Relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge n. 3709
L'Accordo in esame è stato proposto da parte azera, e s'inserisce nella serie di accordi bilaterali volti ad una sempre maggiore collaborazione con Paesi emergenti sulla scena mondiale, le cui realtà, per ragioni storiche, sono a tutt'oggi poco conosciute.
Il testo, che si compone di un preambolo e di 14 articoli, identifica (articoli da 1 a 6) i settori in cui verranno concentrati gli sforzi delle Parti contraenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: istruzione e insegnamento della lingua, cooperazione tra università, partecipazione a manifestazioni culturali e scambi di artisti, cooperazione archeologica. Gli articoli da 7 a 11 regolamentano le modalità pratiche per l'attuazione di tale collaborazione, mentre il 12 riguarda la tutela dei diritti della proprietà intellettuale.
Allo scopo di esaminare lo sviluppo della cooperazione e di redigere programmi esecutivi pluriennali, l'articolo 13 istituisce una Commissione mista, che darà applicazione all'Accordo stesso, la cui durata è fissata (dall'articolo 14) in cinque anni con rinnovo automatico per ulteriori periodi quinquennali salva denuncia per vie diplomatiche da parte di uno dei due Paesi contraenti.
Sen. Pianetta