingua di uso locale. Analoghi impegni concernono le amministrazioni regionali e locali e i servizi pubblici forniti localmente, con l'aggiunta significativa della possibilità dell'utilizzazione della lingua locale - accanto, beninteso, a quella ufficiale - nei dibattiti delle Assemblee regionali e locali e nella toponomastica. Strumentale al raggiungimento di tali scopi è l'ulteriore impegno all'utilizzo di traduzioni o di interpreti eventualmente richiesti, nonché l'assunzione o la formazione di funzionari e di altri impiegati pubblici in numero sufficiente. Rilevante appare infine, in questo articolo, la possibilità dell'uso o dell'adozione di cognomi nelle lingue regionali o minoritarie.
Ai sensi dell'articolo 11, le Parti si impegnano, nei limiti delle proprie competenze, a creare o a incoraggiare la creazione di stazioni televisive e radiofoniche nelle lingue regionali o minoritarie o almeno a far sì che programmi in tali lingue entrino nel palinsesto delle stazioni esistenti; allo stesso modo, l'impegno concerne la creazione di organi di stampa nelle lingue regionali o minoritarie o, in subordine, la pubblicazione di articoli in tali lingue. Le Parti potranno anche estendere le eventuali provvidenze esistenti a favore delle produzioni audiovisive nazionali a quelle nelle lingue regionali o minoritarie e assicurare adeguata rappresentanza degli interessi dei locutori di una lingua regionale o minoritaria nelle Autorità per la libertà e il pluralismo nell'informazione eventualmente esistenti nel Paese. Le Parti si impegnano inoltre a garantire la libertà di ricevere direttamente le trasmissioni radiofoniche e televisive dei Paesi vicini in una lingua parlata in forma identica o simile ad una lingua regionale o minoritaria, come anche la libertà della stampa estera che utilizzi una tale lingua di entrare e circolare liberamente: sono naturalmente salvaguardati i diritti d'intervento delle Autorità nazionali per motivi di sicurezza e tutela dell'ordine in senso lato.
Sulla scorta dell'articolo 12, le Parti si impegnano, nei limiti delle proprie competenze, a incoraggiare i tipi di espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie e a favorire i diversi mezzi di accesso alle opere prodotte in queste lingue, inclusa un'attività di traduzione da e verso le lingue regionali e minoritarie; le Parti, inoltre, dovrebbero assicurare che gli organismi incaricati di organizzare o di sostenere diverse forme di attività culturali includano in misura adeguata la conoscenza e l'uso delle lingue e culture regionali o minoritarie, servendosi di personale adeguatamente preparato. La politica culturale all'estero di ciascuna delle Parti dovrebbe parimenti fare spazio alle lingue regionali o minoritarie e alla cultura di cui esse sono l'espressione.
Per quanto riguarda i molteplici aspetti della vita economica e sociale, l'articolo 13 riporta l'impegno delle Parti a rimuovere dalla loro legislazione e dagli atti privati qualsiasi proibizione o limitazione immotivata all'uso delle lingue regionali o minoritarie, cercando anzi di favorirne l'espansione. Il successivo articolo 14 vincola le Parti all'effettiva applicazione degli Accordi bilaterali e multilaterali che le legano agli Stati in cui venga usata la stessa lingua in forma identica o simile, o a cercare di concluderli, se necessario, in modo da favorire i contatti tra i locutori della stessa lingua negli Stati interessati, nei campi della cultura, dell'educazione, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente. Inoltre, nell'interesse delle lingue regionali o minoritarie, le Parti dovranno promuovere la cooperazione transfrontaliera tra le amministrazioni regionali o locali nel cui territorio la stessa lingua venga usata in forma identica o simile.
La Parte IV si compone degli articoli da 15 a 17, in base ai quali le Parti presenteranno al Segretario generale del Consiglio d'Europa rapporti periodici sull'attuazione della Carta: il primo rapporto deve essere presentato l'anno dopo l'entrata in vigore della Carta per la Parte interessata, gli altri rapporti a intervalli triennali. Viene costituito un Comitato di esperti, composto da un membro di ciascuna Parte scelto dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa da una lista di persone moralmente affidabili e di elevata competenza nel settore oggetto della Carta, proposte dalla Parte interessata. I membri del Comitato durano in carica sei anni e il loro mandato è rinnovabile. Il Comitato valuterà i rapporti presentati al Segretario generale del Consiglio d'Europa: organismi e associazioni legalmente costituite in una Parte potranno far presente al Comitato di esperti questioni relative agli impegni presi da detto Stato in virtù della Parte III della Carta, e il Comitato consulterà la Parte interessata. Sulla base dei rapporti e delle informazioni ricevute, il Comitato di esperti preparerà un rapporto per il Comitato dei ministri, comprensivo delle osservazioni che le Parti saranno invitate a formulare, e che potrà essere reso pubblico: esso conterrà le proposte del Comitato di esperti al Comitato dei ministri in vista di eventuali osservazioni di quest'ultimo ad una o più Parti. Dal canto suo, il Segretario generale del Consiglio d'Europa presenterà un rapporto biennale dettagliato all'Assemblea parlamentare sull'applicazione della Carta.
La Parte V, costituita dagli articoli da 18 a 23, reca le clausole finali del Trattato: la Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa: la sua entrata in vigore è subordinata al deposito delle ratifiche di cinque Stati membri del Consiglio d'Europa. Dopo l'entrata in vigore, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla Carta. Ognuna delle Parti potrà, in qualsiasi momento, denunciare la Carta inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Il disegno di legge in esame consta di 7 articoli.
L'articolo 1 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la su illustrata "Carta europea delle lingue regionali o minoritarie".
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, sono autorizzate con legge le ratifiche dei Trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Alla ratifica dei Trattati è competente il Presidente della Repubblica, in base all'articolo 87, comma ottavo, della Costituzione.
L'articolo 2 pone l'ordine di piena e integrale esecuzione della Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.
Si ricorda che l'articolo 19 della Carta stabilisce che:
- la Carta entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa hanno espresso il loro consenso ad essere legati alla Carta (ciò, come innanzi segnalato, è avvenuto in data 1° marzo 1998);
- per qualsiasi Stato membro che esprime successivamente il suo consenso ad essere legato dalla Carta, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
L'articolo 3 reca, con il suo allegato A, il raccordo e trasposizione puntuali degli impegni previsti della Carta europea nell'ordinamento italiano, in ordine alla specificazione delle lingue che saranno oggetto di tutela e promozione in base alle disposizioni della Parte III della Carta. Sono la lingua delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche").
La disposizione da ultimo esaminata dà attuazione all'articolo 3, p. 1 della Carta, il quale prevede che ciascuno Stato contraente debba specificare nell'atto di ratifica, accettazione o approvazione, ogni lingua regionale o minoritaria o ogni lingua ufficiale, parlata su tutto o su parte del proprio territorio, a cui si applicheranno i paragrafi scelti in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 2.
Il paragrafo 2 dell'articolo 2 della Carta, a sua volta, stabilisce che per quanto riguarda ogni lingua indicata al momento della ratifica, accettazione o approvazione, in conformità all'articolo 3, ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di 35 paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della presente Carta, di cui almeno tre scelti da ciascuno degli articoli 8 e 12 e uno da ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.
Va ricordato che la Carta prevede che ciascuna delle parti si impegna ad applicare le disposizioni della Parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie parlate nell'ambito del proprio territorio e rispondenti alle definizioni dell'articolo 1 della Carta stessa; per quanto riguarda le disposizioni della Parte III, la Carta prevede che esse si applichino alle lingue indicate al momento della ratifica, accettazione o approvazione, in conformità all'articolo 3 citato.
L'articolo 4 reca una clausola di salvaguardia delle disposizioni nazionali, se più favorevoli.
Si ricorda che il richiamato articolo 4 della Carta stabilisce che: a) nessuna delle disposizioni della Carta può essere interpretata in senso limitativo o in deroga ai diritti garantiti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo; b) le disposizioni della Carta non hanno alcuna incidenza sulle disposizioni prioritarie o lo stato giuridico delle persone appartenenti alle minoranze e che già esistono in una Parte o sono previsti da specifici Accordi internazionali bilaterali o multilaterali.
L'articolo 5 detta disposizioni in ambito radiotelevisivo, in applicazione dell'articolo 11 della Carta europea, attraverso le quali si prevede che, per le lingue friulana e sarda, misure apposite siano introdotte in sede di rinnovo del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico, anche attraverso l'utilizzo di frequenze dedicate. Questo, senza maggiori oneri per lo Stato.
L'articolo 11 della Carta prevede che le Parti si impegnano, nei confronti dei locutori delle lingue regionali o minoritarie nei territori dove queste lingue sono usate, secondo la situazione di ciascuna, nella misura in cui l'amministrazione pubblica abbia, in maniera diretta o indiretta, competenza, potere o un ruolo in questo campo e rispettando i principi di indipendenza e di autonomia dei mass media:
a. nella misura in cui la radio e la televisione abbiano una funzione di servizio
pubblico:
1. ad assicurare la creazione di almeno una emittente radiofonica e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
ii. a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una emittente radiofonica e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
iii. a prendere adeguati provvedimenti affinché gli enti radiotelevisivi programmino delle trasmissioni nelle lingue regionali o minoritarie;
b. i. a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una emittente radiofonica nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
ii. a incoraggiare e/o facilitare la trasmissione di programmi radiofonici regolari nelle lingue regionali o minoritarie.
e. i. a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
ii. a incoraggiare e/o facilitare la diffusione di programmi televisivi regolari nelle lingue regionali o minoritarie;
d. a incoraggiare e/o facilitare la creazione e la diffusione di produzioni audio e
audiovisive nelle lingue regionali o minoritarie;
e. i. a incoraggiare e/o facilitare la creazione e/o il mantenimento di almeno un
organo di stampa nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
ii. a incoraggiare e/o facilitare la pubblicazione regolare di articoli per la stampa nelle lingue regionali o minoritarie;
f. i. a coprire i costi supplementari di quei mezzi di comunicazione che usino le
lingue regionali o minoritarie dove la legge prevede un'assistenza finanziaria in generale, ai mass media, oppure
ii. ad estendere i provvedimenti di assistenza finanziaria in vigore alle produzioni audiovisive nelle lingue regionali o minoritarie.
L'articolo 6 istituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica la Consulta Stato-minoranze linguistiche, con funzioni di vigilanza sul rispetto dei principi della Carta e della legislazione nazionale in materia nonché di proposta, di relazione (anche per relazioni annuali da inviare al Parlamento) o ancora consultiva (verso il Governo o le Regioni). Ne è disciplinata altresì la composizione (data da un rappresentante per ogni Regione o Provincia ove risieda una minoranza linguistica riconosciuta; due rappresentanti ciascuno dell'ANCI e dell'UPI scelti fra i rappresentanti degli enti che abbiano nel proprio territorio una minoranza linguistica; sei rappresentanti delle amministrazioni statali; un rappresentante per ogni associazione comparativamente più rappresentativa di almeno due minoranze linguistiche riconosciute).
L'articolo 7 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento in esame.
Si propone l'approvazione del provvedimento, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Sen. Falcier
Integrazione alla relazione orale del senatore Budin sul disegno di legge n. 2545
«II provvedimento in esame tocca una materia assai delicata: quella dei diritti fondamentali. È un diritto fondamentale infatti quello all'identità linguistica, oggetto precipuo della Carta. Questo strumento mira a salvaguardare un patrimonio linguistico che, in assenza di un intervento di sostegno, andrebbe disperso. La struttura della Carta consente ai Paesi aderenti un'applicazione flessibile delle prescrizioni in essa contenute, garantendo soluzioni che permettano il contemporaneo uso della lingua prevalente e delle lingue regionali o minoratane.
II recepimento della Carta è condizione richiesta dalle istituzioni europee, segnatamente dal Consiglio d'Europa, per l'adesione di nuovi Paesi alle stesse. Appare quindi evidente che un Paese fondatore come l'Italia debba dare l'esempio di una solerte esecuzione di questo importante strumento internazionale. Occorre peraltro notare che l'Italia, prima ancora di ratificare la Carta, ne ha dato esecuzione con la legge n. 482 del 1999. Probabilmente, visto il decorso del tempo, potrebbero essere introdotti emendamenti migliorativi al testo del disegno di legge di esecuzione; ritengo peraltro che, in questa fase finale della legislatura, sia difficile trovare una soluzione che raggiunga un sufficiente equilibrio tra le varie forze politiche. Giudico comunque prioritaria la celere definizione dell'iter del provvedimento in titolo, e richiamo l'attenzione sulla novità costituita dalla costituzione di una Consulta».
Sen. Budin
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Costa, Cursi, Giuliano, Grillo, Guzzanti, Mantica, Ognibene, Pessina, Sestini, Siliquini, Ulivi, Vegas e Ventucci.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Provera, per attività della 3a Commissione permanente; Giovanelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Moro, per attività di rappresentanza del Senato.
Governo, trasmissione di atti e documenti
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione, riferita all'anno 2004, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa della regione Basilicata (Doc. CCI, n. 15).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente.
Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità
Nello scorso mese di febbraio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.
Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
VITALI - Ai Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il Governo italiano si è recentemente impegnato, a livello comunitario, a sviluppare la produzione di energia da fonti alternative ai carburanti di origine fossile, a tal fine utilizzando, per una quota parte, anche le imprese operanti nel settore bieticolo-saccarifero;
le suddette imprese della filiera agro-energetica e, in particolare, quelle impegnate nella produzione di bioetanolo si trovano ad affrontare ingenti investimenti di riconversione strutturale di durata pluriennale per i quali occorrono appositi incentivi di natura fiscale;
tenuto conto che, finora, il Governo non ha adottato alcun provvedimento mirato allo sviluppo della filiera agroenergetica da materia prima di origine nazionale e al raggiungimento dei richiamati obiettivi comunitari,
si chiede di sapere:
se il Governo intenda adottare apposite misure volte ad incentivare le imprese operanti nella filiera agroenergetica e, in particolare, se intenda prevedere la riduzione dall'accisa sul bioetanolo destinato ad essere utilizzato come carburante;
se intenda incrementare, entro l'anno 2008, la produzione nazionale di bioetanolo almeno fino a raggiungere i cinque milioni di ettolitri;
se intenda, infine, incrementare tale produzione di almeno un milione di ettolitri all'anno per gli anni successivi al 2008.
(4-10244)
NOVI, BEVILACQUA, PELLICINI, GRILLOTTI - Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Risulta agli interroganti che:
la presenza e l'attività didattica del prof. Maurizio Cosentino, fin dal suo arrivo nei licei, classico e scientifico, di Sora (Frosinone), è stata fatta bersaglio di attacchi e operazioni di mobbing da parte di alcuni colleghi e segnalate anche all'autorità giudiziaria territoriale;
il prof. Cosentino ha continuato a svolgere, non senza difficoltà, la sua attività d'insegnamento nella scuola, fronteggiando gli ostruzionismi che a diversi livelli a lui sono stati opposti e talvolta anche attraverso l'indebito coinvolgimento degli studenti nelle ostilità del corpo docenti;
le ostilità manifestate tuttora al docente, in servizio nel liceo scientifico statale "L. da Vinci", e le reiterate operazioni di discriminazione, sono prevalentemente di carattere politico-partitico;
le note informative trasmesse al dirigente d'istituto non sono state proficue di miglioramento alcuno per le situazioni incresciose e il clima di ostilità che perdura da anni nell'istituto;
nel mese di ottobre 2005 il prof. Cosentino segnalava al dirigente scolastico l'affissione, in un'intera parete di un'aula dell'istituto, di adesivi propagandistici del partito della Rifondazione Comunista e che l'intervento del Dirigente si è limitato a far cancellare solo il nome del leader di quel partito dalle affissioni e non a farle rimuovere;
in occasione della circolazione di volantini di carattere eversivo, che invitavano gli studenti alla partecipazione ad un corteo di protesta contro la riforma della scuola, precisamente nello stesso periodo in cui se ne stava dando la delega al Governo, il dirigente scolastico non ha preso le opportune misure di prevenzione;
alcuni docenti, in quella stessa occasione, non hanno chiesto agli studenti, assenti il giorno della manifestazione, la giustificazione dell'assenza, dichiarando che essa non andava giustificata;
diversi studenti, ai quali il prof. Cosentino ha chiesto la giustificazione dell'assenza, hanno apposto sul libretto come motivazione, convinti di quanto era stato loro fatto credere: "manifestazione studentesca" e che il prof. Cosentino ha sollevato al Dirigente scolastico la questione sulla improbabile legittimità di quella motivazione, in quanto la manifestazione non era stata organizzata dagli organi collegiali dell'istituto né dal Ministero dell'istruzione ma esclusivamente da un preciso schieramento politico;
a tale istanza non è stato dato seguito, rafforzando gli erronei atteggiamenti di una parte della comunità studentesca e favorendo la propaganda politica che alcuni docenti ivi diffondono;
recentemente in altre classi dell'istituto risultano affissi altri manifesti recanti le seguenti scritte: "Viva l'Italia che resiste! Democratici di Sinistra - Sinistra Giovanile" e altri due grandi fogli con la scritta "NO TAV" ;
alcuni siti Internet del luogo, ed esplicitamente dell'istituto o ad esso collegati, in quanto proposti dai docenti e a cui gli studenti della scuola hanno accesso attraverso una password, esprimono e propongono contenuti prevalentemente eversivi e di chiara connotazione partitica;
fondatamente si ravvisa la presenza di una rete organizzata all'indottrinamento degli studenti e che da anni esercita la sua influenza, attraverso l'azione concentrica di alcuni docenti dei due licei (classico e scientifico) della città e che, seppur più volte lamentata da studenti e genitori, non ha avuto la possibilità di essere scoperta e sanzionata, anche per gli effetti intimidatori della condizione gerarchica docenti-studenti-famiglie e che tuttavia contribuisce al rafforzamento di tali abusi;
in tale quadro risalta anche il palese malcontento dovuto a vere particolarità che vengono esercitate da alcuni docenti su studenti in ragione o dei legami e delle parentele o della dichiarata adesione ad una linea politica o, ancora, della notabilità della famiglia a nocumento di altri che, seppur meritevoli, non godono di tali prerogative o protettorati;
chi tenta di fronteggiare o smascherare tali abusi e anomalie viene immediatamente isolato e ingiuriato con epiteti offensivi e con azioni di mobbing, così come non solo per il prof. Cosentino, ma anche per altri docenti e studenti dell'istituto si è verificato e continua impunitamente a verificarsi,
gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario:
inviare tempestivamente visite ispettive su docenti, alunni e genitori, e richiedere a questi informazioni per constatare l'accaduto e avviare interventi specifici, volti all'identificazione precisa delle persone responsabili dei fatti suddetti e delle motivazioni che stanno alla base e adottare i dovuti provvedimenti;
promuovere un'indagine sull'intero personale scolastico degli istituti interessati per ravvisarne le eventuali connivenze di tipo politico che potrebbero compromettere le garanzie costituzionali sulla libertà d'insegnamento, influenzare la sensibilità degli studenti, nuocendo alla loro formazione umana, civile e culturale, nonché sulle eventuali possibilità di collegamento con gruppi eversivi;
verificare in quale misura il prof. Cosentino abbia eventualmente disatteso nell'adempimento del suo dovere e degli obblighi da esso derivanti, e se abbia commesso violazioni e/o abusi di sorta nei rapporti di convivenza e professionali con colleghi e studenti e nell'ambito scolastico in generale, al fine di estinguere la pluriennale controversia e ristabilire legittimità e credibilità ai ruoli dell'istituzione scolastica interessata.
(4-10245)
LONGHI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che la Sogin Spa, società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze al 100%, ha l'obiettivo di tutelare e sviluppare le competenze nucleari in Italia attraverso l'impiego del proprio personale nelle attività di smantellamento e di messa in protezione degli impianti nucleari ancora presenti sul territorio nazionale. Essendo di fatto gli obiettivi della società tali da comportare una riduzione progressiva dei carichi di lavoro e pertanto dell'occupazione e dell'opportunità di tutelare le suddette competenze, si chiede di sapere:
se esista un piano industriale che indichi strategie di sviluppo di dette competenze in Italia o all'estero;
se esista, all'interno del piano industriale, un piano di marketing o analogo documento che indichi in che modo sarà garantita la tutela dell'occupazione per gli anni a venire;
se le assunzioni effettuate finora siano rispondenti alle logiche su menzionate o se siano dettate da altre logiche, e, in questo caso, quali siano;
se risponda al vero che siano stati assunti i signori Andrea Pezzani, Roberto Nicolodi e Massimo Ziliani dietro raccomandazione del Dott. Paolo Mancioppi, Consigliere d'Amministrazione Sogin e attuale Amministratore delegato della società Nucleco, controllata dalla stessa Sogin;
se risponda al vero che sia stata assunta la signora Silvia Mucchi, nuora di un deputato di Alleanza Nazionale, Presidente della Commissione esteri;
se risponda al vero che sia stato assunto il signor Pierfrancesco Baldassarri, figlio di un onorevole di Alleanza Nazionale e Vice Ministro dell'economia e delle finanze;
se risponda al vero che sia stato assunto il signor Maurizio Paolantoni, su segnalazione di un onorevole, Vice Presidente della Camera dei deputati, già appartenente ad Alleanza Nazionale;
se risponda al vero che sia stata assunta, presso la Sogin, la signora Debora Rogges su segnalazione del dott. Riccardo Pugnalin, già assistente di un senatore di Forza Italia ed ora assistente di un deputato, coordinatore di Forza Italia;
se risponda al vero che sia stata assunta la signora Fiorenza Cocco, nuora del Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio, nonché Consigliere di Amministrazione della Sogin Spa prof. Paolo Togni e, sempre su stessa indicazione, siano stati assunti i signori Ciro Candela e Maurizio Egidi;
se risponda al vero che sia stato assunto il signor Emilio Minghetti, su segnalazione del dott. Nando Pasquali, Consigliere di Amministrazione Sogin e Amministratore delegato della società dell'Acquirente Unico, e che il su menzionato signor Minghetti successivamente sia stato trasferito proprio presso la società dell'Acquirente Unico;
se risponda al vero che l'ing. Angelo Papa, Direttore in Sogin, abbia fatto assumere nella stessa società la signora Roberta Vinciguerra, propria parente, e inoltre abbia fatto assumere il signor Gianluca Gorini, all'epoca fidanzato ed attualmente marito della figlia, domiciliato all'indirizzo dello stesso ing. Angelo Papa;
se sia stata assegnata una consulenza in Sogin, nell'ambito della comunicazione, alla società del signor Vincenzo Rizzi, cognato del Direttore Ing. Angelo Papa;
se risponda al vero che sia stato assunto il signor Marco Martellucci, su sollecitazione dell'ex Consigliere di Amministrazione dell'ENEL Prof. Mauro Miccio, attuale Amministratore Delegato dell'Ente Eur Spa;
se risponda al vero che il signor Antonio Massimi, su segnalazione di un ex deputato ed ex Ministro delle attività produttive, tramite il Consigliere Nando Pasquali, sia stato assunto allo scopo di essere poi impiegato in qualità di autista del Ministro che aveva fatto la segnalazione, e successivamente all'attuale Ministro delle attività produttive, anch'egli appartenente al Gruppo di Forza Italia;
se risponda al vero che sia stato assunto il signor Fabrizio Cordaro, su segnalazione di un senatore di Alleanza Nazionale e Vice Presidente della Commissione difesa;
se risponda al vero che sia stata assunta la signora Barbara Bellomo, segnalata da un senatore di Alleanza Nazionale e Sottosegretario al Ministero della salute;
se risponda al vero che siano stati assunti presso l'azienda Sogin il signor Roberto Marvasi, proveniente da Mediaset, la signora Rossella Brembilla, il signor Carlo Talarico e la signora Simona Boraga, su indicazione del Presidente della Sogin, Gen. Carlo Jean;
quali provvedimenti il Ministro dell'economia e delle finanze intenda adottare qualora i suddetti fatti rispondessero al vero e i sopraindicati nominativi dovessero essere presenti nella azienda Sogin;
se, in tal caso, non ritenga opportuno e doveroso dare un segnale chiaro di correttezza istituzionale e trasparenza gestionale aziendale, anche verso l'opinione pubblica, chiedendo le dimissioni immediate del Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari e Presidente Sogin, Carlo Jean, le dimissioni dei Consiglieri Paolo Togni, Nando Pasquali e Paolo Mancioppi.
(4-10246)
FORCIERI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:
la legge finanziaria 2006 ha portato ulteriori e consistenti tagli al già precario bilancio della Difesa;
questi tagli, considerata l'invariabilità delle spese per il personale e delle quote di ammortamento, si sono pesantemente riversati sui capitoli relativi all'esercizio e agli investimenti;
ai predetti tagli si sono ultimamente aggiunte difficoltà oggettive a reperire disponibilità di cassa;
tale situazione sta spingendo le nostre Forze armate ad una condizione di effettiva paralisi, dato che vengono oggi a mancare le risorse necessarie allo svolgimento delle attività ordinarie, con particolare pregiudizio al funzionamento degli arsenali e degli stabilimenti militari del Paese;
in tal senso si sono già verificate conseguenze gravi e preoccupanti sul piano finanziario, funzionale ed occupazionale, con tagli ingenti ai fondi per i servizi di mensa e pulizia, a cui oggi si aggiungono carenze nella disponibilità di gasolio destinato ai mezzi;
questa criticità comporta di fatto l'arresto delle attività di supporto logistico che sono fondamentali ai fini dell'espletamento delle operazioni e missioni militari,
l'interrogante chiede di sapere:
quali provvedimenti si intendano adottare con urgenza, nei confronti dell'assetto economico-finanziario della Difesa, per garantire lo sblocco dei finanziamenti indispensabili per lo svolgimento delle pur minime e ridotte attività programmate dalle Forze armate;
quali iniziative strutturali si ritenga di dover assumere affinché siano garantite le risorse necessarie ad un corretto e completo svolgimento dei compiti a cui le nostre Forze armate sono chiamate.
(4-10247)
MALABARBA - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
domenica 19 febbraio 2006 in località Sassuolo di Modena due carabinieri picchiano selvaggiamente un giovane del Marocco, indifeso, nudo, probabilmente colpevole di avere bevuto un po' troppo vino;
il filmato del brutale pestaggio viene consegnato dall'autore all'associazione dei Giovani musulmani d'Italia, che ha una sezione anche a Sassuolo. È mercoledì 22 febbraio quando le immagini del pestaggio compaiono sulla "bacheca" del sito, con l'invito a valutare l'operato delle forze dell'ordine. La notizia si diffonde e i responsabili del sito decidono di oscurare il video, e di consegnarlo alla Digos della questura di Reggio Emilia, la città dove risiede la responsabile del sito. Invitano gli immigrati a collaborare correttamente con le istituzioni, e chiedono che i responsabili dell'episodio vengano puniti. Gli stessi carabinieri di Sassuolo si procurano il filmato e lo trasmettono con una informativa alla procura della Repubblica di Modena. Da Roma il comando dell'Arma annuncia l'immediato trasferimento dei due militari e l'apertura di un procedimento disciplinare, ringraziando l'associazione dei Giovani musulmani, in attesa delle determinazioni della magistratura,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga il fatto di estrema gravità e frutto di un clima razzista e xenofobo che sta crescendo pericolosamente nel nostro Paese;
se non reputi urgente fare piena luce sulla vicenda e provvedere affinché gli autori del pestaggio non restino impuniti.
(4-10248)
SODANO TOMMASO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive - Premesso che:
l'Elsag Gest, con 230 dipendenti a livello nazionale di cui 80 unità impiegate a Napoli, nasce dal conferimento degli uffici di amministrazione del personale di varie aziende del Gruppo Finmeccanica;
l'operazione condotta dieci anni or sono fu giustificata con la duplice necessità di fornire un servizio di amministrazione del personale omogeneo a tutte le aziende del gruppo e di operare anche sul mercato esterno per acquisire nuove commesse;
il suddetto servizio è erogato utilizzando prevalentemente sistemi informativi sviluppati e manutenuti in seno alla suddetta azienda;
i dieci anni trascorsi dal conferimento hanno progressivamente smentito tali premesse; l'operazione era viziata da molte incongruenze; innanzitutto si assisteva a notevoli difficoltà nello sviluppo delle sinergie tra le attività e i servizi offerti dall'Elsag Gest e le varie aziende del Gruppo Finmeccanica;
sul versante del mercato esterno l'acquisizione di nuovi clienti si rivelava molto difficoltosa e con scarsi risultati;
a seguito del quadro sopra esposto Finmeccanica ha recentemente espresso l'intenzione di vendere la Elsag Gest in quanto, a detta della stessa Finmeccanica, non facente parte del proprio core business;
questa decisone metterebbe in discussione le garanzie occupazionali ricevute dai dipendenti al tempo del conferimento del servizio, Finmeccanica manterrebbe una quota minoritaria del 25-30% del pacchetto azionario di Elsag Gest e solo nel triennio 2006-2008;
la scelta dell'individuazione di un interlocutore privato (Data Management) preluderebbe a processi riorganizzativi che impatterebbero in modo negativo sui dipendenti dell'Elsag Gest prima del triennio 2006-2008,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle reali scelte di Finmeccanica in merito al futuro dell'azienda Elsag Gest;
quali provvedimenti si intendano intraprendere per preservare il carattere pubblico dell'azienda Elsag Gest, visto che ancora tutt'oggi risulta essere di proprietà di Finmeccanica;
se non si ritenga che la vicenda di Elsag Gest possa rappresentare l'ennesimo episodio di spoliazione di un patrimonio di competenze professionali, di know how, indispensabile per lo sviluppo del paese;
se non si valuti che l'eventuale scelta da parte di Finmeccanica di vendere Elsag Gest (per affidare ad una impresa privata la stessa missione produttiva attualmente eseguita da Elsag Gest), possa rappresentare un inutile spreco di denaro pubblico;
quali misure si intendano intraprendere per garantire i livelli occupazionali all'Elsag Gest.
(4-10249)
SODANO TOMMASO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
Elsag S.p.A. è azienda che occupa circa 3000 addetti sparsi in tutta Italia; in Campania sono occupati oltre 200 addetti, di cui 120 derivanti da varie operazioni di outsourcing delle attività informatiche delle società del perimetro Finmeccanica presenti in Regione (Alenia, Ansaldo, Selenia, Marconi, ecc.);
tale gruppo si occupa della gestione e della manutenzione delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche;
quaranta lavoratori (sempre a Napoli) sono invece in forza ad una divisione di Elsag chiamata Elsag-Domino; tale divisione era una società a capitale privato con partecipazione azionaria minoritaria da parte di Elsag con sedi a Genova, Milano, Roma e Napoli;
tale società ha curato l'introduzione del sistema SAP in tutte le aziende del gruppo ed è stata acquisita al 100% da Elsag, l'anno scorso con un cospicuo guadagno sulle azioni da parte del gruppo dirigente Elsag-Domino,di cui una parte è entrata in Elsag;
attualmente le due divisioni si stanno fondendo con una predominanza del management Elsag-Domino, che di fatto sta rilevando anche le attività di Elsag derivanti dall'outsourcing delle risorse;
Finmeccanica ha dichiarato in questi giorni acquisito al 98% il capitale della Datamat;
non avendo acquisito il 100% Elsag e Datamat dovrebbero dare vita ad un nuovo soggetto nato dalla fusione delle due società;
la società dovrebbe avere il centro di programmazione a Genova;
la Datamat opera sopratutto nel campo della difesa;
Elsag ha anch'essa una serie di attività legate alle società del gruppo Finmeccanica operanti nel settore difesa;
la preoccupazione dei lavoratori è che la nuova società vada a raggruppare solo le attività della Difesa che dovrebbero essere il core della nuova società, mentre le attività legate a società del comparto civile verrebbero alienate sul mercato in quanto attività non strategiche;
Datamat conta circa 1.700 addetti, Elsag oltre 3.000;
in Campania c'è il rischio che le risorse vengano ridotte al minimo con politiche di svuotamento del sito per poi essere cedute al miglior offerente;
Elsag ha attinto a piene mani ai finanziamenti comunitari grazie alla sede napoletana e di fatto non ha mai investito niente in Campania;
emblematico è il fatto che l'area web sia passata da 20 addetti, nuovi assunti, a 10 unità e, pur avendo utilizzato finanziamenti, si pratica una politica di dismissioni,
si chiede di conoscere:
quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per garantire i livelli occupazionali in Elsag STI;
se non valuti che le scelte di Finmeccanica siano dettate solo da una volontà di incamerare fondi pubblici evitando di delineare un disegno industriale di rilancio delle attività di Elsag STI e in particolare dei siti campani.
(4-10250)
Interrogazioni, ritiro
È stata ritirata l'interrogazione 4-09862, del senatore Viviani.