Relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge n. 3777
L'Accordo all'esame della Commissione si propone di sviluppare e migliorare la cooperazione economica, industriale e tecnico-scientifica tra le Parti nel settore della sicurezza delle reti.
Nel contenuto dell'Accordo, composto di 11 articoli, particolare rilievo assume l'articolo 3, che definisce le aree in cui tale cooperazione sarà attuata ed ampliata. L'attuazione di tale articolo, paragrafi 2, 3, 4 e 5, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto le attività di promozione, ivi previste, rientrano, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, nella competenza del Ministero delle comunicazioni, che utilizza allo scopo gli stanziamenti previsti dalla vigente legislazione.
È prevista, all'articolo 4, la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto che, oltre a rappresentare un punto di incontro e discussione, avrà il compito di individuare e definire le attività da intraprendere, nonché di esaminare i lavori già in corso. Si dispone che esso si riunirà, di norma, ogni anno, prevedendo comunque, su richiesta di una delle Parti, la convocazione di riunioni straordinarie.
L'Accordo prevede dei meccanismi per il superamento di eventuali divergenze di opinione in merito all'interpretazione delle disposizioni, attraverso consultazioni fra le Parti (articolo 7).
L'Accordo, infine, può essere emendato, su suggerimento di una delle Parti (articolo 10) ed avrà durata illimitata, pur potendo essere denunciato in qualsiasi momento da entrambe le Parti (articolo 11).
Sen. Pianetta