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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 960 del 15/02/2006


Allegato B

 

Relazione orale del senatore Mugnai sul disegno di legge n. 3768

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 155 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della proroga dei provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili (indirizzo questo che è stato ribadito anche dalla Corte di giustizia europea), sono stati emanati due decreti-legge, che, pur rispettando rigorosamente detta pronuncia, prevedono importanti agevolazioni economiche e fiscali per particolari categorie disagiate di conduttori sfrattati, e cioè il n. 86 del 27 maggio 2005, contenente misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, ed il n. 23 del 1° febbraio 2006, recante misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati Comuni, la cui conversione è oggetto del disegno di legge in questione.

Allo scopo di contenere l'emergenza abitativa di particolari categorie disagiate assoggettate a procedure esecutive di rilascio, e cioè i conduttori che hanno nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che non dispongono di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile, se residenti in Comuni con più di un milione di abitanti (e cioè, sulla base dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento, Roma, Napoli e Milano), l'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge prevede la sospensione per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, delle procedure esecutive di sfratto.

Se qualche perplessità deriva dall'aver limitato l'applicazione di detta sospensione ai Comuni con più di un milione di abitanti, escludendo così quelli che, pur avendo un numero di abitanti di poco inferiore, presentano la stessa emergenza abitativa, al contrario risulta rimarchevole il fatto che la normativa in questione sia applicabile a tutti i conduttori, dotati dei suddetti requisiti, interessati da procedure esecutive di sfratto, senza individuare un termine entro il quale le procedure stesse debbano essere eseguite o entro il quale la relativa sentenza o ordinanza di sfratto siano state emanate, in quanto, così facendo, si è evitata una potenziale disparità di trattamento tra i vari conduttori, nel pieno rispetto del diritto costituzionale all'uguaglianza.

Il comma 2 individua le caratteristiche dei soggetti di cui al comma 1, prevedendo che sono considerati handicap gravi quelli comportanti invalidità superiori al 66 per cento e requisiti reddituali sufficienti per l'accesso alla locazione di un nuovo immobile quelli superiori a quelli previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Il comma 3 indica la procedura mediante la quale sono accertati i requisiti di tali categorie di conduttori, e cioè l'autocertificazione effettuata con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e comunicata al locatore (il quale può successivamente contestare la sussistenza degli stessi requisiti) ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4.

Il comma 4 precisa che la sospensione non opera in caso di mancato regolare pagamento del canone di locazione e dei relativi oneri accessori ed in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 3, di trovarsi nelle stesse condizioni previste per il conduttore per ottenere la sospensione medesima.

Il successivo articolo 2, comma 1, prevede significative agevolazioni per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, siano essi persone fisiche o imprese, disponendo che, per tutta la durata del periodo di sospensione, il reddito dei fabbricati di cui agli articoli 37 e 90 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferito all'anno 2006, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società.

Per quanto concerne le imprese soggette all'IRES che non hanno il periodo di imposta coincidente con l'anno solare, l'agevolazione in questione compete ai redditi dei fabbricati del 2006, anche se tali redditi incidono pro quota su due diversi periodi di imposta, comprendenti comunque alcuni mesi dell'anno 2006 in cui opera la sospensione legale.

Sempre al fine di introdurre benefici fiscali per i soggetti interessati dalla presente normativa, il comma 2 prevede che tutti i Comuni possono stabilire, sempre per l'anno fiscale 2006, esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili e dell'addizionale comunale, non solo per i proprietari degli immobili locati a soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, ma anche per quelli che sospendono volontariamente per l'anno 2006 le procedure esecutive di rilascio degli immobili locati a conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un figlio di età inferiore ai tre anni o almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, ovvero che nell'ambito del proprio nucleo familiare abbiano sostenuto spese mediche documentate superiori al dieci per cento del reddito annuo netto complessivo o abbiano componenti del nucleo familiare affetti da malattie invalidanti o che non ne consentono il trasferimento, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile.

Da sottolineare come in tal caso, anche in forza dell'estensione di detti benefici fiscali ai locatori che volontariamente sospendono le procedure esecutive in questione ed ai proprietari di immobili locati a conduttori in possesso di ulteriori requisiti rispetto a quelli individuati dall'articolo 1, è stato abbandonato il suindicato criterio numerico, prevedendo che tutti i Comuni possano stabilire i suddetti benefici fiscali.

Il comma 3, a parziale modifica dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 86 del 2005, prevede che gli interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali ed ai progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale siano destinati anche ai conduttori dotati dei requisiti di cui al precedente comma 2.

L'articolo 3, infine, al fine di individuare la relativa copertura finanziaria, dispone che alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, pari a 5,15 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 86 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corrispondente importo.

Dette risorse disponibili si riferiscono alla somma di euro 104.542.336,32, versata all'entrata del bilancio dello Stato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2005, n. 3742/B.

Al di là delle già esposte perplessità in ordine all'individuazione del criterio numerico utilizzato per determinare i Comuni in cui devono risiedere i conduttori di cui all'articolo 1 della presente normativa, risulta pienamente giustificata, se non addirittura necessaria, data l'urgenza di contenere il disagio abitativo di alcune categorie di conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio, la conversione del decreto-legge in questione.

Roma, 7 Febbraio 2006

 

Sen. Mugnai

 

Relazione orale del senatore Pontone sul disegno di legge n. 3756

Onorevoli senatori, il disegno di legge in esame ha ad oggetto la conversione del decreto-legge n. 19 del 2006, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale. Come è noto, tale provvedimento è stato predisposto dal Governo per fronteggiare l'eccezionale situazione di emergenza venutasi a determinare a causa di numerosi fattori, molti dei quali non prevedibili, quali il particolare rigore della stagione invernale in corso, le riduzioni di approvvigionamenti di gas dall'estero per le note vicende in campo internazionale e la forte crescita dei consumi di gas nel settore termoelettrico. Difatti, in conseguenza della crisi russo-ucraina, è stato ridotto il volume di gas esportato e destinato ai consumi dei Paesi europei, con una contrazione che attualmente ha superato la soglia del 16 per cento.

Il Governo sta seguendo la situazione con estrema attenzione, come dimostra il fatto che già a dicembre il Ministero delle attività produttive ha varato il primo decreto sulla interrompibilità del gas. A gennaio sono stati varati due ulteriori decreti, e infine la direttiva in relazione al programmato ricorso alle riserve strategiche di gas. É stato anticipato il piano previsto in tali occasioni, che prevede il blocco temporaneo delle esportazioni di energia elettrica, la massimizzazione obbligatoria delle importazioni di energia e il provvisorio distacco dalla rete di grandi utilizzatori di gas, con la salvaguardia dei settori produttivi più sensibili.

La Commissione industria ha avuto modo di svolgere un esame sufficientemente ampio ed approfondito, tenendo in ogni caso conto della necessità di concludere celermente l'iter di conversione in legge.

Il decreto-legge si compone di 4 articoli, dei quali l'articolo 1 prevede alcune temporanee modifiche delle condizioni di esercizio e di funzionamento delle centrali termoelettriche alimentate ad olio combustibile autorizzando, al comma 1, il riavvio d'urgenza degli impianti di produzione di energia (con potenza superiore a 300 MW) alimentabili con olio combustibile, comunque fino al 31 marzo 2006. Il Ministero delle attività produttive può a tal fine autorizzare con proprio decreto - di concerto con i Ministri dell'ambiente e della salute - la sospensione dell'obbligo di osservare i valori limite di emissioni fissate dai provvedimenti autorizzativi e dalle norme vigenti, stabilendo comunque i nuovi limiti temporanei.

Alla società TERNA Spa viene affidato il dispacciamento degli impianti di generazione alimentati da olio combustibile e da fonti rinnovabili, attraverso la predisposizione, da parte della medesima società, di un apposito programma di massimizzazione, che viene trasmesso settimanalmente ai Dicasteri delle attività produttive e dell'ambiente, nonché dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

A fini di contenimento dei consumi, l'articolo 2 prevede la possibilità di istituire corrispettivi aggiuntivi a carico dei produttori, da versare in apposito fondo istituito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel 2005, mentre l'articolo 3, infine, prevede disposizioni transitorie e finali quali il termine di applicazione del 31 marzo per le disposizioni in esame e la clausola di invarianza finanziaria.

Sen. Pontone

Testo integrale all'intervento del senatore Pedrini nella discussione generale sul disegno di legge n. 3756

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la richiesta di conversione in legge del decreto n. 19 del 25 gennaio 2006, prende atto del clima di preoccupazione determinato dalle ristrettezze energetiche del periodo, ed interviene, ancorché motivandone lo stato di necessità, sulle disposizioni e leggi ambientali che regolano il funzionamento degli impianti di produzione di energia da fonti fossili, olio e carbone.

È infatti prerogativa del Ministero delle attività produttive, al fine di garantire la continuità di funzionamento del sistema elettrico e la copertura del fabbisogno nazionale, dare indicazione per autorizzare l'esercizio di centrali di potenza termica in deroga ai limiti previsti per le emissioni in atmosfera e sulla temperatura delle acque di scarico.

Questi provvedimenti, indispensabili nel contingente, mostrano la debolezza del sistema elettrico italiano e di concerto la debolezza della strategia della privatizzazione, che tanto declamata, non ha saputo affrontare il problema strategico dell'approvvigionamento delle fonti di combustibile, in virtù della massimalizzazione del business, e che vede ora il Governo costretto, in situazione di emergenza, a ridurre i vincoli ambientali aumentando l'inquinamento.

Se paradossalmente accettassimo anche per ipotesi la privatizzazione della rete di trasporto dell'energia, rischieremmo di aggravare ulteriormente le debolezze dell'intero sistema, complicandone la gestione e privandola della necessaria imparzialità.

Accettando pure la logica di mercato, è indispensabile che la rete di trasporto dell'energia garantisca la propria indipendenza dai produttori, in special modo da quelli privati che, seppur consapevoli di fornire un servizio pubblico, proprio perché imprenditori, difficilmente riescono a sacrificare l'EBIT, margine contribuzione lordo delle loro società, in nome del servizio stesso.

La produzione di energia elettrica è modulata dal Gestore della rete nazionale sulla base della evoluzione della domanda al consumo: se la gestione diventa anch'essa attività di business, chi può garantire l'imparzialità dell'accesso all'energia e la qualità del servizio all'utenza, nello scenario che vede il gestore della rete anche nella veste di produttore e venditore dell'energia? Altro che conflitto di interessi, per le società che si trovassero dalla parte sia di chi controlla e gestisce, sia di chi produce e vende.

La privatizzazione di Enti preposti alla fornitura di servizi pubblici di base, quali appunto ENEL o ENI, non risponde a logiche sociali sostenibili, piuttosto a necessità, o meglio disperato bisogno, che il governo del momento aveva e che probabilmente quelli futuri avranno, di fare cassa superando qualsiasi logica di comportamento morale etico.

Paghiamo oggi con l'emergenza gas, ma abbiamo pagato anche nel passato, per esempio con i black out's. Avevo presentato al riguardo tre interrogazioni che qui richiamo citandone in parte il contenuto: dalla 3-01245 "...il recente black out ha rivelato l'estrema vulnerabilità del sistema elettrico italiano, mettendo a nudo al tempo stesso sia carenze strutturali che insufficienze funzionali ed organizzative... il fatto che il collasso abbia avuto inizio nelle ore notturne di un giorno festivo, cioè nelle ore di minimo carico per il sistema, e non sia stato arginato e circoscritto, denota anche che vi sono limiti e inadeguatezze dal lato del controllo dinamico del sistema e del rapporto strategico rischio-sicurezza; tutto ciò è il frutto dell'assenza di una qualunque forma di politica energetica, di programmazione della gestione nazionale generale dello sviluppo, del sistema produttivo e di trasmissione, ed ha prodotto una dispersione del know how energetico italiano, lasciando il sistema elettrico negli anni cruciali della transizione degli assetti monopolistici alla liberalizzazione del mercato... capire se l'attuale assetto istituzionale (Authority, GRTN, Ministero dell'economia, Ministero delle attività produttive), e preposto al governo dell'energia in Italia, sia funzionale e dia garanzie di efficienza e sicurezza ai cittadini ed ai consumatori..."; dalla 4-09639 "...l'aggiornamento delle tariffe dell'energia elettrica e del gas..."; dalla 4-09077 "...se a causa di gravissimi atti terroristici non fosse il caso di soprassedere, per meglio valutare, alle privatizzazioni nei settori: comunicazioni satellitari, comunicazioni telefoniche, aeroporti, ferrovie, acquedotti, centrali di energia (elettricità e gas), sicurezza informatica...".

Paghiamo la mancanza di strategia sia di approvvigionamento delle fonti energetiche che di costruzione di impianti di produzione, avendo troppe volte condizionato il governo, centrale e/o locale, il suo comportamento ad una logica di mantenimento dell'elettorato piuttosto che, seppur con la dovuta concertazione, all'esercizio del suo dovere istituzionale.

Oggi ci troviamo drammaticamente a dover sacrificare l'ambiente, inquinando un po' di più con le vecchie centrali, in nome della necessità di rispondere al meglio all'evoluzione della domanda dei consumi: ma quale privato avrebbe mai costruito una centrale a carbone, quando il suo business plan non mostrava lo stesso ritorno dell'investimento di una a gas?

Il passato e purtroppo il presente non sembrano insegnare molto; secondo il piano triennale 2006-2008 (del Ministero delle attività produttive) il Gestore della rete di trasmissione nazionale sarà privatizzato. Gli obiettivi di riduzione dei costi e della sicurezza della fornitura dell'energia elettrica, declamati nel piano, saranno proprio quelli che non potranno essere raggiunti, affidando un servizio pubblico alla libera competizione ed al libero mercato.

Non è forse successa la stessa cosa con il costo dell'energia e del gas quando si decise di privatizzare con le 4 GENCO il 50 per cento dell'ENEL e liberalizzare il mercato dell'energia e del gas? L'idea sembrava funzionare, quella della liberalizzazione avrebbe portato una maggiore competitività, si diceva, quella della privatizzazione una riduzione dei costi del "carrozzone" statale. A qualche anno data, la liberalizzazione dei mercati elettrico e del gas ha portato, per lo meno fino ad ora, una diminuzione dei posti di lavoro, ma non i benefici che erano stati promessi: la sicurezza degli approvvigionamenti non è stata incrementata, i prezzi dell'energia alle famiglie non sono diminuiti, anzi sono aumentati, siamo uno dei paesi europei con i più alti prezzi dell'energia al consumatore, il privato si è ben guardato da fare investimenti con prevalenti ricadute sociali e la riduzione del 16 per cento della fornitura di gas, la fonte di approvvigionamento liberalizzata, crea apprensione e panico.

Il sistema elettrico italiano ha bisogno di investimenti nella diversificazione, nelle fonti energetiche rinnovabili, la deregulation non ha portato né un abbassamento dei prezzi né ha aumentato la disponibilità di energia: siamo l'unico paese europeo, che importa più energia di quanta ne esporta. La strada intrapresa della privatizzazione non è quella giusta, la fornitura dell'energia e la maggior quota della sua produzione deve essere mantenuta pubblica, solo così si può assicurare la sicurezza dello Stato, una serena competizione tra i produttori privati a favore del cittadino, ma ancor più una sicurezza di disponibilità ovunque nel Paese, anche nelle località remote, dove mai la vendita dell'energia ripagherebbe l'investimento per portarcela.

Il sistema produttivo italiano potrebbe sicuramente avere un onorevole apporto dalla promozione di sistemi di produzione diffusi, quale il solare, l'eolico, il mini idraulico, che oltre a contribuire all'apporto di energia al sistema globale, avrebbero a corto e medio termine una ricaduta notevole su posti di lavoro e contribuirebbero ad un vero risparmio per il cittadino: un risparmio sostenuto però ancora una volta dall'ENEL, dallo Stato dunque, come nel caso dei pannelli fotovoltaici che, a seguito del decreto firmato poco tempo fa dal Ministro delle attività produttive, dovrebbero contribuire per 300 MWe (Megawatt elettrici) alla produzione di energia nel nostro paese.

Gli investimenti nelle energie rinnovabili, per quanto cospicui possano essere, non devono darci l'illusione di risolvere il problema energetico e di dipendenza dalle fonti di approvvigionamento di questo Paese, né di qualsiasi altro Paese; Stati con noi confinanti ed altri da noi poco distanti hanno dimostrato che l'indipendenza energetica ed i bassi costi di produzione sono stati ottenuti con centrali non convenzionali, per la cui costruzione sono necessari grandi investimenti, lunghi tempi di realizzazione, doppi rispetto a quelli delle centrali convenzionali), che solamente lo Stato, limitatamente almeno al nostro Paese, può permettersi di realizzare, in una ottica strategica di grande respiro e svincolata da "non scelte" opportunistiche di stampo politico. Oggi si parla ancora di nucleare quando addirittura si sta parlando del suo superamento.

Questi Stati infatti, a pochi chilometri dal nostro confine, hanno costruito impianti non convenzionali (nucleari appunto), producono, in sicurezza e garanzia di qualità energia a basso costo e la rivendono a noi al prezzo di mercato.

L'obiettivo delle aziende pubbliche, a differenza di quello delle aziende private, non va ricercato nella massimizzazione del profitto, ma nel raggiungimento di altri traguardi in nome dell'interesse e della sicurezza della collettività. Si tratta di obiettivi che richiedono una valutazione critica del confine Stato-mercato, in particolare poi in un settore ed un mercato come quello energetico. L'esigenza di una azienda privatizzata è quella di creare massimi profitti per i propri azionisti, e questo obiettivo mal si raccorda con la strategicità di un settore come quello dell'energia elettrica. Come si giustificherebbe un investimento di innovazione tecnologica su una centrale esistente o di costruzione di un nuovo impianto in una zona a basso sviluppo economico, oppure un potenziamento elettrico in una zona poco popolata o rurale?

ENEL non va privatizzata, al contrario ha bisogno di un potenziamento e rilancio come impresa pubblica, perché in tale veste ha conseguito successi, obiettivi di socialità, per anni garantito la fornitura di un servizio fondamentale per il cittadino e per lo sviluppo dell'economia, assicurando forniture di energia elettrica in ogni zona, anche la più impervia, ad ogni cittadino, anche a quello che aveva in casa una sola lampadina, espletando quindi un servizio pubblico, cioè a costi contenuti e differenziati anche attraverso la tariffazione sociale. Basta chiedere ai sindaci qual era e qual è la situazione dei servizi sul loro territorio.

Il concetto di privatizzazione comporta necessariamente dinamiche di concentrazione aziendale, per cui i presidi nelle zone a bassa convenienza devono essere eliminati per pure logiche economico-finanziarie per esempio: in Basilicata ed in Molise la struttura locale dell'ENEL in pratica non esiste più, penalizzando chiaramente oltre ai lavoratori, anche i cittadini.

La liberalizzazione del mercato dell'energia, di fatto avvenuto nel nostro paese con la presenza delle Aziende municipalizzate e dei privati produttori, non contrasta con il rafforzamento dell'Ente Pubblico; ma la liberalizzazione è concetto ben diverso dallo spezzettamento e smantellamento dell'ENEL che di fatto sta avvenendo con la sua privatizzazione. ENEL ed ENI vanno mantenute pubbliche, un potenziale produttivo che è stato creato con denaro pubblico e come tale va sfruttato e messo al servizio del pubblico: socializzare le perdite e privatizzare gli utili risponde ad una logica che non può essere accettata.

Si devono individuare linee strategiche di lungo periodo di decenni visti il correre dello sviluppo tecnologico, gli investimenti e i lunghi tempi di realizzazione. Si devono individuare collaborazioni e strutture internazionali così come è avvenuto in alcuni settori con consorzi europei come l'AIRBUS dai quali purtroppo il nostro Paese si è emarginalizzato preferendo altre scelte. Dovremmo rimeditare e considerare ed attuare lo spirito delle direttive "Elettricità e Gas" (la 96/92/CE e 98/30/CE) e i lavori del Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 per accelerare i lavori per completare il mercato interno del gas e dell'energia elettrica verso la "realizzazione di un mercato unico veramente integrato, che garantisca alla Unione Europea un mercato concorrenziale, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la sicurezza delle nostre collettività" in un periodo fortemente caratterizzato da una particolare ondata di terrorismo.

Si devono effettuare importanti investimenti, sulle fonti di approvvigionamento e sugli impianti di produzione, si deve individuare e perseguire una strategia transnazionale, non limitata al nostro Paese, ricompresa in un piano energetico europeo a forte carattere di innovazione tecnologica, capace di creare un miglioramento effettivo del servizio, di svincolarsi da dipendenze forzate, ed al quale solo enti pubblici di dimensioni nazionali possono dare ai partners degli altri stati fiducia e garanzia di attuazione.

Sen. Pedrini

 

Relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge 3740

Onorevoli senatori, le relazioni bilaterali tra l'Italia e l'Ungheria, fondate su solidi vincoli culturali ed economici, si sono rafforzate anche grazie alla firma, nel 2000, di un nuovo Protocollo esecutivo, con validità triennale. Si è sviluppata inoltre un'intensa collaborazione tra Enti ed Istituzioni dei due Paesi, grazie ad una molteplicità di accordi diretti tra i quali quello tra il CNR e l'Accademia ungherese delle scienze; quello tra l'Università di Bologna e l'Università tecnica di Budapest e quello tra il Politecnico di Torino e la Facoltà di ingegneria dell'Università di Miskolc.

L'esigenza di ottimizzare le risorse per il conseguimento di risultati competitivi in un sistema internazionale sempre più concorrenziale hanno pertanto suggerito di pervenire ad un nuovo Accordo scientifico e tecnologico, in sostituzione di quello del 1965.

Secondo quando previsto dall'Accordo la collaborazione scientifica e tecnologica potrà realizzarsi attraverso progetti congiunti, scambio di esperti, flussi di informazioni e trasferimenti di conoscenze ed esperienze, organizzazione di seminari e convegni tra ricercatori dei due Paesi, costituzione di unità organizzative miste per periodi limitati o su singoli progetti. Particolare rilievo assume poi l'impulso all'integrazione della comunità scientifica e tecnologica ungherese nei progetti di ricerca europei, con particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese e mediante l'utilizzazione - ove possibile - dei fondi strutturali specifici dell'Unione Europea.

Allo scopo di sviluppare la collaborazione trilaterale italo-sloveno-ungherese è prevista la preparazione di programmi scientifici nell'ambito dell'Iniziativa centro-europea (INCE), le cui strutture verranno inoltre utilizzate per inserirsi anche in altre più ampie iniziative internazionali o comunitarie. Di grande interesse la prevista collaborazione nello sviluppo delle risorse umane, attraverso incentivi agli studi post-universitari e allo specifico addestramento professionale dei ricercatori.

È prevista per l'Accordo una durata illimitata, salvo denuncia scritta di una delle Parti, da inoltrare con preavviso di almeno sei mesi. L'eventuale cessazione di validità dell'Accordo o la sua revisione non influiscono sui progetti in corso nell'ambito della cooperazione prevista dall'Accordo stesso, a meno che le parti non adottino diversa determinazione. Allo scopo di verificare l'attuazione e il livello di applicazione dell'Accordo è istituita una Commissione mista per la cooperazione scientifica e tecnologica, che si riunirà di norma ogni tre anni o a richiesta di una Parte, alternativamente in Italia e in Ungheria.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

Sen. Pianetta

Relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge 3746

Onorevoli senatori, l'Accordo in titolo ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate italiane e svizzere nel settore dell'addestramento e della formazione. Gli organi competenti per la sua attuazione sono il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Dipartimento federale svizzero. I settori in cui si svilupperà tale cooperazione sono individuati nell'addestramento e nella formazione militare per personale e unità di tutte le Forze armate.

Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso incontri dei Ministri della difesa, dei Capi di Stato Maggiore, dei loro aggiunti e di altri delegati, scambi di esperienze teoriche e pratiche, organizzazione e attuazione di esercitazioni ed attività di addestramento congiunte, partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari nonché contatti tra corrispondenti istituzioni militari.

I rappresentanti delle Parti concorderanno un programma di cooperazione annuale e ne valuteranno l'andamento periodicamente. Per lo statuto del personale delle Parti l'Accordo rimanda in blocco alla disciplina codificata nella convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, fatta a Bruxelles il 19 giugno 1995 e ratificata dall'Italia con legge 30 giugno 1998, n. 229.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

Sen. Pianetta

Relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge n. 3747

Onorevoli senatori, l'Autorità internazionale dei Fondi Marini (International Seabed Authority, ISBA), organismo cui è affidato il mandato di progettare e realizzare lo sfruttamento dei minerali situati sul suolo oceanico, comprende - oltre all'Assemblea generale dei Paesi membri - un Consiglio direttivo di 36 Paesi (tra i quali l'Italia, presente nel cosiddetto «gruppo A», che include i principali Paesi consumatori di minerali maggiormente reperibili nella zona dei fondi marini) e di due Commissioni, oltre ad un Segretariato. La Commissione di pianificazione economica è responsabile della gestione dei fondi (pianificazione delle risorse, controllo della spesa, verifica degli investimenti e delle iniziative). La Commissione giuridica e tecnica è responsabile della redazione dei codici minerari e di quant'altro attenga alla produzione, in attesa che sia posto in essere l'organo tecnico incaricato di gestire la prospezione, l'esplorazione, lo sfruttamento e la commercializzazione dei minerali.

Il Protocollo in esame, adottato dall'Assemblea dell'ISBA il 27 marzo 1998, durante la riunione tenutasi a Kingston, è stato formalmente aperto alla firma dal 17 al 28 agosto 1998, nella capitale giamaicana e successivamente fino al 16 agosto 2000 presso la sede delle Nazioni Unite a New York. L'Italia ha firmato il Protocollo il 18 maggio del 2000. Il testo è stato elaborato a Kingston (sede dell'Autorità) da un'apposita Commissione e nelle sue linee generali ricalca e riprende la disciplina di analoghe intese stipulate su analoghi argomenti.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

Sen. Pianetta

Relazione orale del senatore Forlani sul disegno di legge n. 3775

L'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, costituisce un'ulteriore fase di un processo ultraventennale che ha condotto la Comunità europea, attraverso un intenso dialogo politico e la conclusione di Accordi quadro via via più evoluti, a stringere relazioni particolarmente ricche e significative con i Paesi in questione.

L'ambito della collaborazione delimitato dall'Accordo quadro è amplissimo, relativo anche a profili estremamente delicati, e rivela la capacità dell'Unione Europea di proporsi come modello di riferimento per i Paesi centro e latinoamericani. L'obiettivo fondamentale è quello di promuovere e favorire l'integrazione politica ed economica su base regionale nel continente americano, rafforzando tendenze già presenti al di là dell'Atlantico. È estremamente significativo al riguardo che l'Accordo sembri puntare principalmente sull'integrazione economica del centro e del sud America, rinviando ad un secondo momento l'ulteriore sviluppo dei rapporti economici tra i due continenti. Gli Accordi infatti non comprendono la liberalizzazione degli scambi né contengono disposizioni riguardanti il commercio, ma creano le condizioni che potranno permettere alle parti di negoziare un accordo di associazione (incluso un accordo di libero scambio).

L'integrazione politica, finalizzata ad assicurare una pace ed una stabilità durature agli Stati americani interessati, è perseguita prevedendo quali presupposti essenziali il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si debbono informare le politiche degli Stati parte, sia interne che internazionali.

Il rafforzamento del dialogo politico tra i Paesi viene visto come un passo in avanti ulteriore rispetto alle significative esperienze del passato; esso riguarda, in particolare, i settori dell'integrazione regionale, della lotta alla povertà, della coesione sociale, dello sviluppo sostenibile, della stabilità e della prevenzione dei conflitti nella Regione, della tutela dei diritti dell'uomo, della democrazia, della lotta contro la corruzione, il terrorismo, il traffico di armi e la migrazione illegale.

Le Parti si impegnano a cooperare anche nell'ambito della politica estera e di sicurezza con il fine di rafforzare la pace e la stabilità politica.

Sottolinea come di particolare importanza sia la cooperazione in materia di diritti umani, democrazia e buon governo, attraverso la quale si intende consolidare lo stato di diritto e l'indipendenza del potere giudiziario.

Come accennato, tra gli obiettivi centrali della cooperazione vi sono il sostegno dello sviluppo dell'integrazione regionale, la collaborazione in materia commerciale tendente a promuovere l'integrazione economica nel mercato mondiale dei Paesi

centroamericani e latinoamericani, nonché la cooperazione nell'ambito dei servizi, per rendere tale settore più competitivo.

Appalti pubblici e politica della concorrenza, norme tecniche e di valutazione della conformità, piccole, medie e micro imprese, con creazione di joint ventures e scambio di informazioni, sono alcune delle priorità indicate dagli Accordi. Numerose forme di cooperazione attengono al settore delle risorse naturali ed alla tutela dell'ambiente, ed in particolare al settore dell'agricoltura e della pesca.

Nei settori dell'energia e dei trasporti la cooperazione si prefigge l'elaborazione di politiche di ristrutturazione e di modernizzazione. La cooperazione nel settore dell'informazione e delle telecomunicazioni ha l'obiettivo prevalente di elevare i livelli di utilizzo delle tecnologie dell'informazione e di sviluppo delle risorse umane a quelli dei Paesi più sviluppati.

Sono inoltre indicate forme di collaborazione nel settore degli investimenti ed in quella del settore scientifico e tecnologico, prevedendo altresì che il dialogo si estenda anche allo scambio di informazioni e di esperienze relative alle rispettive politiche macroeconomiche, ossia alla politica monetaria, alla politica fiscale, alla finanza pubblica e al debito estero.

La cooperazione include il miglioramento qualitativo del settore dell'istruzione e della formazione professionale con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio in tale settore.

Particolarmente significativa appare la cooperazione in materia di ambiente, biodiversità e calamità naturali e in materia sociale, come anche quella di carattere culturale.

Assume altresì particolare rilievo la cooperazione nella lotta contro le droghe, il riciclaggio del denaro e la criminalità connessa, nella gestione dei flussi migratori e nell'azione di contrasto al terrorismo.

Un comitato misto, già istituito da un precedente Accordo del 1993, ha il compito di vigilare sull'applicazione dell'Accordo, coordinare le attività e monitorare la condotta delle Parti. In conclusione, si auspica l'approvazione del disegno di legge in titolo, considerata la sua particolare importanza per il rafforzamento dei rapporti con tutta l'area latinoamericana.

Sen. Forlani

Relazione orale del senatore Pellicini sul disegno di legge 3776

Tale Accordo presenta foltissime analogie con quello sottoposto a ratifica con il disegno di legge n. 3775, e rientra in un'identica strategia diplomatica e politica, confermando l'importanza attribuita, in sede di istituzioni europee, al rafforzamento dei rapporti con i Paesi del centro e del sud America.

Anche in questo caso l'Accordo non riguarda tematiche commerciali ma è finalizzato, soprattutto, al consolidamento del dialogo politico regionale ed infraregionale, necessario per il mantenimento di una stabilità economica e politica nell'area, nonché allo sviluppo delle condizioni che consentano di giungere alla creazione di una zona di libero scambio tra le Parti.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, valgono le stesse considerazioni già svolte nell'illustrazione del disegno di legge n. 3775, alle quali si rimanda.

Sen. Pellicini

Relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge n. 3709

L'Accordo in esame è stato proposto da parte azera, e s'inserisce nella serie di accordi bilaterali volti ad una sempre maggiore collaborazione con Paesi emergenti sulla scena mondiale, le cui realtà, per ragioni storiche, sono a tutt'oggi poco conosciute.

Il testo, che si compone di un preambolo e di 14 articoli, identifica (articoli da 1 a 6) i settori in cui verranno concentrati gli sforzi delle Parti contraenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: istruzione e insegnamento della lingua, cooperazione tra università, partecipazione a manifestazioni culturali e scambi di artisti, cooperazione archeologica. Gli articoli da 7 a 11 regolamentano le modalità pratiche per l'attuazione di tale collaborazione, mentre il 12 riguarda la tutela dei diritti della proprietà intellettuale.

Allo scopo di esaminare lo sviluppo della cooperazione e di redigere programmi esecutivi pluriennali, l'articolo 13 istituisce una Commissione mista, che darà applicazione all'Accordo stesso, la cui durata è fissata (dall'articolo 14) in cinque anni con rinnovo automatico per ulteriori periodi quinquennali salva denuncia per vie diplomatiche da parte di uno dei due Paesi contraenti.

Sen. Pianetta

Relazione orale del senatore Pellicini sul disegno di legge n. 3744

La stipula con il Gabon di un Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti trova la sua ragione in motivazioni sia di carattere economico sia politico. Sul piano politico appare evidente il ruolo, particolarmente apprezzato dalla Comunità internazionale, svolto dal Gabon nel trovare una soluzione alle crisi regionali che è valso al Paese numerosi riconoscimenti di prestigio, fra cui l'elezione del Ministro Ping alla Presidenza dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno 2004. Sul piano economico, i segnali positivi provenienti dai Paesi dell'Africa a sud del Sahara, grazie anche all'avvio, come nel caso del Gabon, di riforme economiche concordate con le istituzioni internazionali finanziarie ed un migliore impiego degli aiuti internazionali, hanno imposto all'Italia la necessità di creare un quadro giuridico affidabile sia per i nostri operatori economici già presenti nell'area sia per sviluppare ulteriormente i nostri investimenti sul mercato locale.

È quindi nel contesto di questo nuovo corso dell'economia gabonese e del prevedibile sviluppo economico che da esso potrebbe scaturire che si inserisce l'Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti. Esso si iscrive nell'ambito delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico organico per gli imprenditori e, di conseguenza, costituisce una valida premessa per rafforzare le relazioni economico-commerciali tra i due Paesi, stimolare lo scambio di esperienze ed i reciproci investimenti, consentire la creazione di piccole e medie imprese e di joint-venture tra operatori economici delle due Parti.

L'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci contemplando l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi. Questi sono così garantiti da casi straordinari come, ad esempio, perdite derivanti da conflitti, nazionalizzazioni, espropriazioni.

In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce che qualora dovessero insorgere controversie tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente, in primo luogo si dovrà cercare di comporre tale controversia in via amichevole entro sei mesi. Ove tale tentativo fallisse, l'investitore interessato potrà decidere di sottoporre la medesima al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio, ad un Tribunale arbitrale ad hoc ovvero al Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative agli Investimenti (come previsto dall'articolo 9).

La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni rinnovabili tacitamente per periodi di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle Parti Contraenti.

Sen. Pellicini

Relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge n. 3745

L'Unione Europea riconosce e sostiene la Corte penale internazionale come essenziale strumento per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale attraverso un sistema di giustizia internazionale permanente per la repressione dei più gravi delitti che allarmano la comunità internazionale. L'Accordo in oggetto è stato elaborato sulla base della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946, nonché di analoghi Accordi o risoluzioni intervenute per altre giurisdizioni internazionali con adattamenti apportati in relazione alla natura della giurisdizione della Corte, dotata di competenza e giurisdizione sui più gravi crimini di interesse della comunità internazionale.

L'articolato in esame definisce in termini funzionali i privilegi e le immunità spettanti alla Corte sul territorio degli Stati Parte, in relazione agli obiettivi istituzionali della Corte medesima, sancendo l'inviolabilità della sua sede (ivi compresi archivi, documenti e materiali) e dotandola di bandiera, emblema e contrassegni. Sono ivi regolamentati anche l'esenzione da imposte, dazi doganali e restrizioni alle importazioni o esportazioni. Il regime di esenzione vuole escludere che interferenze allo svolgimento dell'attività istituzionale del giudice possano avvenire surrettiziamente, mediante ogni forma di limitazione alla circolazione di beni e capitali. Allo stesso scopo sono previste facilitazioni in materia di comunicazioni con le garanzie diplomatiche.

L'esercizio delle funzioni della Corte al di fuori della sua sede è garantito grazie alla possibilità di accordi, tra la Corte e lo Stato, per le strutture necessarie all'esercizio delle funzioni della Corte, in relazione alla propria natura di giurisdizione universale, in sede diversa da L'Aja.

Particolari privilegi e immunità sono riservati ai soggetti che devono recarsi presso la sede della Corte per lo svolgimento delle periodiche sessioni di lavoro dell'Assemblea degli Stati Parte, istituita dallo Statuto e con competenze normative, politiche, finanziarie e di controllo sull'operato della Corte. Al pari, sono previsti privilegi e immunità per avvocati, testimoni, vittime, esperti.

Sono infine stabiliti i termini di apertura alla firma dell'Accordo (dal 10 settembre 2002 al 30 giugno 2004) presso le Nazioni Unite a New York, nonché le procedure di partecipazione all'Accordo, mediante deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione od accessione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo italiano, con una specifica dichiarazione, si avvarrà della facoltà degli Stati, prevista e disciplinata dall'articolo 23 dell'Accordo stesso, di specificare i privilegi e le immunità di cui potranno godere le categorie di persone indicate.

Sen. Pianetta

Relazione orale del senatore Pianetta sul disegno di legge n. 3777

L'Accordo all'esame della Commissione si propone di sviluppare e migliorare la cooperazione economica, industriale e tecnico-scientifica tra le Parti nel settore della sicurezza delle reti.

Nel contenuto dell'Accordo, composto di 11 articoli, particolare rilievo assume l'articolo 3, che definisce le aree in cui tale cooperazione sarà attuata ed ampliata. L'attuazione di tale articolo, paragrafi 2, 3, 4 e 5, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto le attività di promozione, ivi previste, rientrano, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, nella competenza del Ministero delle comunicazioni, che utilizza allo scopo gli stanziamenti previsti dalla vigente legislazione.

È prevista, all'articolo 4, la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto che, oltre a rappresentare un punto di incontro e discussione, avrà il compito di individuare e definire le attività da intraprendere, nonché di esaminare i lavori già in corso. Si dispone che esso si riunirà, di norma, ogni anno, prevedendo comunque, su richiesta di una delle Parti, la convocazione di riunioni straordinarie.

L'Accordo prevede dei meccanismi per il superamento di eventuali divergenze di opinione in merito all'interpretazione delle disposizioni, attraverso consultazioni fra le Parti (articolo 7).

L'Accordo, infine, può essere emendato, su suggerimento di una delle Parti (articolo 10) ed avrà durata illimitata, pur potendo essere denunciato in qualsiasi momento da entrambe le Parti (articolo 11).

Sen. Pianetta

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Bergamo, Bosi, Costa, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Giuliano, Guzzanti, Lauro, Mantica, Pessina, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci, Zanoletti e Zappacosta.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. esteri

in data 15/02/2006 il senatore Pianetta Enrico ha presentato la relazione sul disegno di legge:

" Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto ad Aarhus il 24 giugno 1998" (3383).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 febbraio 2005, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare definitivo, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 - lo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione" (n. 624).

 

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 17 marzo 2006. La 1ª Commissione permanente potrà formulare osservazioni alla 8ª Commissione, entro il 7 marzo 2006. L'atto è altresì deferito - relativamente alle conseguenze di carattere finanziario - alla 5ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 17 marzo 2006.

 

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 6 febbraio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 febbraio 1978, n. 833, la relazione sullo stato sanitario del Paese, relativa agli anni 2003 e 2004 (Doc. L, n. 2).

 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente.

   

Il Ministro delle comunicazioni, con lettera in data 24 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e ai sensi dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la relazione, riferita all'anno 2004, sull'andamento del processo di trasformazione dell'Ente poste italiane e sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal relativo contratto di programma (Doc. CXIII, n. 5).

 

Detto documento è stato inviato, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente.

   

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 febbraio 2006, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la comunicazione concernente il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale:

 

ai dottori Antonio Giovannucci e Paolo Scarpellini, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;

alla dottoressa Daniela Rodorigo, nell'ambito del Ministero della salute;

al dottor Giovanni Bruno, nell'ambito del Ministero delle comunicazioni;

ai dottori Tommaso Guastamacchia e Carlo Lucidi, nell'ambito del Ministero della difesa;

al dottor Francesco Pagliuso, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

 

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 9 al 15 febbraio 2006)

 

 

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 186

 

CRINO': su un attentato ai danni di un esponente politico calabrese (4-06412) (risp. SAPONARA, sottosegretario di Stato per l'interno)

 

FAVARO ed altri: sugli organici scolastici (4-10012) (risp. APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca)

 

FORMISANO: su un attentato ai danni di un esponente politico calabrese (4-07619) (risp. SAPONARA, sottosegretario di Stato per l'interno)

 

IOVENE: su atti vandalici contro un'associazione di volontariato di Reggio Calabria (4-09450) (risp. SAPONARA, sottosegretario di Stato per l'interno)

 

MALABARBA: sulla situazione del comune di Casoria (4-07927) (risp. D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno)

 

MANZIONE: sulla costruzione di una centrale termoelettrica a Salerno (4-10092) (risp. VALDUCCI, sottosegretario di Stato per le attività produttive)

 

sulla costruzione di una centrale termoelettrica a Salerno (4-10093) (risp. VALDUCCI, sottosegretario di Stato per le attività produttive)

 

sulla costruzione di una centrale termoelettrica a Salerno (4-10094) (risp. VALDUCCI, sottosegretario di Stato per le attività produttive)

 

MARINI: su un attentato ai danni di un esponente politico calabrese (4-07624) (risp. SAPONARA, sottosegretario di Stato per l'interno)

 

PERUZZOTTI: sull'aggressione ad un parlamentare europeo (4-10055) (risp. D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno)

 

SALVI: sull'attività di Rete Ferroviaria Italiana (4-10000) (risp. BRICOLO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)

 

SCALERA: sull'istituzione dei corsi di laurea e diploma in scienze motorie (4-10038) (risp. MORATTI, ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

 

VITALI: sugli organici scolastici (4-09989) (risp. APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLORINO - Al Ministro dell'interno - Risulta all'interrogante:

che il 30 dicembre 2005 la Giunta comunale di Portici ha deliberato di conferire, per il periodo dicembre 2005 - dicembre 2006, un incarico professionale di consulenza legale, anche con redazione di pareri scritti, in materia di gestione dei servizi pubblici di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 267/2000, fissando in euro 20.000,00, oltre IVA e CPA, il relativo compenso annuo;

che la Giunta ha altresì deliberato di dare atto che i provvedimenti dirigenziali conseguenti, unitamente alla valutazione favorevole del collegio dei revisori dei conti, sarebbero stati trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 42, della legge 311 del 2004 (legge finanziaria 2005);

che la Giunta ha deliberato di demandare al competente dirigente l'adozione di provvedimenti consequenziali, compresa la stipula di apposita convenzione regolante gli accordi tra le parti;

che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all'articolo 1, comma 9, stabilisce che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004;

che la Giunta ha, infine, espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestando la copertura finanziaria del bilancio 2005-2006,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di accertare la regolarità dell'affidamento dell'incarico di consulenza di cui in premessa;

se non ritenga che si possa accertare anche la disponibilità di bilancio, considerato l'ammontare a 20.000 euro del compenso dovuto per l'incarico professionale di consulenza legale;

se non ritenga, inoltre, opportuno verificare - nel caso la gestione del patrimonio comunale volesse essere affidata ad una società (Leucopetra S.p.A.) - che non debba essere quest'ultima a provvedere allo studio e alla fattibilità delle procedure che si intendono seguire.

(4-10200)

BOBBIO LUIGI, MUGNAI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle attività produttive, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso:

che in data 3 settembre 2004, la società Energy Plus ha ottenuto l'autorizzazione per la costruzione di una centrale elettrica a Salerno;

che, preliminarmente, va fornito un quadro su quello che rappresenta, oggi, un'altra società, la General Construction s.p.a. - in termini di legami con altre realtà imprenditoriali - e di quale sia il ruolo della famiglia Gallo, soggetto per soggetto, in seno a quella articolata struttura cui General Construction appartiene;

che General Construction s.p.a. nasce il 17 dicembre 1997. Il capitale sociale è determinato in 20.000.000 di lire e ripartito tra i soci Gallo Francesco per il 75% e Monti Enrichetta per il restante 25%. Attualmente la società, il cui capitale sociale viene, nel frattempo, elevato ad 103.208,00 euro passando sotto il controllo di Gallo Francesco per l'80% e Gallo Immacolata per il restante 20%, è governata secondo il seguente organigramma: amministratore unico: Galeone Mario; presidente del collegio sindacale: Cacace Vincenzo; sindaco effettivo: Liccardo Massimiliano; sindaco effettivo: Cimmino Bruno; sindaco supplente: Esposito Giovanni; sindaco supplente: Ambrosanio Clemente; direttore e responsabile tecnico: Bozza Laura e procuratore: Gallo Immacolata. La società rimane inattiva per tutto il 1998 ed il 1999;

che tra gli anni 1996 e 1997, a seguito delle ripetute non più sostenibili richieste estorsive da parte di esponenti delle famiglie camorristiche all'epoca vincenti, l'allora gestore dell'impianto Regi Lagni si vide costretto ad abbandonare l'attività e a rivolgersi alla magistratura, cui denunciò i soprusi e le pressioni subite nel corso degli anni;

che questo dato risulta di assoluta rilevanza poiché, dal subentro di General Construction nella gestione dell'impianto, Regi Lagni diviene un'importantissima voce reddituale per la General medesima;

che, al 31 dicembre 2001, l'utile netto della General Construction s.p.a. ammonta a 670.603.023 di lire. Il dato di maggior interesse proviene dalla suddivisione dei ricavi per un'area geografica, laddove, a fronte di ricavi complessivi per 8.569.507.785 di lire, oltre il 41% proviene dalla gestione dell'impianto Regi Lagni;

che l'anno 2002 segna l'inizio dell'ascesa di General Construction s.p.a.. I ricavi aumentano, rispetto all'esercizio precedente, di oltre il 100%. La sola gestione dell'impianto Regi Lagni fornisce ricavi per 4.444.831,00 euro ovvero più dell'intero ammontare dei ricavi dell'esercizio precedente;

che, tanto all'epoca quanto oggi, Alfonso Gallo opererebbe per conto della General Construction senza rivestire in seno ad essa nessuna carica sociale e ciò in un periodo in cui si rafforza il rapporto della General Construction con un colosso come Ansaldo Energia s.p.a.;

che, il 23 settembre 2002, viene costituito il "Consorzio Chiara" tra le società General Construction s.p.a. ed Ansaldo Energia s.p.a.;

che nell'oggetto sociale si legge, tra l'altro, quanto segue: "c) le attività di cui ai paragrafi a) e b) possono essere svolte dal consorzio esclusivamente a favore di Ansaldo Energia s.p.a. e su incarico della stessa";

che, già dall'oggetto sociale, sembra emergere la differenza tra quello che dovrebbe essere un normale rapporto cliente/fornitore e quello che, invece, si caratterizza come un vero e proprio sodalizio industriale;

che il summenzionato oggetto sociale - punto c) - da solo certifica l'effettiva intenzione delle parti di costituire un polo che, come sarà detto in seguito, agisce - in alcuni settori e su determinate aree geografiche - in regime pressoché di monopolio;

che nel bilancio d'esercizio 2004 di General Construction s.p.a. emerge l'immagine di un'azienda in forte crescita, con utili in aumento di oltre il 120% rispetto al 2002 e comunque di quasi il 50% rispetto all'anno precedente. Motivo di questa forte crescita viene attribuito al consolidamento del rapporto con il "principale cliente" Ansaldo Energia s.p.a.;

che la General Construction s.p.a. infatti opera, nel corso del 2004, in numerosi cantieri appaltati ad Ansaldo Energia s.p.a., così come si legge nella relazione sulla gestione di bilancio d'esercizio (analisi settoriale): "in particolare, nel corso del 2004, la vostra società ha operato su vari appalti, con i clienti summenzionati, nel settore dei montaggi meccanici presso vari cantieri quali: Ferrera Erbognone (Pavia), Mantova (nella quale sono in fase di completamento le attività di montaggio di n. 2 condensatori ad aria a 24 moduli presso la centrale Enipower (…) nel campo dell'ecologia e dell'ambiente sono state consolidate le attività esercitate nella Regione Campania quali: Gestione dell'impianto di trattamento e recupero dei rifiuti organici e industriali di proprietà della società Naturambiente s.r.l.; gestione dell'impianto di depurazione "Foce Regi Lagni" di proprietà della Regione Campania)";

che alcuni tra i cantieri testé menzionati rivestono particolare rilevanza poiché saranno oggetto di verifica nell'indagine giudiziaria avviata sul caso delle "tangenti Enipower" e specificatamente menzionati dal giudice per le indagini preliminari Guido Salvini che, nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di numerosi manager tra i quali anche Luigi Brassesco di Ansaldo Energia s.p.a., scriverà: "... tali accordi (riferendosi alle tangenti pagate) sono infatti avvenuti con modalità tali da far supporre che l'erogazione di tangenti sia (ancora) considerata come una sorta di "normale prassi" (…) continuando la sistematicità delle dazioni illecite negli appalti sui siti Enipower di Brindisi, Ferrera Erbognone, Mantova e Ravenna (…)";

che il nome di Luigi Brassesco è peraltro legato ad un evento chiave nell'evoluzione del rapporto tra Ansaldo Energia s.p.a. e General Construction, ovvero alla nascita del Consorzio Chiara, della quale si è dato breve accenno;

che l'uomo scelto da Giuseppe Zampini - amministratore delegato di Ansaldo Energia s.p.a. e legato da antica amicizia ad Alfonso Gallo (General Construction) - per rappresentare Ansaldo nella costituzione del consorzio Chiara, sarebbe proprio quel Luigi Brassesco che nel dicembre 2004 finirà arrestato su ordine di custodia cautelare emessa dal giudice Salvini nell'ambito dell'inchiesta testé citata;

che nel 2002, per l'esattezza il 4 giugno, nacque la società anonima Pakal Invest s.a. (società di diritto lussemburghese). I soci sono due notissime finanziarie delle Isole Vergini Britanniche: la Cardale Overseas Inc. e la Taswell Investments Ltd.;

che, il 30 luglio successivo, nacque la società Bargone&Partners s.r.l. i cui soci sono la summenzionata Pakal Invest s.a. ed Antonio Bargone;

che il Bargone, oltre ad essere stato sottosegretario al Ministero dei lavori pubblici nella XIII legislatura, partecipò attivamente anche ai lavori della Commissione parlamentare antimafia;

che scriverà di lui il giornalista Giampiero Carbone, in un servizio sullo scandalo dell' "alta velocità", tratto dal libro dell'ex senatore del Pds nonché ex magistrato Ferdinando Imposimato, "(…) un indizio che permette al senatore della sinistra di accorgersi che nell'affare sono coinvolti anche esponenti del potere politico, economico e giudiziario è il fatto che, durante le prime fasi di questa sua battaglia, Imposimato si trova di fronte all'indifferenza di quasi tutti i suoi allora compagni di partito, a cominciare dal deputato Antonio Bargone di Brindisi, uomo vicino all'allora segretario del Pds Massimo D'Alema (…)". E ancora: "(…) ma intanto, nella Commissione parlamentare Antimafia, presso la quale Imposimato è relatore sulla criminalità in Campania, il parlamentare si trova sempre più isolato, tanto che i suoi compagni di gruppo, quali Violante, Ayala e Bargone si dimostrano sempre più disinteressati al suo lavoro (…)";

che sarà Antonio Bargone, in rappresentanza della Pakal Invest s.a., a costituire, nel marzo del 2003, col socio General Construction la società Project Inviroment s.r.l. di cui oggi Alfonso Gallo è amministratore unico;

che il 4 giugno 2003 venne costituita la Naxos s.a., società anonima di diritto lussemburghese;

che il capitale sociale fu determinato in 32.000,00 euro e ripartito tra i soci Fidcorp Limited 99,98%, John Seil 0,01% e Reno Maurizio Tonelli per il restante 0,01%;

che solo dodici giorni dopo venne costituita tra i soci Naxos s.a. (97%) e Giovanni Esposito (3%), la società Energy Plus s.r.l. con capitale sociale di 11.000,00 euro;

che l'oggetto sociale della Energy Plus è, fra l'altro, quello di "… 4) costruzione, installazione, ampliamento, esercizio e manutenzione di una centrale elettrica sita nel comune di Salerno e relativi impianti atti alla produzione, trasmissione/cessione, vendita ed utilizzazione di energia elettrica, nonché progettazione della suddetta centrale e dei suddetti impianti…";

che amministratore della Energy Plus viene nominata Laura Bozza la quale, è bene ricordarlo, oltre che moglie di Alfonso Gallo è anche responsabile e direttore tecnico della General Construction s.p.a.;

che l'ingegnere Mauro Galeone - che oggi è amministratore unico di General Construction - riceveva l'incarico di progettare la centrale, la cui opera realizzativa, da sola, vale all'incirca 500.000,00 euro. Si noti che, ad oggi, la Energy Plus non ha un solo dipendente;

che l'11 agosto 2003, Energy Plus presentava l'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione unica alla costruzione della centrale di Salerno;

che a quella data, Energy Plus sembrava essere, di fatto, una scatola vuota, con un capitale sociale irrisorio, i cui soci erano una sconosciuta società di diritto lussemburghese ed un commercialista. La consistenza patrimoniale della società pressoché nulla. Nessun dipendente. Nessuna storia;

che la domanda di autorizzazione riguardava la costruzione di una centrale da 800 MW. La politica energetica della Regione Campania a quell'epoca indicava in 400 MW il limite di potenza erogabile da centrali del tipo di quelle proposte da Energy Plus;

che la Energy Plus in qualche modo sembrava dimostrare di essere al corrente che la politica energetica della Regione Campania sarebbe di lì ad un anno cambiata nella direzione di portare il tetto da 400 a 800 MW come puntualmente accaduto con decisione deliberata il 25 marzo 2004 e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania il successivo 20 aprile;

che a partire dall'ottobre 2003 EGL, società svizzera leader nel settore dell'energia, iniziava ad acquisire da Naxos e poi da Esposito Giovanni quote della Energy Plus sino ad aggiudicarsene il 100% nell'ottobre 2004;

che la EGL sborsava cifra di 8.100.000,00 euro per acquisire una società con capitale sociale di 11.000,00 euro. Nella nota integrativa al bilancio d'esercizio 2004 di Energy Plus si leggerà, alla voce immobilizzazioni materiali: "Tale posta contabile, pari a 1.468.488,00 euro rappresenta le immobilizzazioni materiali in corso, costituita dai costi ed oneri sostenuti per la realizzazione del progetto industriale relativo alla costruzione della centrale elettrica nel comune di Salerno";

che non è dato comprendere a che logica di mercato risponda il fatto che la EGL, dotata di team di progettisti di livello, abbia pagato un progetto che poteva realizzare in proprio quasi sei volte il suo valore;

che non è dato comprendere a che logica rispondesse la nascita di Naxos s.a. - che, per la cronaca, verrà sciolta e messa in liquidazione nel dicembre 2004;

che il 3 settembre 2004 la Energy Plus otteneva l'autorizzazione ministeriale per la costruzione della centrale di Salerno. I tempi di emissione del decreto autorizzativo erano di straordinaria velocità, se solo si evidenzia che su venti casi di richieste di autorizzazioni ministeriali presentate per progetti analoghi si rileva che il tempo che mediamente trascorre dalla data del parere favorevole a quella dell'emissione del decreto è di circa 190 giorni. Unica eccezione è rappresentata dall'iter dell'istruttoria di Energy Plus che si conclude nel tempo - "record assoluto" - di soli 34 giorni;

che come detto, l'ingegner Marco Galeone, che risulta essere il progettista della centrale di Salerno, dal giugno 2005 è anche amministratore unico della General Construction;

che la stessa General Construction, assieme ad Ansaldo Energia s.p.a., ha presentato un progetto analogo a quello di Energy Plus per la centrale di Salerno;

che la società di consulenza che ha operato gli studi di impatto ambientale per conto della Energy Plus, segnatamente la Envisystem - sede a Genova come la Ansaldo e come EGL Italia - sarebbe la stessa che ha prodotto studi per la costruzione della medesima centrale per conto di Ansaldo Energia e General Construction;

che la vicenda della costruzione della centrale di Salerno, - così come le attività sulla centrale di Sparanise - sembrerebbe rappresentativa di una situazione in cui ogni business che ruota attorno a General Construction s.p.a. è solidamente condiviso con Ansaldo Energia s.p.a. ed EGL e viceversa,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di accertare se possano ritenersi sussistenti, nell'ambito dell'arcipelago societario menzionato in premessa, attività e legami poco chiari, come risulterebbe da indagini giudiziarie e da notizie riportate dalla stampa, nonché l'eventuale collocazione politica e partitica di Bargone;

se non ritengano di chiarire ancora le reali motivazioni che possano avere indotto la Ansaldo Energia s.p.a. (partecipata del Tesoro attraverso Finmeccanica) a costituire con la General Construction il sodalizio operativo che sostanzialmente determina un monopolio di General Construction per tutte le opere commissionate ad Ansaldo Energia s.p.a. (vedi Centrale Sparanise, Centrale Tirreno Power Napoli Levante, Centrale di Salerno);

se non ritengano di esperire ogni altro utile accertamento circa la legittimità, sotto ogni profilo, di tutto quanto sopra esposto.

(4-10201)

MARINO - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

il piano di ridimensionamento della Tirrenia Sp.A. conseguente al taglio dei fondi previsto nella legge finanziaria comporta, oltre alla vendita di alcune navi con soppressione di linee di navigazione, anche tagli occupazionali che colpiscono soprattutto il personale "stagionale", cioè i marittimi, per la maggior parte di Torre del Greco ed Ercolano, che da decenni effettuano servizio dieci mesi su dodici e che costituiscono i due terzi dei dipendenti del gruppo Tirrenia,

si chiede di sapere:

come il Governo intenda intervenire per bloccare anzitutto la decisione della società Tirrenia S.p.A. di vendere, tra l'altro entro il 1° aprile prossimo, in assenza di un piano industriale e di una strategia di sviluppo, sempre più necessari, del trasporto su mare, ben 6 navi della flotta con il rischio di un incasso inferiore al valore stesso del naviglio stanti i tempi ristretti previsti per la procedura di dismissione;

quali provvedimenti urgenti si intendano promuovere ed adottare per evitare che in una zona già con elevato tasso di disoccupazione abbia ad aggiungersi un licenziamento in massa di ben 700 marittimi attualmente in servizio sulle navi della Tirrenia.

(4-10202)

MORO - Al Ministro dell'interno - (Già 3-02461)

(4-10203)

(Già 3-02461)

PIZZINATO, RIPAMONTI, BISCARDINI, PIATTI, MACONI, MALABARBA - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive - Premesso:

che con delibera del 1998 il Comune di Milano decise di privatizzare l'AEM ponendo sul mercato il 49% del capitale sociale dallo stesso Comune detenuto;

che la quota di capitale da privatizzare venne destinata per il 40% agli investitori istituzionali ed il restante 60% a privati cittadini;

che al termine della fase di collocamento, in sede di assemblea del 28 ottobre 1998, l'allora Presidente, prof. ing. Enrico Cerrai, ebbe a dichiarare, come da verbale assembleare, che alla data dell'assemblea stessa il 100% della quota di azioni destinata agli investitori istituzionali era stata sottoscritta ed iscritta a libro soci, mentre alla stessa data risultavano iscritte a libro soci solo il 74% delle azioni destinate ai privati cittadini;

che successivamente a tale comunicazione nessun'altra notizia relativa al collocamento fu più data in sede di assemblea societaria, e nemmeno nella competente sede del Consiglio comunale furono comunicati i dati definitivi e riassuntivi relativi alla prima tranche di privatizzazione, che formalmente risulta tuttora aperta;

che dall'esame del libro soci di AEM si è appreso che in occasione dell'assemblea sociale del 28 ottobre 2002, antecedente di soli sei mesi quella del 31 marzo 2003, nella quale venne approvata la complessa e delicatissima operazione di concambio azionario con e-Biscom S.p.A., erano state depositate ed iscritte a libro soci a nome dell'azionista n. 422236, Chervil Power Holding S.A. (definito fondo d'investimento nell'assemblea del 29 aprile 2004 dal proprio rappresentante), n. 36.000.000 di azioni di AEM S.p.A.;

che tale numero di azioni deriva direttamente da quel 26% di azioni destinate dal consiglio comunale ai privati cittadini, essendo il 40% del collocamento azionario destinato agli investitori istituzionali interamente sottoscritto ed iscritto a libro soci a partire dalla prima assemblea sociale del 28.10.1998;

che nel corso di questi anni il comportamento di voto del suddetto fondo d'investimento, in occasione di tutte le successive assemblee, è stato alquanto anomalo rispetto al comportamento degli altri investitori istituzionali, ed in particolare dei fondi d'investimento, votando esso costantemente appiattito sulle posizioni del socio di maggioranza Comune di Milano e di Cariplo e Fondazione Cariplo e difformemente rispetto agli interessi degli altri investitori istituzionali;

che in particolare questi voti favorevoli sono stati determinanti per l'operazione Fastweb/Metroweb (concambio azionario fra AEM ed e-Biscom S.p.A. riguardante le suddette società), operazione contestatissima da molti azionisti di minoranza, e per la quale risulta tuttora pendente procedimento avanti la magistratura per declaratoria di nullità dell'operazione;

voti ancor più determinanti per l'ancor più contestata, in tutte le sedi giudiziarie italiane e comunitarie, operazione riguardante le modifiche allo statuto di AEM riguardo al mantenimento della governance della società da parte del Comune di Milano anche in caso di discesa della quota di proprietà sotto la soglia del 50%;

che dall'esame del libro soci, nella quota investitori istituzionali risultano iscritti soggetti non identificabili a norma di legge (mancanza di generalità, di domicilio fiscale, di codice fiscale o partita Iva, nazionalità, ecc.) per un totale di circa 38 milioni di azioni;

che i soggetti irregolarmente iscritti a libro soci, perché non identificabili per i motivi di cui sopra, sono i seguenti:

azionista n. 28134: Sanford C. Bernstein: azioni n. 4.500.000;

Idem n. 28137: GS Small Institutions High Net Wort " n. 4.004.113;

Idem n. 28161: TT Tacchi Investment " n. 2.760.000;

Idem n. 28184: PVF " n. 1.600.000;

Idem n. 28190: Perry Partners " n. 1.500.000;

Idem n. 28190: Perry Partners " n. 1.500.000;

Idem n. 28191: SOROS " n. 1.500.000;

Idem n. 28193: Egerton Capital " n. 1.470.000;

Idem n. 28194: Dgef Stuttgart " n. 1.400.000;

Idem n. 28195: Shell " n. 1.350.000;

Idem n. 28198: Victoria Versicherung " n. 1.250.000;

Idem n. 28204: Compass Capital " n. 1.030.000;

Idem n. 28210: Chevreux Indosuez " n. 995.000;

Idem n. 28213: Cazenove Fund MGT " n. 855.000;

Idem n. 28213: Cazenove Fund MGT " n. 750.000;

Idem n. 28242: Newman Ragazzi " n. 500.000;

Idem n. 28246: Unicom " n. 465.000;

Idem n. 28258: Sloane Robinson " n. 395.000;

Idem n. 28258: Sloane Robinson " n. 395.000;

Idem n. 28259: Omega Trust " n. 375.000;

Idem n. 28261: Group AMA Gestion " n. 370.000;

Idem n. 28263: Pricoa Inv. MGT " n. 370.000;

Idem n. 28267: Allfonds Invest Bay Hypo " n. 345.000;

Idem n. 28268: Allianz asset Management " n. 345.000;

Idem n. 28274: Columbia Management " n. 325.000;

Idem n. 28282: Perseverance Italian Fund " n. 300.000;

Idem n. 28291: GAN " n. 245.000;

Idem n. 28293: Johnson Fry " n. 240.000;

Idem n. 28295: Stock Beteilgung GMBH " n. 225.000;

Idem n. 28299: CCBP " n. 205.000;

Idem n. 28300: Die Erste Kag " n. 205.000;

Idem n. 28301: Fortis Investment Management " n. 205.000;

Idem n. 28303: Tutelo Capital Management " n. 205.000;

Idem n. 28312: Alliance Trust " n. 190.000;

Idem n. 28317: Park Place " n. 190.000;

Idem n. 28263: Pricoa Inv. MGT " n. 185.000;

Idem n. 28322: Standard Life " n. 180.000;

Idem n. 28333: GFM International Investors " n. 130.000;

Idem n. 28334: Martin Currie " n. 130.000;

Idem n. 28337: Ardsley " n. 110.000;

Idem n. 28340: Millgate " n. 100.000;

Idem n. 28342: BPI Inv. US " n. 100.000;

Idem n. 28347: National Provident Instit. " n. 100.000;

Idem n. 28348: SAC Capital Advisors " n. 100.000;

Idem n. 28351: UBS Asset Management " n. 100.000;

Idem n. 28357: Victoire " n. 90.000;

Idem n. 28358: Westdeutsche LB " n. 90.000;

Idem n. 28359: Medici " n. 90.000;

Idem n. 28363: Westcapitalanlage D' Dorf " n. 70.000;

Idem n. 28364: Ecclesiastical Insurance " n. 60.000;

Idem n. 28365: Incentive Investment " n. 60.000;

Idem n. 28369: Sigma Capital " n. 60.000;

Idem n. 28361: St. Paul " n. 60.000;

Idem n. 28375: Postbank Luxenbourg " n. 55.000;

Idem n. 28377: West Yorkshire " n. 55.000;

Idem n. 28378. Abbot Investment " n. 50.000;

Idem n. 28381: Cooperative " n. 50.000;

Idem n. 28382: Excelsior " n. 50.000;

Idem n. 28391: Interexpansion " n. 40.000;

Idem n. 28392: Kuwait Fund " n. 40.000;

Idem n. 28394: Antonveneta - ABN Amro " n. 35.000;

Idem n. 28405: Framlington " n. 35.000;

Idem n. 28406: Fundinvest " n. 35.000;

Idem n. 28410: BCI -Commercial Union " n. 30.000;

Idem n. 28412: First Hampshire " n. 30.000;

Idem n. 28413: Mandarin " n. 30.000;

Idem n. 28414: Mondial Global " n. 30.000;

Idem n. 28416: Steger Trust " n. 30.000;

Idem n. 28417: Stewart Ivory " n. 30.000;

Idem n. 28418: Theater & Greenwood " n. 30.000;

Idem n. 28422: Comoi " n. 25.000;

Idem n. 28756: Cazenove " n. 1.500.000;

Idem n. 28757: Othon " n. 170.000;

che su suggerimento dei Global Coordinator il prezzo della singola azione AEM fu determinato in 1.670 lire (0.8624 euro);

che 82.023.226 azioni destinate dalla delibera comunale alla cosiddetta "green Shoe", destinazione confermata nel verbale di AEM del 28 ottobre 1998, sono state invece dai Global Coordinator distribuite agli investitori istituzionali così come risulta alla pag. 3517 del libro soci, in evidente violazione del mandato ricevuto;

che, come da verbale del 25 ottobre 2004, Istifid S.p.A. individuata a termini di vigenti normative come responsabile della redazione del libro soci e della regolarità delle iscrizioni ed annotazioni su detto libro, ha risposto ad AEM a seguito di richiesta d'informativa dalla stessa avanzata dietro sollecitazione di un azionista, di aver essa stessa sollevato nei confronti delle banche responsabili del collocamento eccezioni e dubbi sulla aderenza alle vigenti normative di dette iscrizioni a libro soci, ma di non aver mai avuto riscontro alle proprie riserve,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano stati informati di questi fatti;

se informati, quali notizie abbiano richiesto al Comune di Milano in persona del Sindaco, ad AEM in persona del Presidente, e agli Advisor e Global Coordinator sulla privatizzazione;

quali provvedimenti abbiano preso od intendano prendere per la regolarizzazione del libro soci di AEM S.p.A. e per fare luce sugli effettivi detentori di quote di detta società, essendo evidente che è preminente interesse del mercato conoscere esattamente, senza ambiguità, chi detiene le quote di capitale necessarie a decidere i criteri di gestione di una società quotata in borsa determinante ai fini dell'approvvigionamento e distribuzione del energia nella Regione più industrializzata del Paese;

se risponda al vero che, dietro a questi soci non identificabili, per mancanza od omissione dei dati essenziali e necessari per l'identificazione, si celino alti dirigenti del Comune di Milano, di AEM, delle banche incaricate di collocare le azioni, ed anche uomini politici che hanno favorito l'operazione. Il tutto alla luce del fatto che le quotazioni di borsa di AEM hanno da subito mostrato incrementi di valore vertiginosi (+ 100% in meno di un anno, + 900% in meno di tre anni), procurando perciò agli assegnatari di azioni plusvalenze di altrettanta entità, nonché alla luce del fatto che praticamente nessuno degli investitori istituzionali sopra elencati risulta aver mai percepito i dividendi spettanti di diritto alle proprie azioni, sicuro indizio di sollecita cessione delle stesse al fine di monetizzare le plusvalenze derivanti dall'apprezzamento borsistico. E non sembra che il fine di destinare quote azionarie ad investitori istituzionali fosse quello di far lucrare grasse plusvalenze ad un ben accertato gruppo di beneficiari, celato bene (o meglio male) dietro poco trasparenti paraventi para istituzionali.

(4-10204)

NOVI - Ai Ministri dell'interno e della giustizia - Risulta all'interrogante:

in Campania tra "sinistra di governo" e crimine organizzato si è creata una condizione di collaborazione collusiva ormai innegabile;

questa collaborazione collusiva si è manifestata con una gravità tale da coinvolgere amministratori comunali di un capoluogo di provincia come Salerno;

nel comune di Giugliano il clan dei Nuvoletta aveva intessuto rapporti di collaborazione persino con il segretario della sezione dei DS Giovanni De Vigo;

i rapporti tra la sinistra e le cosche locali affondano le radici in un tessuto omertoso collusivo che ha portato la città nell'orbita della "sinistra di governo" che in Campania ormai monopolizza quasi tutto il potere locale,

si chiede di conoscere quali misure i Ministri in indirizzo intendano attivare al fine di accertare l'esistenza o meno dei presupposti per lo scioglimento del comune di Giugliano.

(4-10205)